CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2015
374.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 3-quinquies, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori tutte le apparecchiature elettroniche si integrano, con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
  02. All'articolo 3-quinquies, comma 5, al secondo e terzo periodo sono soppresse rispettivamente le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni».
1. 52. Bergamini, Biasotti.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai dipendenti dello Stato appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado, che hanno facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.;
   b) Il comma 3-bis è soppresso.
1. 137. Sibilia, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 1.
1. 155. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
1. 150. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
  b-bis) all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
1. 188. Labriola.

Pag. 20

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) le parole: «30 giugno 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
1. 197. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 426 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma: «426-bis In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 426 le stesse non si applicano alle procedure previste dall'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 qualora le Regioni interessate abbiano già dato inizio alle procedure di stabilizzazione ivi previste con l'approvazione di apposite delibere dei Consigli Regionali».
1. 189. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  All'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 sostituire le parole
«31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
1. 132. Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis
. Al comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 all'ultima riga, sostituire la parola: «2015» con «2017».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 110 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 26. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  comma 1-bis – All'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, al secondo periodo, le parole «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
1. 125. Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 2.
1. 152. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
  2-ter. Agli oneri del comma 2-bis si provvede mediante la riduzione di 1 punto percentuale per l'anno 2016 e di 1,2 punti percentuale per l'anno 2017 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9 e all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1. 145. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Pag. 21

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.
*1. 66. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.
*1. 41. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per il finanziamento di interventi urgenti». Alla ripartizione del fondo e all'Individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni per il 2015 e il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2015 e 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, è autorizzato a prorogare per l'anno 2015, con anzianità giuridica decorrente dal 1o gennaio 2015, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro per il 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 5. Tancredi.

  Sopprimere il comma 4.
1. 142. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, dopo le parole: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore», sono aggiunte le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi».
1. 133. Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Dadone, Lombardi, Nuti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Pag. 22ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 113. Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 117. Giorgis, Scuvera, Lattuca, Lodolini, Fabbri, Fregolent, Gasparini, D'Ottavio, Paola Bragantini, Rossomando, Roberta Agostini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 80. Dieni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 6. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il personale di cui all'articolo 1668 del Codice dell'Ordinamento militare, già in servizio presso le postazioni sanitarie degli aeroporti di Alghero, Catania e Lamezia Terme alla data del 31 dicembre del 2014, è trasferito nei ruoli del Ministero della salute, Uffici di Sanità Marittima Aerea di Frontiera dei predetti aeroporti.
1. 38. Catanoso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed il comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. L'Amministrazione, quindi, è autorizzata a procedere alle assunzioni del personale necessario anche attingendo dalle graduatorie valide dei concorsi banditi e svolti negli anni precedenti.
1. 37. Catanoso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis
. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al secondo periodo, sostituire le parole: «per gli anni 2015 e 2016» con le seguenti «per gli anni 2016 e 2017».
*1. 18. Dieni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis
. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al secondo periodo, sostituire le parole: «per gli anni 2015 e 2016» con le seguenti «per gli anni 2016 e 2017».
*1. 7. D'Alia, Tancredi.

  Sopprimere il comma 5.
1. 8. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 6 è abrogato.
1. 46. Palese.

Pag. 23

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. La locuzione «le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale» contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le risorse ivi previste sono esclusivamente quelle da imputare ai fondi per le risorse decentrate, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
1. 45. Palese.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di realizzare i processi di mobilità e di far fronte alle carenze di personale in atto, all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
*1. 97. Capodicasa, Boccadutri.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di realizzare i processi di mobilità e di far fronte alle carenze di personale in atto, all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
*1. 116. Lauricella.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è soppresso.
1. 136. Nesci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 103. Censore.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 111. Fabbri, Gasparini, Roberta Agostini, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 174. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 16. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina Pag. 24e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 94. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, D'Incecco, Fusilli, Rubinato, Carnevali.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 173. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è consentito alle amministrazioni pubbliche, anche a carattere locale, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato almeno sino al 31 dicembre 2015, del personale destinatario di procedure di reclutamento a tempo indeterminato o che ha già superato una procedura concorsuale.
1. 190. Gregori, Carella, Minnucci, Ferro, Tidei.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai fini del rispetto del comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
1. 44. Palese.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità».
1. 43. Palese.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative,» sono soppresse;
   b) al comma 2, le parole: «salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative» sono soppresse;
   c) al comma 3, le parole: «fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda» sono soppresse;
   d) il comma 4 è abrogato.
1. 53. Palese, Altieri.

Pag. 25

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. È facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario ai sensi del Titolo secondo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, rinunciare al detto Fondo e ricorrere a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno l'obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito della dichiarazione di eccedenza del personale.
1. 3. Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. La proroga, prevista per l'anno 2015 dal comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche ai comuni che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 242, 243-bis e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 2. Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi, Bosco, Minardo, Misuraca, Pagano.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, che disciplinano i criteri di costituzione, l'ambito e le modalità di esercizio e di finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale vigenti alla data del 31 dicembre 2014, sono prorogate per gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 152 del 2001, con riconoscimento convalidato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20 della legge medesima, a condizione che tali istituti di patronato richiedano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 20 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Qualora entro il 31 dicembre 2017, gli istituti di patronato che hanno richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in forma consortile, non si costituiscano in un unico patronato, ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
1. 84. Rubinato.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 424, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «concorso pubblico» inserire le seguenti: «bandito entro il 31 dicembre 2014» e le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
1. 27. Russo, Chiarelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
1. 29. Russo, Chiarelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le graduatorie concorsuali ancora in vigore a Pag. 26partire dal 1o gennaio 2012 e sino all'entrata in vigore del presente decreto sono valide sino al 31 dicembre 2015.
1. 30. Russo, Chiarelli.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole:
  e le parole: «e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale» sono sostituite dalle seguenti «anche in deroga ai vincoli di spesa vigenti».

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  6-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificata dal comma 6 del presente articolo, è altresì estesa alle città metropolitane.
1. 176. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificata dal comma 6 del presente articolo, è altresì estesa alle città metropolitane.
1. 178. Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 6, dopo le parole 31 dicembre 2015, aggiungere le seguenti, in deroga ai vincoli di spesa vigenti ed estesi alle città metropolitane.
1. 90. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, D'Ottavio, Roberta Agostini, Carnevali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2014 mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1. 92. Damiano, Gnecchi, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Venittelli, Roberta Agostini, Carnevali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2014 mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1. 177. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Quaranta, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione Pag. 27alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 148. Bargero, Basso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 175. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 172. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 102. Censore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 17. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), Pag. 28è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 112. Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 191. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 95. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, D'Incecco, Fusilli, Gasparini, Fabbri, Rubinato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.
**1. 180. Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
1. 126. Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 comma 424, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono comunque fatte salve le procedure di reclutamento in relazione a specifici fabbisogni concernenti figure professionali non rinvenibili tra le professionalità dei lavoratori in soprannumero».
*1. 91. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, Roberta Agostini.

Pag. 29

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 comma 424, primo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono comunque fatte salve le procedure di reclutamento in relazione a specifici fabbisogni concernenti figure professionali non rinvenibili tra le professionalità dei lavoratori in soprannumero».
*1. 179. Melilla, Airaudo, Placido, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è da interpretarsi come soggiacente alle modalità e ai principi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
1. 192. Gregori, Carella, Minnucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto indicato nel decreto ministeriale 8 maggio 2008, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la disciplina e i compensi ivi previsti sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla ridefinizione della natura giuridica dei rapporti di collaborazione in essere, che proseguiranno senza soluzione di continuità. La ridefinizione della natura giuridica dei rapporti è stabilita con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria, secondo criteri che garantiscano la stabilità del rapporto stesso, dei volumi di attività da svolgere e dei compensi per le prestazioni rese non inferiori a quelli vigenti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 147. Gigli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per garantire l'efficacia della proroga di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai comuni in condizioni di dissesto ovvero di predissesto non si applicano la riduzione di spesa di cui all'articolo 259, comma 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 96. Capodicasa, Piccione, Iacono, Boccadutri, Schirò, Albanella, Amoddio, Berretta, Burtone, Cardinale, Causi, Culotta, Faraone, Genovese, Greco, Gullo, Lauricella, Moscatt, Piccoli Nardelli, Raciti, Ribaudo, Taranto, Zappulla.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le amministrazioni pubbliche, per le esigenze di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, connesse a situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi verificatesi dall'anno 2009, possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza, derogando dall'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 4 e all'articolo 5.
1. 106. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Lenzi, Fabbri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: Pag. 30«Le regioni e gli Enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità e al personale oggetto di procedure di stabilizzazione già avviate secondo la normativa vigente».
1. 93. Boccuzzi, Portas, Gribaudo, D'Ottavio, Rossomando, Lavagno, Fregolent, Giorgis, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, il comma 30 abrogato.
1. 72. Paola Bragantini, De Menech, Mariani, Braga, Fabbri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 5-quinquies, è inserito il seguente:
  «5-sexies. Al fine di favorire l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici nonché, valorizzare le professionalità acquisite dagli stessi, nel caso in cui il personale di cui sopra, a conclusione delle procedure concorsuali a tempo indeterminato, sia stato assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi per sopravvenuti vincoli assunzionali ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 2010, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato di coloro che risultano vincitori nelle graduatorie concorsuali definitivamente approvate e vigenti dell'Ente e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dipendenti con contratti a tempo determinato nel medesimo Ente a condizione che rispettino i seguenti parametri:
   a) rapporto media dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in condizioni di dissesto;
   b) essere in regola con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2013;
   c) incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 35 per cento;
   d) rispetto, per l'annualità 2014, dei parametri previsti ex articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale a tempo determinato, iscritti nello stato di previsione dei medesimi enti locali.
1. 88. Tidei, Ferro, Gregori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 6 è abrogato.
1. 71. Paola Bragantini, De Menech, Mariani, Braga, Fabbri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In via straordinaria per l'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano anche alle province che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno. Alle province di cui al Pag. 31primo periodo non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d) della legge 12 novembre 2011 n. 183.
1. 64. Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Paola Bragantini, Rossomando, Bonomo, Boccuzzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
1. 11. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 424, primo periodo le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono soppresse;
   b) al comma 424, secondo periodo dopo le parole «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, fino alla completa ricollocazione del personale delle province,»;
   c) al comma 425 dopo le parole: «per gli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti: «e comunque fino alla completa ricollocazione del personale delle province».
1. 12. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri, Carnevali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità».
1. 13. Vazio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: «funzionali o finanziarie dell'amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché, possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, commi 421 e seguenti».
*1. 14. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 6 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «funzionali o finanziarie dell'amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1. 50. Biasotti.

Pag. 32

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «di dichiarazione di eccedenza di personale» sono soppresse.
1. 15. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 160. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 143. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi, Cecconi.

  Al comma 7 sopprimere le parole: e anche se eccedenti.
1. 162. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 7 sostituire le parole: e anche se eccedenti con le seguenti: purché non eccedenti.
1. 144. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 7 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 161. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 7 sostituire le parole: quantificata in 495.440 euro con le seguenti: il cui importo quantificato è ridotto del 50 per cento rispetto alla quantificazione prevista.
1. 163. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato vigenti alla data del 31 dicembre 2014 presso il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati fino al 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse proprie dell'Ente.
1. 89. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, Roberta Agostini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato vigenti alla data del 31 dicembre 2014 presso il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) sono prorogati con risorse proprie dell'Ente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 181. Quaranta, Costantino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 8.
1. 153. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 8 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 28 febbraio.
1. 154. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Pag. 33

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
1. 19. Causi.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine le agenzie fiscali possono disporre una riduzione sino al 30 per cento dell'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale delle agenzie fiscali, da computare in aggiunta alla riduzione già prevista dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 15 per cento, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi da disciplinare a cura delle medesime agenzie. Ai fini del rapporto numerico cui è collegata, ai sensi del citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la determinazione dell'organico degli uffici dirigenziali generali, si tiene conto del numero di posizioni organizzative istituite in esito a quanto disposto dal presente comma.
1. 20. Causi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 Giugno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
1. 87. Iacono.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».
  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
1. 21. Causi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione del rilascio della certificazione riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, non ricompresa nei LEA, anche in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2010, n. 207 e di avviare la riorganizzazione e l'unificazione del procedimento relativo ai controlli sullo stato di salute dei lavoratori, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 5:
    a) sostituire: «2013» con: «2015»;
    b) le parole: «per le medesime finalità di cui alla lettera a)» sono sostituite con i seguenti periodi: «ed effettuati dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Pag. 34di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente».

  2) Al comma 5-bis, le parole: «dalle Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite con i seguenti periodi: «dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente».
1. 146. Gigli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, nel limite dei posti vacanti in organico, a decorrere dall'anno 2015, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente».
1. 194. Di Lello.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è inserito il seguente: «1-bis. Le attività della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, di cui al comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al 31 dicembre 2017, con estensione al settore dei beni e delle attività culturali e conseguente modifica della denominazione della Fondazione in «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo». Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto della Fondazione.».
1. 104. Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Manzi, Ascani, Rampi, Narduolo, Malisani, Blazina, Ventricelli, Rocchi, Pes, Sgambato.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 149. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 131. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte relativa alla sussistenza, nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007, del requisito Pag. 35dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito non è richiesto per i concorrenti assunti con riserva ed in prova sulla base dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale indetta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 62. Bonavitacola, Tino Iannuzzi, Carra.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2013, 2014 e 2015».
1. 107. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono espletate le procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che la sussistenza, nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007, del requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito non è richiesto per i concorrenti assunti con riserva ed in prova sulla base dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale indetta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 61. Bonavitacola, Tino Iannuzzi, Carra.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge n. 228 del 29 dicembre 2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo n. 297 del 1994, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
1. 28. Battaglia, Amoddio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: «e comunque non oltre trecentottanta giorni» con le seguenti: «e comunque non oltre il 30 aprile 2015».
1. 108. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
  11-bis. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma in considerazione dei Pag. 36crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro, complessivamente per gli anni 2015 e 2016, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.
  11-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 23. Faenzi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Al comma 3, dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
1. 128. Dadone, Cozzolino, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente comma: 4-bis). Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.
*1. 170. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis). Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente comma: 4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica per le caserme delle forze delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.
*1. 129. Dadone, Cozzolino, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le parole: Pag. 37«ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque».
**1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le parole: «ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque».
**1. 130. Cozzolino, Dadone, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
  11-ter. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma 11-bis del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato comma 11-bis del presente articolo anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, – comma 9, del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
1. 183. Placido, Airaudo, Nicchi, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015», e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
1. 182. Airaudo, Nicchi, Placido, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» è soppresso.
1. 169. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

Pag. 38

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
1. 168. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini previsti dal comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province», fino al 31 dicembre 2015.
1. 167. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, infine, la seguente: f-ter) «dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni».
*1. 127. Cozzolino, Dadone, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, infine, la seguente: f-ter) «dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni».
*1. 164. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 56-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo»;
   b) Al comma 7, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;
   c) Al comma 10, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.
1. 74. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, comma 410, della legge «sei» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
1. 81. Tullo, Bonavitacola, Brandolin, Pagani, Mognato, Carloni, Bruno Bossio, Minnucci, Giacobbe, Mauri, Gasparini, Fabbri.

Pag. 39

  Al comma 12, le parole: 28 febbraio 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2015.
1. 158. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 12, le parole: 28 febbraio 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile 2015.
1. 159. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 55 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, si applicano a decorrere dal 2017.
1. 35. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2015».
1. 36. Palese.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «Nei casi» eliminare le parole: «di dichiarazione di eccedenza di personale».
1. 34. Ciracì.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «funzionali o finanziarie dell'amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 421 e seguenti.
1. 33. Ciracì.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «le aziende sanitarie-locali», dopo le parole: «del personale in mobilità le regioni» aggiungere le parole: «; le aziende sanitarie locali» e dopo le parole: «cessato negli anni 2014 e 2015» aggiungere le parole: «ad eccezione del personale sanitario».
*1. 32. Ciracì.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «le aziende sanitarie-locali», dopo le parole: «del personale in mobilità le regioni» aggiungere le parole: «; le aziende sanitarie locali» e dopo le parole: «cessato negli anni 2014 e 2015» aggiungere le parole: «ad eccezione del personale sanitario».
*1. 83. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole: «alla Pag. 40data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2015».
1. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  12-bis. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela e la conservazione del patrimonio bio-diverso mediante azioni e interventi di personale specializzato nel territorio nazionale, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli Operatori e Collaboratori di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è incrementata di 1400 unità di personale.
  12-ter. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al precedente comma.
  12-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 12-ter, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad inquadrare nel ruolo di operatore, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985.
  12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, nel limite della spesa di 48.800.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) quanto a 42.969.000 di euro a valere sulle risorse alla tabella 12 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 2 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   b) quanto a 1.500.000 di euro, sulle risorse previste dall'articolo 1 e 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124 e dall'articolo 1, comma 24 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   c) per i restanti 4.300.000 di euro tramite corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», cui apportare la seguente variazione in diminuzione: 2015: - 4300.000.
1. 22. Faenzi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti: «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità».
1. 24. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri, Carnevali.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, sono apportate le seguenti: modifiche:
   a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi»; Pag. 41
   b) le parole da: «, decorsi i quali» fino a «cessato», sono sostituite con le seguenti: «. Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore.
1. 39. Palese.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) ai commi 1 e 3 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) il comma 2 è abrogato.
1. 40. Palese.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Al comma 28 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, al quinto periodo, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale».
1. 42. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
1. 47. Palese.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
1. 48. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le seguenti parole sono soppresse: «di dichiarazione di eccedenza di personale».
1. 49. Biasotti.

