CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
359.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

Art. 613-quater.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
1. 19. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di Pag. 23protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, t'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-quater.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di u pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-quater.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, Pag. 24se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 18. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613 bis (Tortura) è sostituito dal seguente: Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con [a reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
1. 20. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire i seguenti:
  «Art. 608-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

  Art. 608-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da Lino a quattro anni.
1. 15. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire i seguenti:

Art. 608-bis.
(Tortura).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona a una Pag. 25persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 608-ter.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. 14. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 613-bis – (Tortura). – Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle proprie funzioni, o l'incaricato di pubblico servizio, che nell'esercizio del servizio, con condotta attiva od omissiva, intenzionalmente provoca ad una persona un grave pregiudizio, fisico o psichico, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
  Se dal fatto previsto dal comma precedente deriva una lesione personale la pena è aumentata.
  Se dal fatto deriva una lesione grave la pena è aumentata di un terzo; se deriva una lesione gravissima la pena è aumentata della metà; se deriva la morte si applica la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

  Art. 613-ter c.p. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni o servizio, istigano altre persone, anche non qualificate dal ruolo, a commettere il delitto di tortura, di cui all'articolo 613 bis c.p., se l'istigazione non è accolta, ovvero se è accolta ma il delitto non è commesso, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni».
1. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 608-bis. – (Tortura). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente)».
1. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 26

  Al comma 1, il capoverso Art. 613 bis (Tortura) è sostituito dal seguente: Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale [a pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.
1. 21. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis (Tortura) è sostituito dal seguente: Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
1. 22. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 613-bis con il seguente:
  613-bis. – (Tortura) – Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura Pag. 27o di assistenza intenzionalmente infligge ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero e opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
  Se dal fatto derivano una lesione o la morte come conseguenze non volute dal colpevole, si applica l'articolo 586, ma le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
  Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni, Qualora dal fatto derivi una lesione o la morte si applica l'articolo 586, ma le pene sono raddoppiate.
  Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
1. 11. Il relatore.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis (Tortura) è così sostituito:

  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire il seguente:
  «Art. 608-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, a fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.
1. 17. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 613-bis con il seguente:
  613-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. La pena è aumentata di un terzo se ne deriva una lesione personale grave e della metà in caso di lesione personale gravissima. Se ne deriva la morte, la pena è l'ergastolo.
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.
1. 30. Marzano.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 613-bis con il seguente:
  613-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di Pag. 28ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La pena è aumentata di un terzo se ne deriva una lesione personale grave e della metà in caso di lesione personale gravissima. Se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.
1. 31. Marzano.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis (Tortura) è sostituito dal seguente:
  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire il seguente articolo:

Art. 613-bis.
(Tortura).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dai fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
1. 16. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: Chiunque alle parole: minorata difesa con le seguenti: Chiunque, con qualsiasi atto, infligga intenzionalmente a una persona dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.
1. 32. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che.

  Conseguentemente, sopprimere il comma secondo del medesimo capoverso.
1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: Chiunque alle parole: fisiche o psichiche con le seguenti: Chiunque, con qualsiasi atto, infligga intenzionalmente dolore o sofferenze fisiche o psichiche.
1. 33. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: con violenze o minacce fino a: acute con le seguenti:, con qualsiasi atto, cagiona.
1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: con violenze o minacce gravi con le seguenti: con violenza o minaccia grave.
* 1. 7. Sannicandro, Daniele Farina.

Pag. 29

  Al comma 1 le parole: violenze o minacce sono sostituite dalle seguenti: violenza o minaccia grave.
* 1. 23. Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

  Al comma 1 la parola: gravi è soppressa.
** 1. 24. Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sopprimere la seguente parola: gravi.
** 1. 6. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, comma 1, sopprimere la seguente parola: acute.
1. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: privata della libertà personale alle parole: minorata difesa con le seguenti: al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.
1. 34. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo le parole: minorata difesa inserire le seguenti: al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.
1. 35. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
1. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, abusando dei poteri o violando i doveri ad essi inerenti, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche per ottenere, da essa o da un terzo, dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, ovvero per stigmatizzare la condizione personale o sociale, l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale, ovvero le opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
1. 26. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle Pag. 30funzioni o del servizio, cagiona ad una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.
1. 24. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata so ne deriva la morte.
1. 25. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.
1. 35. Marzano.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 613-ter.
* 1. 112. Ferranti.

  All'articolo 1, comma 1, il capoverso articolo Art. 613-ter è soppresso.
* 1. 13. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) è sostituito dal seguente;

«Art. 613-bis.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»
1. 27. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) è sostituito dal seguente;

Art. 613-bis.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di Pag. 31un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»
1. 28. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il reato di cui all'articolo 613-bis».
1. 01. Ferranti.

ART. 2.

  Sopprimere.
2. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

  All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 608-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza alla tortura.»
2. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: non e: salvo che.
2. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Turco.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
* 3. 5. Sarti.

  Sopprimerlo.
* 3. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: esistano fondati con le seguenti: vi siano.
3. 4. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole fondati motivi aggiungere la seguente frase: che devono essere in ogni caso supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere.
3. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, secondo periodo, la parola anche è soppressa.
3. 3. Molteni, Caparini.

ART. 4.

  Al comma 1, le parole sottoposti a procedimento penale o, sono soppresse.
4. 1. Molteni, Caparini.

Pag. 32

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per le vittime dei reati di tortura).

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura al fine di assicurare una completa riabilitazione delle vittime e un equo risarcimento la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
  2. In caso di morte delle vittime derivante dall'atto di tortura gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
  3. I criteri e le modalità per i risarcimenti di cui al comma i e 2 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. 01. Marzano.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione del fondo per le vittime della tortura).

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
  2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
  3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.

PROPOSTA DI TESTO BASE DEI RELATORI – NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE, C. 2150 FERRANTI

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

  1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

  2. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «317, 318, 319, 319-quater, 434».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

  1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 159 del codice penale).

  1. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3-bis sono aggiunti i seguenti:
   «3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   3-quater) perizie di lunga durata o di particolare complessità disposte in udienza preliminare o in dibattimento, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;
   3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima».

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  2. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per due anni a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado e per un anno dopo il deposito della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio. Se durante i termini previsti dal presente articolo si verifica una delle ipotesi previste dal presente articolo, i termini sono prolungati per il tempo corrispondente».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 161 del codice penale).

  1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente: «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».