CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Revisione della parte seconda della Costituzione.
(Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;
   preso atto che il progetto di riforma costituzionale sancisce la fine del bicameralismo paritario, delineando un diverso assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato;
   osservato che il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;
   tenuto conto dei profili di maggiore interesse del progetto di riforma costituzionale per quanto riguarda gli ambiti di competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, e, in particolare, delle modificazioni che incidono significativamente sul rapporto esistente tra Parlamento e Unione europea, e sui rispettivi ordinamenti;
   ricordate al riguardo le disposizioni modificative dell'articolo 70 della Costituzione che incidono sulla partecipazione al procedimento legislativo e che investono direttamente gli aspetti procedurali connessi alla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa europea;
   esaminate inoltre le disposizioni di revisione del titolo V della Costituzione che – in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni – riscrivono ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale e la soppressione della competenza concorrente, inclusa la competenza concorrente delle regioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea;
   osservato inoltre che il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché i Protocolli 1 e 2 ad essi allegati conferiscono espressamente alcune prerogative di intervento diretto dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali dell'Unione;
   richiamato, in proposito, l'articolo 12 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), in base al quale «i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione» attraverso l'esercizio di poteri di informazione, di valutazione nonché mediante la partecipazione di partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati e alla cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo;
   evidenziato che le predette prerogative – di cui sono titolari i «Parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti» – spettano alla Camera così come al Senato per forza diretta dei Trattati e che le disposizioni necessarie per garantire un effettivo esercizio delle medesime prerogative sono contenute Pag. 252nella legge 234 del 2012 e nei regolamenti e prassi di ciascuna Camera;
   preso atto, in particolare, del nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione, che attribuisce espressamente al Senato l'esercizio di funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché inserisce, tra le specifiche funzioni attribuite al Senato, la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto;
   rilevato che tale disposizione presenta forti elementi di ambiguità che potrebbero configurarne l'incoerenza con il nuovo assetto costituzionale e con l'esigenza di un'efficace partecipazione del Parlamento alla formazione della normativa e delle politiche europee;
   osservato infatti che l'attribuzione espressa al solo Senato delle «funzioni di raccordo» tra l'Unione europea, lo Stato e gli enti territoriali e del potere di partecipare alla formazione e attuazione di normativa e politiche europee potrebbe indurre a considerare, di fatto se non di diritto, che l'intervento del Parlamento in materia europea sia affidato prevalentemente al Senato;
   sottolineato come tale lettura risulterebbe incompatibile con il nuovo assetto prospettato dal disegno di legge, per effetto dell'attribuzione alla sola Camera dei deputati della titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, e la configurazione del Senato quale camera che «rappresenta le istituzioni territoriali». Tale assetto implicherebbe infatti l'espresso riconoscimento della funzione di indirizzo e controllo sull'azione del Governo, anche nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE, alla Camera e, nei settori di competenza delle regioni e degli enti territoriale, al Senato;
   considerato che sarebbe altresì di dubbia compatibilità con il nuovo assetto costituzionale l'attribuzione in via primaria ad una Camera, non eletta direttamente e rappresentativa delle istituzioni territoriali, della competenza a stabilire la posizione dell'intera nazione nei negoziati europei;
   considerato che nelle Costituzioni di numerosi Stati membri dell'Unione europea, tra cui Francia e Germania, sono contenute disposizioni specifiche ed articolate che regolano l'intervento delle Camere, in coerenza con il rispettivo ruolo costituzionale, nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE;
   rilevata pertanto la necessità di:
    modificare il nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione al fine di separare l'enunciazione delle funzioni di carattere generale di ciascuna Camera da quella delle funzioni specificamente attinenti all'intervento nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, che potrebbero essere inserite in un apposito comma dell'articolo 55 o in nuovo e distinto articolo;
    stabilire che la Camera e il Senato partecipano entrambe, in coerenza con le rispettive funzioni e ruolo costituzionali, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;
    prevedere che la Camera esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato mentre il Senato esercita la medesima funzione di raccordo tra gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea;
   ritenuto altresì necessario inserire nel dettato costituzionale il principio attualmente enunciato dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in base al quale il Governo deve rappresentare nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalla Camera dei deputati e, nelle materie di competenza regionale, dal Senato, ferma restando la possibilità del Governo di discostarsi da tali indirizzi dando adeguata motivazione alla Camera che li ha formulati;Pag. 253
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito a:
   modificare l'articolo 1, primo comma, capoverso Art. 55, quinto comma, nel modo seguente:
   a) nel secondo periodo, sopprimere le parole: «ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica»;
   b) sopprimere il terzo periodo;
   conseguentemente, al medesimo articolo 1, primo comma, dopo il capoverso Art. 55 inserire il seguente:
  «Art. 55-bis.
  La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
  La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
  Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camera dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta».