CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2014
354.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

EMENDAMENTI

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 183 sono apportate [e seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata»;
   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritte a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio»;
   c) il comma 7 è sostituito con il seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma i del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta, La revoca può essere sempre resa dalla madre biologica ad un notaio o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del figlio proprio nato.
  All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma i del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre. 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle, notizie sulle origini da parte del nato;
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino a massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali degli enti locali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio, ti personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito della presente procedura.
1. 1. Santerini.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   la lettera
a) è sostituita come segue: al comma 5 le parole «l'adottato» sono sostituite dalle seguenti «l'adottato, o il figlio, Pag. 36anche nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, raggiunta la maggiore età»;
   la lettera h) è sostituita come segue: al comma 5, il periodo «può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica» è sostituito con il seguente «ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica del minore nato da donna che ha manifestato la volontà di non essere nominata si applica il disposto del quarto comma;
   alla lettera c) dopo le parole: sia deceduta inserire: o risulti irreperibile ovvero incapace di intendere o di volere.
1. 2. Sarro.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) l'adottato o il figlio nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza può essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza o del luogo di nascita del figlio. L'accesso alla informazioni non legittima azioni di stato né dà diritta a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.
1. 3. Marzano.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, raggiunta la maggiore età, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
1. 4. Binetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'adottato, o il figlio anche nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano a sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, si applica il disposto del quarto comma. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita, L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
1. 5. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 5 le parole: «l'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della donna che si è avvalsa del diritto a non voler essere nominata,».
1. 6. Rossomando.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 5 le parole: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel Pag. 37caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata» sono sostituite dalle seguenti: «Il nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
1. 7. Marzano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 5 le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato, o il nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
1. 8. Bossa.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: alla nascita inserire le seguenti: nonché il figlio nato in seguito all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
1. 9. Morani.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: della dichiarazione della madre aggiungere la seguente: biologica.
1. 10. Santerini.

  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 5 le parole «può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica» sono sostituite dalle seguenti: «può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici».
1. 11. Marzano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 5, le parole: «l'età di venticinque anni» sono sostitute dalle seguenti: «la maggiore età».

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 12. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Turco, Sarti.

  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 5 le parole: «raggiunta l'età di venticinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunta la maggiore età».
1. 13. Marzano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
1. 14. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 1, sostituire le lettere da b) a d) con le seguenti:
   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che si avvale dell'accesso alle informazioni con le modalità previste dal presente articolo noti è legittimato alle azioni di stato né ha diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio derivanti dal fatto della procreazione.»;
   h-bis) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi da 7 a 7-quater»;
   c) il comma 7 è sostituito con il seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni di cui ai commi 5 e 6 non è consentito nei confronti Pag. 38della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, fatto salvo quanto previsto dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo. La dichiarazione della madre di non voler essere nominata e la revoca di tale dichiarazione, costituiscono dati sensibili in quanto idonei a rivelare convinzioni di altro genere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
   d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 può revocare tale dichiarazione in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale registra tale volontà. A tal fine è istituito presso il Garante un apposito registro denominato «Registro delle identità materna», consultabile dal solo Garante per le finalità di cui al presente comma e ai commi 7-ter e 7-quater del presente articolo. La comunicazione da parte della madre, sempre revocabile dalla stessa, deve contenere il nome e cognome della dichiarante, l'indirizzo di residenza della dichiarante, il luogo, l'anno, il mese e il giorno del parto, il sesso del figlio, nonché le modalità preferenziali di contatto da parte del Garante.
  7-ter. L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita può, nel rispetto dei limiti di età previsti dal comma 5, richiedere al tribunale per i minorenni del luogo di residenza di conoscere l'identità della donna che lo ha partorito. A tal fine il tribunale trasmette l'istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, sulla base delle informazioni ivi contenute, procede ad identificare la donna, contattando la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati che abbiano prestato assistenza alla donna in occasione del parto ovvero, laddove non sia conosciuto il luogo dove avvenuta la nascita, gli uffici anagrafici presso cui è stata resa la dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  7-quater. Una volta identificata la donna ai sensi dei comma precedente, il Garante verifica se questa sia iscritta o meno all'interno del Registro di cui al comma 7-bis. Nel caso in cui il nominativo della donna sia presente all'interno dei Registro, il Garante comunica l'identità della donna e la sua iscrizione nel Registro al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui, il nominativo dalla donna non sia presente nel Registro, il Garante, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, procede a contattare la donna e la interpella, attraverso procedure che assicurino la massima riservatezza, per verificare se quella intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Nel caso in cui la donna non intenda mantenere l'anonimato, il Garante comunica l'identità della donna e la sua volontà al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui la donna intenda mantenere l'anonimato ovvero sia deceduta, il Garante comunica tale volontà o l'avvenuta decesso al Tribunale per i minorenni, il quale adotta i provvedimenti di competenza».
1. 16. Ferranti, Giuliani.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita. Può essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non voler essere nominata,» con le seguenti: «L'istanza può essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza Pag. 39o del luogo di nascita del figlio o al tribunale per i minorenni del luogo».
1. 17. Marzano.

