CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (Nuovo testo C. 2124 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il testo risultante dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 2124, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   osservato che gli emendamenti oggetto del provvedimento in esame hanno lo scopo di modificare la predetta Convenzione e rafforzarne le disposizioni, prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti;
   preso atto che l'articolo 9, comma 4, del disegno di legge prevede che nei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni adottati dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2894, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, approvato con modificazioni dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   preso atto che il decreto-legge, nell'affrontare la situazione dell'impianto dell'ILVA di Taranto, intende, in primo luogo, consentire l'ammissione immediata delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, anche in funzione della salvaguardia dei livelli occupazionali;
   osservato che il provvedimento intende assicurare un adeguato contemperamento tra le esigenze di continuità produttiva, con l'individuazione di obiettivi strategici e di programmi sostenibili sul piano industriale e finanziario, la salvaguardia dei livelli occupazionali e le esigenze connesse alla protezione della salute dei lavoratori dello stabilimento industriale e dei cittadini interessati, nonché alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto;
   segnalata l'esigenza che, nell'ambito delle procedure volte a consentire la cessione o l'affitto a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, siano in concreto individuate soluzioni che coniughino la continuità produttiva dello stabilimento e la sua efficiente gestione sotto il profilo economico, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, con la tutela dei livelli occupazionali;
   preso atto che l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione di investimenti per il risanamento ambientale, nonché per interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione;
   ritenuto che le misure volte a garantire la continuità produttiva e la tutela dei livelli occupazionali debbano necessariamente coniugarsi con l'esigenza di assicurare le dovute salvaguardie per la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati negli stabilimenti interessati;
   rilevato che il provvedimento, nell'ambito degli interventi tesi allo sviluppo e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto, prevede, all'articolo 5, la stipula di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto»;
   evidenziato che l'articolo 6 del decreto prevede la predisposizione, da parte del Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, di un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione Pag. 163e la riqualificazione dell'area di Taranto, volto a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente;
   osservato che il comma 4-bis dell'articolo 6 prevede che, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dal CIS Taranto e dal programma di cui al medesimo articolo 6, possano essere definite procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa;
   auspicato che in quest'ambito siano individuate concrete prospettive occupazionali per i lavoratori dell'area di Taranto, tali da far fronte alle conseguenze dei processi di riorganizzazione dei siti produttivi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.