CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
359.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale (C. 1899 Pisano).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante «Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale» come modificato dagli emendamenti approvati presso la Commissione referente;
   preso atto che l'articolo 1 inserisce il nuovo articolo 16-ter nel TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) che disciplina le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie e che il comma 1 del nuovo articolo 16-ter consente di usufruire di agevolazioni fiscali, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario, emesso dall'Agenzia delle entrate all'atto dell'esercizio di apposita opzione da parte del contribuente;
   valutato che le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico si sono dimostrate tra le misure anticicliche più efficaci attivate negli ultimi anni;
   ritenuto che l'introduzione di tale nuova modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici contribuisca ulteriormente a favorire lo sviluppo delle imprese del settore e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio;
   rilevato che il comma 7 del citato articolo 16-ter disciplina l'utilizzo del certificato di credito fiscale da parte dell'impresa che esegue i lavori, che in virtù delle norme precedenti diventa giratario del titolo e che, previa annotazione del trasferimento del titolo nell'apposito registro dell'Agenzia delle entrate, il diritto sottostante viene esercitato esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, rendendo l'opzione irrevocabile;
   valutate infine positivamente recate dall'articolo 4 in materia di accatastamento e ammortamento degli impianti fotovoltaici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.