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) al comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Può essere presentata al tribunale dei minorenni dei luogo di nascita del figlio, nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non voler essere nominata. L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà dritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio. In mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, la richiesta è improcedibile. La rivelazione, anche parziale, dei dati conseguente all'istruttoria promossa da tribunale integra il reato di cui all'articolo 326 del codice penale.».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 18. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 5 le parole «l'istanza deve essere presentata al tribunale, per i minorenni del luogo di residenza» sono sostituite con le seguenti: l'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, anche nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non valere essere nominata». Aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritta a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio».
1. 19. Bossa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritti a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.».
1. 20. Rossomando.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), dopo le parole: «del luogo di nascita del figlio» aggiungere le seguenti: «ovvero di residenza della madre»;
   alla lettera c), sostituire le parole: «ovvero sia deceduta» con le seguenti: «L'accesso non è consentito nel caso in cui la madre sia deceduta»;
   alla lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente: «Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi del comma 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita nel caso in cui la madre abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 306, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza della madre ovvero di nascita del figlio».
1. 21. Zan, Piazzoni.

  Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: di nascita del figlio inserire le seguenti: ovvero di residenza della madre.
1. 22. Campana, Rossomando.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui la madre revochi la dichiarazione di non voler essere nominata, il tribunale, valutate le ragioni poste a fondamento della richiesta e le situazioni di fatto ad essa Pag. 40connesse, anche con riferimento alla personalità del richiedente, decide sulla richiesta. In caso di rigetto della stessa, la decisione non è impugnabile e i relativi atti vengono sottoposti a segretazione.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Ai procedimenti avviati su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, hanno facoltà di partecipare, mediante il deposito di scritti difensivi, i genitori adottivi del richiedente. A tal fine il tribunale provvede alla comunicazione dell'istanza nei loro confronti. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio».
1. 23. Centemero.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui la madre revochi la dichiarazione di non voler essere nominata, il tribunale, valutate le ragioni poste a fondamento della richiesta e le situazioni di fatto ad essa connesse, anche con riferimento alla personalità del richiedente, decide sulla richiesta. In caso di rigetto della stessa, la decisione non è impugnabile e i relativi atti vengono sottoposti a segretazione.
1. 24. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio.
1. 25. Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:
   b-bis) al comma 4 si aggiunga alla fine: «le stesse informazioni possono essere richieste anche quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace di agire da chi ne abbia la legale rappresentanza.
1. 26. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 27. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 7 è sostituito con il seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta o risulti irreperibile o incapace di intendere e di volere. E in ogni caso, al raggiungimento del quarantesimo anno di età del figlio, il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelli di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e psicologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie e a trasmetterle all'interessato. La revoca può essere sempre resa dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio».
1. 28. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire, ove ricorra, la parola: madre con la seguente: donna.
1. 29. Rossomando.

