CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2014
350.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione a risposta immediata n. 5-04211 Grande: Sull'eventuale ricorso alla Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità perpetrati in Ucraina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione sollevata dall'onorevole Grande deve essere analizzata alla luce delle disposizioni dello Statuto di Roma relative alle condizioni di procedibilità della Corte penale internazionale (articoli 12 e seguenti).
  In linea generale, la giurisdizione della Corte può essere attivata in tre casi:
   da uno Stato parte che segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini contemplati nello Statuto appaiono essere stati commessi;
   dal Procuratore che può iniziare le indagini di propria iniziativa;
   dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, nell'ambito delle prerogative che gli vengono attribuite della Carta dell'ONU, può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più di crimini appaiono essere stati commessi.

  Nei casi in cui il Procuratore agisce su iniziativa di uno Stato o motu proprio, esercizio della giurisdizione della Corte è subordinato al fatto che la giurisdizione della Corte sia stata accettata o dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine o dallo Stato di cittadinanza dell'accusato. L'accettazione della competenza della Corte è automatica per gli Stati che hanno ratificato lo Statuto. Gli Stati non parte dello Statuto possono accettare la giurisdizione della Corte con una dichiarazione ad hoc.
  Nel caso di specie, l'Ucraina non è parte dello Statuto di Roma. L'Ucraina ha firmato lo Statuto della Corte penale internazionale il 20 gennaio 2000 ma non lo ha mai ratificato, anche in ragione della pronuncia, resa l'11 luglio 2001, dalla Corte Costituzionale ucraina, secondo cui lo Statuto di Roma, nella parte in cui riconosce alla Corte penale internazionale una giurisdizione complementare a quella dei tribunali nazionali, sarebbe in contrasto con le disposizioni della Costituzione ucraina per le quali l'amministrazione della giustizia è di esclusiva competenza dei tribunali interni.
  Ne consegue che l'eventuale segnalazione, operata da uno Stato parte al Procuratore, di crimini commessi in uno Stato non parte dello Statuto impedirebbe l'attivazione delle indagini.
  Vero è che lo scorso 17 aprile, l'Ucraina ha depositato presso il Cancelliere della Corte penale internazionale una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte, che però è relativa ai soli crimini commessi sul territorio ucraino nell'ambito della repressione delle proteste di piazza da parte del Governo di Yanukovych. Più in particolare, l'accettazione della giurisdizione della Corte è limitata ai crimini commessi nel periodo ricompreso tra il 21 novembre 2013 – giorno in cui hanno avuto inizio le proteste contro il Governo di Yanukovych, in seguito alla decisione di quest'ultimo di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione europea – e il 22 febbraio 2014 – giorno della destituzione di Yanukovych da parte del Parlamento e della sua fuga.
  Così stando le cose, l'attivazione della Corte penale internazionale in relazione ai fatti di Ucraina potrebbe discendere unicamente Pag. 43da un'iniziativa del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, poiché, solo in questo caso, la Corte penale potrebbe esercitare la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti appartenenti a Stati estranei al sistema (caso al-Bashir e caso Gheddafi). Ai sensi dello Statuto ONU l'eventuale Risoluzione del Consiglio di sicurezza dovrebbe incontrare il favore dei cinque membri permanenti del Consiglio.
  Anche se la via del ricorso alla Corte Penale Internazionale è impedito dal sistema normativo vigente, l'Italia è stata fin dall'inizio della crisi impegnata perché fossero ripristinate condizioni di sicurezza e stabilità sul terreno, necessarie per evitare il prolungarsi di tensioni, violenze e destabilizzazione. In tale contesto, mirate pressioni sono state esercitate su Kiev affinché fossero avviate senza ritardi indagini effettive proprio sulle violenze commesse negli scontri prima a Kiev e poi nel resto del Paese, assicurando alla giustizia i responsabili. Va ricordato al riguardo che proprio in concomitanza con la fase più critica degli scontri a Maidan ed in reazione alla repressione delle manifestazioni, sono state decise sanzioni personali (asset freeze) da parte UE nei confronti dell'allora Presidente Yanukovych e di esponenti della dirigenza ucraina del tempo. Su tale direttrice continuiamo ad esercitare pressioni sull'attuale dirigenza, affinché piena luce sia fatta su tutte le violenze perpetrate nel Paese, ad ovest, come ad est, anche attraverso commissioni d'inchiesta ad hoc.
  Abbiamo sempre lavorato, sia bilateralmente (attraverso frequenti colloqui con le controparti russe ed ucraine a livello di Capi di Stato e di Governo, come a Milano lo scorso 17 ottobre, e a livello ministeriale, come in occasione del Consiglio Ministeriale dell'OSCE in corso a Basilea), sia nel quadro dell'azione portata avanti dall'Unione europea, sia sostenendo gli sforzi di mediazione dell'OSCE, perché fosse privilegiata la via del dialogo e di una soluzione negoziata e condivisa della crisi, così come anche ricordato l'altro ieri dal Ministro Gentiloni a margine delle ministeriale esteri della NATO. Riteniamo cruciale l'interlocuzione diretta fra Ucraina e Russia e l'assunzione di precise responsabilità di entrambe le dirigenze. Il dialogo diretto ha condotto a risultati incoraggianti in termini di cessazione delle ostilità, così come di accordo su questioni energetiche e sull'impatto dell'Accordo di Associazione tra UE ed Ucraina sull'economia russa. Continueremo dunque a perseguire con convinzione, assieme ai nostri partner europei, questo percorso costruttivo, esercitando opportune pressioni sulle parte per scelte responsabili e sostenibili, nell'interesse della pace e della stabilità in Europa.

