CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forza armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: effettivamente.
1. 1. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: inequivocabilmente.
1. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Piras.

  Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: ufficialmente.
1. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

  Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: attivamente.
1. 4. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: stabilmente.
1. 5. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei a nove anni.
1. 6. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 1, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a otto anni.
1. 7. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per chiunque, dissociandosi dall'attività e dall'organizzazione terroristica, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando l'Autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
1. 8. Chaouki.

  Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per coloro che abbiano collaborato all'individuazione di ulteriori persone arruolate.
1. 9. Chaouki.

Pag. 9

  Sopprimere il comma 2.
1. 10. Artini.

  Al comma 2 sostituire le parole da: chiunque organizza, fino a finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies con le seguenti: chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, organizza, finanzia, propaganda o compie viaggi finalizzati alla partecipazione a conflitti armati tra Stati, guerre civili o al compimento di attività terroristiche di cui all'articolo 270-sexies.
1. 12. Artini.

  Al comma 2, dopo la parola viaggi, inserire le seguenti: all'estero.
1. 13. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras.

  Al comma 2, al capoverso Art. 270-quater.1, dopo le parole: finanzia o propaganda viaggi aggiungere le seguenti: in territorio estero.
1. 14. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo, Castelli, Della Valle.

  Al comma 2, dopo la parola condotte, inserire le seguenti: idonee e non equivoche.
1. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

  Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da otto a dodici anni.
1. 11. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, aggiungere infine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per chiunque, dissociandosi dall'attività e dall'organizzazione terroristica, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando l'Autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
1. 16. Chaouki.

  Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, aggiungere infine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per coloro che abbiano collaborato all'individuazione di ulteriori persone che abbiano organizzato, finanziato o propagandato viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.
1. 17. Chaouki.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
* 1. 19. Artini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
* 1. 20. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, e istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies con le seguenti: nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di reati determinati con le finalità del 270-sexies.
1. 21. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Pag. 10

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole:, anche autonomamente,.
* 1. 22. Artini.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole:, anche autonomamente,.
* 1. 23. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola comportamenti inserire le seguenti: idonei e concretamente.
1. 24. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 25. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informativi o telematici».
1. 26. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: Le pene sono aumentate con le seguenti: Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi.
1. 27. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-sexies siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
   La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-quater, 270-quater.1 e 207-quinquies, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minorenne della persona condannata.
1. 28. Artini.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole «da dodici a venti anni»;.
1. 29. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole: «da dodici a quindici anni»;.
1. 30. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole «da dodici a quindici anni»;
   b) al comma 2, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da otto a dodici anni»;

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  5. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino a quattro anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni»;
   b) al comma 2, le parole: «La pena è aumentata» sono sostituite con le parole: «La pena è aumentata della metà».

  6. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole: «da dodici a venti anni».

  7. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da nove a quattordici anni».
1. 31. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole: «fino a quattro anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni».
1. 32. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 2, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da nove a quattordici anni».
1. 33. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 2, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da otto a dodici anni».
1. 34. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 2, le parole: «La pena è aumentata» sono sostituite con le parole: «La pena è aumentata della metà».
1. 35. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito l'articolo 270-septies:
  «Art. 270-septies.(Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
   1) la perdita della potestà genitoriale;
   2) l'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
   3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
   4) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.
1. 01. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Pag. 12

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Dopo l'articolo 270-sexies codice penale è inserito l'articolo 270-septies;
  «Art. 1. 270-septies. – (Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
   1) La perdita della potestà genitoriale;
   2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
   3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
   4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.
1. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 010. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 03. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 04. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 05. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 06. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Pag. 13

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 07. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 08. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. la attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio 1995, n. 210, dopo l'articolo 270-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 270-septies. – (Arruolamento con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati guerre civili). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato una o più persone per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica la pena accessoria delle perdita della cittadinanza.
  Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona arruolata.
  Art. 270-octies. – (Addestramento ad attività con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati o guerre civili). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dai territorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza.
  Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona addestrata.
  Art. 270-novies. – (Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre civili). Il cittadino italiano che, senza autorizzazione del Governo italiano conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del territorio nazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 92, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani che possiedono anche la cittadinanza di un altro Pag. 14Stato nei casi in cui prestino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale Stato.
  Art. 270-decies. – (Circostanza aggravata e pena accessorio). – Nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies, 270-novies siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
  La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies e 270-novies, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minorenne della persona condannata».
1. 09. Artini.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
2. 2. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: telematici, aggiungere le seguenti: sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta.
2. 3. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 1).
2. 4. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), dopo la parola: telematici, inserire le seguenti: sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta.
2. 5. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Per «URI» si intende l'indirizzo telematico che identifica univocamente una risorsa online. Per «Indirizzo IP» si intende un indirizzo numerico che individua un dispositivo connesso alla rete internet».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. L'autorità giudiziaria competente a disporre le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penate, può ordinare, per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ai fornitori di accesso ad Internet, ai gestori di servizi di ricerca, ai gestori di sistemi di rete sociale ed ai fornitori di servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, in riferimento a URI individuati dall'autorità giudiziaria Stessa come direttamente rappresentativi di materiali riferibili ad attività e condotte di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 210-quinquies del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, l'acquisizione dei relativi dati personali come stabilito al successivo capoverso del presente comma e, in caso di grave turbamento ed allarme dell'opinione pubblica, la deindicizzazione, oscuramento, cancellazione o inibizione all'accesso degli URI stessi come stabilito del presente comma.
  Le disposizioni di cui ai commi da 4-ter a 4-quinquies e al comma 5 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si applicano anche, per quanto riguarda e Pag. 15attività e condotte di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, a fornitori di accesso ad Internet, gestori di servizi di ricerca, reti sociali e servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti che rivolgono i propri servizi ad utenti localizzati in territorio italiano. I dati relativi ad elementi che consentono di individuare gli utenti, quali ad esempio i relativi Indirizzi IP, vengono forniti su ordine dell'autorità giudiziaria di cui al primo capoverso. Le modalità tecniche utilizzabili sono fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitate con parere conforme dei Garante per la Protezione dei Dati Personali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di servizi di accesso ad Internet Con I medesimo atto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori devono dotarsi delle soluzioni tecnologiche individuate.
  I gestori di servizi di ricerca, reti sociali, servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, qualora ricevano l'ordine di oscuramento e cancellazione di cui al primo capoverso, deindicizzano ovvero oscurano ovvero cancellano dai loro sistemi entro settantadue ore i contenuti e gli eventuali riferimenti agli URI di cui secondo quanto ordinato, garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ovvero, entro il medesimo termine, riferiscono sulla eventuale impossibilità di adempiere. In caso di comprovata impossibilità tecnica di adempiere all'ordine nei modi e/o tempi previsti dal presente paragrafo, l'Autorità Giudiziaria competente, sentito il fornitore di accesso ad Internet per assicurare l'esecuzione meno lesiva verso utenti e servizi non coinvolti, ordina i diversi eventuali accorgimenti idonei ad inibire l'accesso ai predetti URI, specificando la durata dell'ordine di inibizione ovvero conferma il precedente ordine.
  I fornitori di accesso ad Internet, su ordine dell'autorità di cui al primo capoverso inibiscono l'accesso agli URI di cui secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
  I provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del presente comma vengono trasmessi dall'Autorità Giudiziaria competente del presente comma, in copia, omessi i segreti istruttori, all'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ne monitora l'adempimento e provvede, ove necessario, ai sensi del primo capoverso.
  Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui ai capoversi precedenti del presente comma è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. Alla determinazione ed irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente paragrafo è competente l'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che determina altresì i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione».