  All'articolo 1, comma 1, la lettera c), le parole: ovvero sia deceduta sono soppresse.
1. 30. Centemero.

Pag. 41

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: ovvero sia deceduta con le seguenti: L'accesso non è consentito nei caso in cui la madre sia deceduta.
1. 31. Campana, Rossomando.

  Alla lettera c) dell'articolo 1 della Proposta di testo base dopo: deceduta aggiungere: o risulti irreperibile o incapace di intendere e di volere.
1. 32. Bossa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La revoca può essere sempre resa dalla donna ad un Ufficiale di Stato Civile che provvederà a trasmetterla all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita del suo nato.
1. 33. Rossomando.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: La revoca può essere sempre resa inserire le seguenti:, senza formalità.
1. 34. Marzano.

  Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio con le seguenti: biologica ad un notaio o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del proprio nato. All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle notizie sulle origini da parte del nato.
1. 35. Santerini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: e in ogni caso al raggiungimento del quarantesimo anno di età. Il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelle di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie trasmissibili e le cause dell'eventuale decesso e a trasmetterle all'interessato.
  Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 possono essere esercitate dai suoi discendenti dopo la sua morte.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sanitari che assistono al parto e raccolgono la dichiarazione di anonimato materno informano la donna delle conseguenze che tale decisione produce nei riguardi suoi e del nato, e raccolgono i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, cui il figlio ha accesso ai sensi dell'articolo 93, 3o comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. 36. Bossa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine: Le facoltà attribuite al figlio possono essere esercitate dai suoi discendenti, dopo la sua morte.
1. 37. Marzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 38. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Su istanza della persona non riconosciuta alla nascita, nel caso in cui la Pag. 42donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza del parto abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, la contatta. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del richiedente».
1. 39. Rossomando.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   7-bis è sostituito con il seguente: Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, a il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso in cui la madre abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi dell'Autorità nazionale della privacy, contatta la madre senza notifica alcuna. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni dei luogo di residenza della madre ovvero di nascita del figlio. L'istanza può essere presentata una sola volta».
1. 40. Campana, Rossomando.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, avvalendosi di personale professionalmente qualificato dei servizi socio-educativi, contatta l'istante al fine di informarlo, mediante uno o più colloqui facoltativi, sulle conseguenze giuridiche della procedura e sulle difficoltà connesse a una eventuale nuova situazione familiare della madre. Il medesimo tribunale per i minorenni, decorsi 60 giorni dal deposito, prende informazione sulla situazione attuale della madre e la contatta, con modalità che assicurino la massima riservatezza, individuando i modi, i luoghi e i tempi più idonei, tramite i servizi sociali, ove possibile coadiuvati da mediatori familiari o servizi consultoriali, attraverso più colloqui, anche telefonici, per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio ed è sempre revocabile».
1. 41. Iori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 7-bis, sostituire le parole: in mancanza con le seguenti: in caso e sostituire le parole: mantenere l'anonimato con le seguenti: confermare la revoca dell'anonimato.
1. 42. Giorgis, Roberta Agostini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se Pag. 43intenda confermare la revoca dell'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio».
1. 43. Centemero.

  Sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali degli enti locali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito della presente procedura.
1. 44. Santerini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata con le seguenti: Su istanza dei soggetti legittimati a chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano le proprie origini.
1. 45. Marzano.

  Al comma 1, lettera d), comma 7-bis, dopo le parole: con modalità che assicurino la massima riservatezza aggiungere le seguenti: definite con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il decreto di cui al comma 1, lettera d), comma 7-bis, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 46. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), comma 7-bis, dopo le parole: con modalità che assicurino la massima riservatezza aggiungere le seguenti: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
1. 47. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), comma 7-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Nel caso di diniego da parte della madre, il Tribunale autorizza l'accesso alle sole informazioni riguardanti il carattere sanitario, le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
1. 48. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

  Al comma 1 lettera d), comma 7-bis dopo il primo periodo inserire il seguente: Nei casi in cui non si riesca ad ottenere la revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale autorizza, comunque, l'accesso alle informazioni riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili, senza che siano resi noti dati sensibili che consentano Pag. 44di risalire alla identità personale della madre.
1. 49. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio con le seguenti: L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza ovvero al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio.
1. 50. Marzano.