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ALLEGATO 2

Interrogazione a risposta immediata n. 5-04212 Locatelli: Sulle procedure elettorali per il rinnovo dei COMITES.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Lo scorso 19 settembre sono state indette le elezioni per il rinnovo dei Comites, il cui svolgimento era previsto per il 19 dicembre in ottemperanza al dettato normativo. Il decreto-legge n. 67 del 2012, dopo i rinvii già disposti nel 2008 e nel 2010, stabiliva infatti che le elezioni si sarebbero dovute tenere entro il 2014.
  L'articolo 10 del decreto-legge 109, convertito con modificazioni dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, non ha autorizzato le elezioni, come premesso dagli Onorevoli Interroganti, ma ha stabilito nuove modalità per l'esercizio del diritto di voto limitatamente a tale tornata elettorale, prevedendo il voto per corrispondenza con l'invio del plico elettorale ai soli elettori che abbiano richiesto all'Ufficio consolare competente l'iscrizione nell'elenco elettorale. Il citato articolo 10 stabilisce che le domande debbano pervenire all'Ufficio consolare competente entro il trentesimo giorno antecedente la data del voto.
  I termini e le condizioni per la presentazione delle liste di candidati sono invece rimasti immutati rispetto a quelli stabiliti dalla normativa precedente. Tali termini stabiliscono che la presentazione delle liste dei candidati avvenga entro il 30o giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Alla scadenza prevista, il 19 ottobre scorso risultano presentate 179 liste per l'elezione di 101 Comites.
  Come è stato ricordato anche dal Ministro degli Esteri, On. Gentiloni, nel corso della sua audizione programmatica e del recente question time in Aula Camera, già dai primi giorni del suo mandato gli fu segnalata dai nostri uffici competenti una situazione caratterizzata da una scarsissima partecipazione elettorale. All'approssimarsi della scadenza prevista del 19 novembre, infatti, gli elettori che avevano richiesto l'ammissione al voto erano intorno al 2 per cento degli aventi diritto. In questo quadro s'inseriva anche il parere sulla Stabilità di questa Commissione Esteri che ravvisava l'esigenza del rapido svolgimento da parte del Maeci di «accurate procedure di controllo e di fattibilità in vista delle prossime consultazioni elettorali del Comites». Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2014 ha pertanto deciso di dare più tempo ai nostri elettori residenti all'estero per manifestare la volontà di votare per il rinnovo dei Comites, posticipando tale termine al 18 marzo 2015 e rinviando le elezioni al 17 aprile 2015 al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, senza modificare i termini per la presentazione delle liste dei candidati. Mi auguro che ciò favorisca una partecipazione più ampia e le prime informazioni che abbiamo vanno, almeno in parte, in questa direzione.
  In questo quadro, è stato anche dato mandato agli uffici di approfondire le modalità con le quali risolvere la questione relativa alle 24 Sedi in cui al momento non è previsto lo svolgimento delle elezioni Comites a causa della mancata presentazione di alcuna lista di candidati valida.
  Quanto alla campagna informativa, le nostre Sedi all'estero hanno assicurato fin dal mese di agosto scorso, attraverso tutti i mezzi a propria disposizione e anche con il diretto e attivo coinvolgimento di Comites e delle associazioni degli italiani all'estero, hanno diffusamente informato in Pag. 45merito alla necessità di iscrizione nell'elenco elettorale per partecipare all'elezione dei Comites, Lo stanziamento previsto per le attività di informazione, pari a 2 milioni di euro, ha consentito l'invio di una comunicazione ad ogni nucleo familiare in cui, sulla base dei dati delle anagrafi consolari, risultava presente almeno un cittadino maggiorenne alla data delle elezioni. Sono state così inviate oltre 2,6 milioni di lettere ad altrettanti nuclei famigliari. Ricordo infine che il MAECI ha concordato con la RAI la diffusione di spot informativi sulle elezioni, realizzati in due differenti versioni: l'una destinata alla trasmissione sulle reti generaliste (RAI 1, RAI 2 e RAI 3), visibili via satellite in Europa; l'altra per la diffusione su RAI Italia, visibile fuori Europa.
  Vorrei concludere assicurando che anche del differimento dei termini disposti dal decreto-legge n. 168 del 18 novembre 2014 sarà assicurata la più ampia diffusione attraverso una campagna informativa sui canali televisivi (a breve saranno trasmessi dalla RAI i nuovi spot con le nuove scadenze stabilite dal decreto-legge), contatti regolari con i Comites e le associazioni; l'affissione di materiale presso le Sedi e l'utilizzo delle piattaforme informatiche.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (C. 2515 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

  Al comma 1 sostituire le parole: «della proiezione» con le seguenti: «delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.».
3. 1. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 (C. 2574 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 48

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (C. 2575 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 1. Il Relatore.
(Approvato)