CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 14 novembre 2014
335.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (C. 2660, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 360. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti.

  Sopprimerlo.
*1. 170. Prataviera, Fedriga.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
   a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
   b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
   c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi ai lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.
1. 49. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Allo scopo di costruire un sistema universale di ammortizzatori sociali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, istituendo un trattamento di sostegno al reddito minimo universale per qualunque tipologia di lavoro, subordinato o parasubordinato, e per tutti i settori produttivi. Il trattamento minimo è costituito da indennità e contribuzione.
1. 50. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 11

  Al comma 1, dopo le parole: Allo scopo di, aggiungere le seguenti: dare attuazione agli articoli 36 e 38 della Costituzione e.
1. 51. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: legate alla storia contributiva dei lavoratori.
1. 64. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di integrazione salariale aggiungere le seguenti: garantendo importi pari o superiori a quelli attuali.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2044, n. 307.
1. 174. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di integrazione salariale aggiungere le seguenti: assicurando livelli non, inferiori a quelli attuali garantiti a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2044, n. 307.
1. 173. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di integrazione salariale aggiungere le seguenti:, assicurando livelli non inferiori agli attuali riconosciuti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato,.
1. 65. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: beneficiari di ammortizzatori sociali aggiungere le seguenti: anche in deroga.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni Pag. 12ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2044, n. 307.
1. 172. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: riducendo gli oneri non salariali del lavoro aggiungere le seguenti: nonché di pervenire ad una soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori rimasti privi di impiego e di pensione per effetto della riforma dei requisiti di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, anche al fine di sanare le disparità create dai precedenti interventi di salvaguardia.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo la lettera
b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
con riferimento all'accesso di pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inclusione nella salvaguardia:
    1) dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a prescindere dal pagamento di almeno 1 contributo previdenziale prima del 6 dicembre 2012, purché da tale data non siano più stati occupati a tempo indeterminato;
    2) dei lavoratori che a seguito di accordi governativi o non governativi, alla data del 31 dicembre 2011, siano stati destinatari di «trattamento speciale edile», assimilato alla «mobilità», come previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, legge n. 223 del 1991, ovvero dall'articolo 3, comma 3, legge n. 451 del 1994, o per i quali, alla medesima data, sia stata già aperta la relativa procedura secondo l'articolo 4, legge n. 223 del 1991, purché perfezionino, entro il periodo di fruizione del suddetto «trattamento speciale» ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
    3) dei lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi che, entro la data del 31 dicembre 2011, sono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda, ovvero che entro la medesima data abbiano sottoscritto accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento eventualmente seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria prima di essere posti in mobilità dal curatore fallimentare, ovvero ancora che entro la medesima data siano stati collocati in mobilità direttamente dall'azienda in quanto esuberi di crisi aziendale dichiarata, purché perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
    4) dei lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, sulla base di questi, cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012, purché perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
   b) al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e Pag. 132, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 171. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.
1. 63. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.
1. 66. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
1. 467. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
    1) istituzione di un'assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto della storia contributiva del singolo lavoratore;
    2) parametrazione della durata dell'assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:
     2.1) settore produttivo;
     2.2) età del soggetto interessato;
     2.3) regione di residenza.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 277. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
    1) istituzione di un'assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote Pag. 14di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto della storia contributiva del singolo lavoratore;
    2) parametrazione della durata dell'assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:
     2.1) settore produttivo;
     2.2) età del soggetto interessato;
     2.3) regione di residenza;.
1. 275. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.

  Conseguentemente; al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2044, n. 307.
1. 175. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.
*1. 274. Mucci, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1.
*1. 55. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: di attività aziendale o di un ramo di essa, con le seguenti: dell'attività, a meno che, in ragione di parametri oggettivi da definire con decreto ministeriale, non sussistano concrete prospettive di continuazione o di ripresa dall'attività di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
1. 140. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo qualora si accertino prospettive documentate di continuazione o di ripresa dell'attività, nei limiti di un periodo di tre mesi dalla cessazione.
1. 11. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo qualora si accertino prospettive documentate di continuazione o di ripresa dell'attività entro un periodo di 12 mesi dalla cessazione.
1. 541. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Boccuzzi, Giacobbe, Casellato, Incerti, Zappulla, Albanella, Martelli, Miccoli, Gribaudo, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Tullo, Giorgio Piccolo.

Pag. 15

  Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:, salvo nel caso di apertura di procedura concorsuale.
1. 475. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei casi in cui ci sia una prospettiva di ripresa dell'attività produttiva a breve, medio o lungo termine.
1. 67. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di fallimento dell'azienda, nelle more della cessione a terzi, è fatta salva la necessità di tutelare la continuità produttiva e occupazionale.
1. 477. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.
1. 452. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di accertamento della possibilità di ripresa dell'attività aziendale valutata in via esclusiva da organi di INPS e Direzione Territoriale del Lavoro. A seguito di tale accertamento si procederà all'accordo tra azienda e dipendenti presso la commissione provinciale INPS con le parti sociali. Tale accordo sostituirà totalmente gli attuali accordi con le OOSS.
1. 365. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Rafforzare i controlli da parte dei competenti organi ispettivi presso aziende beneficiarie di cassa integrazione.
1. 368. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo la parola: standardizzati aggiungere le seguenti: a livello nazionale.
* 1. 215. Gregori, Gribaudo.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo la parola: standardizzati aggiungere le seguenti: a livello nazionale.
* 1. 141. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo la parola: standardizzati inserire le seguenti: e di anticipazione.
1. 176. Prataviera, Fedriga.

Pag. 16

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: di concessione aggiungere la seguente: anticipata.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 177. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: di concessione, aggiungere le seguenti: dei benefici.
* 1. 216. Gregori, Gribaudo.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: di concessione, aggiungere le seguenti: dei benefici.
* 1. 142. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di reintrodurre l'istituto dell'anticipazione ex articolo 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2044, n. 307.
1. 178. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: uniformando l’iter per gli interventi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria attraverso le esistenti commissioni territoriali INPS.
* 1. 498. Mucci, Cominardi, Ciprini, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: uniformando l’iter per gli interventi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria attraverso le esistenti commissioni territoriali INPS.
* 1. 278. Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: ed inoltre sanzioni per ritardi, inadempienze o errori nelle prestazioni.
1. 68. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Pag. 17Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Erogazione in tempi certi, comunque non superiore ad un mese, del sostegno al reddito al lavoratore.
1. 234. Polverini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:
   3) necessità di regolare l'accesso alla integrazione salariale solo dopo la ricerca preventiva di soluzioni alternative attraverso:
   3.1) riduzione e redistribuzione dell'orario e altre forme di flessibilità oraria su base concordata;
   3.2) altre misure contrattate di flessibilità per limitare le eccedenze;
   3.3) contratti di solidarietà.
* 1. 217. Gregori, Zappulla.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:
   3) necessità di regolare l'accesso alla integrazione salariale solo dopo la ricerca preventiva di soluzioni alternative attraverso:
   3.1) riduzione e redistribuzione dell'orario e altre forme di flessibilità oraria su base concordata;
   3.2) altre misure contrattate di flessibilità per limitare le eccedenze;
   3.3) contratti di solidarietà.
* 1. 143. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:
   3) necessità di regolare l'accesso alla integrazione salariale solo dopo la ricerca preventiva di soluzioni alternative attraverso:
   3.1) riduzione e redistribuzione dell'orario e altre forme di flessibilità oraria su base concordata;
   3.2) altre misure contrattate di flessibilità per limitare le eccedenze;
   3.3) contratti di solidarietà.
* 1. 33. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 3 con il seguente:
  3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'utilizzo dei contratti di solidarietà.
1. 499. Mucci, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto.