Pag. 42

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il seguente periodo: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici» è soppresso;
   2) dopo le parole: «avvia, presso le amministrazioni» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165»;
   3) dopo la parola: «amministrativo», aggiungere il seguente periodo: «delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale».
*1. 51. Biasotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il seguente periodo: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici» è soppresso;
   2) dopo le parole: «avvia, presso le amministrazioni» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165»;
   3) dopo la parola: «amministrativo», aggiungere il seguente periodo: «delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale».
*1. 82. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il seguente periodo: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici» è soppresso;
   2) dopo le parole: «avvia, presso le amministrazioni» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165»;
   3) dopo la parola: «amministrativo», aggiungere il seguente periodo: «delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale».
*1. 31. Ciracì.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» sono inserite le seguenti parole: «né ai corrispettivi di prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di cui al comma 1 da consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati ovvero in nome proprio e per conto proprio e dei consorziati».
1. 54. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» sono inserite le seguenti parole: «né ai corrispettivi di prestazioni di servizi di trasporto pubblico Pag. 43locale su gomma rese nell'esercizio di imprese agli enti pubblici di cui al comma 1».
1. 55. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il secondo periodo è sostituto dal seguente: «L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera b) è subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112 CE del Consiglio del 28 novembre 2006».
1. 56. Palese, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, entrano in vigore il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° gennaio 2016, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
1. 57. Guerra, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Fabbri, Carnevali.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  al comma 421 le parole: «trenta giorni» sono sostituite da: «novanta giorni», le parole: «i predetti enti» sono sostituite da: «le Regioni», la parola: «superiore» è sostituita da: «differente».
  Al comma 422 la parola: «novanta» è sostituita da: «centoventi».
1. 58. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  il primo capoverso del comma 424: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'ammissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità», è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, all'immissione nei ruoli dei destinatari di procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità».
1. 59. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  al comma 426 è aggiunto il presente capoverso: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo Pag. 441, comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni procedono allo proroga di tutti i contratti a tempo determinato interessati alle presenti procedure».
1. 60. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  12-bis. Al comma 264 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1° dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2015».
1. 63. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al quinto periodo dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti parole: «con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale».
1. 65. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) ai commi 1 e 3 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) il comma 2 è abrogato.
1. 67. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) le parole da: «, decorsi i quali» fino a: «cessato», sono sostituite dalle seguenti: «. Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base al criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore,».
1. 68. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. Al comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2015».
1. 69. Paola Bragantini, De Menech.

Pag. 45

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a decorrere dal 2017.
*1. 70. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.
*1. 109. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.
*1. 184. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.
*1. 157. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. La locuzione «le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale» contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le risorse ivi previste sono esclusivamente quelle da imputare ai fondi per le risorse decentrate, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
1. 73. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 2967 dopo il comma 557-quater sono inseriti i seguenti:
  557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione.
  557-sexies. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
1. 75. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech, Carnevali.

Pag. 46

  All'articolo 1, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con la sospensione della retribuzione in tutte le sue componenti, collocare fuori ruolo propri dipendenti rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Con la medesima decorrenza, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 76. Amendola.

  Dopo il comma 12, aggiungere in fine, i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 523, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole da: «Per gli anni» sino a: «2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2013 al 2017».
  12-ter. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché al fine di consentire il pieno svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla partecipazione nell'ambito delle competenti sedi dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, un decreto legislativo finalizzato al riordino delle modalità di finanziamento della predetta Autorità, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) rispetto delle garanzie di autonomia e indipendenza dell'Autorità nell'organizzazione amministrativa della struttura e dei servizi e nell'esercizio delle funzioni attribuite ad essa dalla legge e dalla normativa europea, anche in un'ottica di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica;
   b) razionalizzazione del regime di finanziamento al fine di porre gli oneri di funzionamento dell'Autorità a carico dei soggetti, titolari di trattamenti di dati, operanti in settori di particolare rilevanza e comunque oggetto di controllo da parte del Garante ai sensi della normativa vigente;
   c) graduazione del contributo dei soggetti di cui alla lettera b), in funzione di parametri economico-finanziari, dimensionali o relativi alla particolare rilevanza nell'ambito della materia trattata, prevedendo comunque limiti massimi di contribuzione. Possibilità di stabilire misure forfettarie di determinazione dell'onere da porre a carico delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, definendo le relative modalità di corresponsione e comunque in misura complessivamente non superiore agli stanziamenti posti attualmente a carico del bilancio dello Stato.

  12-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 12-ter è adottato, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, con particolare riferimento agli aspetti finanziari e di bilancio, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al Pag. 47comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  12-quinquies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 12-ter, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  12-sexies. Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 77. Boccadutri, Losacco.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 523, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole da: «Per gli anni» sino a: «2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2013 al 2017».
1. 78. Boccadutri, Losacco.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, sono prorogate e continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.
*1. 114. Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.
*1. 79. Lodolini.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Agli articoli 925, 926 e 927 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei Generali di Corpo d'armata dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti Pag. 48della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è elevato a 65 anni. Conseguentemente, è elevato a 63 anni il limite di età dei Generali di Divisione e gradi corrispondenti; a 61 anni il limite di età dei Generali di Brigata e gradi corrispondenti.
1. 86. Marantelli.

  Dopo il comma 12, è inserito il seguente comma:
  Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2015».
1. 98. Fabbri, Roberta Agostini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) le parole da: «, decorsi i quali» fino a: «cessato», sono sostituite con le seguenti: «Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intenda esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore».
1. 99. Fabbri, Roberta Agostini.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
   ai commi 1 e 3 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   il comma 2 è abrogato.
1. 100. Fabbri, Roberta Agostini, Gasparini.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, al quinto periodo, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti parole: «con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale».
1. 101. Fabbri, Roberta Agostini, Gasparini, Carnevali.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per i comuni che stanno affrontando le fasi emergenziali o di ricostruzione determinate da eventi calamitosi verificati a partire dall'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 31-ter, lettera b-bis), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono prorogate fino al 31 dicembre 2015.
1. 105. Ghizzoni, Richetti, Baruffi, Fabbri, Lenzi.

Pag. 49

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2015».
1. 110. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo la parola: «militari» aggiungere le seguenti: «e per gli avvocati dello Stato».
1. 115. Lauricella.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al primo periodo del comma precedente, si intendono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza della disposizione, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
1. 118. Richetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:
  12-bis. Nelle more della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche a carattere normativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la consistenza delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quantificata nell'importo, comprensivo della parte fissa e della parte variabile del trattamento economico, corrispondente all'importo medio dell'ultimo triennio, come certificato dall'organo di revisione. 1 relativi fondi possono essere incrementati con le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato ovvero nel caso di nuove assunzioni o di trasferimento di personale. Nell'ipotesi di trasferimento di personale le risorse delle amministrazioni cedenti, destinate al trattamento accessorio, sono corrispondentemente decurtate dei rispettivi importi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  12-ter. Le amministrazioni in sede di contrattazione integrativa destinano le risorse disponibili agli istituti definiti dalla contrattazione nazionale, negli importi e secondo le modulazioni ritenute più funzionali, anche in deroga a quanto previsto dal contratto nazionale per quanto attiene ai limiti ed alla cumulabilità dei singoli istituti, comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 e dei principi di efficienza, efficacia, e selettività. Sono fatte salve in ogni caso le indennità professionali legate al possesso di un determinato profilo professionale se corrispondenti ad importi fissi e continuativi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  12-quater. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: «sono trasmessi» sono inserite le seguenti: «tramite posta elettronica certificata».
  12-quinquies. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le pubbliche amministrazioni trasmettono all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Pag. 50– Aran l'indirizzo internet di pubblicazione dei suddetti contratti, al fine dell'inserimento di un collegamento internet nel sito istituzionale della stessa Agenzia. La suddetta pubblicazione e la suddetta trasmissione, da parte di ciascuna amministrazione, costituisce condizione di efficacia dei contratti integrativi sottoscritti.
  12-sexies. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio dei contratti integrativi, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica possono avvalersi di dieci unità personale in posizione di comando, ai sensi dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
1. 119. Richetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il comma:
  12-bis. Il termine disposto con l'articolo 23, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è differito al 31 dicembre 2015. Il termine disposto con l'articolo 1, comma 530, della legge n. 147 del 2013 è differito al 31 dicembre 2015.
1. 120. Massa.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è prorogato fino al 31 dicembre 2015. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) svolge, su richiesta del Governo, le sole funzioni connesse all'attuazione degli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle more della revisione della Parte seconda della Costituzione, la Corte dei conti, nel quadro delle proprie funzioni di controllo e referto, elabora i rapporti, effettua le valutazioni, formula le proposte e adotta le iniziative di cui agli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tal fine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte medesima, sono definite la destinazione dei beni strumentali e del personale del CNEL, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico di provenienza con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, periodi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Dall'applicazione delle disposizione recate nel presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 121. Famiglietti, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il direttore generale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in carica al 15 gennaio 2015, sono prorogati nelle loro funzioni sino alla riorganizzazione degli organi di indirizzo amministrativo dei predetti enti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati in caso di urgenza e indifferibile necessità per assicurare il corretto funzionamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e ferma restando la legittimità degli stessi atti, dal direttore generale del predetto Istituto dal termine della proroga dell'incarico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, sino all'entrata in vigore della presente disposizione.
1. 122. Famiglietti, Marco Di Maio.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:
  12-bis. Per l'anno 2015, il termine del 30 dicembre fissato dall'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, Pag. 51con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per il rigetto o l'accoglimento delle richieste di accesso ai benefici di cui al decreto-legge medesimo, è differito al 30 gennaio 2015. Per l'anno 2015 sono, altresì, ammissibili e oggetto di apposto esame da parte della Commissione le richieste presentate dai partiti politici entro il termine differito di cui al primo periodo del presente comma.
  12-ter. Per l'anno 2015, il termine del 9 gennaio fissato dall'articolo 10, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o che si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge medesimo, è differito al 10 febbraio 2015.
  12-quater. Per l'anno 2015, sono revocati i benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ai partiti politici di cui al comma 2 del presente articolo, che risultino inottemperanti alle disposizioni in materia di Statuto di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge medesimo. L'elenco di detti partiti è comunicato, a tal fine, all'Agenzia delle entrate dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il 30 giugno 2015.
  12-quinquies. Per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento al controllo dei rendiconti di esercizio di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono prorogati di sessanta giorni.
1. 123. Fanucci, Famiglietti.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 è, aggiunto in fine, il seguente comma:
  13. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «militari» sono aggiunte le parole: «e per gli avvocati dello Stato».
1. 198. Bolognesi, Gasparini, Gullo.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:
  12-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette «autoblu».
  12-ter. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 12-bis sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.
  12-quater. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
1. 134. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112, comma 3, del codice civile, salvo quanto previsto ai successivi due periodi»;
   b) il quinto periodo, è sostituito dal seguente: «Nel solo caso in cui risulti più Pag. 52elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce «assegno ad personam» che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 comma 3, del codice civile, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente».
1. 135. Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione del rilascio della certificazione riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, non ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di avviare la riorganizzazione e l'unificazione del procedimento relativo ai controlli sullo stato di salute dei lavoratori, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, lettera b), le parole: «esercizio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio 2015» e le parole: «per le medesime finalità di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuati dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente;
  b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «dalle Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite dalle seguenti: «dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente.
1. 138. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
   f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni.
1. 139. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è introdotto il seguente comma:Pag. 53
  4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione, come determinato dall'agenzia delle entrate.
1. 140. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, dopo le parole: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque».
1. 141. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «di un anno» sono sostituite con le seguenti: «di tre anni».
1. 151. Tancredi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2015».
1. 156. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  12-ter. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai fini del rispetto del comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
1. 165. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «adottati entro il 31 dicembre 2013».
  12-ter. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al Pag. 54primo periodo dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, devono intendersi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza, le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
1. 166. Ginato.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014 al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2015».
1. 185. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 186. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
   ai commi 1 e 3 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   il comma 2 è abrogato.
1. 187. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere, infine, il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 523, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole da: «Per gli anni» sino a: «2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2013 al 2017».
1. 193. Boccadutri.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementato di trenta unità, previa contestuale riduzione nella maggiore misura di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per le finalità di cui al periodo precedente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato indice, entro il 31 dicembre 2016, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.
1. 196. Boccadutri.

Pag. 55

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo attestata dall'agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. «Delle» sono sostituite da «delle».
1. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Abrogazione destinazione quota derivante da alienazioni allo Stato).

  1. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è soppresso.
1. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abrogazione previsione trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali nel caso di costituzione di nuove società o di partecipazioni in società).

  1. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 il comma 30 è abrogato.
1. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per vincoli finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, di cui al primo periodo del comma precedente, si intendono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, con esclusivo riferimento al periodo di vigenza della disposizione, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
1. 04. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di contrattazione integrativa).

  1. Nelle more della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche a carattere normativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la consistenza delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quantificata nell'importo, comprensivo della parte fissa e della parte variabile del trattamento economico, corrispondente all'importo medio dell'ultimo triennio, come certificato dall'organo di revisione. I relativi fondi possono essere incrementati con Pag. 56le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato ovvero nel caso di nuove assunzioni o di trasferimento di personale. Nell'ipotesi di trasferimento di personale le risorse delle amministrazioni cedenti, destinate al trattamento accessorio, sono corrispondentemente decurtate dei rispettivi importi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Le amministrazioni in sede di contrattazione integrativa destinano le risorse disponibili agli istituti definiti dalla contrattazione nazionale, negli importi e secondo le modulazioni ritenute più funzionali, anche in deroga a quanto previsto dal contratto nazionale per quanto attiene ai limiti ed alla cumulabilità dei singoli istituti, comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 e dei principi di efficienza, efficacia, e selettività. Restano, in ogni caso, confermate fino alla stipula dei nuovi contratti collettivi integrativi, le clausole previste dai vigenti accordi decentrati adottate con criteri difformi rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi nazionali di lavoro anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more della stipula dei contratti decentrati sono fatte salve in ogni caso le indennità professionali legate al possesso di un determinato profilo professionale se corrispondenti ad importi fissi e continuativi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: «sono trasmessi» sono inserite le seguenti: «tramite posta elettronica certificata».
  4. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le pubbliche amministrazioni trasmettono all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Aran l'indirizzo internet di pubblicazione dei suddetti contratti, al fine dell'inserimento di un collegamento internet nel sito istituzionale della stessa Agenzia. La suddetta pubblicazione e la suddetta trasmissione, da parte di ciascuna amministrazione, costituisce condizione di efficacia dei contratti integrativi sottoscritti».
  5. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio dei contratti integrativi, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica possono avvalersi di dieci unità personale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
1. 05. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta e della revisione delle liste elettorali di cui al Titolo II del decreto dei Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentito l'Istat e acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale. I suddetti decreti definiscono altresì un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. Per l'attuazione del presente comma, l'Agenzia Pag. 57per l'Italia Digitale sostiene una spesa fino a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  2. Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:
   «3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massimo, di dati, servizi e transazioni necessari ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici e di stato civile nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR».

  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità di funzionamento dell'archivio nazionale informatizzato dello stato civile, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
  4. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità per la fornitura dei dati ai fini della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le conseguenti modifiche ed integrazioni della disciplina di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
1. 06. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25 per cento di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010).

  All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertita, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:
  1) al comma 7:
   al primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti parole: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve sono, o per due annualità, se occupate senza titolo»;
   alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;
   alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010 Pag. 58n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure a Fondo per l'ammortamento titoli di Stato».
1. 07. Palese.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
  2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
  3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
  4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.
  5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 08. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Lombardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014).

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata il vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e decreto ministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1 comma 231, e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e decreto ministeriale 22 aprile 2013; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013; all'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che istituisce il «FONDO ESODATI» presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014:
   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilita di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo Pag. 5930 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
   b) all'articolo 2, il comma 6 è così riformulato: «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è ridotto di 173 milioni di euro.
   c) Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147 del 10 ottobre 2014 il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.
1. 09. Sibilia, Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Pag. 60

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

  1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, commi 1 e 2, le parole «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   b) all'articolo 18, comma 1, le parole «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
   c) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2015»;
   d) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2015».
2. 9. Maestri, Romanini, Bergonzi, D'Incecco, Gandolfi, Incerti, Iori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015»;
   b) all'articolo 18, comma 1, le parole: «Dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 31 dicembre 2015»;
   c) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»;
   d) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2015».
2. 21. Gregori, Carella, Minnucci.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
2. 10. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
  0a) all'articolo 1, comma 3-ter, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;.
2. 23. Marco Di Maio.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a
-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'onere relativo alle disposizioni di cui alle lettere 0a) e a-bis) del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, Pag. 61con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».
2. 20. Melilla, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Paglia, Placido.

  Al comma 1, premettere della la seguente lettera:
  0a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole: «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;.
2. 19. Melilla, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Paglia, Placido.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 31 gennaio.
2. 18. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 10 febbraio.
2. 17. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
2. 11. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o febbraio.
2. 12. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 ottobre.
2. 14. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 settembre.
2. 15. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 agosto.
2. 16. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-bis. Al codice civile è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1122-quater
(Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici).

  Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo imminente per l'integrità delle parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
  L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.Pag. 62
  A seguito della relazione del tecnico, l'amministratore dispone previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti ed interventi. Analogamente provvederà per la stipula di una polizza assicurativa incendio e R.C. nonché per la tutela dei rischi ambientali, senza oneri a carico dello Stato».
2. 22. Morassut.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «con espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta del comma 2» sono soppresse.
   b) al comma 2 le parole: «sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2015».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.
2. 1. Garofalo, Dorina Bianchi, Bosco, Minardo, Misuraca, Tancredi, Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2015, il termine per l'adozione della delibera applicativa del comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, è prorogato al 30 aprile 2015. Con la stessa delibera è determinata la data di decorrenza del prelievo per il medesimo anno. Con vigenza decorrente dal 1o maggio 2015, all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è determinato dal Consiglio nazionale del notariato ed è riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220»;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1o febbraio 1999».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.
2. 4. Tancredi, Bernardo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 si intendono riaperti fino al 31 dicembre 2015.
2. 8. Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il punto n. 4 è soppresso.
2. 6. Latronico.

Pag. 63

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) articoli 631, 632, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis».
2. 5. Latronico.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-bis. Il contenzioso giurisdizionale pendente al 31 dicembre 2014 in materia di sanzioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, può essere definito con il versamento, a carico del committente responsabile, ed entro il 30 giugno 2015, di una somma pari ad un quinto della somma indicata nella sanzione comminata, a condizione che tale ultima somma, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia già stata iscritta a ruolo e che i provvedimenti di applicazione della sanzione siano stati sospesi dall'autorità giurisdizionale.
2. 7. Marti, Altieri.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 55-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «In caso di condanna passata in giudicato per un qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione, il funzionario deve essere licenziato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza di condanna».
2. 13. Prataviera.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time a partire dal 1o gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante reperimento delle risorse stabilite dall'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2015 del Ministro della Giustizia.
2. 01. Gregori, Carella, Minnucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2013, 2014 e 2015».
2. 02. Damiano, Gnecchi, Baruffi, Giacobbe, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. All'articolo 1, comma 186, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015» e le parole: «per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli stessi anni 2014 e 2015».
2. 04. Baruffi, Damiano, Gnecchi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri, Carnevali.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. All'articolo 1, comma 186, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «Per l'anno 2014» inserire le seguenti: «e fino al 30 giugno 2015» e dopo le parole: «per lo stesso anno 2014» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 giugno 2015». Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 05. Damiano, Baruffi, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri, Rubinato, Carnevali.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro).

  1. All'articolo 1, comma 744, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 03. Gribaudo, Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Misiani, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Venittelli, Zappulla, Giuditta Pini, Quartapelle Procopio, Ascani, Bonomo, Piazzoni, Giuseppe Guerini, Ghizzoni, Mariani, Gasparini, Fabbri, Rubinato, Carnevali.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga del termine per il mantenimento degli uffici del giudice di pace).

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, si intendono riaperti fino al 15 dicembre 2015.
* 2. 06. Russo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga del termine per il mantenimento degli uffici del giudice di pace).

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, s'intendono riaperti fino al 15 dicembre 2015.
* 2. 07. Palese.

Pag. 65

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia, con riferimento all'accesso alla professione forense).

  1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da: «fino al terzo anno successivo».
  2. Al primo comma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «per i primi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i primi tre anni».
2. 08. Centemero.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

  1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» è sostituita dalla parola: «quattro».
2. 09. Centemero.

Pag. 66

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), all'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2016», le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017», e le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni)».
3. 33. Richetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
  «5. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che sono da considerarsi tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.».
* 3. 24. Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
  «5. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche Pag. 67che sono da considerarsi tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.».
* 3. 46. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1 premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
** 3. 22. Centemero.

  Al comma 1 premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
** 3. 2. Dorina Bianchi.

  Al comma 1 premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
** 3. 40. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
* 3. 21. Centemero.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
* 3. 42. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche Pag. 68evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
3. 41. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
3. 23. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
* 3. 20. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
* 3. 43. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)», e al terzo periodo la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
** 3. 18. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)», e al terzo periodo la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
** 3. 44. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, al terzo periodo, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
* 3. 19. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, al terzo periodo, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
* 3. 45. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.»;
   b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno Pag. 692016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.».

  1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 3. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.»;
   b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.».

  1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** 3. 16. Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.»;
   b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.».

  1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 70con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
* 3. 5. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.»;
   b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.».

  1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
* 3. 17. Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
** 3. 13. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
** 3. 60. Di Gioia.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le Pag. 71parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
** 3. 65. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
* 3. 12. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
* 3. 59. Di Gioia.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
* 3. 66. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite Pag. 72dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.
** 3. 11. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.
** 3. 8. Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.
** 3. 58. Di Gioia.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.
** 3. 67. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, Pag. 73comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 3. 7. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 3. 15. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 3. 57. Fratoianni, Marcon.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli Pag. 74oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 3. 62. Di Gioia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 3. 63. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.
** 3. 14. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.
** 3. 56. Fratoianni, Marcon.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.
** 3. 61. Di Gioia.

Pag. 75

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.
** 3. 64. Losacco, Boccadutri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; all'articolo 6, comma 1, capoverso 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015».
3. 35. Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Carinelli, Spessotto, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Il comma ottavo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è abrogato.
  3-ter. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse.
3. 3. Centemero.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1966, n. 794, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano» sono aggiunte dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: «il contributo viene reiterato per l'anno 2015 nella misura di euro 800.000».
  3-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.
3. 26. Porta, Fedi, Gianni Farina, La Marca, Garavini, Bueno, Borghese, Merlo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015.
3. 68. Tancredi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati all'11 luglio 2015. Per tali ambiti la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, Pag. 76dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applica al superamento del termine di cui al periodo precedente. Tale proroga non si applica agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
* 3. 1. Paola Bragantini, De Menech.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati all'11 luglio 2015. Per tali ambiti la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applica al superamento del termine di cui al periodo precedente. Tale proroga non si applica agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
* 3. 25. Palese.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».
3. 6. Catanoso.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
* 3. 9. Tancredi, D'Alia.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
* 3. 29. Porta, Fedi, Gianni Farina, La Marca, Garavini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
3. 32. Michele Bordo.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
3. 27. Capone.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine della riapertura dei termini per l'accesso alle provvidenze per l'editoria in favore di testate giornalistiche italiane che pubblicano all'estero, interessate da trasformazioni societarie volte a garantire continuità giornalistica e valorizzazione dei livelli occupazionali, alla Pag. 77legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 2-ter la parola: «b)», è soppressa e, alla fine del medesimo comma, è aggiunto il seguente periodo: «e che la testata sia pubblicata da almeno tre anni».
3. 28. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, relativo al pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale le parole: «entro il 31 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2015, entro il 31 ottobre 2015 e a decorrere dall'anno 2016 entro il 31 gennaio di ogni anno,».
3. 52. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. In attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dovuti dal 2015 dagli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, il termine per il pagamento di tali diritti relativi allo stesso anno 2015, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 38. Fauttilli, Gigli.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Il termine per il pagamento dei diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per l'anno 2015, da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 39. Fauttilli, Gigli.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. In attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dovuti dal 2015 dagli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, il termine per il pagamento di tali diritti relativi allo stesso anno 2015, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015.
3. 49. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. In attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi, è prorogata al 31 ottobre, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dell'allegato n. 10, del decreto-legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale.
3. 31. Nicoletti, Bonaccorsi, Tullo.

Pag. 78

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. È prorogato al 31 ottobre per il solo anno 2015, in attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il termine per il pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale.
3. 48. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Il termine per il pagamento dei diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per l'anno 2015, da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015.
3. 50. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. È prorogato, per l'anno 2015, al 31 ottobre il termine per il pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
3. 47. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Il rimborso a Poste italiane spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è prorogato all'anno 2017. Ai maggiori oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, con esclusione delle dotazioni relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. 10. Bosco, Tancredi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Il rimborso a Poste Italiane Spa del rateo del 2015, di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 2017.
3. 30. Rampi, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Blazina, Lattuca, Manzi, Malisani, Marco Di Maio, Malpezzi, Ventricelli, Narduolo, Rocchi, Pes, Crivellari.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.
*3. 34. Massa.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma Pag. 79732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.
*3. 70. Bergamini, Impegno.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e che abbiano almeno cinque giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno tre professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis), dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. 36. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Per le cessioni di alloggi di edilizia residenziale sociale e comunque nei casi in cui l'acquirente persona fisica sia assegnatario di una agevolazione pubblica per l'acquisto della abitazione principale il periodo di rettifica per la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972, è modificato in anni 5.
3. 37. De Mita.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato, nella misura di 2 milioni di euro, anche per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo di cui al primo periodo è assegnato all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni.
3. 69. Mongiello, Di Gioia, Garavini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Proroga in materia di estensione del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese).

  1. È differita al 1o gennaio 2016 l'applicazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 01. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Pag. 80

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4. 76. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli enti locali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 13, comma 3-quater, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono tenuti a rendicontarne l'utilizzo entro il 31 dicembre 2015. Alla medesima data le somme eventualmente inutilizzate ovvero impegnate rimarranno a disposizione dei suddetti enti, previa attestazione e relativa comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato competente.
  1-ter. Le somme di cui al comma 1-bis dovranno essere destinate al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.
4. 1. Piccone, Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 aprile 2015».
4. 40. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 2. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 22. Laffranco, Squeri.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 35. Taranto, Impegno, Senaldi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 39. Alfreider, Plangger, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 45. Arlotti, Borghi, Mariani, Braga, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Lattuca, Plangger, Giacobbe, Basso, Gribaudo, Gasparini, Fabbri, Senaldi, Carnevali.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 51. Rosato, Nicoletti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 66. Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Pag. 81

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 69. Fauttilli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 75. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 79. Moretto, Donati, Marco Di Maio, Galperti, Vazio.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*4. 81. Pinna.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
**4. 3. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
**4. 34. Marchetti, Cani.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
**4. 23. Laffranco, Squeri.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
**4. 38. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
**4. 44. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
**4. 65. Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Pag. 82

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
**4. 68. Fauttilli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
4. 80. Pinna.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
4. 30. Malisani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. 36. Censore.

  Sopprimere il comma 3.
4. 54. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: dando la precedenza, nei pagamenti, alle piccole e medie imprese.
4. 56. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 7 è abrogato.
4. 55. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 58. Sibilia, Corda, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo, Spadoni, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 70. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 82. Duranti, Piras, Palazzotto, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'impiego di guardie private a bordo di mercantili battenti bandiera nazionale ed in transito per acque infestate dalla pirateria è sospeso fino alla definizione del Pag. 83contenzioso con l'India concernente il rimpatrio dei fucilieri di Marina ivi sottoposti a procedimento penale.
4. 71. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 530, lettera b-bis), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014», sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno 2015».
4. 92. Gregori, Carella, Minnucci.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «entrano in vigore il 1o gennaio 2015», sono sostituite dalle parole: «entrano in vigore il 30 giugno 2015».
4. 93. Gregori, Carella, Minnucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al personale della polizia locale». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 5. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. 4. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dovesse essere superiore ai trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità applicative del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre Pag. 842008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
4. 6. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzata, a partire dal 1o ottobre 2014, l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 7. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'interno, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura delle esigenze di organico della Polizia di Stato, è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure concorsuali espletate a decorrere dall'anno 2008 e rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 8. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «Nei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «Negli enti locali», e la parola: «comunali» è soppressa;
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto».
*4. 32. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «Nei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «Negli enti locali», e la parola: «comunali» è soppressa;Pag. 85
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto».
*4. 47. Borghi, Arlotti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «Nei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «Negli enti locali», e la parola: «comunali» è soppressa;
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto».
*4. 50. Famiglietti, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «Nei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «Negli enti locali», e la parola: «comunali» è soppressa;
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto».
*4. 73. Simonetti, Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 573, primo periodo le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno Pag. 862015» e all'ultimo periodo le parole: «di centoventi giorni» sono soppresse;
   b) al comma 573-bis, primo periodo le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
4. 9. Ribaudo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato, in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014.
4. 33. Gribaudo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano richiesto di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed abbiano già trasmesso il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai competenti organi, ovvero lo stesso sia già stato approvato dalla competente sezione della Corte dei conti.
4. 46. Folino, Borghi, Arlotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*4. 10. Vazio, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*4. 11. Biasotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovano nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.
4. 77. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 6.
4. 83. Scotto, Giancarlo Giordano, Duranti, Piras, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: non superiore fino alla fine del comma, con le seguenti: non inferiore ad 8.000 unità, fino al 31 dicembre 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del Pag. 87decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015, e per i residui 15 milioni di euro attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
4. 72. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
4. 49. Fiano, Richetti.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2015.
4. 57. Basilio, Sibilia, Corda, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo, Spadoni, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  6-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  6-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  6-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
4. 59. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.Pag. 88
  6-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  6-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  6-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.
4. 53. Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad impiegare, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma successivo, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione presso gli Uffici Giudiziari del Comune dell'Aquila, come già previsto dall'articolo 16 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, si provvede nel limite di euro 700.000 per l'anno 2015, e comunque nel limite delle risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce «per la gestione dell'ordine pubblico», nella disponibilità dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.
4. 52. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
4. 88. Bueno, Pisicchio, Porta, Merlo, Borghese, Ottobre.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
4. 87. Bueno, Pisicchio, Porta, Merlo, Borghese, Ottobre.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
4. 19. Paola Bragantini, De Menech.

Pag. 89

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 13. Abrignani, Bergamini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 18. Paola Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 21. Marchetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 24. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province Pag. 90dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 62. Sottanelli, Vezzali, Monchiero, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 67. De Mita.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 74. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 84. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 89. Morani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui Pag. 91all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine di cui al comma 31-quater del medesimo decreto non può essere inferiore a 12 mesi. Entro 6 mesi dalla diffida di cui al medesimo comma i comuni interessati presentano al Ministero dell'interno e alla regione di appartenenza il progetto recante l'indicazione sintetica del partenariato e delle modalità con le quali si intendono adempiere agli obblighi di gestione associata.
4. 31. Guerra, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 14. Abrignani, Bergamini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 25. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 29. Marchetti, Valeria Valente.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 43. Carrescia, Taricco, Bazoli, Morani, Giovanna Sanna, Dallai, Preziosi, Manzi, Senaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 63. Sottanelli, Vezzali, Monchiero, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 90. Morani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 17. Paola Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
*4. 85. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Pag. 92

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
4. 20. De Menech, Paola Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.
4. 61. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente entro il termine del 31 marzo 2015».
*4. 27. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente entro il termine del 31 marzo 2015».
*4. 28. Paola Bragantini, Ribaudo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente entro il termine del 31 marzo 2015».
*4. 86. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-ter, alla lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni».
**4. 16. Guerra, Paola Bragantini, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-ter, alla lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni».
**4. 26. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 12. Abrignani, Bergamini.

Pag. 93

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 15. Marchetti, Valeria Valente.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 42. Carrescia, Taricco, Borghi, Morani, Bazoli, Dallai, Giovanna Sanna, Preziosi, Manzi, Benamati, Senaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 48. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 64. Vezzali, Monchiero, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 91. Morani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2015 ed assegnata con la stessa proporzione ivi disposta. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 0,1 punti percentuale per l'anno 2015 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 60. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) articolo 148, comma 5, sono estese alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali entro il 31 dicembre 2015, previo parere della conferenza unificata Stato-regioni.
4. 94. Morassut.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 38 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 01. Dorina Bianchi.

Pag. 95

ART. 5.

