CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 13 dicembre 2014
357.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 DICEMBRE 2014

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 329 cost. Peluffo, C. 355 cost. Lenzi, C. 357 cost. Lauricella, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1259 cost. Laffranco, C. 1273 cost. Ginefra, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 10.

  Alle parole: per la legge di cui all'articolo 57 premettere le seguenti: e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), 119,.
0. 10. 114. 1. Matteo Bragantini, Giorgetti, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, primo comma, sostituire le parole: e negli altri casi previsti dalla Costituzione con le seguenti:, per la legge di cui all'articolo 57, sesto comma, per le leggi di cui all'articolo 80, primo comma, secondo periodo, e per la legge di cui all'articolo 116, terzo comma.
10. 114. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, quarto comma, dopo le parole: può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica aggiungere le seguenti:, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 70, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: a maggioranza Pag. 37assoluta con le seguenti: a maggioranza dei due terzi.
10. 115. I Relatori.

  Sostituire le parole da: Il procedimento fino a: è determinato dai con le seguenti: La determinazione delle materie di cui ai commi precedenti spetta ai.
0. 10. 116. 1. Cozzolino, Toninelli, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  All'emendamento dei relatori 10.116, sostituire le parole: di ciascun disegno di legge con le seguenti: dei disegni di legge.
0. 10. 116. 4. Gasparini.

  All'emendamento dei relatori 10.116, sostituire la parola: determinato con la seguente: predeterminato.
0. 10. 116. 6. Parisi, Centemero, Ravetto.

  Sopprimere le parole: dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro,.
0. 10. 116. 2. Cozzolino, Toninelli, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Sostituire le parole da: dai Presidenti fino a: tra loro con le seguenti: da un Comitato paritetico composto da deputati e senatori in egual numero.
0. 10. 116. 3. Cozzolino, Toninelli, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Sostituire le parole: sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Regolamenti con le seguenti: prima dell'avvio dell'esame del procedimento, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi regolamenti.
0. 10. 116. 5. Mazziotti Di Celso, Dorina Bianchi, Gigli.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Il procedimento per l'esame di ciascun disegno di legge, da applicare sino alla pronuncia definitiva, è determinato dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Regolamenti.
10. 116. I Relatori.

ART. 40.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 7 con le seguenti: commi 3 e 7.
40. 3. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 329 cost. Peluffo, C. 355 cost. Lenzi, C. 357 cost. Lauricella, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1259 cost. Laffranco, C. 1273 cost. Ginefra, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, primo comma, sostituire le parole: le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), con le seguenti: le leggi sull'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane e che recano le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
10. 49.  (nuova formulazione) Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, primo comma, sostituire le parole: e negli altri casi previsti dalla Costituzione con le seguenti:, per la legge di cui all'articolo 57, sesto comma, per le leggi di cui all'articolo 80, primo comma, secondo periodo, e per la legge di cui all'articolo 116, terzo comma.
10. 114. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, quarto comma, dopo le parole: può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica aggiungere le seguenti:, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 70, quinto comma, secondo periodo, Pag. 39sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: a maggioranza dei due terzi.
10. 115. I Relatori.

  All'emendamento dei relatori 10.116, sostituire le parole: di ciascun disegno di legge con le seguenti: dei disegni di legge.
0. 10. 116. 4. Gasparini.

  All'emendamento dei relatori 10.116, sostituire la parola: determinato con la seguente: predeterminato
0. 10. 116. 6 Parisi, Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 70, dopo il quinto comma aggiungere il seguente: Il procedimento per l'esame di ciascun disegno di legge, da applicare sino alla pronuncia definitiva, è determinato dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Regolamenti.
10. 116. I Relatori.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, secondo comma, dopo le parole: presentato alla Camera dei deputati, aggiungere le seguenti: e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 72, sesto comma, sopprimere le parole:, terzo comma.
*12. 6. (nuova formulazione) Lauricella, Rosato, Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, secondo comma, dopo le parole: presentato alla Camera dei deputati, aggiungere le seguenti: e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 72, sesto comma, sopprimere le parole:, terzo comma.
*12. 8. (nuova formulazione) Piccione, Giorgis, Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, quarto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: Il regolamento determina con le seguenti: I regolamenti determinano.
12. 4. (nuova formulazione) Costantino, Melilla, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il settimo comma con il seguente: Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis.
Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, Pag. 40della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
*12. 27. (nuova formulazione) Gasparini, Richetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il settimo comma con il seguente: Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
*12. 43. (nuova formulazione) Lauricella, Fabbri, Rosato.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il settimo comma con il seguente: Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
*12. 36. (nuova formulazione) Giorgis, Roberta Agostini, Fabbri, Bindi, Pollastrini, Cuperlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il settimo comma con il seguente: Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni Pag. 41dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
*12. 42. (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Oliaro, Sottanelli, Vecchio, Galgano, Vargiu, Monchiero.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che, anche se sciolta con le seguenti:, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: terzo comma, inserire le seguenti: al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione» e, al.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), terzo comma:
   dopo le parole:
dell'articolo 70, aggiungere le seguenti: terzo e quarto comma;
   sostituire le parole: alla Camera dei deputati e le proposte con le seguenti: alla Camera dei deputati. Le proposte;
   sostituire le parole: del testo con le seguenti: del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
16. 12. (nuova formulazione) Gasparini, Giorgis.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, dopo le parole: articolo 72, quinto comma aggiungere le seguenti:, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.
*16. 21. (nuova formulazione) Famiglietti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo comma, dopo le parole: articolo 72, quinto comma aggiungere le seguenti:, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.
*16. 22. (nuova formulazione) Marco Di Maio, Rosato.

ART. 21.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre Pag. 42quinti dell'assemblea. Dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.».
21. 25. (nuova formulazione) D'Attorre, Giorgis, Bindi, Cuperlo, Pollastrini, Fabbri, Morani, Marco Meloni, Rosato, Naccarato, Piccione, Famiglietti, Ferrari, Gasparini, Gullo, Carbone, Anzaldi, Francesco Sanna, Roberta Agostini, Speranza.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).

  1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».
26. 02. (nuova formulazione) Vargiu, Mazziotti Di Celso, Quintarelli, Ascani, Bonomo, Bonaccorsi, Palmieri, Galgano.

ART. 36.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 38.
*36. 3. (nuova formulazione) Giorgis, Bindi, D'Attorre, Pollastrini, Cuperlo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 38.
*36. 4. (nuova formulazione) Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 38.
*36. 5. (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell'articolo 38.
*36. 12. (nuova formulazione) Brunetta, Gelmini, Centemero, Ravetto.

ART. 37.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono aggiunte le seguenti «autonome di Trento e di Bolzano».
37. 23. Famiglietti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  14. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
37. 25. Marco Di Maio, Rosato.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  14. L'articolo 12, comma 2, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente: «Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
37. 26. Marco Di Maio, Rosato.

ART. 40.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 7 con le seguenti: commi 3 e 7.
40. 3. I Relatori.

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