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le modalità di acquisizione di dati personali introdotte al comma 2 non possono essere utilizzate in relazione ad alcuna condotta diversa da quelle specificatamente indicate nella presente legge e non possono essere ordinate da autorità diversa da quella stabilita all'articolo 2, comma 2, primo capoverso.

  Sopprimere il comma 4.
2. 6. Rabino, Quintarelli.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  «A tal riguardo, il Ministro dell'interno è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento con l'elenco aggiornato Pag. 16dei siti utilizzati per le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale».
2. 7. Daniele Farina, Duranti, Piras, Sannicandro.

  Al comma 3, dopo le parole: su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inserire le seguenti parole: effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
2. 8. Parisi.

  Al comma 3 dopo le parole: su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inserire le seguenti: preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
2. 9. Berretta.

  Al comma 3, sostituire le parole: inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco con le seguenti: inibiscono l'accesso in via prioritaria, ove applicabile, alle pagine o sottopagine, ai domini dei siti di livello inferiore al secondo ed in ultimo al dominio di secondo livello dei siti inseriti nell'elenco.
2. 10. Artini.

  Al comma 3 dopo le parole: inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, inserire le seguenti: con esclusione delle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti.
2. 11. Berretta.

  Al comma 3, dopo le parole: inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, inserire le seguenti parole: con esclusione delle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti.
2. 12. Parisi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il pubblico ministero ordina, con le seguenti: il pubblico ministero può ordinare.

  Conseguentemente, al periodo successivo del medesimo comma 4, dopo le parole: I destinatari, inserire le seguenti:, laddove impartito.
2. 13. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti.

   Al comma 4, dopo le parole: il pubblico ministero ordina con decreto motivato, inserire le seguenti parole: preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005,.
2. 15. Parisi.

  Al comma 4, dopo le parole: il pubblico ministero ordina con decreto motivato, inserire le seguenti: per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al compia 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005,.
2. 16. Berretta.

  Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso. inserire le seguenti: In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti compiutamente identificati.
2. 17. Berretta.

Pag. 17

  Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso aggiungere le seguenti: o, in caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, di provvedere alla rimozione dei soli specifici contenuti illeciti compiutamente identificati.
2. 18. Tofalo, Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso. , inserire il seguente periodo: In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti compiutamente identificati.
2. 19. Parisi.

  Al comma 4, dopo le parole: In caso di mancato adempimento inserire le seguenti: a seguito di notifica validamente effettuata.
* 2. 20. Berretta.

  Al comma 4, dopo le parole: In caso di mancato adempimento, inserire le seguenti parole: a seguito di notifica validamente effettuata,.
* 2. 21. Parisi.

  Al comma 4 sostituire le parole: l'interdizione dell'accesso al dominio Internet con le seguenti: l'interdizione dell'accesso in via prioritaria, ove applicabile, alle pagine o sottopagine, ai domini dei siti di livello inferiore al secondo ed in ultimo al dominio di secondo livello.
2. 22. Artini.

  Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale inserire le seguenti: garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
** 2. 23. Berretta.

  Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale inserire le seguenti parole:, garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
** 2. 24. Parisi.

  Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei atte condotte illecite.
** 2. 25. Tofalo, Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'elenco richiamato dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:
   a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
   b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;
   c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, Pag. 18nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
   d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
   e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.
2. 26. Artini.

  Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina a articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-quater, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.
2. 27. Caparini, Molteni, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis
. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 primo comma, è sostituito dal seguente: Chiunque, a qualsiasi titolo, ospita soggetti non parenti o affini, ovvero cede agli stessi la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 24 ore dall'inizio dell'ospitalità o dalla consegna dell'immobile, le generalità dell'ospitato o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del suo documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato nonché l'esatta ubicazione dell'immobile. La comunicazione può avvenire attraverso il portare alloggiati della Polizia di stato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.
  5-ter. L'articolo 7 (obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). Primo comma, del Testo Unico cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entra 24 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione può avvenire attraverso il portale alloggiate della Polizia di stato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.».
2. 28. Arlotti.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: senza averne titolo con le seguenti: senza giustificato motivo.
3. 1. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  Al comma 1, dopo le parole: 15 gennaio 2013, aggiungere le seguenti: e oltre i limiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento.
3. 2. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Pag. 19

  Al comma 1, prima delle parole: è punito, inserire le seguenti: , se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite previsti dall'allegato I di cui al medesimo Regolamento.
3. 3. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras.

  Al comma 1 le parole: euro 247 sono sostituite dalle seguenti: euro 1000.
3. 4. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale con le seguenti: senza autorizzazione del Governo italiano.
4. 2. Artini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 3. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «possono essere proposte» sono aggiunte le seguenti: «dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: misure di prevenzione personali, aggiungere le seguenti: e patrimoniali.
4. 4. Rabino.

  Al Comma 1, lettera d), al capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 1.
4. 5. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, a 236 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;.
   2) al comma 5-bis, dopo le parole: «Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo» aggiungere le seguenti: «e ne è data immediata comunicazione all'autorità consolare competente per il paese di origine».
4. 6. Chaouki.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica in materia di misure atte al contrasto ed espulsione dello straniero).