  Al comma 1 sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 30 settembre 2015.
5. 3. Mannino, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite massimo di abitanti di cui al medesimo comma 24 non si applica ai comuni candidati alla selezione per la «Capitale europea della cultura 2019».
5. 4. Sereni, Morani, Giulietti, Ghizzoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. La Convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, firmata il 6 novembre 2013, rimane valida fino al 31 dicembre 2016; A tal fine, all'Ente morale italiano di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è attribuito, mediante atto aggiuntivo alla sopra citata Convenzione, il medesimo ruolo amministrativo previsto dalla legge 21 marzo 2001, n. 73, anche per quanto riguarda la concessione di borse di studio.
5. 2. Rosato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. I comuni interessati a partecipare alla selezione per il conferimento per il 2016 e il 2017 del titolo di «Capitale italiana della cultura» ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono presentare la propria candidatura entro il 31 marzo 2015. Conseguentemente i finalisti, selezionati entro il 30 aprile 2015, presentano il dossier di candidatura definitivo entro il 30 giugno 2015, ai fini della individuazione delle città vincitrici entro il successivo 31 luglio 2015.
5. 6. Sereni, Ghizzoni, Morani, Giulietti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due volte»;
   b) all'articolo 14:
    1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.»;
    2) il comma 3 è abrogato;
   c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, rinnovabile per una sola volta,» sono soppresse.
5. 1. Rampi, Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Manzi, Ascani, Narduolo, Malisani, Blazina, Pes, Ventricelli, Rocchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole comprese tra «con decreto» e «enti locali», sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Pag. 96Regolamento UE 1303/2013, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare»;
   b) dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al successivo periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che individua altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente e sono approvati i progetti in essi contenuti».
5. 5. Sereni, Giulietti, Morani, Ghizzoni.

Pag. 97

ART. 6.

  Sopprimere il comma 1.
6. 60. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
  «2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione si svolgono dal 3 al 5 marzo 2015. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2)».
6. 61. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
6. 38. Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 30 marzo 2015.
6. 62. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 331 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, capoverso 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comandi dei docenti di Scuola secondaria comandati presso gli Atenei ai sensi dell'articolo 26, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere prorogati per gli anni 2015 e 2016, anche ai fini della stabilizzazione del suddetto personale presso gli atenei, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica».
6. 1. Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: nonché il personale tecnico-amministrativo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 e che abbia svolto attività di insegnamento per almeno tre anni accademici, con contratti in corsi di almeno 6 crediti per ciascun anno accademico, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, e/o ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.
* 6. 32. Mongiello, Leva.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica alle prese di servizio di professori di prima fascia dipendenti dai finanziamenti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
6. 13. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 Pag. 98marzo 2012, n. 49 le parole «delle annualità 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dei trienni 2013-2015 e 2016-2018».
6. 12. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.
6. 28. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Blazina, Pes, Rocchi, Malisani, Manzi, Ventricelli, Narduolo, Carocci, Manfredi, Cesaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica alle prese di servizio di professori di prima fascia dipendenti dai finanziamenti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni»;
   b) alla lettera c-bis), le parole: «delle annualità 2015, 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «dei trienni 2013-2015 e 2016-2018».
6. 31. Mongiello, Leva.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è prorogata all'anno 2018, al fine di salvaguardare e completare il triennio di programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari.
6. 27. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Blazina, Pes, Rocchi, Malisani, Manzi, Ventricelli, Narduolo, Carocci, Manfredi, Cesaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, in via straordinaria, ad adottare, con proprio decreto, l'aggiornamento anticipato delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti per consentire l'inserimento nella prima fascia di tali graduatorie per le seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM 249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013. La misura non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
6. 3. Tancredi, D'Alia.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente 
   a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, le parole da: «, entro quindici giorni» fino alle parole: «settori di intervento, con» sono sostituite dalle seguenti: «premi a favore degli studenti iscritti presso le suddette Istituzioni negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015. Il bando stabilisce, avendo»;
    2) al comma 3, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2015»;Pag. 99
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere utilizzate nel 2015 purché il bando di cui al comma 1 sia adottato entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Le somme iscritte sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 1.000.000 non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
6. 43. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Malpezzi, Vezzali, Cesaro.

  Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «fermi restando il» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016, anche in deroga al» e dopo le parole: «16 aprile 1994, n. 297,» sono inserite le seguenti: «fermo restando».
6. 48. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ha diritto ad essere inserito in una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie, il personale docente inserito nelle graduatorie d'istituto che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, secondo modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 59. Currò.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ha diritto a inserirsi in una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie, il personale docente inserito nelle graduatorie d'istituto che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004/2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, secondo modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51.
6. 9. Iacono.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite Pag. 100percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
6. 63. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione della crescente integrazione all'Unione europea della Croazia e della Slovenia, al fine di favorire l'applicazione degli interventi a favore della minoranza italiana, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dopo il punto d) è aggiunto il seguente:
   «e) erogazione di borse di
studio»;
   b) al comma 4 dopo le parole: «il Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «, l'Università Popolare di Trieste»;
   c) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla vigente Convenzione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati potrà essere aggiunta l'Università Popolare di Trieste, per le attività di supporto amministrative e gestionali, con apposito atto aggiuntivo».
6. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione della crescente integrazione all'Unione europea della Croazia e della Slovenia, al fine di favorire l'applicazione degli interventi a favore della minoranza italiana e di estenderne l'applicabilità anche al Montenegro, all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «in Slovenia e in Croazia», sono sostituite dalle seguenti: «in Slovenia, in Croazia ed in Montenegro»;
   b) le parole: «indicati dall'Unione Italiana» sono sostituite dalle seguenti: indicate anche dall'Unione Italiana»;
   c) le parole: «da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socioeconomico» sono sostituite dalle seguenti: «da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione e socioeconomico».
6. 19. Tancredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «di cui all'articolo 16» sono inserite le seguenti: «, nonché, il personale tecnico-amministrativo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 e che abbia svolto attività di insegnamento per almeno tre anni accademici, con contratti in corsi di almeno 6 crediti per ciascun anno accademico, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche e integrazioni, e/o ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.
6. 64. Mongiello, Leva.

Pag. 101

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
6. 40. Mannino, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: 31 dicembre 2015 aggiungere le seguenti: secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, al fine di consentire di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
6. 41. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, ammessi a finanziamento gli interventi o anche i singoli lotti funzionali i cui lavori siano iniziati prima del decreto di cui al comma 8-quater, ma dopo la data di entrata vigore del presente decreto purché siano inclusi nelle graduatorie regionali».
6. 42. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
6. 39. Mannino, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «I poteri derogatori alla normativa vigente si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
* 6. 23. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blazina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «I poteri derogatori alla normativa vigente si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
* 6. 47. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2015».
** 6. 22. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blazina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

Pag. 102

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2015».
** 6. 46. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7105 «Fondo unico per l'edilizia scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 36.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. 24. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blazina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Ghizzoni, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con il 1o e 2o programma stralcio dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dal 1o gennaio 2015, anche in relazione alle sopravvenute necessità legate ad adeguamenti normativi e di razionalizzazione delle sedi scolastiche, è consentito l'utilizzo delle economie maturate per la realizzazione degli interventi fino al 31 dicembre 2016, comunque nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, definisce le modalità per la riassegnazione delle economie.
6. 25. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Ghizzoni, Carocci, Rampi, Narduolo, Blazina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Piccoli Nardelli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015»;
   b) al secondo periodo dopo le parole: «, il bando dispone che una quota dei posti,» inserire le seguenti: «non superiore al 50»;
   c) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In sede di prima applicazione ai soggetti già vincitori di concorso, agli idonei di concorsi a posti di dirigente scolastico sottoposti ad annullamento giurisdizionale, e a quelli che hanno avuto la conferma di incarichi di presidenza è concessa la possibilità di essere ammessi in sovrannumero direttamente al corso-concorso di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Diversamente, i soggetti che hanno un contenzioso pendente avverso le prove di concorsi a posti di dirigente scolastico banditi entro la data del primo gennaio 2011, nonché avverso la rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, numero 202, accedono alle prove scritte del concorso di ammissione alla prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei Pag. 103dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
6. 67. Di Lello.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» con le parole: «Entro il 31 marzo 2015», ed inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente: «Una quota di posti sarà altresì riservata ai soggetti che pur avendo superato le prove concorsuali hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011».
6. 33. Taglialatela.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
* 6. 34. Taglialatela.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
* 6. 65. Di Lello.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità.
6. 35. Taglialatela.

Pag. 104

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Il termine di utilizzo previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
  6-ter. All'articolo 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sostituire le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» con le seguenti: «di edilizia scolastica e potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
6. 26. Malpezzi, Coscia, Malisani, Ascani, Carocci, Rampi, Narduolo, Blazina, Ventricelli, Pes, Rocchi, Piccoli Nardelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Per l'anno 2015 sono prorogati tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti per comprovate esigenze organizzative delle strutture educative e scolastiche, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 2001 e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio.
  6-ter. Per l'anno 2015, le spese conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato necessari a garantire il funzionamento della propria rete dei servizi educativi e scolastici non sono considerate nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno e ai fini del rispetto dalla vigente normativa per il contenimento della spesa di personale negli Enti Locali.
6. 18. Coscia, Ascani, Carocci, Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Blazina, Sgambato, Piccoli Nardelli, Ventricelli, Pes.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14, sono inseriti:
   a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;
   c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 marzo 2015, e prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
   b) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non Pag. 105espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   c) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del Codice di Ordinamento Militare di cui al decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi derivanti dall'attuazione del periodo precedente, quantificati in 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al fine di destinarli all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e politiche sociali si predispone l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
6. 14. Iacono.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, sono inseriti:
   a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;
   c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 marzo 2015, e prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.
  6-ter. All'onere, quantificato nella misura di 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
   b) per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   c) per un importo pari a 2.200 milioni mediante l'abrogazione degli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e Pag. 106delle finanze e con il Ministero del lavoro e politiche sociali, si predispone l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
6. 52. Currò.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti previa apposita istanza in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 30.000.000 di euro per l'anno 2015 e 30.000.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 55. Currò.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare, fino al 31 dicembre 2015, le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Pag. 107da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-ter. All'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: «euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «euro 79,8 milioni a decorrere dall'anno 2015».
6. 7. Iacono.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti previa apposita istanza in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-ter. All'onere quantificato nella misura di 30 milioni, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione di spese destinate ai servizi esternalizzati delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.
6. 54. Currò.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori Pag. 108a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 6. 8. Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2015 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 6. 56. Currò.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «e 2013/2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013/2014 e 2014/2015»;
   b) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'esercizio finanziario 2015, si provvede a una ulteriore autorizzazione di spesa pari a euro 13 milioni».
  6-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 13.000.000 di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 57. Currò.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, per un importo pari ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il rimanente importo di euro 9 milioni mediante parziale utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  6-ter. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, Pag. 109gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 dicembre 2015 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla gestione dell'appalto di cui al precedente comma.
6. 51. Ribaudo, Moscatt, Piccione, Culotta, Lauricella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono soppresse le parole: «in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «per tre esercizi finanziari consecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle assegnate per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-septies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»;
   c) al comma 1, le parole: «ad apposito capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche anche al fine di finanziare i laboratori scolastici»;
   d) al comma 2, dopo la parola: «interessati» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento alle somme per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale,».
6. 49. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 31-bis, le parole: «e opera» sono sostituite dalle seguenti: «che opera, con la propria struttura,»;
   b) al comma 4 dell'articolo 31-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro giugno 2015»;
   c) al comma 5 dell'articolo 31-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell'INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta specifica contabilità per la gestione del contributo finalizzato all'intervento previsto dalla presente norma. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'INFN i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute;
   d) il comma 6 dell'articolo 31-bis è sostituito dal seguente:
  «6. Allo scadere del triennio l'INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento per il Pag. 110finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento»;
   e) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
  «3. Gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 45. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente: «Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le medesime graduatorie sono integrate con i soggetti che hanno superato le prove, pur avendo partecipato in ragione di contenziosi attualmente pendenti e comunque non avendo raggiunto il richiesto punteggio in sede di prove di preselezione. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I candidati che ai sensi del presente comma sono ammessi definitivamente alle graduatorie permanenti pur non avendo superato le prove preselettive vengono inseriti in coda alle graduatorie, secondo il punteggio da ciascuno di essi conseguito.
6. 36. Taglialatela.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle medesime graduatorie sono aggiunti, in fine, i soggetti che pur avendo superato le prove concorsuali hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al medesimo concorso».
6. 37. Taglialatela.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013/2014 e 2014/2015 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 51,87 milioni di euro»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 51,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, Pag. 111quanto a 38,87 milioni per l'esercizio finanziario 2014 e quanto a 13 milioni per l'esercizio finanziario 2015.
6. 10. Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «È prevista un'ulteriore specifica sessione negoziale da concludersi entro il 30 giugno 2015 per le posizioni economiche maturate nell'anno scolastico 2014/2015»;
   b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro, a copertura della proroga all'anno scolastico 2014/2015 del riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».
6. 58. Currò.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «È prevista un'ulteriore specifica sessione negoziale da concludersi entro il 30 giugno 2015 per le posizioni economiche maturate nell'anno scolastico 2014/2015»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 51,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, quanto a euro 38,87 milioni per l'esercizio finanziario 2014 e quanto a euro 13 milioni per l'esercizio finanziario 2015.
6. 11. Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Per il personale scolastico la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogata al 31 agosto 2015.
6. 29. Carocci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato all'anno scolastico 2015/2016.
* 6. 17. Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato all'anno scolastico 2015/2016.
* 6. 50. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono inseriti:
   a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 Pag. 112settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015;
   c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto. Prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 31 marzo 2015, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa citata.
*6. 53. Currò.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012 a 14, sono inseriti: a) i docenti in possesso di abilitazione conseguita anche presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 (TFA e PAS) e successive modificazioni ed integrazioni; b) i docenti in possesso di una laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita negli anni accademici dal 2012 al 2015; c) tutti i docenti in possesso di un'abilitazione o di un titolo abilitante riconosciuto, Prima del piano di immissioni in ruolo di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e senza ulteriori e nuovi oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 marzo 2015, sono disposti i termini e le modalità di inserimento nella predetta fascia aggiuntiva dei suddetti docenti. Con il medesimo decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitati attivati ai sensi della citata normativa.
*6. 6. Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, del diploma triennale di scuola magistrale ovvero di titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che hanno maturato 36 mesi di servizio sull'organico di diritto o di fatto, è consentito l'inserimento nella terza fascia delle predette graduatorie nella medesima provincia in cui si è espletato il servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
6. 5. Garofalo, Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il comma:
  6-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, fino al 30 settembre 2015, anche in relazione ai ritardi nella conclusione della procedura concorsuale indetta con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011.
* 6. 15. Valeria Valente, Bossa, D'Ottavio, Russo, Catanoso, Bonavitacola, Manfredi, Cesaro.

Pag. 113

  Aggiungere, in fine, il comma:
  6-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24-quinquies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, fino al 30 settembre 2015, anche in relazione ai ritardi nella conclusione della procedura concorsuale indetta con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
* 6. 69. Catanoso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. La prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi di cui all'articolo 8 del bando del Direttore generale 13 luglio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale «Concorsi» n. 56, del 15 luglio 2011 è ripetuta per i candidati riservisti entro il 31 marzo 2015.
6. 2. Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di una piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione dell'istruzione scolastica, l'INVALSI è autorizzato ad integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, sino al completamento della dotazione organica attuale ovvero successivamente approvata. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge.
6. 16. Gelmini, Ciracì, Petrenga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Per il triennio 2015-2017 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 250 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
6. 21. Tancredi, D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. È ricostituita la Commissione per il monitoraggio del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979 e successivi aggiornamenti. La Commissione è composta da cinque componenti nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelti tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Dall'attuazione del presente comma non devono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 44. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali del concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, Pag. 114n. 56 del 15 luglio 2011, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, vengono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive.
6. 66. Di Lello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato alla spesa di euro 200.000 per cofinanziare programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili. La quota a carico del Ministero può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di benefici o facilitazioni non monetari. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati al funzionamento ordinario delle università.
6. 68. Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.
(Proroga del termine per l'utilizzo dei fondi immobiliari per l'edilizia scolastica).

  1. Le somme iscritte sul capitolo 7105 «Fondo unico per l'edilizia scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 36.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. 01. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

Pag. 115

ART. 7.

  Sopprimere il comma 1.
7. 23. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
7. 46. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
7. 24. Di Vita, Dall'Osso, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Sopprimere il comma 2.
7. 15. De Menech.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016»; le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016»;
   g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017»;
   h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017»;
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
*7. 7. Tancredi, D'Alia.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 116«2014, 2015 e 2016»; le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016»;
   g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017»;
   h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017»;
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
*7. 13. Laffranco.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016»; le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016»;
   g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017»;
   h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017»;
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
*7. 20. Piazzoni, Argentin, Fassina.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: 1-bis aggiungere le seguenti: e dell'articolo 4, comma 5.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
7. 34. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 1o gennaio 2017.
7. 47. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 30 settembre 2015.
7. 26. Lorefice, Di Vita, Dall'Osso, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 30 giugno 2015.
7. 25. Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso, Baroni, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Pag. 117

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 27. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.
7. 28. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
7. 48. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
7. 29. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 30. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
7. 31. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: per l'anno 2016, con le seguenti: per l'anno 2017.
7. 49. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
7. 32. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016», le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
7. 50. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*7. 33. Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*7. 51. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Pag. 118

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Corpi militari ausiliari delle Forze armate). – 1. Il Corpo militare della CRI, dalla data di liquidazione dell'ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.
  2. I corpi della Croce rossa italiana, ausiliari delle Forze Armate, restano disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.
  3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, è costituito anche da personale volontario in congedo. Il personale in servizio appartenente al ruolo di cui al primo periodo è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.
  4. Il servizio prestato dal personale in congedo del Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  5. Il personale del Corpo militare già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 1, transita a domanda in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante. Il personale militare di cui al periodo precedente, dalla data della liquidazione del predetto Ente, è immesso a domanda, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei ruoli del personale militare o civile dello Stato o delle Amministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il grado rivestito e relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei pari grado o di pari qualifica. Fatti salvi i casi di incompatibilità, il personale di cui al precedente periodo potrà permanere iscritto nel Corpo Militare volontario ed essere richiamato temporaneamente in servizio con le modalità previste dal Codice dell'ordinamento militare.
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo, e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di Pag. 119competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonché il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, al personale già appartenente al contingente di cui al presente comma che non è stato assunto dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto o nell'ambito della Fondazione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 5.».
7. 17. Rampelli, La Russa.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è abrogato;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il personale militare della Croce Rossa Italiana, già in servizio attivo a tempo indeterminato o in servizio senza soluzione di continuità dalla data del 1o luglio 2007, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al primo periodo permane in servizio attivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile conservando lo status militare. Al suddetto personale si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo,» sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo.
*7. 4. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è abrogato;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il personale militare della Croce Rossa Italiana, già in servizio attivo a tempo indeterminato o in servizio senza soluzione di continuità dalla data del 1o luglio 2007, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al primo periodo permane in servizio attivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile conservando lo status militare. Al suddetto personale si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo,» sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo.
*7. 8. Tancredi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 5, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore Pag. 120del decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2017».
7. 11. Palese.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Alle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui al successivo articolo 6, comma 9, ultimo capoverso in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento».
*7. 12. Laffranco.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Alle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui al successivo articolo 6, comma 9, ultimo capoverso in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento».
*7. 19. Piazzoni, Argentin, Fassina.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
7. 36. Dall'Osso, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 52. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2016 con le seguenti: entro il 30 dicembre 2015.
7. 35. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
7. 37. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
7. 53. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimento di assunzione a tempo indeterminato è prorogata la permanenza in servizio militare attivo fino al raggiungimento dell'età utile per il collocamento in quiescenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Al predetto personale, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, si applicano le norme previste per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
7. 54. Morassut.

Pag. 121

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le previsioni normative di cui ai commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012.
*7. 14. Laffranco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le previsioni normative di cui ai commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012.
*7. 21. Piazzoni, Argentin, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
7. 9. Tancredi, D'Alia.

Sopprimere il comma 3.
7. 38. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: Entro il 1o gennaio 2016 con le seguenti: Entro il 30 giugno 2015.
*7. 39. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: Entro il 1o gennaio 2016 con le seguenti: Entro il 30 giugno 2015.
*7. 44. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
7. 45. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
*7. 40. Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
*7. 41. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

Pag. 122

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 2, è abrogato;
   b) i commi 2, lettere a) e c), 3, e 4 dell'articolo 6 sono abrogati.

  4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento del compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. 43. Gigli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di garantire, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, i livelli essenziali di assistenza e lo sviluppo dei programmi di ricerca in sanità, per la necessità di individuare soluzioni normative per i percorsi di stabilizzazione e introdurre nell'ordinamento vincoli per evitare la creazione di nuovo precariato per effetto dell'uso improprio dei rapporti di lavoro flessibile, i rapporti a tempo determinato instaurati negli enti del Servizio Sanitario regionale con personale, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa, che ha maturato, alla data di pubblicazione della legge 30 ottobre 2013, n. 125, almeno tre anni di servizio e in scadenza al 31 dicembre 2014, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016, fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e ferma la possibilità di prorogare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tutte le altre tipologie di lavoro flessibile.
  4-ter. All'articolo 1, comma 644, lettera g), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «triplo» è sostituita dalla seguente: «quadruplo».
7. 16. Iacono.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo non possono essere soggetti ad ulteriore proroga.
7. 42. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
7. 2. Battaglia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o dicembre 2015».
7. 1. Battaglia.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole: «successivamente all'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente al 31 marzo 2015».
7. 18. Magorno, Censore, Bruno Bossio, Aiello, Boccadutri, Oliverio, D'Attorre.

Pag. 123

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite dalla seguente: «delle».
7. 3. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche;
   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «personale convenzionato» sono inserite le seguenti: «e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «e dagli specialisti ambulatoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
7. 5. Garofalo, Tancredi, Bosco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 percento nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016».
7. 22. D'Incecco, Burtone, Grassi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'Avviso pubblico n. 1/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell'Università «La Sapienza» per il Servizio di Assistenza, Cura e Ricerca sull'Abuso all'Infanzia (S.A.C.R.A.I) è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante da tale disposizione, pari a 100 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 6. Carfagna.

Pag. 124

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015;
   b) dopo le parole: «che regolano la materia» sono aggiunte le seguenti: «, anche regolando l'utilizzo eventuale delle tecnologie informatiche per l'organizzazione dei servizi e introducendo una più netta distinzione tra esercizio dell'attività di impresa e utilizzo condiviso di veicoli tra privati non per fini di lucro.
8. 61. Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
8. 66. Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
* 8. 92. Catalano.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
* 8. 60. Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis
. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2016.
  1-ter. In relazione a servizi di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere sino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007:
   a) gli affidamenti in capo a società da essi partecipate la gestione delle quali sia affidata ad un socio industriale;
   b) gli affidamenti in capo a società subentrate a soggetti partecipati in misura maggioritaria o totalitaria dai medesimi enti, a seguito di conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni o altre operazioni societarie, in ragione delle quali la partecipazione maggioritaria è in capo ad un socio industriale;
   c) gli affidamenti in capo a società consortili, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, partecipate in misura maggioritaria da società che si trovi nella condizione di cui ai punti a) e b) che precedono.

  1-quater. Resta salva la facoltà dell'affidatario di rinunciare al mantenimento dell'affidamento oltre la naturale scadenza, nel caso di mancato accordo con l'ente affidante sulle condizioni di prosecuzione.
8. 77. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del Pag. 125decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.
* 8. 2. Famiglietti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.
* 8. 9. Tancredi, Garofalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.
* 8. 24. Latronico.

Pag. 126

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.
* 8. 76. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
8. 78. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
8. 58. Micillo, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Vignaroli, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: entro il 31 agosto 2015;
   dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) alla lettera c) le parole: «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015».
8. 10. Tancredi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015.
8. 83. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: entro il 31 agosto 2015.
8. 11. Tancredi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alla lettera c), le parole: «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 31 dicembre 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2016».
8. 82. Molteni, Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alla lettera c), le parole: «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015» sono sostituite Pag. 127dalle seguenti: «appaltabili entro il 30 giugno 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015».
8. 94. Morassut, Marroni, Roberta Agostini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse già previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per la totale o parziale compensazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per i trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, effettuati su relazioni diverse da quelle indicate nella norma. Detta compensazione sarà applicata entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.
8. 42. Alfreider.

  Sopprimere il comma 3.
8. 56. Micillo, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Vignaroli, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2015 con le seguenti: e fino al 31 dicembre 2016.
8. 12. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016» e le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2016». Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 8. 43. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016» e le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2016». Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 8. 49. Arlotti, Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Antezza, Ascani, Plangger.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2015».
8. 71. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2015».
8. 70. De Mita.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2015».
8. 72. De Mita.

Pag. 128

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2015».
* 8. 41. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2015».
* 8. 3. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2015».
* 8. 81. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2015».
* 8. 32. Palese.

  Aggiungere il seguente comma:
  10-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 dopo il periodo: «Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto» le parole: «entrano in vigore il 1o gennaio 2015» sono sostituite con le parole: «entrano in vigore dal 1o aprile 2015».
* 8. 91. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
** 8. 40. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
** 8. 79. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
** 8. 69. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
** 8. 4. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

Pag. 129

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
** 8. 33. Palese.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2015.».
8. 95. Catalano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 23-bis, 23-ter e 23-quinquies le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 23-bis le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;
   c) il comma 23-quater è soppresso;
   d) al comma 23-sexies, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «agli accessi industriali e commerciali nonché»;
   e) al comma 23-octies le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
8. 29. Ciracì.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 23-bis, 23-ter e 23-quinquies le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 23-bis le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   c) al comma 23-quater le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   d) al comma 23-octies le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
8. 23. Latronico.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 23-quater, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   b) al comma 23-quinquies, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015»;
   c) al comma 23-octies, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
8. 74. Tino Iannuzzi, Borghi, Arlotti, Mariani.

  Al comma 4, dopo le parole: 31 marzo 2015 aggiungere le seguenti: al fine di predisporre, nell'ambito delle modalità e dei criteri fissati dalla legge, esoneri dal pagamento delle somme per il rilascio delle autorizzazioni qualora il richiedente si trovi in situazione economicamente disagiata.
8. 57. Micillo, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Vignaroli, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 23-quater è soppresso;Pag. 130
   b) al comma 23-quinquies:
    1) al primo periodo, le parole: «in un'unica soluzione» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo è soppresso;
   c) al comma 23-sexies:
    1) dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «agli accessi industriali e commerciali nonché»;
    2) le parole: «23-quater» sono soppresse;
   d) al comma 23-septies, le parole: «23-quater» sono soppresse.
8. 104. Gandolfi.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
8. 96. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015;
   alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
8. 89. Franco Bordo, Zaccagnini, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
8. 68. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. 50. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «22 marzo 2016».
8. 97. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4-ter, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.
*8. 34. Palese.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4-ter, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.
*8. 5. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

Pag. 131

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4-ter, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.
*8. 80. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla sottoscrizione del contratto di programma fra ENAC e gestore aeroportuale».
8. 98. Andrea Romano.

  Al comma 7, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.
8. 64. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile continua a svolgere le funzioni di autorità di vigilanza indipendente ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, per i soli aeroporti ai quali si applica la direttiva, che hanno stipulato il contratto di programma prima della data di entrata in operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Per i medesimi contratti l'Ente nazionale per l'aviazione civile applica procedure obbligatorie di consultazione coerenti con la direttiva 2009/12/CE e, ferma restando la disciplina prevista dai contratti di programma stipulati ai sensi dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed il relativo sistema di tariffazione, approva i diritti aeroportuali conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE.
8. 13. Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorità di vigilanza indipendente ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, per tutti gli aeroporti ai quali si applica la direttiva, come previsto dall'atto di indirizzo emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, dopo la data di operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per i soli aeroporti che hanno stipulato il contratto di programma prima della suddetta data. L'Ente nazionale per l'aviazione civile applica procedure obbligatorie di consultazione coerenti con la direttiva 2009/12/CE e, ferma restando la disciplina prevista dai contratti di programma stipulati ai sensi dell'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed il relativo sistema di tariffazione, approva i diritti aeroportuali conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE.
8. 105. Andrea Romano.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
8. 14. Tancredi.

Pag. 132

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il termine per la presentazione al CIPE, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto, redatto da UIRNet Spa, relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) allargata, così come definita dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. Per detto progetto non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili.
  9-ter. La previsione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 6 dicembre 2012, n. 449, è prorogata al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, il finanziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico UIRNet, con specifica destinazione alle attività di estensione della PLN alle autorità portuali e per l'acquisto e installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 8. 31. Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il termine per la presentazione al CIPE, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto, redatto da UIRNet Spa, relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) allargata, così come definita dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. Per detto progetto non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili.
  9-ter. La previsione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 6 dicembre 2012, n. 449, è prorogata al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, il finanziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico UIRNet, con specifica destinazione alle attività di estensione della PLN alle autorità portuali e per l'acquisto e installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10. comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 8. 35. Ginato.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il termine per la presentazione al CIPE, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto, redatto da UIRNet Spa, relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) allargata, così come definita dall'articolo 1, comma 90, della legge Pag. 13327 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. Per detto progetto non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili.
  9-ter. La previsione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 6 dicembre 2012, n. 449, è prorogata al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, il finanziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico UIRNet, con specifica destinazione alle attività di estensione della PLN alle autorità portuali e per l'acquisto e installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5. del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 8. 93. Boccadutri.

  Sopprimere il comma 10.
**8. 90. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 10.
**8. 65. Dell'Orco, De Lorenzis, Carinelli, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel conto dei residui nell'ambito della missione «Diritto alla mobilità» e del programma «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», capitolo n. 7421, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2014, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, punto 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2015.
  10-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del comma 10-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. In presenza di specifiche e particolari esigenze di servizio connesse all'incremento dei flussi di passeggeri, e nei casi in cui sia necessario potenziare l'attività di prevenzione e contrastare particolari fenomeni criminosi, i Gestori aeroportuali potranno stipulare con le forze di polizia apposite convenzioni atte a potenziare le attività istituzionali anche attraverso un più ampio uso del lavoro straordinario.
  10-ter. Nel caso vengano stipulate dette convenzioni, nelle stesse dovrà essere previsto che i gestori aeroportuali oltre all'obbligo ad erogare al Ministero dell'interno l'importo corrispondente all'aumentato impegno profuso dalle forze di polizia possono verificare i risultati conseguiti da tale potenziamento che devono essere effettivi e non motivati esclusivamente da aumentate esigenze di ordine pubblico.
8. 103. Andrea Romano.

Pag. 134

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
  10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esclusione di quelle relative al programma «Politiche abitative, urbane e territoriali». Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrente variazioni di bilancio.
  10-quater. Nell'ambito della proroga di cui al comma 10-bis, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assegnati con priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie abbiano presentato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 47 del 2014, domanda per la collocazione nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e risultino in possesso di tutti requisiti per l'assegnazione. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, col provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 47 del 2014, stabiliscono modalità operative per la graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, nonché ad ogni altra disponibilità di alloggi sociali ovvero reperiti e acquisiti anche nell'ambito delle attività delle Agenzie per la locazione comunque denominate.
8. 46. Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Piazzoni, Maestri, Gribaudo, Tidei.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
  10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esclusione di quelle relative al programma «Politiche abitative, urbane e territoriali». Pag. 135Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrente variazioni di bilancio.
8. 48. Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Piazzoni, Maestri, Gribaudo, Tidei.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 88. Nicchi, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 102. Morassut, Roberta Agostini, Piazzoni, Carnevali.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni.
  10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015, si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della Pag. 136legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 87. Zaratti, Scotto, Nicchi, Pellegrino, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguente:
  10-bis. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
8. 101. Morassut, Roberta Agostini, Piazzoni, Carnevali.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, è prorogato fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
8. 73. Marroni, Carnevali.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, è prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
8. 47. Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Piazzoni, Maestri, Gribaudo, Tidei.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2004, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2 luglio 2004, è differito al 30 giugno 2015 per la definizione e l'approvazione, con la medesima procedura di cui alla predetta disposizione, di apposite modificazioni e integrazioni concernenti l'utilizzo stabile del ponte di Parma, denominato nuovo Ponte Nord mediante l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana anche in deroga alla pianificazione vigente, i costi per il predetto utilizzo gravano sull'ente incaricato della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 99. Romanini, Maestri, Richetti, Rizzetto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Pag. 137così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 201, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 6. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 39. Richetti, Fontanelli, Marchetti, Castricone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 19. Pizzolante, Vignali, Tancredi, Castricone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, Pag. 138con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 21. Laffranco, Squeri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 22. Abrignani, Bergamini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 45. Carrescia, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Pag. 139giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 25. Bergamini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 30. Latronico.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 84. Gianluca Pini, Invernizzi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre Pag. 1402015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 85. Moretto, Marco Di Maio, Donati, D'Incecco, Galperti, Vazio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 86. Pinna.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
8. 44. Benamati, Bonaccorsi, Arlotti, Basso, Giacobbe, Lattuca, Taranto, Sani, Paola Bragantini, Ascani, Fabbri, Capone, Tidei, Gasparini, Crivellari, Impegno, Castricone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, Pag. 141concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
* 8. 7. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
* 8. 38. Richetti, Fontanelli, Marchetti, Castricone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
* 8. 26. Bergamini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
** 8. 8. Dorina Bianchi.