  Al comma 2, lettera a), numero 3, dopo le parole: dell'orario di lavoro aggiungere le seguenti: quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell'orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;.
1. 280. Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

Pag. 18

  Al comma 2, lettera a), numero 3, sopprimere la parola: eventualmente.
1. 179. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), numero 3, sostituire le parole: eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà con le seguenti: destinando maggiori risorse a favore dei contratti di solidarietà ed estendendo la possibilità di farvi ricorso a tutte le imprese e i settori produttivi.
1. 69. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a):
    1) al numero 3, aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'utilizzo dei contratti di solidarietà;
    2) sopprimere il numero 4);
    3) sostituire il numero 6), con il seguente:
  6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica;
    4) dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
  6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse;
    5) al numero 7), aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto di quanto stabilito al numero 6);
   b) alla lettera b):
    1) sostituire il numero 3) con il seguente:
  3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori parasubordinati e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
    2) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi; che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni;
    3) dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis) allineamento dei livello dei minimali contributivi dei lavoratori parasubordinati a quelli dei lavoratori dipendenti;
    4) sostituire il numero 5 con il seguente:
  5) introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria e che non fruiscano di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale Pag. 19una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
    5) al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo;»;
   c) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto condizionato alla frequenza da parte del beneficiario stesso di programmi di reinserimento lavorativo.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo potrà essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 279. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell'orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 281. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

  Al comma 2, lettera a), numero 3, aggiungere, in fine, le parole:, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore interessato dall'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 282. Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto.

Pag. 20

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) garantire il legame azienda-lavoratore nei periodi di crisi di produzione risolvibili in pochi mesi.
1. 180. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
1. 276. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), numero 4) aggiungere, in fine, le parole: senza operare scelte discriminatorie tra i gruppi di lavoratori.
1. 70. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis) previsione dell'obbligo di impiego per i lavoratori iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991, in lavori socialmente utili nei Comuni di residenza durante il periodo di mobilità, per un monte ore non superiore ad otto ore settimanali, senza ulteriori oneri a carico dello Stato e con obbligo di corsi di riqualificazione professionale.
1. 287. Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1. 181. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole:, senza che ciò comporti un aggravio di oneri per le medesime.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 182. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a) numero 5) aggiungere, in fine, le parole: non rientranti nell'ambito della cassa integrazione, prevedendo la possibilità di azzerare il costo aggiuntivo, con una compensazione sui premi INAIL, previo parere obbligatorio e vincolante dell'istituto rispetto al numero percentuale degli eventi infortunistici verificatisi nei cinque anni antecedenti, con particolare riguardo alle aziende con un numero di addetti inferiore a 15.
1. 366. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Tripiedi, Chimienti.

Pag. 21

  Al comma 2, lettera a) dopo il numero 5) aggiungere, il seguente:
  5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi;.
1. 71. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6).
1. 72. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:
  6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica.

  Conseguentemente, al numero 7), aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto di quanto stabilito al numero 6.
1. 283. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: tra i settori con le seguenti: tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività.
1. 284. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
  6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse.

  Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 286. Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
  6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse.
1. 285. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a), numero 7), dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: estendendo l'ambito Pag. 22di applicazione anche al personale alle dipendenze dei liberi professionisti.
1. 367. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2 lettera a), numero 7), dopo le parole: per l'avvio, aggiungere le seguenti: dell'erogazione delle risorse.
1. 73. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 7, dopo la parola: medesimi aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione.
1. 478. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:
  7-bis) garantire entro il 2015 l'attivazione di nuovi Fondi bilaterali, in sostituzione del «Fondo di solidarietà residuale» destinato ai lavoratori appartenenti ad imprese con oltre 15 addetti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
1. 480. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:
  7-bis) garantire la continuità e l'autonomia dei Fondi di solidarietà già esistenti e operanti nei singoli settori produttivi, posti in essere sulla base di intese delle Parti sociali di categoria, nell'esercizio dei poteri di autonomia collettiva di cui all'articolo 39 della Costituzione.
1. 479. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a), numero 8) aggiungere in fine, le parole: , anche con semplificazioni e agevolazioni relativamente alla contribuzione previdenziale di competenza del datore di lavoro e del lavoratore.
1. 5. Formisano.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 8, aggiungere il seguente;
  9) I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
1. 453. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, lettera a) dopo il numero 8, aggiungere il seguente:
  9) prevedere l'introduzione della cassa integrazione ordinaria per le aziende che abbiano un numero di lavoratori inferiore a 15, su base volontaria.
1. 451. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore.
1. 74. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Pag. 23Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2 lettera b), numero 1), dopo le parole: la durata dei trattamenti aggiungere le seguenti: alla reale situazione familiare del lavoratore con particolare riferimento alla presenza di figli o genitori a carico o situazione di handicap e.
1. 75. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b) numero 1) dopo la parola: ordinari aggiungere le seguenti: e speciali conseguentemente aggiungere infine: con relativa eliminazione della indennità speciale di disoccupazione agricola e assorbimento della stessa all'interno delle tutele in circostanza del rapporto.
1. 369. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2 lettera b) numero 1), dopo le parole: contributiva del lavoratore aggiungere le seguenti: e comunque consentendone il beneficio anche ai lavoratori in mobilità in deroga in essere al 31 agosto 2014.
1. 28. Burtone.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, con un requisito contributivo minimo di almeno tredici settimane di contribuzione, versata o dovuta, da attività lavorativa nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
1. 235. Polverini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI con estensione ai lavoratori parasubordinati e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite.
1. 288. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, con le seguenti: anche in relazione a quanto previsto dal comma 7, lettera a),.
1. 540. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Boccuzzi, Giacobbe, Casellato, Incerti, Zappulla, Albanella, Martelli, Miccoli, Gribaudo, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Tullo, Giorgio Piccolo, Dell'Aringa, Rotta.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: subordinati e parasubordinati.
1. 77. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 3, sostituire le parole: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con le seguenti: che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo Pag. 242094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o contratti di collaborazione di natura occasionale.
1. 76. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 3, sostituire le parole: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le seguenti: parasubordinati.
1. 470. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera b), numero 3, dopo le parole: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa aggiungere le seguenti: nel cui ambito rientrano anche i collaboratori con contratto a progetto.
1. 471. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera b), numero 3, dopo le parole: coordinata e continuativa aggiungere le seguenti: e a progetto.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 183. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), numero 3, sopprimere le parole: l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito.
1. 78. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: l'eventuale.
1. 289. Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto.

  Al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: l'automaticità delle prestazioni, con le seguenti: il riconoscimento del diritto anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».
1. 158. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 3, sopprimere le parole: e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;.
1. 290. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

Pag. 25

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
    3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni nei 18 mesi precedenti il riconoscimento del diritto alla prestazione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12, con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi, o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 291. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
    3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 292. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera b) dopo il numero 3 aggiungere il seguente:
    3-bis) previsione dell'obbligo di impiego per i lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di tipo assistenziale, in lavori socialmente utili o comunque di utilità sociale nei Comuni di residenza, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, con modalità che non determinino l'accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche, e comunque con un limite massimo di ore di impiego nelle medesime attività di utilità sociale.
1. 370. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
    3-bis) estendere l'applicazione dell'ASpI, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012, anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, conseguente ad accordi collettivi di riduzione dei livelli occupazionali.
1. 481. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
    3-bis) applicazione dell'automaticità delle prestazioni, di cui al numero 3) anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
1. 444. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

Pag. 26

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).
1. 236. Polverini.

  Al comma 2, lettera b), numero 4, aggiungere in fine, le parole:, con esclusione di quei lavoratori che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente.
1. 79. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b) numero 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il predetto limite non si applica alla contribuzione figurativa delle lavoratrici in maternità.
1. 474. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 2, lettera b), numero 5 sopprimere la parola: eventuale.
1. 92. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 5, sostituire le parole: eventuale introduzione fino a: copertura figurativa con le seguenti: introduzione, dopo la fruizione dell'AspI, di una prestazione superiore all'indice di povertà assoluta.
* 1. 218. Gregori, Zappulla.