  Alla legge 28 aprile 2014, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 2, comma 2, dopo il numero 9), aggiungere in fine:
    10) immigrazione.
   2) all'articolo 2, comma 3, la lettera b) è soppressa.
4. 01. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Pag. 20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

a) Principi generali:

  1. La costruzione di nuovi edifici destinati a finzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a finzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizia o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3.

b) Norme di competenza regionale.

  Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indette secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
  3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del cernita 2.
  4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
  5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. 1 criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

c) Norme urbanistiche ed edilizie.

  1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:
   a) gli oneri previsti per Le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibite all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se Pag. 21già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
   c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

d) Norme di competenza statale.

  1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con Io Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1; nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
   b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
   c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
   d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176;
   e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;
   f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.

  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.
  6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
  7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

e) Ambito di applicazione e norme transitorie.

  1. L'articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, Pag. 22né alle confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.
  3. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma I, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure conseguenti a seguito di sentenza di condanna per i diritti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo).

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 416-ter, è aggiunto il seguente:
  «Art. 416-quater. — (Decadenza dalla potestà dei genitori). — 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale comporta la decadenza dalla potestà dei genitori.
  2. Analoga pena accessoria si applica nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 416, 422, 575, 600, 601 e 602 del codice penale, dagli articoli 1, 2,2-bis, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dall'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dagli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare L'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo.
4. 03. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  All'articolo 270 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «o rientranti nella previsione dell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;
   b) al comma 2, dopo le parole: «le registrazioni delle intercettazioni» sono aggiunte le seguenti: «e le copie delle comunicazioni epistolari»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «le registrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e le copie delle comunicazioni epistolari».
4. 04. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  All'articolo 271 del Codice di procedura penale, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e 268-bis, commi 1 e 3».
4. 05. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:

Art. 266-ter.
(Intercettazioni di comunicazioni epistolari).

  1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 è consentita l'intercettazione delle comunicazioni epistolari.
4. 06. Carbone.

Pag. 23

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di fermo di indiziato di delitto).

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Nell'ipotesi indicata nel comma 1, il fermo di indiziato di delitto è consentito anche in assenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».
4. 07. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni).

  All'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, dopo le parole: «dall'articolo 266» sono aggiunte le seguenti: «266-bis e 266-ter».
4. 08. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 496 del codice di procedura penale, comma 1, sostituire le parole; «dall’Art. 493, comma 2» con le seguenti: «dall’Art. 493, comma 1».
4. 09. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 268 è inserito il seguente:

Art. 268-bis.
(Esecuzione delle operazioni relative alle comunicazioni epistolari).

  1. Le comunicazioni epistolari intercettate sono acquisite mediante copia su adeguato supporto e delle operazioni è redatto verbale.
  2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto della comunicazione epistolare intercettata.
  3. Nel verbale è annotata la procedura di acquisizione utilizzata, che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.
  4. I verbali e le copie delle comunicazioni epistolari sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
  5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti ovvero di prendere cognizione dei contenuti delle comunicazioni epistolari. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle comunicazioni indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle comunicazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. 11 pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.Pag. 24
  7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle comunicazioni epistolari manoscritte ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute in quelle da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ed i difensori possono estrarne copia.
4. 10. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  All'articolo 269 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. verbali, le registrazioni e le comunicazioni epistolari sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «le registrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e le comunicazioni epistolari».
4. 011. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  All'articolo 267 c.p.p., comma 1, dopo le parole: «previste dall'articolo 266» sono aggiunte le seguenti; «266-bis e 266-ter».
4. 012. Carbone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

  1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3.
4. 013. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

  1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione dei comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.
  2. Al fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare Pag. 25apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
  3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.
  4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
  5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3.1 criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.
4. 014. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

  1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:
   a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
   c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con Io Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche dei territorio interessato.
4. 015. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

  1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.Pag. 26
  3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto» dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
   b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
   c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
   d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai prìncipi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre

1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
   e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;
   f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.
  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.
  6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
  7. Il Ministro dell'interno può disporre b scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.
4. 016. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle forze di Polizia e di soccorso pubblico).

  Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
4. 017. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato).

  1. Fatte salve le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente Pag. 27della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro;
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma I del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 4 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 018. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo di vice ispettore della Polizia di Stato).

  1. Fatte salve le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 –rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 019. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al Decreto legge 30 giugno 2003, n. 186).

  All'articolo 132 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazione, sono conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data della comunicazione.
  1-bis. I dati relative alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per 24 mesi.
4. 020. Fiano.

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ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 3 del decreto-legge 90 del 2014, dopo le parole: «Al Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la normativa di settore», sono aggiunte le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi».
5. 3. Nesci, Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1,800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. In particolare, per le esigenze previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, dispiegando un contingente pari ad almeno 300 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.»
5. 4. Russo, Carfagna.

  Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:
  «Per le esigenze previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 850 unità.»
5. 5. Basilio, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Sibilia, Silvia Giordano, Pisano, Fico, Luigi Di Maio, Micillo, Luigi Gallo, Colonnese.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere ulteriormente con le seguenti: è.

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  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: non superiore a 200 unità. con le seguenti: non inferiore a 300 unità.
5. 6. Salvatore Piccolo, Tino Iannuzzi, Valeria Valente.

  Al comma 2 sostituire le parole: riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, con le parole: utilizzo dei fondi di cui all'articolo 20 comma 6 lettera a),.

  Conseguentemente negli articoli 11, 12 e 13 sostituire, laddove ricorrano, le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 21 settembre 2015 e contestualmente ridurre del 2,8 per cento le somme indicate all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 6, all'articolo 12 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e all'articolo 13 commi 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7.
5. 7. Scanu.