Pag. 142

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
** 8. 27. Bergamini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
** 8. 37. Richetti, Fontanelli, Marchetti, Castricone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è differito al 15 settembre 2015, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Sono altresì differiti alla data di cui al precedente periodo i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al punto 2.1.
8. 75. Gianluca Pini, Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono destinate, in via residuale, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano trasporti di merci per ferrovia, in misura non superiore al valore di 2 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei costi esterni evitati rispetto alla modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km prodotti sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale ed è erogato direttamente dal gestore dell'infrastruttura, con le stesse modalità e tempistiche indicate dal citato articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, Pag. 143convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
8. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. La data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 31 dicembre 2015.
8. 36. Lodolini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e fino al 31 dicembre 2015» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i contratti d'appalto di lavori relativi alla realizzazione di infrastrutture sanitarie, interventi per il dissesto idrogeologico e di bonifica ambientale, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e che non abbiano avuto inizio per responsabilità non imputabili all'appaltatore»;
   b) alle parole: «pubblicizzata nella gara d'appalto» sono premesse le seguenti: «in caso di appalto».
8. 51. Bruno Bossio, Boccadutri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, al comma 91, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «sono versati all'entrata di bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
8. 55. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 0,7 punti percentuale per gli anni 2015, 2016 e 2017 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. 59. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017 a valere sul 50 per cento di quanto stanziato dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8. 67. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Pag. 144

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
8. 100. Morassut, Roberta Agostini, Piazzoni.

Pag. 145

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
9. 54. De Rosa, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
9. 56. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, al fine di predisporre entro tale termine ogni più opportuno intervento per ridurre progressivamente il ricorso al trattamento termico dei rifiuti, nonché per limitare lo smaltimento in discarica.
9. 55. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
9. 40. Giovanna Sanna, Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, pena la revoca del finanziamento statale.
9. 65. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguente: «31 dicembre 2015, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative».
9. 18. Taranto, Benamati, Ginato, Misiani, Marchetti, Impegno, Cani, Senaldi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
9. 35. Basso, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
9. 71. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Pag. 146

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 72. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 78. Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Catalano.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 77. Pinna.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 76. Moretto, Donati, Marco Di Maio, Galperti, Vazio.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 64. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 41. Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Basso, Giacobbe, Tullo, Carocci, Pastorino, Gasparini, Fabbri.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 37. Censore.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 27. Laffranco, Squeri.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 67. Fauttilli.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 61. Galgano, Matarrese, Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 31. Senaldi.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 19. Biasotti.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 8. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 1 a 9,».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
9. 43. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non Pag. 147più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà.
9. 46. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 84. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 68. Fauttilli.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 5. Centemero.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 60. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 42. Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Basso, Giacobbe, Tullo, Carocci, Pastorino, Gasparini, Fabbri.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 34. Rubinato.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
9. 47. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o marzo 2015 e non sono retroattive.
9. 66. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Allo scopo di consentire l'esaurimento delle scorte dei sacchi da asporto merci non conformi alla norma europea UNI ENI 13432 e dei sacchi non conformi alle caratteristiche tecniche definite dal decreto ministeriale 18 marzo 2013, le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.
9. 44. Carrescia.

  Sopprimere il comma 4.
9. 48. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Pag. 148

  Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*9. 9. Piso, Tancredi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
*9. 50. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
9. 70. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
9. 49. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che in tale periodo si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
9. 38. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
9. 11. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 26. Laffranco, Squeri.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 62. Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 30. Senaldi.

Pag. 149

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 28. Marchetti, Cani.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 74. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 79. Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Catalano.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 10. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 25. Laffranco.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 29. Marchetti, Cani.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 32. Senaldi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 80. Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli.

Pag. 150

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 39. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna, Carnevali.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
*9. 63. Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
*9. 73. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2015».
**9. 16. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2015».
**9. 21. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2015».
**9. 57. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2015».
**9. 2. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Pag. 151agosto 2014, n. 116, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta».
9. 59. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2015». A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11.
9. 81. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Giancarlo Giordano, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2015».
*9. 22. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2015».
*9. 36. Misiani, Marchetti, Lodolini, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Carnevali.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2015».
*9. 75. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2015».
*9. 85. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta».
9. 12. Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  5. All'articolo 7 comma 1, lettera i)
, punto 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
9. 52. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  5. All'articolo 7 comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, Pag. 152con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2015».

  Conseguentemente, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
9. 53. Daga, Mannino, Terzoni, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  5. All'articolo 7 comma 1, lettera b), punto 1), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
9. 51. Daga, Mannino, Terzoni, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i 120 giorni successivi».
*9. 1. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle parole: «Entro i 120 giorni successivi».
*9. 83. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle parole: «Entro i 120 giorni successivi».
*9. 24. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle parole: «Entro i 120 giorni successivi».
*9. 69. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine relativo al divieto di coltivazione di varietà di mais MON810, proveniente da sementi geneticamente modificati, di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2013, è prorogato di 24 mesi.
9. 82. Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 12 luglio 2013 Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810 è prorogato fino alla data dell'11 febbraio 2016.
9. 45. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 153

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015.
9. 33. Basso, Tullo, Mariani, Carocci.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016 il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88 S.O. è prolungato a due anni.
9. 17. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno.
*9. 20. Palese.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno.
*9. 3. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno.
*9. 58. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 31, comma 2, penultimo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2015»;
   b) dopo le parole: «agli interventi calamitosi,» sono inserite le seguenti: «agli interventi di bonifica del terreno e delle falde acquifere,».
9. 23. Dallai.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
9. 6. Centemero.

Pag. 154

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
9. 14. Tancredi, Piso.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
9. 4. Tancredi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di imposta municipale propria).

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.
  2. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento».
9. 01. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC).

  1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo la originaria scadenza, fissata col decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014, viene prorogata nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.
9. 02. Centemero.

Pag. 155

ART. 10.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. I soggetti privi di reddito, a seguito della perdita di lavoro, possono volontariamente compensare il pagamento delle imposte a qualunque titolo dovute, con la prestazione di lavori di pubblica utilità, ovvero nei settori socio-assistenziali. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di detta compensazione.
10. 116. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente:
   «c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a:
    1) 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Esclusivamente nel caso di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo, il soggetto obbligato al pagamento della somma aggiuntiva di cui al presente numero procede al versamento della stessa in un'unica soluzione ovvero nella misura di un quarto entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili. Entro il termine di cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, alla Direzione territoriale del lavoro, intesa ad ottenere la dilazione di pagamento di cui al comma precedente. La Direzione territoriale del lavoro, entro i successivi quindici giorni dalla presentazione della domanda di dilazione, verificate le circostanze, unitamente alle motivazioni ed alla relativa documentazione, emana un provvedimento con il quale stabilisce il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse. Il provvedimento di cui al precedente periodo è notificato immediatamente all'interessato. Il mancato o ritardato pagamento della prima rata entro il termine di cui al secondo periodo, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la perdita del beneficio della rateazione e l'immediata sospensione dell'attività. Dal giorno in cui il titolare dell'impresa viene ammesso al beneficio della dilazione, la sospensione dell'attività imprenditoriale è interrotta;
    2) 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro».
10. 117. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel Pag. 156comma 2 del medesimo articolo 12. A tali fini è autorizzata una spesa massima pari a 600 milioni di euro. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 2 punti percentuali per gli anni 2015 e 2016 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. 118. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive, nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  02. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del reddito da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 01, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  03. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 01, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
10. 114. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. I commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
10. 26. Saltamartini, Tancredi, Corsaro, Guidesi, Laffranco, De Mita, Dorina Bianchi, De Girolamo, Pizzolante, Bosco, Garofalo, Vignali, Piso, Sammarco, Bianconi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 98 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile alle cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura è prorogata, per l'anno 2015, anche ai pellet.
10. 79. Rubinato, Mariani, Moretto, Richetti, Manfredi, Malpezzi, Magorno, De Menech.

  Sopprimere il comma 3.
10. 121. Pesco, Alberti, Villarosa, Barbanti, Pisano, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale disciplina derogatoria si applica solo nei casi in cui i suddetti contratti di garanzia finanziaria abbiano come finalità quella di finanziare il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie.
10. 137. Busin, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Pag. 157Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
  2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
  2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto, di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente».

  3-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 3-bis del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3-quater. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.
10. 150. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 4.
10. 119. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.
10. 28. Tancredi.

  Sopprimere il comma 5.
10. 120. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza Pag. 158e della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie i seguenti soggetti:
   a) i profili della carriera di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché i sottufficiali della Guardia di Finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio effettivo;
   b) i profili della carriera dirigenziale e direttiva nonché gli ufficiali della Guardia di Finanza a riposo che hanno prestato servizio per almeno 20 anni, di cui almeno tre nell'ambito di una qualifica alla quale si accede con laurea in giurisprudenza, economia e commercio o altro titolo equipollente.
10. 2. Battaglia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 22. De Menech.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 57. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 99. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 100. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 106. Fabbri, Gasparini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 160. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 161. Paris, Gribaudo.

Pag. 159

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 173. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Sopprimere il comma 6.
10. 82. Rubinato, Moretto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015»;
   b) le parole: «superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 10 per cento».
10. 123. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia» sono aggiunte le seguenti: «e ai centri culturali, biblioteche funzionali a poli scolastici con presenza di istituti superiori di secondo grado».
10. 83. Rubinato, Moretto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «La proroga del divieto di acquisto di mobili e arredi per l'anno 2015, non si applica agli enti per i quali la spesa storica per le funzioni fondamentali è inferiore ai fabbisogni standard.».
10. 81. Rubinato, Moretto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «servizi all'infanzia» sono aggiunge le seguenti: «e ai centri culturali, biblioteche funzionali a poli scolastici con presenza di istituti superiori di secondo grado».
10. 85. Moretto, Martella, Rubinato, D'Incecco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario di cui al comma 2 per l'anno 2015 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, effettuate con risorse erogate dallo Stato nel triennio 2007-2009».
10. 55. Ribaudo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni è abrogato.
  7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 147. Guidesi, Caparini.

Pag. 160

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015» e le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
  7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 148. Guidesi, Caon, Caparini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al comma 692 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «relativa al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «relativa agli anni 2014 e 2015» e le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituire dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
  7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, pari a 720 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 149. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis
. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 16, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
  7-ter. Al comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo le parole: «ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono soppresse.
10. 54. Causi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2015. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 93. Laforgia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, è prorogato al 31 dicembre 2015. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 Pag. 161non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 92. Laforgia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
10. 56. Vazio, Misiani, Pastorino, Giacobbe, Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'accordo previsto dall'articolo 1, comma 246, della legge 22 dicembre 2014, n. 190, è applicabile anche alle piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che abbiano usufruito delle agevolazioni previste dall'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, delle nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 e del nuovo accordo per il credito del 1o luglio 2013.
10. 49. Minardo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Nelle more della riforma delle concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni concessori sino alla data del 15 settembre 2015 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al punto 2.1, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. È conseguentemente prorogato il termine previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Sino alla medesima data del 15 settembre 2015 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, punto 2.1.»
10. 30. Pizzolante, Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo Pag. 1623 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.
10. 13. Pizzolante.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni, e nelle more del riordino della materia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale in essere alla data del 31 dicembre 2013, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2017.
10. 29. Tancredi.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
10. 31. Dorina Bianchi.

  Sopprimere il comma 8.
10. 158. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Gli adempimenti e i versamenti dei contributi e dei tributi non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuati entro il 16 giugno 2015, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  8-ter. I versamenti di cui al comma 8-bis possono essere effettuati, al netto dei pagamenti già eseguiti, anziché in unica soluzione, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 giugno 2015. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a partire dal 17 giugno 2015 e fino alla data del versamento.
  8-quater. Per le rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione di cui al comma 8-bis, i versamenti riprendono a decorrere dal mese di giugno 2015, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
  8-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati i commi da 613 a 615.
10. 174. Moscatt.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano anche in favore dei territori dell'isola di Linosa, delle province di Agrigento e di Siracusa e del comune di Pozzallo nella provincia di Ragusa, i cui territori sono stati anch'essi interessati dall'eccezionale afflusso di immigrati provenienti dai Paesi del Nord Africa.
10. 63. Riccardo Gallo, Rubinato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016».
10. 50. Tancredi.

  Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
10. 141. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Pag. 163

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.
10. 143. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2016, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2016, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 144. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2016, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2016, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 145. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e Pag. 164l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 146. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: da emanare fino alla fine del periodo con le seguenti: provvede alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 142. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».

  9-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015, e a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.
10. 95. Garavini, Fedi, Porta, La Marca, Gianni Farina.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «26 luglio 2015». Conseguentemente i contribuenti tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, possono adempiere all'obbligazione entro il 26 luglio 2015 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
  9-ter. All'articolo 1, comma 657, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «8 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «8,79 per cento».
10. 108. Lauricella.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  9-ter. A decorrere dal 2015, agli oneri di cui al comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 140. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

Pag. 165

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016»;
   b) al primo periodo la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
   c) il secondo periodo è abrogato.

  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 139. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 175. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006;.
*10. 51. Tancredi, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 19 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nell'anno 2015» e «per l'anno 2015» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016» e «per gli anni 2015 e 2016».
10. 124. Fantinati, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
10. 151. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Centemero.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale»;
   b) le parole: «a decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 15 per cento».
10. 122. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 1661986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:
  «3-ter. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti all'estero, in uno stato non facente parte dell'Unione europea né aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri comunque un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.».

  11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis si applicano a decorrere dal 2015.
  11-quater. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:

   «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;».

  11-quinquies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.
10. 33. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri» sono aggiunte le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 10 gennaio 2016».
  11-ter. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «sia in Italia sia all'estero», sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  11-quater. All'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
10. 98. Gebhard, Ottobre, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;Pag. 167
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».

  11-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. 34. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1, comma 418, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto», sono aggiunte le seguenti: «ovvero le province che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  11-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 50 milioni di euro per il 2015, 100 milioni per il 2016, 150 milioni per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 165. Quaranta, Marcon, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale disposta dal comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è prorogato per ulteriori 12 mesi. Pertanto la durata del piano di ammortamento è prolungata di 12 mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. Conseguentemente agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma, si provvede nell'anno 2015 a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché Pag. 168ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma.
10. 104. Ghizzoni, Richetti, Baruffi, Lenzi, Fabbri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) al comma 1, lettera b) le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015».
*10. 1. Catanoso.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) al comma 1, lettera b) le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015».
*10. 94. Capone.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) al comma 1, lettera b) le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015».
*10. 109. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis) le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016» ed è aggiunto in fine il seguente periodo:
   «Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015.».
**10. 97. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Pag. 169

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis) le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016» ed è aggiunto in fine il seguente periodo:
   «Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015.».
**10. 44. Centemero.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al comma 310 lettera e), capoverso c-bis), dopo le parole: «definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015».
10. 4. Formisano.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 3. Formisano.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 43. Centemero.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 68. Latronico.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 96. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è Pag. 170incrementato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2015 di 1 milione di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 32. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Anche per l'anno 2015 l'incentivo del patto di stabilità verticale istituito dall'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è finalizzato alla riduzione del debito. Al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «all'estinzione anticipata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riduzione».
10. 153. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevato gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 152. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, comma 418, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto», sono aggiunte le seguenti: «ovvero le province che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
10. 164. Quaranta, Marcon, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2015».
10. 163. Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale, Palazzotto, Piras, Ferrara.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
10. 110. Piccione.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è prorogato fino al 30 giugno 2017.
10. 103. Ghizzoni, Richetti, Baruffi, Lenzi, Fabbri.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  12-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in Pag. 171conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  12-ter. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previo inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  12-quater. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-quinquies. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. 91. Borghi.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante: «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», le parole: «per gli anni 2013 e 2014», sono sostituite con le parole: «per l'anno 2015 e seguenti».
  12-ter. Alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze al capitolo 1319 (Assegno sostitutivo ai Grandi Invalidi di Guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile) la somma di euro 658.000 per l'anno 2015 e a seguire è incrementata di euro 1.200.000.
10. 157. Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. È differita al 1o gennaio 2017 l'applicazione dei commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12-ter. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 192 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
10. 184. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. È differita al 1o gennaio 2017 l'applicazione dei commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  12-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 12-bis pari a 192 milioni per gli anni 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 Pag. 172dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.
10. 183. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte nell'esercizio in corso a tale data, nei limiti degli importi di cui al primo periodo del presente comma».
10. 107. Arlotti, Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 58. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 130. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 25. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 159. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2015».
10. 176. Massa, Misiani, Moscatt, Ventricelli, Ribaudo, Michele Bordo, Raciti, Ginefra, Mongiello, Capone.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: «31 gennaio», con le seguenti: «30 giugno»;
   b) sostituire le parole: «1o gennaio», con le seguenti: «1o giugno».
10. 177. Currò.

