CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato (C. 2428 Carlo Galli).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa

Art. 1.

  1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, nonché una maggiore efficienza nel controllo dell'operato nel settore del procurement militare e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento, la manutenzione e l'ammodernamento di materiali e sistemi d'armamento, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« Art. 982-bis.
(Incompatibilità riguardanti il personale militare che abbia rivestito incarichi nei settori della programmazione dei sistemi d'arma e del procurement militare).

  1. Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria e durante il servizio, negli ultimi quindici anni, è stato impiegato, indipendentemente dal grado rivestito, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili all'individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.
  2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:
   a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;
   b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);Pag. 112
   c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);
   d) le società, le imprese o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;
   e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

  3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.
  4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

Art. 982-ter.
(Poteri di vigilanza e sanzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alle incompatibilità di cui all'articolo 982-bis).

  1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.
  2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:
   a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;
   b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

  3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inseriti dalla presente legge, si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare.
  3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dai medesimi articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inseriti dalla presente legge.

Pag. 113

ALLEGATO 2

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2015, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», approvato dal Senato (C. 2894 Governo);
   considerato che:
    l'articolo 8 del provvedimento in questione tratta del Piano nazionale della città e dei relativi interventi nel comune di Taranto, soffermandosi in particolare sul destino dell'attuale Arsenale militare;
   il comma 6-bis, all'articolo 2, inoltre, prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori – sia pur legata alla infanzia – attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica;
   più volte i diversi Cobar e Coir di Taranto hanno segnalato alle autorità superiori la necessità di tutelare la salute del personale militare e civile che opera ogni giorno nell'Arsenale Militare di Taranto;
   in particolare, a destare preoccupazione è la presenza di polveri sottili PM10 dovute all'inquinamento di tipo antropico (immissioni industriali), precipuamente addebitabile agli insediamenti quali le raffinerie di petrolio (Agip di Taranto), le cokerie (Ilva di Taranto), i cementifici (Cementir di Taranto) gli inceneritori di rifiuti di Massafra, la centrale termoelettrica (Edison di Taranto), all'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi gasiere che giornalmente liberano nell'aria grosse quantità di prodotto e da navi carbonkoke che incessantemente giorno e notte scaricano, a breve distanza dai posti di servizio, la materia prima necessaria al funzionamento degli altiforni dell'Ilva;
   suscitano molta apprensione alcune notizie relative ad alcuni decessi conseguenti a tumori e a malesseri vari verificatisi fra il personale di diversi corpi armati presenti nell'Arsenale e nel molo militare, i quali svolgono da anni servizio in porto;
   risulta, peraltro, che in alcuni casi il personale farebbe fatica a respirare avvertendo, contestualmente, anche un forte senso di bruciore alla gola e agli occhi;
   tutto ciò impone la necessità di accertare la situazione in atto nella zona interessata, a tutela dei lavoratori in uniforme che quotidianamente sono impiegati in attività d'istituto, tenuto conto che non risulterebbe, in area portuale, la presenza di alcun sistema di monitoraggio ambientale sulla presenza di polveri sottili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 114

con le seguenti condizioni:
  siano disposte tutte le necessarie misure di prevenzione – anche tramite l'allargamento dei soggetti da monitorare di cui al comma 6-bis dell'articolo 2 del provvedimento in titolo – per garantire la tutela della salute dei militari e dei dipendenti civili operanti nella zona interessata avviando specifiche indagini cliniche e ambientali, visite mediche specialistiche, al fine di avere uno screening dello stato di salute dei militari e dei dipendenti civili che prestano servizio soprattutto nell'ambito dell'area portuale;
  vengano individuate adeguate risorse per sostenere lo screening epidemiologico, in maniera continuativa, nei confronti dei lavoratori civili e militari presenti nell'Arsenale e nel porto di Taranto;
  siano date indicazioni alle autorità militari preposte, affinché tutte le necessarie informazioni sui rischi potenziali alla salute siano date al personale che presta servizio nelle eventuali aree a rischio;
  sia varato un «monitoraggio in continuo», tramite centraline omologate, sulle emissioni nell'area interessata al fine di controllare nel tempo l'impatto, la densità e la pericolosità degli agenti inquinanti.
« Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo».

Pag. 115

ALLEGATO 3

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2015, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», approvato dal Senato (C. 2894 Governo);
   rilevato che l'articolo 5 affida al contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto» la disciplina dell'attuazione degli interventi che riguardano la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, disponendo che sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali, tra cui anche il Ministero della difesa, chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;
   preso atto, positivamente, che l'articolo 8 reca misure di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione sia della cosiddetta «città vecchia» di Taranto sia dell'Arsenale militare marittimo della città prevedendo che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale stesso, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina militare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  oltre a promuovere la valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale Marittimo di Taranto attraverso il progetto MIBACT-Difesa, si provveda ad attuare gli elementi di progetto o i progetti già considerati nel Piano Brin, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione 8-00077, approvata dalla Commissione difesa;

e con le seguenti osservazioni:
  valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Governo, attraverso i soggetti competenti, disponga tutte le necessarie misure di controllo e prevenzione nonché l'acquisizione di informazioni per favorire la tutela della salute dei militari e dei dipendenti civili operanti nella zona interessata;
  valutino le Commissioni di merito l'opportunità di monitorare, tramite strumenti adeguati, le emissioni nell'area interessata al fine di controllare nel tempo l'impatto, la densità e la pericolosità eventuale degli agenti inquinanti.