CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   ricordato che in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2177/2013) per violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva IPPC) e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali;
   preso atto che le disposizioni del provvedimento sembrano muovere in una direzione coerente con i rilievi avanzati dalla Commissione europea, che riguardano, tra gli altri, la necessità di procedere all'adozione di un piano industriale e l'impegno a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione ambientale integrata (AIA), anche attraverso il reperimento di adeguate risorse finanziarie;
   osservato, infatti, che all'articolo 1, comma 4 si introduce l'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita, degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria – la cui disciplina viene estesa dall'articolo 1, anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, tra cui Ilva S.p.A. – prevedendo un obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente la presentazione di un piano industriale e finanziario;
   richiamato altresì l'articolo 2 che dispone in merito ai poteri ed alle procedure volti all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) relativo allo stabilimento ILVA di Taranto, adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, che prevede azioni e tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
   considerato inoltre che numerose disposizioni individuano risorse finanziarie, anche sotto forma di garanzia, specificamente finalizzate all'adozione di interventi di risanamento ambientale e di tutela sanitaria (articoli 2-bis e 3), nonché alla realizzazione del programma di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (articolo 6);
   considerata l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla piena compatibilità con la disciplina europea delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4 – che – sia pur nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione – prevede una deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in materia di alienazione dei beni, nonché delle norme di cui all'articolo 3, comma 1-ter riguardanti la garanzia prestata dallo Stato per i finanziamenti Pag. 199contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A;
   richiamato l'articolo 4-bis che autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari, integrando in tal senso l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, ed evidenziata l'opportunità di procedere ad un coordinamento con la vigente disposizione contenuta all'articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) in materia di pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti da sentenza di condanna nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento di direttive o altri provvedimenti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in cui si prevede un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   auspicato, infine, che in tempi celeri venga predisposto il piano industriale di conformazione delle attività produttive previsto dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 che possa garantire il pieno rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), insieme al piano ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, secondo una gerarchia qualitativa piuttosto che quantitativa ed in particolare si garantisca una protezione effettiva dell'ambiente e della salute, il rispetto delle condizioni di autorizzazione e una gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.