CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2015
400.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2844 Governo: «DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»;
   sottolineato che gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;
   rilevato che gli articoli 4, 7 e 8 sono riconducibili alle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, mentre gli articoli 5 e 6 sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;
   premesso che, trattandosi di una disciplina organica che incide, con effetti differiti nel tempo, sulla natura degli enti (banche popolari), non limitandosi a correggere alcune gravi e puntuali distorsioni, la fonte del decreto-legge in cui è contenuta non appare la più ragionevole e coerente con la natura stessa della decretazione d'urgenza così come configurata dall'articolo 77 della Costituzione;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
   evidenziato, al riguardo, che la rigidità del criterio utilizzato (che è imperniato sull'attivo e non sul patrimonio netto oltre che disancorato da qualsiasi dato normativo consolidato) potrebbe dar luogo ad effetti irragionevoli e contraddittori rispetto alla ratio stessa del predetto obbligo di trasformazione delle banche popolari in S.p.a., alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione, nonché del regolamento UE n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti di vigilanza diretta sugli enti creditizi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   ferme restando le riserve sulla fonte in cui la disciplina è contenuta, valutino le Pag. 46Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, l'opportunità di utilizzare – ai fini della individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni – un diverso criterio in grado di rendere le predette disposizioni maggiormente aderenti agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione e alle esigenze di consolidamento e di sviluppo delle banche popolari e, più in generale, del sistema bancario italiano che parrebbero costituire la ratio del decreto medesimo.

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ALLEGATO 2

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2844 Governo: «DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»;
   sottolineato che gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;
   rilevato che gli articoli 4, 7 e 8 sono riconducibili alle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, mentre gli articoli 5 e 6 sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;
   premesso che, trattandosi di una disciplina organica che incide, con effetti differiti nel tempo, sulla natura degli enti (banche popolari), non limitandosi a correggere alcune gravi e puntuali distorsioni, la fonte del decreto-legge in cui è contenuta non appare la più ragionevole e coerente con la natura stessa della decretazione d'urgenza così come configurata dall'articolo 77 della Costituzione;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
   evidenziato, al riguardo, che la rigidità del criterio utilizzato (che è imperniato sull'attivo e non sul patrimonio netto oltre che disancorato da qualsiasi dato normativo consolidato) potrebbe dar luogo ad effetti irragionevoli e contraddittori rispetto alla ratio stessa del predetto obbligo di trasformazione delle banche popolari in S.p.a., alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione, nonché del regolamento UE n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti di vigilanza diretta sugli enti creditizi;
   richiamata l'esigenza di approfondire la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, che affida alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT compiti di servizio in favore della ricerca e, in particolare, la nuova funzione relativa alla gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università;
   richiamate infine le riserve sulla fonte in cui la disciplina è contenuta,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 48

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, l'opportunità di utilizzare – ai fini della individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni – un diverso criterio in grado di rendere le predette disposizioni maggiormente aderenti agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione e alle esigenze di consolidamento e di sviluppo delle banche popolari e, più in generale, del sistema bancario italiano che parrebbero costituire la ratio del decreto medesimo.

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ALLEGATO 3

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (Nuovo testo C. 1533 Mariani).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1533 Mariani, recante «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche»;
   rilevato che la materia «università» non è espressamente citata nel vigente articolo 117 della Costituzione e che, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, della stessa Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.