CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2015
400.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

EMENDAMENTI 4.126 E 4.127 DEI RELATORI, ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.042 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.043 DEI RELATORI

  Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 1, del testo unico» fino a: «è inserito il seguente»: «5-undecies.» e dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE,» inserire le seguenti: «società di capitali, costituite anche in forma cooperativa,»

  Conseguentemente:
   a) al comma 6 sopprimere le parole: «dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto»;
   b) al comma 7 sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal» con le seguenti: «al»;
   c) al comma 9 sopprimere le parole: «così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo».
4. 126. I Relatori.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   a) ragione sociale e codice fiscale;
   b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
   c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
   d) oggetto sociale;
   e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
   f) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
   g) elenco delle società partecipate;
   h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
   i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
   l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
   m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;Pag. 28
   n) numero di dipendenti;
   o) sito internet.
4. 127. I Relatori.

  Sopprimere il comma 2.
*0. 8. 042. 2. Palese.

  Sopprimere il comma 2.
*0. 8. 042. 3. Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
0. 8. 042. 4. Pagano.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono aggiunte le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
  2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con la predetta delibera CIPE» fino a: «delle operazioni finanziarie ammissibili» sono soppresse.
  3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.».
8. 042. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta».
8. 043. I Relatori.

Pag. 29

ALLEGATO 2

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 1, del testo unico» fino a: «è inserito il seguente»: «5-undecies.» e dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE,» inserire le seguenti: «società di capitali, costituite anche in forma cooperativa,»

  Conseguentemente:
   a) al comma 6 sopprimere le parole: «dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto»;
   b) al comma 7 sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal» con le seguenti: «al»;
   c) al comma 9 sopprimere le parole: «così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo».
4. 126. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) le proprie azioni non sono quotate su un mercato regolamentato;».
4. 4. (Nuova formulazione) Scuvera.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ricerca e sviluppo» con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
   b) dopo le parole: «beni immobili» inserire le seguenti: «e sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo».
4. 23. Basso, Scuvera, Bargero, Palese, Paglia, Ricciatti, Prataviera, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo dopo le parole: «le spese per l'acquisto» inserire le seguenti: «e di locazione».
4. 29. Scuvera, Palese.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   a) ragione sociale e codice fiscale;
   b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
   c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
   d) oggetto sociale;
   e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;Pag. 30
   f) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
   g) elenco delle società partecipate;
   h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
   i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
   l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
   m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
   n) numero di dipendenti;
   o) sito internet.
4. 127. I Relatori.

  Al comma 4, sostituire le parole: «comma 3£, ovunque ricorrono, con le seguenti: «commi 2 e 3».
4. 58. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani, Palese.

  Al comma 7 sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 59. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo
*4. 61. Coppola, Marco Di Maio.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo
*4. 62. Palmieri, Abrignani, Palese.

  Al comma 9, dopo le parole: «gli articoli 26,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio».
4. 68. Ricciatti, Ferrara, Paglia, Palese, Benamati, Da Villa, Barbanti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9 sostituire le parole: «costituite da non oltre 7 anni» con le seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;
   b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;
   c) al comma 12, sostituire le parole: «dal comma 9» con le seguenti: «dai commi 9 e 9-bis»;
   d) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  «12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro Pag. 31sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis del presente articolo.
  12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.»
**4. 71. Basso, Scuvera, Bargero, Giampaolo Galli, Palese, Della Valle.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9 sostituire le parole
: «costituite da non oltre 7 anni» con le seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;
   b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;
   c) al comma 12, sostituire le parole: «dal comma 9» con le seguenti: «dai commi 9 e 9-bis»;
   d) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  «12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis del presente articolo.
  12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.»
**4. 72. Vignali.

  Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  «c-bis) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo; allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale Pag. 32dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
   1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
   2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;
   3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato alla lettera c) del presente comma;
   4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere chiaramente indicato sul portale, dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al comma 3, lettere b) e c), non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.
  6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.».
4. 74. (Nuova formulazione) Fregolent, Braga, Palese, Della Valle, Mucci.

Pag. 33

  Al comma 10, dopo l'alinea premettere le seguenti lettere:
   0a) all'articolo 1, comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitale per le start-up innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitale per le start-up innovative e per le PMI innovative» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative e/o in PMI innovative, come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettera e), e dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2014, n. 66»;
   0b) all'articolo 1 dopo il comma 5-decies è inserito il seguente: «5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa», di seguito «PMI innovativa», si intende la PMI come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»;
  e dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono aggiunte le seguenti: «o della PMI innovativa».
4. 80. (Nuova formulazione) Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani, Palese.

ART. 5.

  al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile»;
*5. 1. (Nuova formulazione) Vignali, Palese.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile»;
*5. 2. (Nuova formulazione) Sberna, Caruso.

  al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile»;
*5. 3. (Nuova formulazione) Basso, Scuvera, Bargero.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Pag. 34di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.».
*5. 16. (Nuova formulazione) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.».
*5. 17. (Nuova formulazione) Palese, Marti.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul Pag. 35contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.».
*5. 18. (Nuova formulazione) Benamati.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.».
*5. 19. (Nuova formulazione) Basso, Palmieri, Quintarelli, Paglia, Biasotti, Carrozza, Coppola, Tentori, Tullo, Ascani, Gribaudo, Bargero, Carocci, Marco Meloni, Scuvera, Donati, Quaranta, Ginato, Boccadutri, Bruno Bossio, Bonomo, Pastorino, Mariani, Ginefra, Cani, Giuseppe Guerini.