  Al comma 2 sostituire le parole da: riduzione delle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 con le seguenti: riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 12 comma 1 del presente decreto pari a 111.575.844.
5. 8. Sibilia, Corda, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2 sostituire le parole da: riduzione delle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 con le seguenti: riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 18 comma 1 del presente decreto pari a 105.169.371.
5. 9. Corda, Manlio Di Stefano, Rizzo, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 con le seguenti: delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. 10. Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Nell'ottica di consentire un maggior impiego di personale del Corpo Forestale dello Stato per il contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche in relazione delle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'EXPO 2015 anche in campo agro-alimentare, e al fine del contenimento della spesa pubblica, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1 lettera a), dopo le parole: «quindici mesi» sono aggiunte le seguenti: «salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, che frequentano un corso di istruzione e specializzazione della durata di sei mesi con le stesse modalità previste dall'articolo 17.»;
   b) all'articolo 18, comma 1 dopo le parole: «sono nominati allievi vice ispettori» sono aggiunte le seguenti con esclusione Pag. 30dei personale già appartenente ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita,»;
   c) All'articolo 53 dopo il comma 10 è inserito il comma 11 che recita: «Quanto disposto dalla presente legge e dalle successive modifiche sarà applicato anche a procedure concorsuali e relativi corsi di formazione già in itinere.».
* 5. 11. Verini, Leva, Grassi, Salvatore Piccolo, Lodolini, Ribaudo, Iori, Rampi, Marchi, Marchi, Carella, Narduolo, Campana, Zan, Giuliani, Berretta, Gnecchi, Capone, Misiani, La Marca, Manfredi, De Menech, Giulietti, Romanini, Famiglietti, Rossomando.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Nell'ottica di consentire un maggior impiego di personale del Corpo Forestale dello Stato per il contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche in relazione delle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'EXPO 2015 anche in campo agro-alimentare, e al fine del contenimento della spesa pubblica, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1 lettera a), dopo le parole: «quindici mesi» sono aggiunte le seguenti: «salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, che frequentano un corso di istruzione e specializzazione della durata di sei mesi con le stesse modalità previste dall'articolo 17.»;
   b) all'articolo 18, comma 1 dopo le parole: «sono nominati allievi vice ispettori» sono aggiunte le seguenti con esclusione dei personale già appartenente ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita,»;
   c) All'articolo 53 dopo il comma 10 è inserito il comma 11 che recita: «Quanto disposto dalla presente legge e dalle successive modifiche sarà applicato anche a procedure concorsuali e relativi corsi di formazione già in itinere.».
* 5. 12. Chiarelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei Carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiamo concluso la ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate (VFP 4).
  2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza», dello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. 80. Verini, Scanu.

Pag. 31

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  2. È abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma i del presente articolo, è disposto l'incremento di 51,5 milioni di euro per l'anno 2015, 126 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 177,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 , comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 13. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le medesime finalità, di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 201 0, n. 66, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti sono autorizzate, per l'assunzione e l'immissione nei ruoli iniziati della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, allo scorrimento delle graduatorie degli idonei approvate e relative, ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, laddove applicabile. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale Unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015.»
5. 14. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere Pag. 32dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
*5. 15. Bini, Amoddio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*5. 16. Palmizio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
  «3-bis. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
*5. 17. Laffranco, Bianconi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  1. Al fine di assicurare un decisivo contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le singole amministrazioni competenti possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa annua pari a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sui fondi speciali di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 18. Cirielli, Rampelli.

Pag. 33

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  «3-bis. Al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.448,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 2.949,83 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.392,30 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.
  3-ter. Al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.800,20 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.018,20 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.470,98 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.
  3-quater. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.829,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.070,50 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.531,03 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.
  3-quinquies. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 2.770,90 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 5.144,10 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 5.915,67 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito. Al personale appartenente alla qualifica di Direttore vice dirigente è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 3.122,70.
  3-sexies. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico derivante dal comma 7, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali.
  3-septies. Ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi da i a 4 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, ivi compreso quello di leva.
  3-octies. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall'articolo 43-ter, della legge 1o aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle forze di polizia.
  3-nonies. Il trattamento economico derivante dal presente articolo, è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
  3-decies. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati, l'articolo 64 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 relativo alla maggiorazione dell'indennità di rischio al compimento dei 22 e 28 anni di effettivo servizio, e l'articolo 79, commi Pag. 341 e 2 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 relativo alla scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti al compimento dei 16 e 26 anni di effettivo servizio.
  3-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-bis a 3-nonies, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando le minori uscite determinate dall'attuazione del comma 3-decies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 19. Luigi Di Maio, Corda, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il piano di razionalizzazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza deve essere varato in seguito ad una valutazione complessiva di tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione dell'interno e del comparto sicurezza e soccorso dell'Amministrazione dello Stato.
*5. 20. Palmizio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il piano di razionalizzazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza deve essere varato in seguito ad una valutazione complessiva di tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione dell'interno e del comparto sicurezza e soccorso dell'Amministrazione dello Stato.
*5. 21. Laffranco, Bianconi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
**5. 22. Palmizio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione».
**5. 50. Bini, Amoddio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
**5. 23. Laffranco, Bianconi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello Pag. 35stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.
*5. 24. Laffranco, Bianconi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.».
*5. 25. Palmizio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
5. 26. Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprite 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.
*5. 27. Palmizio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero interno con una dotazione pari a 2 milioni di euro.».
*5. 28. Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.
*5. 29. Laffranco, Bianconi.

Pag. 36

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri scaturiti dalla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.».
*5. 30. Palmizio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere infine il seguente periodo:
  «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.
*5. 31. Cirielli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri scaturiti dalla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.».
*5. 32. Laffranco, Bianconi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
**5. 33. Palmizio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
**5. 34. Laffranco, Bianconi.

Pag. 37

  Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere, infine, le seguenti parole: con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile.
**5. 35. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Il maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e le altre finalità di sicurezza e ordine pubblico di cui al presente articolo è previsto con particolare riguardo anche alle Aree metropolitane e alle zone contigue ai grandi centri abitati sulla base dei piani operativi per la sicurezza predisposti dal Ministero dell'interno e le altre autorità competenti.».
5. 36. Gregori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie del concorso per 650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 7 marzo 2014.»
5. 01. Cirielli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Compatto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
5. 02. Cirielli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  All'articolo 21-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. L'eventuale soppressione di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, derivanti dalle riduzioni di cui al comma 1, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno».
5. 03. Cirielli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.

  Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012 e 21 febbraio 2013, relative rispettivamente al concorso per 1250 e 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016.
5. 04. Cirielli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le procedure di assunzione delle risorse del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.
  2. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal 1o maggio Pag. 382015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, al sensi dei comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
5. 05. Cirielli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Al decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con legge dell'11 agosto 2014 n. 114, articolo 3, comma 3-octies, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione prestato servizio a qualsiasi titolo nel CNVVF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.
5. 06. Cirielli, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, se non con decreto del Ministro dell'interno.
5. 07. Bini, Amoddio.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  «4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente dei comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015.»
5. 08. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'osso, Lombardi, Chimienti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo).

