CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 21 novembre 2014
341.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 24 NOVEMBRE 2014

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014, è destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.
8. 046. Il Governo.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 11 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
   a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
   all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 57,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 260 milioni di euro per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
11. 59. Il Governo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis.
L'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n.147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate ricomprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
11. 53. Tullo, Mognato, Pagano, Minnucci.

Pag. 46

ART. 13.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, sostituire le parole: a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro con le seguenti: a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
   sopprimere il terzo periodo;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

  Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il limite di reddito con le seguenti: i valori dell'ISEE.
13. 72. Il Relatore.

ART. 17.

  All'emendamento del Governo 17.05, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), una quota delle risorse stanziate per l’ ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n.56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.
0. 17. 05. 2. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Marco Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Giovanna Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Senaldi, Di Gioia, Pelillo, Porta.

  All'emendamento del Governo 17.05, al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.549.
0. 17. 05. 1. Garavini, Fedi, Farina, Porta, La Marca.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Finanziamento del piano straordinario per la promozione dei prodotti italiani nei mercati internazionali).

  1. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione Pag. 47del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all’ ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e), e f), relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  2. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015 mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –8.000.000.
17. 05. Il Governo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
17. 08. Il Relatore.

Pag. 48

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

  1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
27. 03. Il Governo.

ART. 28.

  Al comma 19, le parole da: onorifico a: alcun compenso sono sostituite dalle seguenti: svolto a titolo gratuito.
28. 38. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 35.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato».
35. 258. Il Governo.

  Al comma 16, sopprimere il primo periodo.
*35. 1. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali, Carra.

  Al comma 16, sopprimere il primo periodo.
*35. 241. Fauttilli, De Mita.

  Al comma 16, sopprimere il primo periodo.
*35. 177. Palese, Brunetta.

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
36. 27. Il Governo.

Pag. 49

ART. 37.

  All'emendamento 37.87 del Governo, sostituire le parole: e agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici con le seguenti: , agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali.
0. 37. 87. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, possono essere ridefiniti, entro la data del 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi e agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.».
37. 87. Il Governo.

  All'emendamento 37.88 del Governo, al comma 9-bis, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
   9-ter. All'articolo 31, comma 23, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «Gli enti locali istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «Le province istituite».
0. 37. 88. 1. Marchetti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.».
37. 88. Il Governo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
   «122. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione Siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione.»
37. 89. Il Governo.

ART. 38.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2042, e la parola: 2023 con la seguente: 2043.

Pag. 50

  Conseguentemente aggiungere, infine, il seguente comma:
  14-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:
   a) al comma 15:
    1) al primo periodo le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, sono acquisite informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1o gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, ivi incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal predetto decreto ripianano i disavanzi nella tempistica più breve prevista dal decreto di cui al primo periodo»;
   b) al comma 16:
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
    2) al secondo periodo sono soppresse le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
38. 168. Il Governo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.».

  Conseguentemente, all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera
b), sostituire le parole: a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   b) al comma 1, lettere c) e d) sostituire le parole: a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore Pag. 51degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente. «
38. 166. Il Governo.

  Sostituire i commi da 6 a 10 con i seguenti:
  6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero subentra nei rapporti di cui al periodo che precede salva facoltà di recesso. Anche successivamente al 1o settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.»;
   b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1o settembre 2015.
  7. Per l'anno 2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1o settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. A decorrere dal 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, in relazione alle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
  8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
  9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.
38. 167. Il Governo.

Pag. 52

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».
38. 2. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carra.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. In relazione a quanto disposto all'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –4.000.000;
   2016: –4.800.000;
   2017; –4.800.000.
38. 169. Il Governo.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis
. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».
38. 170. Il Governo.

  All'articolo 38, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 1o gennaio 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabilite modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: di 335 milioni di euro per l'anno 2016, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
38. 171. Il Governo.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
38. 108. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali, Carra.

Pag. 53

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
38. 110. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali, Carra.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).

  1. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole «dell'Emilia Romagna» sono soppresse.
38. 043. Il Governo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).

  1. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
   b) all'articolo 34, il comma 7, è sostituito dal seguente:
  «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica possono essere realizzati interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».
38. 044. Il Relatore.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
*46. 01. (Nuova formulazione) Fauttilli.

Pag. 54

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
*46. 03.  (Nuova formulazione) Pili.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
*46. 04.  (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 55

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 8.046, 11.59, 17.05, 27.03, 37.87, 37.88, 38.166, 38.167, 38.168, 38.169 DEL GOVERNO E 13.72, 38.044 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 8.

  All'emendamento 8.046 del Governo, sostituire le parole: da 60 milioni fino a n. 93 del 2014 con le seguenti: 188 milioni di euro per l'anno 2015 e sostituire le parole da: di cui all'articolo 2 fino a: n. 93 del 2014 sono sostituite dalle seguenti: del fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come riformulato dall'articolo 17, comma 13 della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: e rimane acquisita fino alla fine del comma.
0. 8. 046. 6. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 8.046 del Governo, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti: di cui una quota pari al dieci per cento destinata esclusivamente in favore delle aree della regione Toscana, colpite dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 2014.
0. 8. 046. 1. Faenzi, Parisi.

  All'emendamento 8.046 del Governo, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti parole: di cui una quota pari al dieci per cento destinata esclusivamente in favore delle aree del Gargano colpite dall'alluvione del 5 settembre 2014.
0. 8. 046. 2. Palese, Altieri, Ciracì, Chiarelli, Distaso, Fucci, Marti, Elvira Savino, Sisto.

  All'emendamento 8.046 del Governo, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Relativamente all'emergenza nazionale del 18 novembre 2013 che ha colpito la Regione Sardegna i comuni individuati in base all'ordinanza commissariale del Capo del dipartimento della protezione civile del 20 novembre e la stessa Regione sono escluse dal patto di stabilità interno, per il 2015, 2016 e 2017, le spese finanziate con risorse proprie (avanzo di gestione e/o avanzo di amministrazione), con erogazioni liberali e con donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2013. I comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2013 sono quelli inseriti nell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 22 novembre 2013 e successive integrazioni. A tal fine è previsto uno stanziamento destinato alla regione Sardegna di euro 100.000.000 per far fronte ai danni subiti nel predetto evento calamitoso.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: –100.000,000;
   2016: –100.000.000;
   2017: –100.000.000.
0. 8. 046. 4. Pili.

  All'emendamento del Governo 8.046, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del novembre 2013 sono escluse dal patto di stabilità interno, per il 2015, 2016 e 2017, le spese finanziate con risorse proprie (avanzo di gestione e/o avanzo di amministrazione), con erogazioni liberati e con donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2013. I comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2013, sono inseriti nell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 22 novembre 2013 e successive integrazioni. A tal fine è previsto uno stanziamento destinato alla Regione Sardegna di euro 80.000.000 per l'anno 2015, 200 per il 2016, 200 per il 2016 per far fronte ai danni subiti nel predetto evento calamitoso.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 260 milioni di euro per l'anno 2016, di 260 milioni di euro per l'anno 2017 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
0. 8. 046. 5. Pili.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
  1. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014, è destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.
8. 046. Il Governo.

ART. 11.

  All'emendamento 11.59 del Governo, sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3.500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2048 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale del medesimo emendamento con la seguente:
  all'articolo 12, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuta, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivanti ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.Pag. 56
  1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
0. 11. 59. 1. Melilla, Marcon, Airaudo, Placido.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale).

  All'emendamento 11.59 del Governo, sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 2.500 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere i commi 1 e 2 e al comma 3 sostituire le parole: al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo con le seguenti: al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge.
0. 11. 59. 2. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 11.59 del Governo, sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale del medesimo emendamento con la seguente:
  conseguentemente, al relativo onere si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: All'articolo 5, i commi 1 e 4 sono soppressi.
0. 11. 59. 3. Melilla, Placido, Airaudo, Marcon.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 11 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
   c) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   d) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
   all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 57,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 260 Pag. 57milioni di euro per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
11. 59. Il Governo.

ART. 13.

  All'emendamento del Relatore 13.72, alla lettera a) sostituire le parole: a condizione che i genitori con le seguenti: nonché di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, residenti in Italia, a condizione che i genitori.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: di 80 milioni di euro per l'anno 2015, di 420 milioni di euro per l'anno 2016 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
0. 13. 72. 1. Giuseppe Guerini.

  All'emendamento del Relatore 13.72, alla lettera b), sostituire le parole: i valori dell'ISEE con le seguenti: i valori dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo.
0. 13. 72. 2. Carnevali, Misiani, Miotto.

