CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2015
400.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
(C. 2844 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   considerato che all'articolo 1 il provvedimento modifica in più punti la disciplina delle banche popolari, con disposizioni volte a favorirne il consolidamento patrimoniale e a migliorare l'accesso al credito attraverso misure finalizzate ad adeguare il sistema bancario agli indirizzi europei;
   precisato che l'intervento normativo non sembra configurare un adempimento di precisi obblighi derivanti dal quadro giuridico europeo, né sono rinvenibili specifiche linee d'azione dettate dalle Istituzioni europee in materia di razionalizzazione delle forme organizzative delle banche popolari;
   richiamati i limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, e il conseguente obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
   osservato che in sede di valutazione degli enti creditizi dei singoli Stati membri operata in base al regolamento (UE) n. 1024/2013 da parte della Banca Centrale Europea (BCE), nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, l'analisi è stata condotta sugli istituti creditizi considerati significativi ai sensi del citato Regolamento, che fa riferimento all'articolo 6, paragrafo 4, al «valore totale delle attività superiore a 30 miliardi di euro»;
   ritenuto che il criterio connesso alla dimensione dei profitti, piuttosto che alla consistenza del patrimonio netto delle banche popolari, appare poco coerente con l'approccio seguito in ambito europeo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico;
   rilevato che l'articolo 3, ai fini dello sviluppo del credito per l'export, attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere attività creditizia in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia;
   osservato che nello svolgimento delle attuali funzioni, la SACE S.p.A. beneficia della garanzia dello Stato e che l'attribuzione alla stessa di ulteriori funzioni connesse all'attività di impresa creditizia andrebbe valutata alla luce del rispetto delle regole europee di concorrenza, con riferimento agli eventuali effetti distorsivi del mercato interno e, in particolare, alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato al credito all'esportazione;
   esaminate inoltre le misure che estendono le agevolazioni e gli incentivi riservati alle startup innovative (decreto-legge n. 179 del 2012) alle imprese aventi i requisiti indicati all'articolo 4;
   ritenuto che la prevalenza attribuita al dato formale, relativo al volume di spesa in ricerca e sviluppo, alla presenza di personale qualificato e alla titolarità di privative industriali, nella identificazione Pag. 141delle PMI innovative possa rappresentare un requisito non sufficiente ed eccessivamente rigido, per qualificare come innovativa – e quindi meritevole di accesso alle misure di incentivazione e sostegno – una impresa, laddove di tali misure dovrebbero beneficiare altresì le imprese sostanzialmente innovative,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
    a) all'articolo 1, rideterminare i limiti dimensionali previsti per l'adozione, ed il mantenimento, della forma di banca popolare, anche alla luce dei criteri adottati a livello europeo ai fini del Meccanismo Unico di Vigilanza;
    b) all'articolo 3, subordinare l'attuazione della disposizione alla positiva valutazione da parte della Commissione europea in merito al rispetto delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, ai sensi degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e alla compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
    c) all'articolo 7, migliorare la formulazione del testo, esplicitando che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.