CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2015
408.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a otto anni.
1. 7. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a otto anni.
1. 11. (nuova formulazione) Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 3, lettera a) dopo la parola: comportamenti inserire la seguente: univocamente.
1. 21. (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informativi o telematici».
1. 26. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.
1. 28. (nuova formulazione) Artini, Turco.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 gennaio 2018:
   a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 4 del codice penale;
   b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia Pag. 16di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
   c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
   d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.
8. 3. (nuova formulazione) Ferrara, Tofalo, Villecco Calipari, Vitelli, Pagano.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   «e) È affidato all'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari economici, scientifici e industriali della Repubblica Italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.
8. 4. Fusilli.

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ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;
   b-ter) all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.»;
   b-quater) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-bis) è soppressa.».
2. 101. Il Governo.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.
  1-ter. All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, di conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.
  1-quater. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche diversi Pag. 18da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.».
2. 100. Il Governo.

ART. 3.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare», sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
   b) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
   c) al comma 5 è inserito il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.».

  3-quater. Gli obblighi per le imprese, di cui al comma 3-ter del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti.
3. 100. Il Governo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110».
  3-ter. All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente Pag. 19non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo».
  3-quater. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono aggiunte le seguenti: «, caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o».
  3-quinquies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
  3-sexies. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert».
  3-septies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 3-sexies, detenute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia si sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.
3. 101. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3 inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)
.

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale» sono aggiunte: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
  2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: lettera n) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. 0100. Il Governo.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, il comma 1 dell'articolo 75-bis, è sostituito dal seguente: «1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
4. 100. Il Governo.