  All'emendamento del Relatore 13.72, prima del punto 1 premettere il seguente:
   01. Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
0. 13. 72. 3. Guidesi, Simonetti, Matteo Bragantini, Rondini, Caparini.

  All'emendamento del Relatore 13.72, prima del punto 1 premettere il seguente:
   01. Al comma 1 sostituire le parole: «o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» con le seguenti: «Il contributo è aumentato di 200 euro per i figli nati o adottati che siano in ordine di nascita terzi o ulteriori».
0. 13. 72. 4. Simonetti, Guidesi, Matteo Bragantini, Rondini, Caparini.

  All'emendamento del Relatore 13.72, prima del punto 1 premettere il seguente:
   01. Al comma 1 dopo le parole: «residenti in Italia « inserire le seguenti: «da almeno 10 anni».
0. 13. 72. 5. Guidesi, Simonetti, Matteo Bragantini, Rondini, Caparini.

  All'emendamento del Relatore 13.72, prima del punto 1 premettere il seguente:
   01. Al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 9» aggiungere le seguenti: e che ai sensi dell'articolo 4-bis abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
0. 13. 72. 6. Guidesi, Simonetti, Matteo Bragantini, Rondini, Caparini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, sostituire le parole: a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a Pag. 5890.000 euro con le seguenti: a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
   sopprimere il terzo periodo;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.;

  Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il limite di reddito con le seguenti: i valori dell'ISEE.
13. 72. Il Relatore.

ART. 17.

  All'emendamento del Governo 17.05, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), una quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n.56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.
0. 17. 05. 2. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Marco Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Giovanna Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Senaldi, Di Gioia, Pelillo, Porta.

  All'emendamento del Governo 17.05, al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.549.
0. 17. 05. 1. Garavini, Fedi, Farina, Porta, La Marca.

  All'emendamento 17.05 del Governo, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di: una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008, entro il limite di Pag. 59spesa di 2,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
0. 17. 05. 4. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Scotto, Paglia.
(Inammissibile)

  All'emendamento 17.05 del Governo, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008, entro il limite di spesa di 2,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
   2015: –2.400;
   2016: –2.400;
   2017: –2.400.
0. 17. 05. 5. Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Scotto, Paglia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Finanziamento del piano straordinario per la promozione dei prodotti italiani nei mercati internazionali).

  1. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all’ ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e), e f), relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  2. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) Pag. 60e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015 mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –8.000.000.
17. 05. Il Governo.

ART. 27.

  All'emendamento 27.03 del Governo, comma 1, sostituire le parole: 17 aprile con le seguenti: 8 febbraio e le parole: 18 marzo con le seguenti: 8 gennaio.
0. 27. 03. 1. Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Grande, Scagliusi, Spadoni, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).
  1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al terzo periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
27. 03. Il Governo.

ART. 37.

  All'emendamento 37.87 del Governo, sostituire le parole: e agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici con le seguenti: , agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali.
0. 37. 87. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, possono essere ridefiniti, entro la data del 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi e agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.».
37. 87. Il Governo.

  All'emendamento 37.88 del Governo, al comma 9-bis, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 9-bis, inserire il seguente: 9-ter. All'articolo 31, comma 23, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «gli enti locali istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «le province istituite».
0. 37. 88. 1. Marchetti.

  All'emendamento 37.88 del Governo, sopprimere le parole da: istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   Dopo le parole:
seguente periodo: inserire le seguenti: «A decorrere dal 2015, tutti
   Dopo le parole: dall'anno 2015: inserire le seguenti: non sono soggetti
   Sopprimere le parole da: dal quinto anno fino alla fine del periodo.
0. 37. 88. 2. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Pag. 61

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.».
37. 88. Il Governo.

ART. 38.

  All'emendamento 38.166 del Governo, al paragrafo 3-bis sostituire le parole da 36 per cento, se l'ente fino a predetta sperimentazione con le seguenti: 55 per cento
0. 38. 166. 1. Simonetti, Guidesi.

  All'emendamento 38.166 del Governo, al comma 3-bis sostituire le parole pari almeno al 36 per cento con le seguenti pari almeno al 55 per cento.