  1. All'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, aggiungere il seguente comma:
  «3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. – Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito Pag. 39fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con ma dotazione pari a 8 milioni di euro.».
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 16 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 09. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Dopo il comma 3, articolo 22 dei decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, introdurre il seguente comma;
  «3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il Corso Anti Terrorismo C.A.T.
5. 010. Cirielli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Cessazione degli interventi militari navali di soccorso ai migranti clandestini in mare).

  Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.
5. 011. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Cessazione degli interventi militari navali di soccorso ai migranti clandestini in mare).

  A partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.
5. 012. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

ART. 6.

  Dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «Procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo» e dopo le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater».

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: «Articolo 6. (Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)».
6. 1. Rabino.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   a-bis). All'articolo 4, comma 2, le parole: «al procuratore generale presso la corte di appello di Roma,» sono sostituite dalle seguenti: «al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

Pag. 40

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   a) all'allinea 2-ter le parole: procuratore generale di cui al comma 2 sono sostituite dalle seguenti: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
   b) all'alinea 2-quater le parole: l'ufficio del procuratore generale sono sostituite dalle seguenti: la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo.
6. 2. Rabino.

  Sopprimere il comma 1, lettera b).
6. 3. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: per la sicurezza, aggiungere: informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
6. 4. Artini.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-ter, sostituire le parole: dal procuratore generale di cui al comma 2 con le seguenti: dal procuratore antimafia e antiterrorismo.
6. 5. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole: l'ufficio del procuratore generale con le seguenti: la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo.
6. 6. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «l'autorizzazione di cui al comma 1 richiesta al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».
6. 7. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «composto da cinque deputati c cinque senatori» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei deputati e sei senatori».

  Conseguentemente, all'articolo 20 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, il 124, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del presente decreto.
6. 8. Vito.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  In ogni caso non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato se non previo decreto di autorizzazione del Ministro dell'interno.
6. 01. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia).

  1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 41legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 2-bis, dopo le parole: «da due magistrati» sono aggiunte le seguenti: «designati dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,»;
   b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater» dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è soppresso;
   c) all'articolo 11, comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché»;
   d) all'articolo 11, commi 4, 5 e 6, dopo le parole «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
   e) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»;
   f) all'articolo 16-nonies, comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».
  2. Al decreto del Ministero dell'interno 23 Aprile 2004, n. 161, articolo 2, comma 2, dopo le parole: «comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è soppresso.».
6. 02. Rabino.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 47, comma 1 lettera d), le parole: «, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le medesime segnalazioni sono poste a disposizione anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».
6. 03. Rabino.

  Sopprimerlo.
* 7. 1. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

  Sopprimerlo.
* 7. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, al capoverso Art. 53, comma 1, sopprimere le parole: di prevenzione dei reati,.
7. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso articolo 53, primo comma, sopprimere, in fine, le seguenti parole: e repressione.
7. 4. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras.

  Al comma 1, capoverso articolo 53, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento alla sola fase delle indagini.
7. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

Pag. 42

  Al comma 1, capoverso « Art. 53», al comma 2, dopo la parola: previsti inserire le seguenti:, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali,.
7. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

  Al comma 1, capoverso « Art. 53», comma 2, dopo la parola: codice sono aggiunte le seguenti: solo per il tempo strettamente necessario per le attività di prevenzione e di repressione dei reati.
7. 7. Rossomando.

  Al comma 1, capoverso « Art. 53», comma 3, sostituire le parole: decreto del Ministero dell'interno con le seguenti: i regolamenti del Governo.
7. 8. Rossomando.

  Al comma 1, al capoverso « Art. 53» comma 3, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'interno con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.
7. 9. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.»
7. 10. Abrignani, Parisi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

  «Art.7-bis. – Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 20 aprile 2016.»
7. 01. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

  All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 gennaio 2018:
   a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 2 del codice penale;
   b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;Pag. 43
   c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
   d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di Copertura.
8. 2. Marcolin.

  All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 gennaio 2018:
   a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 2 del codice penale;
   b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
   c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
   d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di Copertura.
8. 3. Ferrara, Tofalo, Villecco Calipari, Vitelli, Pagano.

  All'articolo 8, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   «e) È affidato all'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE) il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari economici, scientifici e industriali della Repubblica Italiana. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.
8. 4. Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, Pag. 44n. 159 dopo le parole: «nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte,» sono aggiunte le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis c.p.p.».
8. 5. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo).

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto Sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, 228, ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 2016, 2017 a decorrere dall'anno 2015. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2014 e 2012, fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi.
8. 01. Fiano.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale», come Convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).

  1. All'articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale», come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  «1-bis. Il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale.».
  2. Al comma 3, prima alinea, dopo le parole «come sostituito dal comma 1» aggiungere «e dal comma 1-bis».
  3. Al comma 4, prima alinea, la frase «Con le modalità e nei casi di cui ai Pag. 45commi 1 e 3» e sostituita dalla seguente: «Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 3».
8. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica alle norme di funzionamento delle commissioni centrali e periferiche della Polizia di Stato).

  1. Al comma 20, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, aggiungere: «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie».
8. 03. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione del personale della Polizia di Stato).

  1. Al comma 4, dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, in fine aggiungere il seguente periodo: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
8. 04. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.Pag. 46
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»

  2. L'articola 6-ter è sostituito dal seguente:
  Art. 6-ter(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, Fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro».

  3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quater(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20000 a 100.000 euro.»

  4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quinquies(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater

  5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni Pag. 47pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»

  b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 583-quater.(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»

  c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-ter. – (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. Pag. 48
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma i comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

  d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con k telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro animi. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
8. 05. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo).

  1. La Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ed estende la propria competenza ai reati previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi;
  2. Sono istituite le direzioni distrettuali antiterrorismo, competenti per i reati previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché per quelli ad essi collegati o connessi;
  3. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 102 è inserito il seguente: «Art. 102-bis. – (Direzione distrettuale antiterrorismo). – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati negli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 210-quinquies e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antiterrorismo designando i magistrati che devono farne parte per un periodo non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione non possono fare parte magistrati in tirocinio. Pag. 49La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
  2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale antiterrorismo e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento dette investigazioni e per l'impiego della polizia giudiziaria.
  3. Fatti salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati negli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché quelli ad essi collegati o connessi, i magistrati addetti alla direzione distrettuale antiterrorismo.
  4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antiterrorismo, la designazione dei magistrati avviene sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il Procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».
8. 06. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 9.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater».
9. 1. Rabino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis, sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51 commi 3 e 3-bis;
9. 2. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche, dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
9. 3. Rabino.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) le parole: «ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990 n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al registro di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;.
9. 4. Rabino.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo le parole: «accede al registro delle notizie di reato,», sono aggiunte le seguenti: «ai registri di cui all'articolo 81 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159,».
9. 5. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 4 lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e comma 3-quater.
9. 6. Rabino.

