CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2015
399.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (C. 2844 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   considerato che il provvedimento modifica in più punti la disciplina delle banche popolari, con disposizioni volte a favorirne il consolidamento patrimoniale e a migliorare l'accesso al credito, con misure finalizzate ad adeguare il sistema bancario agli indirizzi europei;
   richiamati i limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, e il conseguente obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;
   osservato che in sede di valutazione degli enti creditizi dei singoli Stati membri da parte della Banca Centrale Europea (BCE), condotta ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, l'oggetto dell'esame è stato circoscritto agli istituti creditizi che – ai sensi del citato Regolamento – sono considerati «significativi», ritenendo tali quelli in cui il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro;
   ritenuto come l'adozione nel decreto-legge in esame di un criterio connesso alla dimensione dei profitti degli istituti bancari, segnatamente delle banche popolari, piuttosto che alla consistenza del patrimonio netto, appaia poco coerente con i parametri adottati in ambito europeo in materia di unione bancaria e che pertanto è auspicabile che di tali parametri si tenga conto nel quadro delle disposizioni volte alla razionalizzazione e al riordino dell'ordinamento italiano del credito;
   rilevato che, ai fini dello sviluppo del credito per l’export, l'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere attività creditizia in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia;
   osservato che nello svolgimento delle attuali funzioni, la SACE S.p.A. beneficia della garanzia dello Stato e che l'attribuzione alla stessa di ulteriori funzioni connesse all'attività di impresa creditizia andrebbe valutata alla luce del rispetto delle regole europee di concorrenza, con riferimento agli eventuali effetti distorsivi del mercato interno e, in particolare, alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato al credito all'esportazione;
   auspicato pertanto che l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 sia subordinata alla preventiva valutazione positiva, da parte della Commissione europea, alla quale la misura prevista dovrebbe essere notificata;
   esaminate inoltre le misure che estendono le agevolazioni e gli incentivi riservati alle startup innovative (decreto-legge n. 179 del 2012) alle imprese aventi i requisiti indicati all'articolo 4;
   ritenuto che la prevalenza attribuita al dato formale, relativo al volume di spesa in ricerca e sviluppo, alla presenza Pag. 159di personale qualificato e alla titolarità di privative industriali, nella identificazione delle PMI innovative possa rappresentare un requisito non sufficiente ed eccessivamente rigido, per qualificare come innovativa – e quindi meritevole di accesso alle misure di incentivazione e sostegno – una impresa, laddove di tali misure dovrebbero beneficiare altresì le imprese sostanzialmente innovative;
   evidenziato altresì il rischio di incorrere nella violazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, di cui agli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la disposizione sopracitata, con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, introduce una definizione che non tiene conto del carattere innovativo e dei processi di innovazione del sistema produttivo attuabili da parte di piccole e medie imprese che non presentino i criteri formali richiamati all'articolo 4;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.