  Al comma 2, lettera b), numero 5, sostituire le parole: eventuale introduzione fino a: copertura figurativa con le seguenti: introduzione, dopo la fruizione dell'AspI, di una prestazione superiore all'indice di povertà assoluta.
* 1. 144. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 5, sostituire le parole da: eventuale introduzione fino a: copertura figurativa con le seguenti: introduzione, dopo la fruizione dell'Aspi, di una prestazione superiore all'indice di povertà assoluta.
* 1. 34. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 2, lettera b), numero 5, dopo le parole: in disoccupazione involontaria, inserire le seguenti: e che non fruiscano di altre prestazioni.
1. 293. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 2, lettera b), numero 5, dopo le parole: situazione economica equivalente, aggiungere le seguenti: e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.
1. 294. Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti.

Pag. 27

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6.
1. 80. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b) sostituire il numero 6 con il seguente:
   6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni mediche ai sensi dell'articolo 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993.
1. 155. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), numero 6, dopo la parola: eliminazione aggiungere le seguenti: per i cittadini italiani.
1. 184. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: in favore dei cittadini italiani.
1. 185. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 2, lettera b) numero 6), aggiungere, in fine, le parole: per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo.
1. 295. Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  7) Sperimentazione di forme di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e alla gestione ex Enpals, eventualmente utilizzando anche criteri di determinazione dello stato di bisogno e dell'entità dell'indennità legati al minimale contributivo e legando direttamente il periodo indennizzabile ai periodi accreditati, mediante l'eventuale introduzione di forme parziali di contribuzione e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite.
1. 168. Gribaudo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) con riferimento ai soggetti che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti né collaboratori e con redditi inferiori a 30.000 euro annui, prevedere quanto segue:
    1) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e alla gestione ex Enpals;
    2) previsione di tempi e modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui al n. 1);
    3) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale a contribuzione volontaria con finalità di tutela sanitaria, di sostegno al reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
    4) regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo, dei minimi di compenso e delle tutele sociali attraverso una maggiore responsabilizzazione delle parti sociali anche Pag. 28attraverso intese e protocolli per la regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo;
    5) garantire e sostenere la maternità favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale o parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste.
1. 476. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) introduzione del reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti inderogabili dei cittadini, che rientri tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell'Unione europea. Il Governo è a tal fine delegato a definire le necessarie norme per la realizzazione di programmi pluriennali d'intesa con le Regioni, utilizzando risorse finanziarie del proprio bilancio, dei bilanci regionali e del fondo sociale europeo. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale.
1. 81. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere un sistema contributivo unico per tutti i settori, al fine dell'erogazione delle medesime prestazioni previdenziali per tutte le categorie di lavoratori e prevedere un identico costo aziendale ai fini previdenziali, garantendo maggior tutele per tutti i lavoratori.
1. 372. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere procedimenti di maggior controllo sui soggetti che fruiscono qualsiasi beneficio di natura assistenziale quale l'integrazione salariale, l'AspI, l'indennità di disoccupazione agricola, la mobilità, attraverso la richiesta di presentazione presso le strutture competenti al fine di verificarne costantemente i presupposti per l'erogazione.
1. 373. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con le seguenti:
   c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alla lettere a) e b) con meccanismi ed interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, così come previsto dal comma 4, lettera v);
   c-bis) prevedere che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche in attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica autonomia.
1. 12. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Baruffi.

  Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.
1. 472. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

Pag. 29

  Al comma 2, lettera c) dopo le parole: comunità locali aggiungere le seguenti: con inquadramenti e mansioni che siano compatibili con la carriera lavorativa e la qualifica del lavoratore stesso.
1. 82. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da oltre 12 mesi, attraverso i seguenti criteri:
    1) lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile;
    2) ammettere ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo delle società cooperative ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni;
    3) prevedere che, nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa beneficiare di un credito di imposta di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro, per ciascun lavoratore, o in alternativa versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per ciascuno dei lavoratori di cui al presente comma;
    4) favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui al presente comma, istituendo, a decorrere dal 2015 presso l'istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1. 440. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), al fine di garantire la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie, disciplinare il principio della corresponsione mensile e senza possibilità di ritardi delle integrazioni salariali, delle indennità e di ogni altro beneficio previsto, anche mediante meccanismi automatici, stabilendo un eventuale conguaglio o recupero nel caso in cui siano state corrisposte somme non dovute;.
1. 154. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Pag. 30Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), previsione di un numero di ore minime di impiego del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) in attività socio-assistenziali nel comune di residenza, nonché della loro disponibilità per esigenze della Protezione civile in caso di eventi calamitosi.
1. 186. Prataviera, Fedriga, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 153. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) considerato che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono rimaste sostanzialmente inattuate, attese le difficoltà amministrative connesse alla loro applicazione, riconducibili soprattutto alla dispersione delle competenze in materia di politiche attive e passive, adeguare, nell'ambito del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, il sistema esistente, al fine di dare effettività alla disciplina esistente in materia di indisponibilità del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito ad accettare una nuova occupazione, a seguire programmi di formazione o a svolgere attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).
1. 160. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: beneficiario di sostegno al reddito che inserire le parole: non ricerchi attivamente lavoro e che.
1. 13. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Baruffi.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: non si rende disponibile aggiungere le seguenti:, in assenza di adeguate e comprovate motivazioni,.
1. 83. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: ad una nuova occupazione, aggiungere le seguenti: tenuto conto della congruità dell'offerta di lavoro con le possibilità e le aspettative personali del prestatore di lavoro,.
1. 245. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) definizione di una disciplina per le forme di lavoro autonomo e professionale Pag. 31esercitato con lavoro prevalentemente proprio, senza dipendenti ne collaboratori ovvero senza mezzi d'impresa, al fine di evitare l'abuso dell'utilizzo del lavoro autonomo, tutelare maggiormente il lavoro autonomo e professionale autentico e diminuire il contenzioso giuridico.
1. 535. Gribaudo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) promozione dell'equità retributiva, proporzionata alla qualità e quantità del lavoro eseguito, di tutti i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro autonomo e professionale per i quali non sia già presente una regolazione dei compensi prevista dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
1. 536. Gribaudo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) procedere alla modifica dell'articolo 3 dei decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, escludendo dal beneficio della contribuzione figurativa, di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e conseguente riconoscimento del beneficio previdenziale, coloro che ricoprono cariche sindacali.
1. 437. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) procedere all'abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252;
1. 438. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) al fine di sollevare le imprese dal carico di oneri, prevedere la compensazione delle somme dovute a titolo di contributi pensionistici con le somme di cui le stesse sono creditrici nei confronti di pubbliche amministrazioni.
1. 332. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) riconoscere alle imprese una congrua percentuale di sgravio Irap per ogni lavoratore che viene stabilizzato con la stipula dei contratto a tempo indeterminato in periodo antecedente ai trentasei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda.
1. 333. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) prevedere il rafforzamento dei controlli sui beneficiari di ammortizzatori sociali al fine di scoraggiare le pratiche di lavoro irregolare in costanza di fruizione di benefici assistenziali.
1. 371. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di salvaguardare i benefici pensionistici per i lavoratori addetti ad attività usuranti, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno Pag. 32hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti;
   b) verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni;
   c) riconsiderazione la quantificazione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica;
   d) assicurare l'effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziate e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i lavoratori manuali nel settore dell'edilizia e affini e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalle forma di tutela legislativa per esposizione all'amianto di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo inserire il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 206. Prataviera, Fedriga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico obbligatorio e l'erogazione dei trattamenti pensionistici futuri, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione di un tetto alle pensioni ed ai vitalizi erogati con il sistema retributivo i cui importi, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, superino dieci volte l'integrazione al trattamento minimo;
   b) abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252;
   c) destinazione dei risparmi derivanti dalle lettere a) e b) a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'Inps, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 205. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico obbligatorio e l'erogazione dei trattamenti pensionistici futuri, il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a fissare una soglia al complessivo importo Pag. 33dei trattamenti pensionistici di coloro che al 31 dicembre 2015 vantavano un'anzianità contributiva superiore a 18 anni ed hanno optato per la permanenza in servizio oltre il limite di età pensionabile anagrafica o contributiva.
1. 204. Prataviera, Fedriga, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi in materia di ammortizzatori sociali di cui al precedente comma 2, rimane sospesa la disciplina transitoria in materia di mobilità di cui all'articolo 2 commi 46 e 46-bis della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pertanto, ai lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014, continua ad applicarsi la disciplina relativa.
1. 163. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In considerazione del permanere di condizioni di criticità nell'ambito delle gestioni di crisi industriale i trattamenti di mobilità in deroga in essere al 31 agosto 2014 sono altresì prorogati fino alla emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1.
1. 29. Burtone.