Pag. 50

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».
9. 7. Rabino.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso articolo 103, sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
  2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. Il procuratore nazionale e i procuratori aggiunti sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
  3. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. Alla nomina dei procuratore aggiunti provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti I requisiti professionali.
  5. Al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
10. 1. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) il secondo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente: «2. Alla Direzione è preposto un magistrato con funzioni di Procuratore nazionale, che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità»;
   b) al terzo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole «criminalità organizzata e terroristica» sono sostituite dalle seguenti «criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse».

  Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

  1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, comma 2, secondo alinea le parole «semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «semidirettive Pag. 51elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado e semidirettive di coordinamento nazionale»;
   b) all'articolo 10, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo»;
   c) all'articolo 12, comma 4, le parole «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 8»;
   d) all'articolo 12, comma 5, le parole «commi 5, 6, 9 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7-bis, 9 e 11».

  2. All'articolo 20 i commi 2 e 3 sono soppressi.»,
10. 2. Rabino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) il secondo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente: «2. Alla Direzione è preposto un magistrato con finzioni di Procuratore nazionale, che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità.»;
   b) al terzo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole «criminalità organizzata e terroristica» sono sostituite dalle seguenti «criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse».

  Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2 All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 2 secondo alinea le parole «semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado e semidirettive di coordinamento nazionale»;
    2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 4 le parole «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 8»;
    2) al comma 5 le parole «commi 5, 6, 9 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7-bis, 9 e 11».
10. 3. Rabino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole «1o luglio 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2016».
10. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, Pag. 52n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:
  Al comma 1, dopo le parole «della provincia di Bolzano», sono aggiunte le seguenti: «e della sede di Pescara»;
  Alla lettera a) del comma 2 le parole «Abruzzi,» sono soppresse.
10. 02. Tancredi.

ART. 11.

   Sopprimere i commi 1 e 4.
11. 1. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11. 2. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

   Al comma 1 sopprimere la lettera b).
11. 3. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire la cifra: 59.170.314 con la seguente: 50.170.314.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 68.000.000 con la seguente: 77.000.000.
11. 4. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato maggiore della difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
11. 5. Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 5.
11. 6. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conflui- scono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto-legge.
11. 7. Spadoni, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Pag. 53

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014 una missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge l'ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni.
11. 8. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. È autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 11.000.000 per lo svolgimento di una missione navale di deterrenza al limite delle acque territoriali libiche, con finalità di prevenzione e repressione di eventuali tentativi di infiltrazione via mare dei miliziani leali al sedicente Stato Islamico nonché pronto intervento a difesa delle piattaforme e delle condotte energetiche di preminente interesse strategico nazionale.
11. 9. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 6 sostituire la cifra: 19.105.564 con la seguente: 12.240.564.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 68.000.000 con la seguente: 74.955.000.
11. 10. Artini.

  Al comma 6, sostituire la cifra: 19.105.564 con la seguente: 13.105.564.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 68.000.000 con la seguente: 74.000.000.
11. 11. Manlio Di Stefano, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire: 68.000.000 con: 74.993.960.
11. 12. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. È autorizzata fino al 30 aprile 2015 la spesa di euro 3.500.000 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.
11. 13. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione Pag. 54alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, sopprimere il comma 1;
   all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 11-bis.
11. 01. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 135.001.726 per la partecipazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
   all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 11-bis.
11. 012. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 90.001.726 per la partecipazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
   all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. È autorizzata dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.;
   all'articolo 20, compia 6, alinea, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 11-bis.
11. 03. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 12.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente;

Art. 12-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, nella misura di 60.000.000 e all'articolo 18 comma 2 nella misura di 66.406.473 milioni di euro del presente decreto.
12. 1. Di Battista, Corda, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Pag. 55

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire: 68.000.000 con: 194.406.473.
12. 2. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 1.
12. 3. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 1 sostituire le parole da: e fino al 30 settembre fino alla cifra: 126.406.473 con le seguenti: e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 50.000.000.
12. 4. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 1 sostituire la cifra: 126.406.473 con: 50.000.000 e sopprimere le parole da: per la partecipazione del personale militare alle: Nazioni Unite 2189 (2014), e comprese.
12. 5. Basilio, Corda, Tofalo, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 126.406.473 con le seguenti: euro 96.406.473.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: euro 1.490.676 con le seguenti: euro 16.490.676, e al comma 3 sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 17.000.000;
12. 6. Del Grosso, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 126,406.473 con le seguenti: euro 120.406.473.

  Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015 la spesa di euro 6 milioni per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione e il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile.
12. 7. Grande, Del Grosso, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
12. 8. Scagliusi, Tofalo, Grande, Del Grosso, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Basilio.

  Sopprimere il comma 2.
* 12. 9. Sibilia, Tofalo, Grande, Del Grosso, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Basilio, Di Battista, Spadoni, Frusone, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 2.
* 12. 10. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 2 sopprimere le parole: Emirati Arabi Uniti.
12. 11. Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

Pag. 56

  Al comma 2 sopprimere le parole: in Bahrain.
12. 12. Grande, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone, Rizzo.

  Al comma 2 sopprimere le parole: in Qatar.
12. 13. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone, Rizzo, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Grande, Paolo Bernini, Corda.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e a Tampa.
12. 14. Grande, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Basilio, Frusone, Rizzo, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Spadoni, Paolo Bernini, Corda.

  Sopprimere il comma 4.
12. 15. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sopprimere il comma 5.
12. 16. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: e per la proroga fino alle parole: addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.
12. 17. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sopprimere il comma 6.
12. 18. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sopprimere il comma 7.
12. 19. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire 68.000.000 con 203.001.726.
12. 20. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 9, sostituire: 132.782.371 con 87.782.371.

  Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.
12. 21. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 9, sostituire le parole: Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) con la parola: Daesh.
12. 22. Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Al comma 9, dopo la parola (ISIL), aggiungere le seguenti: e per il sostegno alla popolazione civile rifugiata a causa delle persecuzioni settarie.
12. 23. Corda, Basilio, Tofalo, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Pag. 57

  Al comma 9, dopo la parola (ISIL), aggiungere le seguenti: e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso ISIL.
12. 24. Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

ART. 13.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
13. 1. Basilio, Rizzo, Frusone, Scagliusi, Del Grosso, Paolo Bernini, Corda, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Tofalo.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi.
13. 2. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Perdurando la situazione di instabilità politica in Libia, le missioni di cui ai commi 1 e 2 sono sospese. Il Governo è autorizzato a riprendere parzialmente o totalmente le missioni in oggetto qualora siano ripristinate le condizioni politiche e di sicurezza nel Paese e riferisce preventivamente alle Camere.
13. 3. Corda, Rizzo, Frusone, Scagliusi, Paolo Bernini, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Basilio, Tofalo, Del Grosso.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Vista la situazione di grave instabilità politica in Libia, le missioni di cui ai commi 1 e 2 sono sospese. Il Governo è autorizzato a riprendere parzialmente o totalmente le missioni in oggetto qualora siano ripristinate le condizioni politiche e di sicurezza nel Paese e riferisce preventivamente alle Camere.
13. 4. Artini.

  Sopprimere il comma 3.
*13. 5. Spadoni, Rizzo, Frusone, Scagliusi, Del Grosso, Paolo Bernini, Corda, Grande, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Basilio, Tofalo.

  Sopprimere il comma 3.
*13. 6. Palmizio.

  Sopprimere il comma 3.
*13. 7. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 1o agosto, n. 109, convertito, con modificazioni, in legge 1o ottobre 2014, n. 141, la partecipazione del personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta, è sospesa fino alla soluzione positiva della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente sotto processo in India.
13. 8. Del Grosso, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 1o agosto, n. 109, Pag. 58convertito, con modificazioni, in legge 1o ottobre 2014, n. 141, la partecipazione del personale militare all'operazione dell'Unione Europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta, è sospesa fino alla positiva soluzione della vicenda che riguarda i fucilieri di marina della Brigata Marina «San Marco» attualmente sottoposti a restrizione della libertà personale da parte delle autorità giudiziarie dell'India.
13. 9. Artini.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 29.474.175 con le seguenti: euro 24.474.175.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: euro 1.490.676 con le seguenti: euro 6.490.676.
13. 10. Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 29.474.175 con le seguenti: euro 24.474.175.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: euro 1.490.676 con le seguenti: euro 6.490.676.
13. 11.  Rizzo, Tofalo, Corda, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'ulteriore proroga della partecipazione di naviglio militare italiano ad interventi di contrasto alla pirateria nell'Oceano Indiano è subordinata agli esiti di una valutazione politica dell'evoluzione del contenzioso concernente la posizione dei due militari italiani trattenuti e sotto processo in India, da effettuarsi con il coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari entro e non oltre il 15 settembre 2015.
13. 12. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sopprimere il comma 4.
13. 13. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'oceano indiano occidentale.
13. 14.  Spadoni, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e nell'Oceano indiano occidentale.
13. 15. Manlio Di Stefano, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

  Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:
  4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti di cui all'articolo 13, comma 4 del presente decreto sono destinate all'avvio dei lavori di apertura e di allestimento della nuova sede diplomatica a Mogadiscio, alla messa in sicurezza dell'area individuata e alla tutela del personale ivi assegnato.
13. 16. Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone.

Pag. 59

  Al comma 4, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

  Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:
  4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella repubblica di Gibuti di cui all'articolo 13, comma 4 del presente decreto confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto.
13. 17. Manlio Di Stefano, Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

  Al comma 4, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.
13. 18. Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, la spesa di euro 1.370.308 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141.
13. 19. Rizzo, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Sopprimere il comma 6.
13. 20. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 aprile 2615, la spesa di euro 622.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141.
13. 21. Rizzo, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Sopprimere il comma 7.
13. 22. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

ART. 14.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito delle attività addestrative militari previste dal presente decreto-legge, per il personale straniero è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei propri dati biometrici (impronte digitali, Dna, iride, e altro).

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Assicurazioni, trasporti e infrastrutture, AISE e tracciabilità personale straniero addestrato, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali).
14. 1. Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Basilio, Frusone.

Pag. 60

  Al comma 4 sopprimere la lettera a).
14. 2. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

  Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: di quattro VBL fino alla fine della lettera con le seguenti: di quattro ambulanze attrezzata da strumentazione medica da consegnare alte autorità della regione autonoma siriana del Rojava.
14. 3. Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: di materiale di armamento con le seguenti: di equipaggiamenti non letali a protezione della vita umana (giubbotti antiproiettile, elmetti) prelevate dal surplus risultante dalla riorganizzazione derivante dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244.
14. 4. Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: alla Repubblica d'Iraq con le seguenti: al governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del governo della Repubblica d'Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie curde.
14. 5. Paolo Bernini, Rizzo, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

  Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere il seguente: È fatto comunque divieto di utilizzo di materiale di armamento di cui la magistratura italiana ha disposto la distruzione.
14. 6. Tofalo, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66.».

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 6:
   a) all'alinea, sostituire le parole: euro 874.926,998 con le seguenti: euro 876.926.998;
   b) alla lettera a), sostituire le parole: euro 843.900.891 con le seguenti: euro 845.900.891.
14. 7. Villecco Calipari.

ART. 15.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio per la sicurezza marittima in ragione delle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche e delle azioni illecite intenzionali, ed in ottemperanza ai dispositivi comunitari, nel rispetto del limite complessivo della spesa già autorizzata, con leggi 24 dicembre 2012, n. 229 e 27 dicembre 2013, n. 148, per le assunzioni ivi previste e non ancora effettuate, il personale ricorrente, che non sia decaduto dal potere di proporre azione davanti al giudice del lavoro in relazione alla procedura di reclutamento bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, è richiamato in servizio entro Pag. 61il 30 Maggio 2015, presso l'ultimo ufficio di destinazione, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio prima nomina.
15. 1. D'Arienzo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «con mansione di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2».
15. 2. Bolognesi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

  Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-sexies, le parole: «alle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «a specifiche direttive»;
   b) al comma 1-septies, le parole: «dalle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «da specifiche direttive».
15. 4. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».
15. 5. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Ogni qualvolta che si impiega nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea (Eurogenfor)».
15. 3. Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Sibilia.

  Al comma 1 sostituire la parola: 68.000.000 con la seguente: 168.000.000.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. È autorizzata dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per Iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.
  1-ter. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50,000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi;
   all'articolo 20, comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) quanto a 200.000.000 mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis;Pag. 62
   all'articolo 20, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   h) permesso di prospezione; 2.000 euro per chilometro quadrato;
   i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10,000 euro per chilometro quadrato.
  2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
17. 1. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo le parole: della popolazione e dei rifugiati aggiungere le seguenti: inclusa l'eventuale predisposizione sul suolo africano di uno o più campi d'accoglienza per migranti richiedenti asilo, nei quali espletare le procedure di accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato.
17. 2. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 1, dopo la parola: Afghanistan aggiungere la parola: Haiti.
17. 3. Manlio Di Stefano, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, dopo la parola: Palestina aggiungere la seguente: Ucraina.
17. 4. Spadoni, Grande, Paolo Bernini, Corda, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Sibilia, Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: e sono attuati anche attraverso il coinvolgimento di agenzie specializzate internazionali e di organizzazioni non governative operanti nei settore dell'assistenza umanitaria, della promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo.
17. 5. Zampa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i finì umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività».
17. 6. Grande, Manlio Di Stefano, Paolo Bernini, Corda, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Sibilia.

Pag. 63

  All'articolo 17, al comma 3, sostituire la parola: 1.700.000 con: 5.000.000.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sostituire la parola: 120.000.000 con la seguente: 116.700.000.
17. 50. Sibilia, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

ART. 18.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione del contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia, previsto nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, nella misura di euro 60.000,000, all'articolo 18 comma 2, nella misura di euro 40.000.000 e all'articolo 18 comma 6, nella misura di euro 20.000.000 del presente decreto.
18. 1. Artini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contributo deve essere principalmente destinato allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di nuovi sminatori».
18. 2. Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

  Conseguentemente:
   all'articolo 20, comma 6 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   «f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis;
   all'articolo 20 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 3. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi.

Pag. 64

  Conseguentemente:
   all'articolo 20, comma 6 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis;
   e all'articolo 20 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 4. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i progetti di carattere sanitario con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o agosto 2014 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare (Icfm), è autorizzato a produrre ulteriori dosi di farmaci antiemorragici già autorizzati dal Ministero della Salute.
18. 5. Paolo Bernini, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Al comma 2, dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: di comprovata efficacia.
18. 6. Di Battista, Spadoni, Grande, Paolo Bernini, Corda, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e della NATO.
18. 7. Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili; la quota a carico dei Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari.
18. 50. Marazziti, Quartapelle Procopio, Alli, Albini, Ascani, Baruffi, Beni, Capone, Carloni, Casati, Castricone, Cimbro, Crivellari, Famiglietti, Garavini, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Lacquaniti, Lodolini, Malpezzi, Marantelli, Melilla, Marco Meloni, Mongiello, Moscatt, Narduolo, Nicoletti, Pagani, Piccione, Porta, Preziosi, Realacci, Romanini, Sbrollini, Tidei, Zampa, Binetti, Borghese, Ciracì, Locatelli, Merlo, Quintarelli, Sannicandro, Scotto, Tacconi.

  Al comma 5, sopprimere il periodo: alla Fondazione Segretariato Permanente dell'iniziativa Adriatico Ionica.
18. 8. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

Pag. 65

  Al comma 6, dopo le parole: italiani all'estero aggiungere le seguenti: In nessun caso si potranno impegnare risorse dello Stato per corrispondere eventuali riscatti richiesti per la liberazione di cittadini italiani sequestrati all'estero, qualora catturati in Paesi definiti ad alto rischio dai Ministero degli Affari Esteri.
18. 9. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 7, dopo le parole: aree di crisi, aggiungere le seguenti: , individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
18. 10. Di Battista, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
  18-bis. Per le iniziative del processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo, è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1 comma 253 legge 27 Dicembre 2013 n. 147.
18. 01. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

ART. 19.

  Al comma 2 dopa le parole: nel presente decreto, aggiungere le seguenti: Le disposizioni a garanzia del mantenimento dell'operatività dell'amministrazione e del suo personale diplomatico sono soggiacenti alle modalità e ai principi di cui all'articolo 4 commi 3 e 4 del decreto-legge 101 del 2013, così come convertito dalla legge 125 del 2013.
19. 1. Gregori, Tidei.

  Al comma 2, dopo le parole: nel presente decreto, aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente decreto e per il reclutamento dei personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, sono fatti salvi le modalità e i principi di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
19. 2. Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per l'anno 2015, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le quali, prioritariamente ai fini del completamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono incrementate di un importo pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015.
19. 3. Gregori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica e il mantenimento dell'operatività dell'amministrazione, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 101 del 2013 così come convertito con legge 125 del 2013.»
19. 4. Gregori, Tidei.

Pag. 66

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.
19. 5. Marazziti, Quartapelle Procopio, Alli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le quali, anche ai fini del completamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono incrementate di un importo pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
19. 6. Marazziti, Quartapelle Procopio, Alli.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubbliche, con aggiornamenti periodici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le aree di crisi all'estero nelle quali l'incolumità dei cittadini italiani è posta a rischio.
  2. Fermo restando che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi, il Ministero indica, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti atti a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare il viaggio nella aree di crisi di cui al comma 1.
  3. I cittadini italiani che, senza giustificato motivo, non si siano attenuti alle indicazioni di cui al comma 2, rimborsano le spese sostenute dallo Stato per il soccorso e il rimpatrio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 dei decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge 11 agosto 2014 n. 125.
* 19. 01. Ferrara, Tofalo, Villecco Calipari, Vitelli, Pagano.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubbliche, con aggiornamenti periodici, attraverso Pag. 67il proprio sito web istituzionale, le aree di crisi all'estero nelle quali l'incolumità dei cittadini italiani è posta a rischio.
  2. Fermo restando che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi, il Ministero indica, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti atti a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare il viaggio nelle aree di crisi di cui al comma 1.
  3. I cittadini italiani che, senza giustificato motivo, non si siano attenuti alle indicazioni di cui al comma 2, rimborsano le spese sostenute dallo Stato per il soccorso e il rimpatrio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 19. 02. Marcolin.