Pag. 173

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  Il termine del 30 giugno 2015 di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 31 dicembre 2015.
10. 178. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 35 comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
10. 162. Pinna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. È differita al 1o gennaio 2016 l'applicazione a Sogei S.p.A., GSE S.p.A. e Consip S.p.A. delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
10. 179. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire le parole: «31 maggio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».
*10. 131. De Mita.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
*10. 180. Di Lello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto il seguente comma:
  Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, si applica l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 504 del 1992.
10. 181. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo la parola: «2013» aggiungere le seguenti «e 2014», le parole «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».
10. 182. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 30 giugno 2015 e, comunque, sei mesi dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.
10. 186. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Pag. 174

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  Il rimborso a Poste Italiane Spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2006 n. 286 è prorogato, conseguentemente verrà corrisposto nel 2017.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 138. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il rimborso a poste italiane spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2006 n. 286 è prorogato, conseguentemente verrà corrisposto nel 2017. Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2014, n. 190, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero dell'Istruzione, della Università e della ricerca e al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
10. 127. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene a partire dall'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 128. Sottanelli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Petrini, Busin, Giammanco.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 129. Sottanelli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Petrini, Busin, Giammanco.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, Pag. 175convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:
   9-ter. Il rimborso del capitale dei finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è automaticamente sospeso per un periodo di dodici mesi decorrente dal 29 giugno 2014. Il piano di ammortamento di tali finanziamenti è rimodulato di conseguenza con rate costanti in linea capitale, ferma restando la loro durata massima ai sensi del citato articolo 3-bis. Gli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti, come rimodulati ai sensi del presente comma, sono corrisposti nell'anno 2015 a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 2014, n. 93. Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano conseguentemente le convenzioni in essere. I finanziamenti, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma, continuano ad essere assistiti dalle garanzie dello Stato, senza ulteriori formalità, e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
10. 132. De Mita.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 15-quater del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) le parole: «, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014 e 2015»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole: «all'anno 2014» e «per l'anno 2015» sono con le seguenti: «all'anno 2014 e 2015» e «per l'anno 2015 e 2016».

  Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4,7 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.
10. 134. Fitzgerald Nissoli, Caruso, Gigli, Fauttilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».
10. 9. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli Pag. 176anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
*10. 102. Fabbri, Gasparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
*10. 154. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
*10. 172. Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
*10. 75. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 135. Fauttilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 155. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 169. Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 101. Fabbri, Gasparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Pag. 177settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 11. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 133. De Mita.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 72. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
10. 170. Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
10. 171. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'ultimo periodo dopo le parole: «Le predette disposizioni» sono inserite le seguenti: «con l'esclusione di quelle relative all'imposta sui valore aggiunto»;
   b) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro tre anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
10. 136. Di Gioia.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche: le parole: «per l'anno 2015» e «per l'anno 2016» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «per l'anno 2016» e «per l'anno 2017».
10. 125. Mucci, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e 2-ter».
10. 166. Sanga.

Pag. 178

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
10. 167. Melilla, Airaudo, Placido, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23», è differita al 1° luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.
*10. 37. Tancredi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23», è differita al 1° luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.
*10. 156. Busin, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23», è differita al 1° luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.
*10. 168. Melilla, Paglia, Costantino, Quaranta, Marcon.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184 «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2009» e successive modificazioni, sostituire, ove ricorrono, le parole «2013 e 2014» con le seguenti: «2015 e 2016». All'onere derivante dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 179finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 112. Miotto.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «dall'anno 2016».
10. 73. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 aprile».
10. 74. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), condizionata al rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, è comunque subordinata all'adozione di strumenti, ulteriori a quelli di cui al comma 630 del presente articolo, che garantiscano un recupero immediato del credito IVA relativo alle operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di rimborso e compensazione dei crediti IVA».
10. 76. Gelmini, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta» aggiungere le seguenti: «, nonché per prestazioni oggetto di contratti pubblici di lavori».
10. 77. Gelmini, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2008 e 2009» come modificata dal comma 113 della legge 228/2012, «per gli anni 2013 e 2014», sono sostituite con le parole: «per l'anno 2015 e a seguire»;
   b) alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 1319 (Assegno sostitutivo ai Grandi Invalidi di Guerra o per servizio che non possono più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile) la somma di euro 658.000 per l'anno 2015 e a seguire è incrementata di euro 1.200.000.
10. 78. Brunetta, Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I contribuenti titolari d'impresa in possesso d'impianti, attrezzature o macchinari utilizzati nell'esercizio dell'attività, decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dalle disposizioni previste dall'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, se entro sessanta Pag. 180giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita documentazione comprovante la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche in deroga ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per i contribuenti già decaduti dalle rate alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano state già attivate le procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente.
10. 64. Latronico.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 66. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 56-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Gli enti territoriali ai quali è stato rilasciato parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso del bene di proprietà dello Stato, come individuato nella relativa domanda di attribuzione, devono concludere le attività tecnico/amministrative, compresa l'eventuale regolarizzazione catastale, e confermare la richiesta del bene con delibera consiliare, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di rilascio del predetto parere e comunque, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'Agenzia del Demanio potrà procedere direttamente all'alienazione dei beni già destinati o da destinare a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività. Per tale tipologia di beni, l'Agenzia del Demanio, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente territoriale non ha avviato le procedure come previsto dal parere positivo rilasciato, potrà procedere direttamente all'alienazione degli stessi a favore dei soggetti che hanno avanzato richiesta all'Agenzia medesima.
10. 67. Latronico.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Le aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, sino alla data del 31 dicembre 2070, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
10. 60. Abrignani, Bergamini.

Pag. 181

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Le aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, sino alla data del 31 dicembre 2050, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
10. 59. Abrignani, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009» sono sostitute dalle parole: «dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017». L'ultimo periodo del comma 335 è soppresso.
10. 61. Ciracì, Marti, Altieri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni e nelle more del riordino della materia di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale in essere alla data del 31 dicembre 2013, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2017.
10. 62. Abrignani, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) nei saldi di competenza e di cassa, gli impegni in conto capitale per investimenti.
10. 52. Marchetti, Melilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. La finalità del contributo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 16, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica anche per l'anno 2015. Conseguentemente, al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «all'estinzione anticipata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riduzione».
10. 53. Marchetti, Melilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», le parole: «all'estinzione anticipata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riduzione».
10. 65. Palese.

Pag. 182

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
10. 41. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «debiti commerciali maturati ed obbligazioni di parte capitale assunte al 31 dicembre 2014».
10. 35. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
10. 36. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, il cui saldo finanziario utile alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno risulti inferiore all'obiettivo programmatico assegnato, la concessione degli spazi finanziari di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, agisce anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti nell'anno 2014.
10. 23. De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Alla Città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.
10. 24. De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 «PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA» al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole: «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio» è inserito il seguente periodo: «Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.».
10. 7. De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, è aggiunto il seguente:
  3-ter: A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 445, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
10. 8. De Menech.

Pag. 183

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
10. 10. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
10. 12. Fragomeli, Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015». Conseguentemente i contribuenti tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, possono adempiere all'obbligazione entro il 16 giugno 2015 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. I Comuni per i quali all'Allegato A del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 6. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Marchetti, Fabbri, Rubinato.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-quater, della legge 23 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguenti: «I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della presente legge risultano in debito, ai sensi del presente comma, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.».
10. 15. De Menech, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, Pag. 184convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.
10. 18. De Menech.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del decreto ministeriale 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una nuova metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015 previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.
10. 20. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il termine del 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 novembre 2014, procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI, sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.
10. 5. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le seguenti: «e della TARES».
10. 17. De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

  Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
10. 19. De Menech.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti commi:
  12-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;Pag. 185
   b) al comma 489, lettera e), le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
  12-ter. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle parole «entro il 30 aprile»;
  12-quater. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
10. 14. Guerra, Paola Bragantini, De Menech, Fabbri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8.».
10. 16. De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.
10. 21. De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Il contratto di somministrazione che le agenzie interinali stipulano con i lavoratori stranieri si uniformano ai medesimi standard normativi, retributivi e previdenziali, previsti per i contratti stipulati dai lavoratori italiani.
10. 126. Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  12-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.Pag. 186
  12-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 12-bis, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
10. 115. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «a decorrere dall'anno d'imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno d'imposta 2015» e le parole «a decorrere dal medesimo anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «26 gennaio 2015» sono sostituite con le parole «26 gennaio 2016».
10. 40. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «a decorrere dall'anno d'imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno d'imposta 2015» e le parole «a decorrere dal medesimo anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
10. 39. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «26 gennaio 2015» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2015».
10. 38. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 1, comma 17 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole «1° luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
10. 27. Tancredi.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 1 comma 13 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite da «entro il 30 giugno 2016».
10. 45. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 16 lettera c-bis) della legge del 30 marzo 2001, n. 152, così Pag. 187come modificato dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «dell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2015».
10. 46. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti «2016, 2017 e 2018».
10. 47. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014), sostituire le parole «per l'anno 2014» con «per l'anno 2015».
10. 48. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 30 giugno 2015 e, comunque, sei mesi dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.
10. 187. Covello.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184: «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2009», e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2015»;
   b) le parole: «nel 2013 e 2014» sono sostituite dalla seguente «annuale».

  All'onere derivante dal presente comma pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. 113. Miotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17-ter, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sui reddito» sono inserite le seguenti parole: «né ai corrispettivi di prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di cui al comma 1 da consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati ovvero in nome proprio e per conto proprio e dei consorziati».
10. 105. Censore.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e 2-ter».
10. 86. Sanga, Causi.

Pag. 188

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il termine del 15 ottobre 2013 è prorogato al 1o marzo 2015 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni.
10. 87. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
10. 84. Marchetti, Cani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».
10. 88. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016».
10. 90. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «dell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2015».
10. 89. Misiani, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  12-ter. All'articolo 1, comma 712, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: «2015» con le seguenti: «2016».
10. 80. Rubinato, Moretto, Richetti, Manfredi, Malpezzi, Magorno, De Menech.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
10. 69. Laffranco, Squeri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dal 1o febbraio 2015, la misura delle aliquote della gestione separata INPS non può superare il 27 per cento.

  Conseguentemente, al comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, le parole da: al 30 per cento per l'anno 2015 fino alla fine del comma sono abrogate.
10. 70. Ciprini, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni Pag. 189regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il termine del 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 novembre 2014, procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI, sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.
10. 71. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 031. Pizzolante, Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in Pag. 190forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 015. Rubinato.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 014. Marchetti, Cani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 010. Fauttilli, Caruso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come Pag. 191modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 01. Laffranco.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 05. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Alia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, Pag. 192come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 033. Tancredi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale e di politiche del lavoro).

  1. Alla legge 10 ottobre 2014, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti alla domanda di autorizzazione stessa, e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
   b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.

  6-bis. Al fine di soddisfare l'onere finanziario di cui al precedente comma 6, il fondo di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.
10. 06. Pellegrino, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Pag. 193

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. Alla legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, comma 310, alla lettera e) aggiungere il seguente punto:
   c-quater) allo scopo di rafforzare la presenza sul territorio in termini di migliore efficienza del servizio erogato ai cittadini, anche al fine di raggiungere il parametro di cui alla lettera c-bis) nonché quelli previsti agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2015, disciplina le ipotesi di consorzio, anche temporaneo, fra istituti di patronato.
10. 02. Polverini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. Alla legge 190/2014, all'articolo 1, comma 310, dopo le parole: «Alla legge 30 marzo 2001, n. 152,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 311, lettera b), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2015.
10. 03. Polverini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle parole «entro il 30 aprile».
10. 04. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
  2. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma precedente del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri relativi, anche in riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 08. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: «Per l'anno 2014» con le seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015». Ai maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 032. Saltamartini, Tancredi, Corsaro, Rubinato, Guidesi, Laffranco, De Mita, Dorina Bianchi, De Girolamo, Pizzolante, Bosco, Garofalo, Sammarco, Piso, Vignali, Bianconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015», e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
10. 07. Airaudo, Placido, Nicchi, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
   c) al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2016».

  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: «All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.”».
10. 09. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Pag. 195

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 011. Fauttilli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 012. De Mita.

  Aggiungere il seguente articolo:
  Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle parole «entro il 30 aprile».
10. 013. Fabbri, Guerra, Gasparini, Carnevali.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo).

  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 620, dell'articolo 1 le parole: «Entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015»;
   b) al comma 623, le parole: «entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015»;
   c) al comma 624, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014»; Pag. 196
    2) dopo le parole: «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e».
10. 016. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 47).

  All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8».
10. 017. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti).

  L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente articolo: «I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017».
10. 018. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensioni termini gestione controlli TARES).

  All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola Tari sono aggiunte le parole «e della TARES».
10. 019. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU).

  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso».
10. 020. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Possibilità di copertura con alienazioni di parte del disavanzo da Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015 degli enti sperimentatori).

  Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 «PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA» Pag. 197al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio» sono inserite le seguenti: «Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione».
10. 021. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazioni dati).

  Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:
  «3-ter. A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
10. 022. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini di pagamento IMU agricola).

  Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole «26 gennaio 2015» sono sostituite con le parole «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
10. 023. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014).

  All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite da «Per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

  Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
10. 024. Palese.

Pag. 198

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Verifica gettito ex terreni agricoli montani).

  All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, dopo il comma 2-bis inserire il seguente comma 2-ter:
  «Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del decreto ministeriale 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una nuova metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis.
  Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015 previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».
10. 025. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti).

  I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.
10. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fiscalità Consorzi).

  All'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
  «5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: “allo scioglimento della società” sono inserite le seguenti: “, consorzi,”».
10. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno 2014).

  Per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, il cui saldo finanziario utile alla verifica del rispetto Pag. 199dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno risulti inferiore all'obiettivo programmatico assegnato, la concessione degli spazi finanziari di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 agisce anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti nell'anno 2014.
10. 028. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Inapplicabilità delle sanzioni a carico delle Città metropolitane per sforamento del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014).

  Alla Città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.
10. 029. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

  Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «31 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

  Conseguentemente:
   a) al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: entro il 30 marzo sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile;
   b) al comma 485 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 30 aprile 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2015;
   c) al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: Per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2014 e 2015.
10. 030. Palese.

Pag. 200

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
11. 19. Dal Moro, Arlotti, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
11. 20. Dal Moro, Arlotti, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
11. 22. Ferraresi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'alluvione del mese di novembre 2013 con le seguenti: dalle alluvioni, in particolare privilegiando gli interventi più urgenti.
11. 23. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.
*11. 7. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.
*11. 41. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in Pag. 201conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I comuni, con proprio atto, devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11. 46. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I comuni, con proprio atto, devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11. 3. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
%
  2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco»;
   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
  7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2015.
*11. 2. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

Pag. 202

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco»;
   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
  7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2015.
*11. 40. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11. 5. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale Pag. 203degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11. 44. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014.
*11. 1. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014.
*11. 42. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è esteso in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 200.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.
**11. 4. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è esteso in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 200.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da Pag. 204emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.
**11. 45. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*11. 6. Paola Bragantini, Mariani, Braga, Fabbri, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*11. 43. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I soggetti che alla data del 1° settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni della regione Liguria interessati dall'alluvione di ottobre e novembre 2014 che, per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.
11. 9. Biasotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 Pag. 205ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 8. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 12. Laffranco, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 14. Senaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 15. Ginato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 16. Marchetti, Cani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 21. Taricco, Braga, Gribaudo, Mariani, Mongiello, Romanini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 24. Matarrese, Oliaro, Monchiero, Rabino, Quintarelli, Tinagli, Librandi, Molea, D'Agostino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 25. Fauttilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati Pag. 206entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 26. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 27. Moretto, Donati, Marco Di Maio, Galperti, Vazio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 28. Pinna.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La scadenza prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, relativamente al pagamento degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014, nonché dei due decreti del 5 dicembre 2014, è prorogata al 31 marzo 2015. Per i soggetti che non hanno quindi provveduto al pagamento entro il termine del 22 dicembre di cui al suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, e provvedono nei termini previsti dal presente comma, non si applicano sanzioni e interessi.
  2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 47. Pellegrino, Quaranta, Zaratti, Marcon, Nicchi, Melilla, Airaudo, Paglia, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Pannarale.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La scadenza prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, relativamente al pagamento degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014, nonché dei due decreti del 5 dicembre 2014, è prorogata al 31 marzo 2015. Per i soggetti che non hanno quindi provveduto al pagamento entro il termine del 22 dicembre di cui al suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, e provvedono nei termini previsti dal presente comma, non si applicano sanzioni e interessi.
11. 29. Pellegrino, Quaranta, Zaratti, Marcon, Nicchi, Melilla, Airaudo, Paglia, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Pannarale.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i Pag. 207territori delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 e il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2014, è prorogato al 31 dicembre 2015.
11. 10. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza del 17 dicembre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, i comuni interessati, possono derogare ai limiti di cui al patto di stabilità per gli anni 2015, 2016 e 2017, qualora non sia stata disposta e/o attivata alcuna procedura finalizzata al rimborso dei danni subiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in aggiunta, ai predetti comuni sono garantiti idonei spazi finanziari a copertura degli interventi destinati al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche, nonché in favore delle popolazioni, residenti nei territori interessati, colpite dalla calamità naturale.
11. 11. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione di tale norma sono assegnate le tariffe relative al periodo in cui sarebbero dovuti originariamente entrare in esercizio, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012.
11. 13. Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.
11. 18. Giulietti, Ascani, Patriarca, D'Incecco, Dallai, Lodolini, Berretta, Castricone, Giovanna Sanna, Cani, Romanini, Carrescia, Realacci, Marchetti, Bargero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, può essere riconosciuto, fermi rimanendo i requisiti previsti dal suddetto articolo 7, comma 1, lettera a), sino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate con la delibera CIPE del 1° agosto 2014.
11. 30. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Pag. 208

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I contratti di locazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, possono essere prorogati, previo assenso del proprietario ove necessario, fermi rimanendo i requisiti previsti dal suddetto articolo 7, comma 1, lettera b), sino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate con la delibera CIPE del 1o agosto 2014.
11. 31. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sono prorogate per l'anno 2015 nell'ambito delle risorse disponibili stanziate con la delibera CIPE del 1o agosto 2014.
11. 32. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sono prorogati sino all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
11. 33. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, possono essere prorogati dal comune dell'Aquila in favore dei proprietari, o titolari di altro diritto reale assimilabile, di abitazione danneggiata dal sisma, alla scadenza del termine assegnato per la conclusione dei lavori, per un periodo di mesi 12 e comunque, in caso di comprovati e gravissimi ritardi, fino all'effettivo ripristino dell'agibilità dell'abitazione, compresa la riattivazione delle utenze, previo pagamento di un canone di locazione, come determinato dal Comune dell'Aquila.
11. 34. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato a disporre dei contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche in favore dei cittadini con abitazione agibile posta all'interno di un aggregato B, C, o E, o comunque sottoposto ad interventi di ristrutturazione o ricostruzione, per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori di ricostruzione e ristrutturazione del medesimo aggregato, e previo pagamento di un canone di locazione, come determinato dal Comune dell'Aquila.
11. 35. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato a disporre dei contratti di assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche in favore degli studenti universitari, presso le piastre di Roio e Coppito, degli studenti del Conservatorio Alfredo Casella di L'Aquila, anche presso altre piastre, degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, anche presso altre piastre e dei ricercatori del Gran Sasso Science Institute, presso le piastre di Assergi.
11. 36. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Pag. 209

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato ad assegnare almeno 8 degli alloggi del Progetto CASE di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, a persone disabili, nonché a cittadini con disagio mentale, favorendo forme di convivenza protetta, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, quali alloggi in comunione, case famiglia, Gruppi Appartamento, o per la sperimentazione di percorsi di autonomia per le persone affette da autismo.
11. 37. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sindaco del Comune dell'Aquila è autorizzato ad assegnare almeno 4 degli alloggi del Progetto CASE di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, per destinarli a servizi sociali e socio-psico-educativi per cittadini con minore mobilità quali anziani, disabili e donne sole con minori.
11. 38. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le somme di cui all'articolo 4, comma 8-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, fermo restando l'erogazione nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio ai sensi del suddetto articolo 4, possono essere impiegate dal Comune dell'Aquila anche per il pagamento degli oneri già maturati per i contratti in essere nelle annualità precedenti all'anno 2015.
11. 39. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

Pag. 210

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 2015, con la seguente: 2016.
12. 2. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 1. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 3. Laffranco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 4. Marchetti, Cani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 5. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 7. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 8. Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 9. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

Pag. 211

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
  2-ter. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  2-quater. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 20, capoverso 4-octies, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 1 il comma 24 è soppresso.
  2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2016, sono destinate ad incrementare le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali previsto dalla tabella A di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
12. 6. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura).

  1. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2013, n. 141, sono incrementate di 5 milioni di Pag. 212euro, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 01. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
12. 02. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare).

  1. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  2. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 1, possono richiedere ai propri locatari, individuati nel medesimo comma 1, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  3. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  4. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso, i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Pag. 213Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  5. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  6. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.
12. 03. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga norme su risorse energetiche).

  1. È differita al 1o gennaio 2018 l'applicazione degli articoli 37 e 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.
12. 05. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga dell'innalzamento dell'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.A., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscale).

  1. È differita al 1o gennaio 2016 l'applicazione del comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190
12. 04. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  2. Agli oneri, di cui al comma 1, valutati in 601 milioni di euro per l'anno 2016, 375 milioni di euro per l'anno 2017 e 375 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi della presente disposizione. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio Pag. 214artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 601 milioni di euro per l'anno 2016, 375 milioni di euro per l'anno 2017 e 375 milioni di euro per l'anno 2018. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
12. 08. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, della legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al terzo periodo. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 186 milioni di euro per l'anno 2016, 116 milioni per l'anno 2017 e 116 milioni per l'anno 2018.
12. 06. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Al relativo onere si provvede ai sensi del terzo periodo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior Pag. 215gettito non inferiore a 415 milioni di euro per l'anno 2016, 259 milioni per l'anno 2017 e 259 milioni per l'anno 2018.
12. 07. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Vendita uccelli vivi o morti).

  1. All'articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «anche se importati dall'estero», sono aggiunte le seguenti: «e ivi prelevati o catturati in modo illecito o altrimenti legittimamente acquisiti».
12. 010. Galperti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Vendita uccelli vivi o morti). 

  1. All'articolo 21, comma 1, lettera bb) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «è fatta salva la possibilità di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, purché gli uccelli siano stati in modo lecito allevati, prelevati o catturati altrimenti legittimamente acquisiti».
12. 09. Galperti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati da organismi di formazione professionale beneficiari di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990).

  1. In attesa dell'approvazione di una nuova disciplina circa la detraibilità delle imposte assolte dagli organismi di formazione professionale che svolgono attività formativa che non dia luogo ad operazioni imponibili all'IVA o ad altri tributi assimilati, resta comunque ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti assolta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione della predetta attività formativa, ancorché abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fuori campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
12. 011. Rubinato, Ginato, Sandra Savino, Milanato, Palese, Matteo Bragantini, Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del regime di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati da organismi di formazione professionale beneficiari di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990).

  1. Nelle more dell'approvazione della disciplina attuativa per la gestione dei Fondi europei per il Programma Operativo 2014-2020 circa la detraibilità delle imposte assolte dagli organismi di formazione professionale che svolgono attività formativa che non dia luogo ad operazioni imponibili all'IVA o ad altri tributi assimilati, si intende prorogata la detrazione dell'imposta sugli acquisti assolta, anteriormente all'entrata in vigore della legge Pag. 216di conversione del presente decreto-legge, dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione della predetta attività formativa, ancorché abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fuori campo IVA. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
12. 012. Rubinato, Ginato, Sandra Savino, Milanato, Palese, Matteo Bragantini, Guidesi, Busin.

Pag. 217

ART. 13.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il differimento di cui al primo periodo non si applica alle Federazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro che abbia riportato una condanna anche non definitiva.
13. 2. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.
Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, primo comma, dopo le parole: «con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione»;
   b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile».
13. 1. Coccia.

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ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi nell'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le società partecipate titolari di affidamenti di servizi pubblici locali non a rete non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea proseguono l'erogazione dei servizi fino al completamento dell'attuazione del suddetto piano operativo di razionalizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
  1-ter. Al fine di agevolare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, per le operazioni di fusione o aggregazione di cui alla lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non opera l'obbligo di oggetto sociale esclusivo di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 7 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
14. 45. Parrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2016»; e dopo le parole: «definitivamente accertata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali», sono aggiunte le seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato si avvalga una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015».
14. 1. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2016» e dopo le parole: «definitivamente accertata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali», sono aggiunte le seguenti: «Tale disposizione non opera qualora l'istituto di patronato:
   1) faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegati su base annua dell'istituto non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge complessivamente impiegati nello stesso anno;
   2) rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali determinati con decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro il 30 settembre 2015 ovvero se già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia unito in forma consortile per un periodo massimo di tre anni, con uno o più patronati già operanti all'epoca, entro il 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga dei contratti di affidamento di servizi e della valutazione dell'attività rilevante dei patronati).
14. 3. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 310, lettera c), capoverso articolo 10, comma 3, lettera e) capoverso c-bis) dell'articolo 1 della legge Pag. 21923 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con effetto dall'attività dell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dall'attività dell'anno 2015».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dei contratti di affidamento di servizi e della valutazione dell'attività rilevante dei patronati)».
14. 2. De Girolamo, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera a) è soppressa.
*14. 9. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera a) è soppressa.
*14. 21. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera a) è soppressa.
*14. 26. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera a) è soppressa.
*14. 41. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera a) è soppressa.
*14. 50. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 12. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 14. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Giulietti, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 22. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, Pag. 220alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 29. Fabbri, Roberta Agostini, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 38. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 47. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 57. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite con le seguenti: «31 maggio 2015».
14. 60. Palese, Galati, Aiello, Matarrese, Ciracì.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 11. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, Pag. 221n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 15. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato, Richetti, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 27. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 30. Fabbri, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 39. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;Pag. 222
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 48. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 55. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  «419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
*14. 61. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 14. 4. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 14. 13. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato, Carnevali.

Pag. 223

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 14. 25. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 14. 32. Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 14. 46. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità Pag. 2242015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
* 14. 8. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
* 14. 16. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Pag. 225Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
* 14. 34. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città Pag. 226metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
* 14. 36. Fabbri, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Roberta Agostini, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione Pag. 2272014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
* 14. 42. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
* 14. 51. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni Pag. 228patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
* 14. 56. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
**14. 7. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
**14. 19. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro Pag. 229ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
**14. 24. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
**14. 43. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
**14. 52. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
*14. 6. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «ai sensi degli articoli 90 e 110» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 90»;
   b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
*14. 18. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «ai sensi degli articoli 90 e 110» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 90»;Pag. 230
   b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
*14. 23. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «ai sensi degli articoli 90 e 110» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 90»;
   b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
*14. 53. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «ai sensi degli articoli 90 e 110» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 90»;
   b) alla lettera f), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
*14. 58. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
**14. 10. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
**14. 20. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Fragomeli, Borghi, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
**14. 31. Gasparini, Fabbri, Roberta Agostini, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
**14. 35. Censore, Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
**14. 40. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
**14. 49. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
*14. 5. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera Pag. 231a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
*14. 17. Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
*14. 28. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
*14. 33. Gasparini, Fabbri, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
*14. 44. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
*14. 54. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
*14. 59. Castricone, D'Incecco, Fusilli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.
14. 01. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

Pag. 232

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco.»;
   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
  «7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015.».
14. 02. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014.
14. 03. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad Pag. 233altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. 04. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri dei mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 05. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
14. 06. Guidesi, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo Pag. 2341, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministeriale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; all'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro».

  2. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.
* 14. 08. Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo Pag. 2351, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministeriale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; all'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro».

  2. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.
* 14. 023. Palese, Centemero.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
** 14. 010. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

Pag. 236

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
** 14. 025. Dorina Bianchi, Pizzolante.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
** 14. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e politiche sociali).

  1. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2013, 2014 e 2015».
14. 014. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non iscritti ad altra gestione separata).

  1. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole: «al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017, al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e al 28 per cento a decorrere dall'anno 2014».
14. 022. Gelmini, Ciracì.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in considerazione dell'avvicendamento di diversi regimi normativi per la stipula di contratti a termine, per gli anni 2014 e 2015 alle assunzioni a termine effettuate dai datori di lavoro che abbiano comportato il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, non saranno applicate le sanzioni previste dal presente decreto.
14. 019. Palese.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 20 Pag. 237marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 le parole: «Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro che nel corso dell'anno 2014 hanno avviato rapporti di lavoro a termine che abbiano comportato il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, sono tenuti a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2015.».
14. 020. Palese.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento termini in materia di disagio abitativo di particolari categorie sociali).

  1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 011. Daga, Lombardi, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento termini in materia di disagio abitativo di particolari categorie sociali).

  1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
  2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 09. Daga, Lombardi, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Pag. 238

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riapertura dei termini per la richiesta di ripristino degli uffici del giudice di pace).

  1. Fermo quanto previsto al comma 9, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di pubblicazione di cui al secondo periodo, due o più enti locali, consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi a norma del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi precedentemente compresi nel circondario di più uffici e attualmente inclusi nel circondario di un unico tribunale. La richiesta è formulata in conformità ad un modello standard predisposto dal Ministero della giustizia e pubblicato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla Gazzetta Ufficiale. Della pubblicazione è data notizia sul sito internet del medesimo Ministero.
  2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
  3. Nei casi di cui al comma 1, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo messo a disposizione dagli enti locali richiedenti.
  4. Si applica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
  5. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  6. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati.
  7. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati; tali decreti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  8. Gli uffici del giudice di pace ripristinati sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno già formulato richieste a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sulla base delle quali è stato disposto il mantenimento di uffici del giudice di pace.
  10. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 013. Verini, Ermini, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Giuliani, Greco, Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Manfredi, Mariani, Famiglietti.

Pag. 239

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Termini in materia di servizi pubblici locali).

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino ai subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2015.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2015.
  4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
14. 012. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali).

  1. L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è sostituito dal seguente:
  «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 luglio 2015, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri o del Prefetto, per quanto ciascuno competenti, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2015 ovvero, nel caso dei servizi, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, entro sei mesi dall'istituzione dell'Ente di governo degli Ambiti o Bacini ottimali e omogenei.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti Pag. 240previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto previsto per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per i quali gli affidamenti sono mantenuti sino all'individuazione del nuovo gestore d'Ambito o di Bacino ottimale ed omogeneo.
  4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
14. 018. Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 2 le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2015» e le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»
14. 015. Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Zone franche urbane – Emilia).

  1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena, limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;
   d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento Pag. 241dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
  5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 7 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo comma 8, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e consistenti in:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 6, lettera a), sui redditi relativi ai periodi di imposta 2015 e 2016 e per le esenzioni di cui alle lettere b) e c) per il periodo di imposta 2015 e 2016.
  8. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata all'attuazione del presente articolo.
  9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 10 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
14. 016. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Lenzi, Fabbri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Nuove disposizioni sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta e della revisione delle liste elettorali di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentito l'Istat e acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale. I suddetti decreti definiscono altresì Pag. 242un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. Per l'attuazione del presente comma, l'Agenzia per l'Italia Digitale sostiene una spesa fino a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente;
  «3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessari ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici e di stato civile nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR».
  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità di funzionamento dell'archivio nazionale informatizzato dello stato civile, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
  3. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto del Consiglio dei Ministri recante la disciplina delle modalità per la fornitura dei dati ai fini della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le conseguenti modifiche ed integrazioni della disciplina di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
14. 017. Richetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime forfetario contribuenti minimi).

  1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 89, è aggiunto il seguente:
  «89-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2016.».
  2. All'articolo 1, comma 735, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: «commi 17, 284» con le seguenti: «commi 17, da 84 a 89, 284».
14. 021. Gelmini, Ciracì.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Buoni pasto elettronici).

  1. Al comma 17, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2015».
14. 024. Ciracì, Petrenga.

Pag. 243

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga termini di pagamento IMU agricola).

  1. Al comma 692, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015».
14. 030. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
  2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
14. 07. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Alla Città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.
14. 027. Fabbri, Gasparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

  1. Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
  2. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
  3. Al comma 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
  4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
* 14. 031. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

  1. Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
  2. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
  3. Al comma 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».Pag. 244
  4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
* 14. 032. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il comma 11, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.
14. 034. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Turn over del personale).

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti: «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità».
14. 033. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroghe in tema di contribuzione ai partiti politici).

  1. Limitatamente alle richieste di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, presentate dai partiti politici entro il 30 novembre 2014 ai fini dell'accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge:
   a) il termine previsto al secondo periodo, con riferimento al rigetto o all'accoglimento delle richieste, è differito al 28 febbraio 2015;
   b) il termine previsto al terzo periodo, con riferimento trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici iscritti nelle sezioni del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge medesimo, è fissato al 15 marzo 2015.
  2. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati in posizione di fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti di appartenenza e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo trascorso in posizione di fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  3. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: a) di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione; b) di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al precedente periodo sono collocati in posizione di fuori ruolo e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento del distacco, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a ca- Pag. 245rico delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.».
14. 028. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In relazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, l'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 1, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
14. 029. Naccarato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, nota II-bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto di un anno diventa di tre anni, nel caso in cui il contribuente, possa dimostrare impedimenti oggettivi determinati dalla perdita del posto di lavoro o da una situazione economica familiare che, di fatto, impedisce l'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
14. 035. Di Gioia.