  Al comma 1, lettera d), le parole: luogo di residenza del figlio sono sostituite dalle seguenti: luogo di nascita del figlio.
1. 51. Antimo Cesaro.

  All'articolo 1, comma 1, alla lettera d), capoverso comma 7-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ai procedimenti avviati su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, hanno facoltà di partecipare, mediante il deposito di scritti difensivi, i genitori adottivi del richiedente, A tal fine il tribunale provvede alla comunicazione dell'istanza nei loro confronti. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza dei figlio.
1. 52. Centemero.

  Al comma 1 lettera d), comma 7-bis infine inserire i seguenti periodi: Ai fini del presente articolo, con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituito un Registro nazionale per la raccolta dei dati attinenti alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, nonché eventuali malattie di carattere ereditario.
  Laddove possibile, in detto registro dovranno essere inseriti anche i dati, di cui al precedente comma, relativi alle madri che vengano contattate dai servizi sociali, con la procedura di cui sopra, per verificare che continui a sussistere la volontà di mantenere l'anonimato.
1. 53. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
  d-bis) sostituire il comma 8 con il seguente:
   «8. Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 7-bis possono essere esercitate dai suoi diretti discendenti dopo la sua morte»;
  d-ter) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
   «9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le strutture sanitarie sono tenute a provvedere alla raccolta dei dati anamnestici e sanitari delle donne che si avvalgono della facoltà di non riconoscere il proprio figlio».
  «10. Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente sul luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al richiedente. Il nato assume lo stato di figlio riconosciuto dal solo richiedente».
1. 54. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
  d-bis) il comma 8 è sostituito dai seguente: «Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro un anno dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da Pag. 45donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minorenni dei luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio. L'istanza costituisce riconoscimento dei figlio anche in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2».
1. 55. Marzano.

  Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:
  d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «I sanitari che assistono al parto e raccolgono la dichiarazione di anonimato materno informano la donna delle conseguenze che tale decisione produce nei riguardi suoi e del nato, e raccolgono i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, cui il figlio ha accesso ai sensi dell'articolo 93, 3o comma, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196».
1. 56. Marzano.

  Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:
  d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «In difetto di revoca, il figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata, se sussistono gravi e comprovati motivi a tutela della propria salute psico-fisica, ha accesso alle informazioni sull'identità materna».
1. 57. Marzano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) al comma 5 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire: «raggiunta l'età di venticinque anni» con «raggiunta la maggiore età».
1. 58. Bossa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) al comma 5 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire: «se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica» con «Ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica si applica il disposto del quarto comma».
1. 59. Bossa.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) al comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, cancellare il «non» dopo informazioni.
1. 60. Bossa.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) aggiungere il seguente comma 9 all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184:
   «9. Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro un anno dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente sul luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al richiedente. L'istanza costituisce riconoscimento del figlio, anche eventualmente in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 7 e il nato Pag. 46assume lo dello stato di figlio non matrimoniale riconosciuto del solo richiedente».
1. 61. Bossa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «2. In via transitoria, il figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata prima dell'entrata in vigore della presente legge, ha accesso alle informazioni sull'identità materna al compimento del quarantesimo anno di età, ovvero anche anteriormente in ragione di comprovate ragioni attinenti la sua salute psico-fisica, in conseguenza della indisponibilità di dati anamnestici e sanitari della donna».
1. 62. Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 93, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
   b) all'articolo 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il Garante cura la tenuta del «Registro delle identità materne», ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
   c) all'articolo 156, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) l'organizzazione e il funzionamento del «Registro delle identità materne» di cui all'articolo 154, comma 2-bis nonché le modalità con cui assicurare la massima riservatezza nelle procedure di cui all'articolo 28, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184».
1. 01. Ferranti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La donna viene edotta, anche in forma scritta, della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184».
1. 02. Il Relatore.