  Al comma 3 dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative.
1. 125. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) realizzazione, in via d'urgenza, di un piano straordinario che preveda la creazione di posti di lavoro attraverso la ripresa della domanda pubblica e la creazione di nuova occupazione mediante l'applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà espansiva;
1. 84. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1. 126. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, uniformando la normativa su tutto il territorio nazionale;
1. 374. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

Pag. 34

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) previsione della facoltà per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, contestualmente prevedendo che l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è considerato, ai fini previdenziali e di quiescenza, svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causino maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza;.
1. 232. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) attribuzione delle funzioni di programmazione e gestione in materia di politiche attive del lavoro alle agenzie regionali del lavoro allo scopo istituite con legge regionale;.
1. 85. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, senza limite alcuno relativo ad età o genere con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;.
1. 375. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: e l'autoimprenditorialità, aggiungere le seguenti: partendo dall'analisi delle cause che hanno generato il ritardo economico di alcune regioni del Paese.
1. 128. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: che tenga conto dei differenti livelli di sviluppo delle aree del territorio nazionale.
1. 129. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e a sostenere l'acquisizione da parte dei dipendenti, anche in forma di cooperativa, della proprietà di imprese in crisi.
1. 237. Polverini.

  Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) l'attuazione di misure finanziarie per il potenziamento di programmi regionali in favore delle piccole e medie Pag. 35imprese femminili, finalizzate al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile recanti, in particolare:
    1) l'incremento patrimoniale delle piccole e medie imprese femminili;
    2) il sostegno per il miglioramento della crescita dimensionale e la promozione dell'associazione in rete delle piccole e medie imprese femminili italiane, a livello internazionale, per facilitare l'innovazione organizzativa, il trasferimento delle tecnologie, la ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, l'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché lo sviluppo di sistemi di qualità;
    3) la valorizzazione della rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese, italiane ed estere, finalizzata alla rappresentanza delle piccole e medie imprese femminili;
    4) la promozione di iniziative formative volte a favorire l'imprenditoria femminile.
1. 485. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) promuovere e sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel territorio nazionale prevedendo a decorrere dall'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, la destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzata a facilitare le operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e da società finanziarie sottoposte alla vigilanza della banca d'Italia, o di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.
1. 484. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle in formazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione;.
1. 190. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di una maggiore interazione tra i servizi competenti pubblici e privati, inclusi i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione nello scambio di informazioni del profilo curriculare dei soggetti inoccupati e/o disoccupati;.
1. 189. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato «Dipartimento», al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma:
    1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'Agenzia, con le seguenti: del Dipartimento;Pag. 36
    2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Agenzia, con le seguenti: il Dipartimento;
    3) alla lettera e), sostituire le parole: all'Agenzia, con le seguenti: al Dipartimento;
   b) sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 298. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato «Dipartimento», al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;.

  Conseguentemente, al comma 4:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'Agenzia, con le seguenti: del Dipartimento;
   b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Agenzia, con le seguenti: il Dipartimento;
   c) alla lettera e), sostituire le parole: all'Agenzia, con le seguenti: al Dipartimento.
1. 297. Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto.

