CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2014
349.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

  Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sagoma limite).

  Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m».
1. 0100. Il Relatore.

ART. 6.

  Anteporre il seguente comma:
  01. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;».
6. 100. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 1.
6. 200. Il Relatore.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).

  1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo di eccezione per i velocipedi.»;
   b) al comma 9, dopo la parola: «loro», è inserita la seguente: «esclusivamente».
7. 0100. Il Relatore.

Pag. 84

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 187, 219 e 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca a tempo indeterminato della patente, e consequenziale modifica all'articolo 589 del codice penale).

  1. All'articolo 187, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».

  2. All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
  «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla».

  3. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente, ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1, e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza».
  4. All'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole: «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11 e 12.
7. 0200. Il Relatore.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) anteporre il seguente comma:
  «01. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati»;
   b) al comma 1, lettera a), capoverso g-ter), dopo le parole: «di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli di cui alle lettere e), f) e g),»;Pag. 85
   c) sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche agli articoli 193 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile e di notificazione delle violazioni».
9. 100. Il Relatore.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 100. Il Relatore.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 0100. Il Relatore.