CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2014
354.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
(Testo base C. 2674 Governo e abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2674 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006»;
   rilevato che la citata Convenzione internazionale è stata predisposta con lo scopo di elaborare sul piano internazionale uno strumento normativo vincolante per la protezione delle persone dal fenomeno delle sparizioni forzate;
   considerato che le sparizioni forzate – che l'articolo 2 della Convenzione individua in pratiche quali l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiscenza dello Stato – rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani;
   valutato, in particolare, positivamente l'articolo 4, che obbliga gli Stati parte della Convenzione a prevedere all'interno della legislazione nazionale una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate e l'articolo 6, che prevede che ogni Stato parte debba prendere tutte le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata;
   ricordato che le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli, ratificati anche dall'Italia, disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra e che, comunque, il nostro ordinamento giuridico contiene già una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della suddetta fattispecie criminosa;
   richiamato, infine, il capitolo II della Convenzione che istituisce un Comitato di esperti, incaricato tra l'altro di controllare l'applicazione della Convenzione stessa,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.