CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 gennaio 2015
369.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.

TESTO BASE — ULTERIORE NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2150

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

ART. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

ART. 2.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

  1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa».

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 159 del codice penale).

  1. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti:
   «3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   3-quater) perizie di lunga durata o di particolare complessità disposte in udienza preliminare o in dibattimento, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;
   3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima».

Pag. 27

  2. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per due anni a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado e per un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio. Se durante i termini previsti dal presente articolo si verifica una delle ipotesi previste dal presente articolo, i termini sono prolungati per il tempo corrispondente»

ART. 4.
(Modifica dell'articolo 161 del codice penale).

  1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente: «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».