CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2015
389.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o successorio» inserire le seguenti: da parte dell'adottato.
1. 100. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
  La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.
1. 101. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi, inserire la seguente: preferibilmente.
1. 102. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole: senza formalità.
1. 103. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere presentata con le seguenti: può essere presentata, una sola volta,.
1. 104. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
1. 105. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la Pag. 8revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».
1. 03. Il Relatore.