  Conseguentemente, sostituire le parole e al 55 per cento, se l'ente con le seguenti e al 36 per cento, se l'ente
0. 38. 166. 3. Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

  Conseguentemente, all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   b) al comma 1, lettere c) e d) sostituire le parole: a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente».
38. 166. Il Governo.

Pag. 62

  All'emendamento 38.167 del Governo, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. A partire dall'esercizio in corso, con cadenza annuale, una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'incremento della dotazione di bilancio del predetto capitolo 1551, è destinato alle permute, di cui all'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, riferite ad uffici giudiziari nelle sedi centrali di corte di appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinati e minorili, nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni,.
0. 38. 167. 1. Tancredi.

  All'emendamento 38.167 del Governo, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «è a tal fine autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e di 25 milioni di euro per gli anni successivi destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.»
0. 38. 167. 2. Tancredi, Saltamartini.

  All'emendamento 38.167 del Governo, al comma 6, dopo le parole: sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia sopprimere le seguenti parole: e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari.
0. 38. 167. 3. Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Sostituire i commi da 6 a 10 con i seguenti:
  6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero subentra nei rapporti di cui al periodo che precede salva facoltà di recesso. Anche successivamente al 1o settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.»;
   b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1o settembre 2015.

  7. Per l'anno 2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1o settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al comma 6, lettera a), del presente Pag. 63articolo. A decorrere dal 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, in relazione alle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
  8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
  9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.
38. 167. Il Governo.

  All'emendamento 38.169 del Governo, dopo le parole: già oggetto di rinegoziazione inserire le seguenti: anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
0. 38. 169. 1. Simonetti.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. In relazione a quanto disposto all'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 4.000.000;
   2016: – 4.800.000;
   2017; – 4.800.000.
38. 169. Il Governo.

  All'emendamento 38.168 del Governo, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573-bis è sostituito dal seguente: «573-bis. Per l'esercizio 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ovvero delle Sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 64disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento inteso sia come aumento del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e fino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico».
0. 38. 168. 1. Latronico, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Galati, Occhiuto.

  All'emendamento 38.168 del Governo, alla lettera a), al punto 1.2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previo parere della Corte dei conti.
0. 38. 168. 2. Castelli, Sorial.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2042, e la parola: 2023 con la seguente: 2043

  Conseguentemente aggiungere, infine, il seguente comma:
  14-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:
   a) al comma 15:
    1) al primo periodo le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, sono acquisite informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1o gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, ivi incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal predetto decreto ripianano i disavanzi nella tempistica più breve prevista dal decreto di cui al primo periodo»;
   b) al comma 16:
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
    2) al secondo periodo sono soppresse le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri».
38. 168. Il Governo.

  All'emendamento 38. 044 del Relatore, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
all'articolo 33, comma 11, le parole da: «ai sensi» fino a: «ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014».
0. 38. 044. 3. Manfredi, Tino Iannuzzi.

  All'emendamento 38. 044 del Relatore, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
  dopo le parole: nei siti inquinati aggiungere le seguenti: di proprietà di enti territoriali; Pag. 65
  dopo le parole: possono essere realizzati aggiungere le seguenti: con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica,;
  sostituire delle parole da: a condizione che detti interventi fino alla fine della lettera, con le seguenti: a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. L'esclusione dal Patto di stabilità di cui al precedente periodo opera nei limiti di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
0. 38. 044. 2. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla.

  All'emendamento 38. 044 del Relatore, alla lettera b) dopo le parole: possono essere realizzati aggiungere le seguenti: con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione dal Patto di stabilità di cui al precedente periodo opera nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
0. 38. 044. 1. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla.

  All'emendamento 38. 044 del relatore, alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: Laddove interventi del tipo suddetto risultino finanziati senza aggravio alcuno per il bilancio pubblico, la spesa relativa non è computata ai fini del patto di stabilità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –5.000.000;
   2015: –5.000.000;
   2016: –5.000.000.
0. 38. 044. 4. Parrini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).

  1. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
   b) all'articolo 34, il comma 7, è sostituito dal seguente:
  «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica possono essere realizzati interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».
0. 38. 044. Il Relatore.

Pag. 66

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

NUOVA PROPOSTA EMENDATIVA SEGNALATA DAL GRUPPO SEL

  Sopprimere i commi 1 e 4.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano triennale straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,1 criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. 91. Giordano Giancarlo, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.