  Al comma 4, lettera c), dopo la parola istituzione aggiungere la seguente: anche.
1. 14. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole partecipata da Stato aggiungere le seguenti dall'INPS.
1. 30. Burtone.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole e province autonome, con le seguenti:, province autonome e città metropolitane,.
1. 43. Cinzia Maria Fontana, Gasparini.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) istituzione di Agenzie regionali sul modello dell'Agenzia nazionale per l'occupazione;.
1. 238. Polverini.

  Al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro destinati allo sviluppo e all'occupazione attraverso l'impiego prioritario delle risorse comunitarie e di quelle destinate ai fini della coesione e dello sviluppo;.
1. 86. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 37

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) istituzione di un tavolo permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che veda il coinvolgimento delle parti sociali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'Agenzia e per il monitoraggio degli interventi realizzati.
1. 1. Dellai, Santerini, Marazziti.

  Al comma 4, lettera e) sostituire le parole servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI con le seguenti: politiche attive e delle competenze gestionali in materia di servizi all'impiego e di ASpI.
1. 16. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro.

  Al comma 4, lettera e) sostituire la parola ASpI, con le seguenti: politiche di sostegno del reddito di cui al comma 2, lettere a) e b).
1. 15. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Baruffi.

  Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e di monitoraggio delle norme in materia di lavoro, al fine di verificarne l'efficacia e procedere eventualmente ad una loro revisione.
1. 299. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 4, lettera f), dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: nonché degli uffici delle province che operano nel campo dei servizi per l'impiego.
1. 18. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Baruffi.

  Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente con le seguenti: l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'ausilio delle università, degli istituti di ricerche in materia di lavoro e degli istituti di ricerche economiche e sociali.
1. 300. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere, la seguente:
   f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa, con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia;

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 301. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzazione e revisione degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorire l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, prevedendo sgravi contributivi per la durata del rapporto di lavoro nella Pag. 38misura pari ad almeno al 50 per cento dei contributi dovuti per i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili;.
1. 509. Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 4, lettera g), dopo le parole: di favorirne aggiungere le seguenti: l'inclusione sociale.
1. 131. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: in conformità con quanto programmato nelle linee di intervento 1 e 2 del piano di azione biennale sulla disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2013 n. 302.
1. 505. Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto, Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, lettera g) aggiungere, in fine, le parole:, non unicamente in un'ottica meramente compensatoria della disabilità ma avendo cura di valorizzare le competenze presenti nelle persone.
1. 231. Binetti.

  Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) razionalizzazione, semplificazione e potenziamento dell'attività ispettiva, attraverso la costituzione di un ruolo unico dei funzionari e degli ispettori di vigilanza con poteri e competenze in materia ispettiva presso una unica struttura pubblica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità e i criteri per la costituzione e l'attuazione della suddetta struttura.
1. 510. Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) riordino e razionalizzazione dei Centri dell'impiego, procedendo alla soppressione di quelli che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino;.
1. 187. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento.
1. 188. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) attribuzione all'Agenzia del compito di sviluppare un Piano dettagliato volto a determinare le modalità di una stretta collaborazione tra centri dell'impiego e agenzie per il lavoro accreditate;.
1. 304. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

Pag. 39

  Al comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere, al fine del coordinamento dell'attività ispettiva, senza maggiori oneri per lo Stato, la piena operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 aprile 2004, n. 124.
1. 496. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 4, lettera m), dopo le parole: e valutazione delle politiche e dei servizi aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'istituto del CUG.
1. 506. Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto, Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire la lettera n), con la seguente:
   n) favorire l'uso della Banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con l'obbligo per le imprese, senza impegno di assunzione, di comunicare la propria previsione di assunzione per profilo professionale così da permettere ai disoccupati di inviare la propria candidatura ai fini di una possibile assunzione;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12, con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 306. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 4, sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;.
1. 303. Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 4, lettera n), dopo le parole: valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, aggiungere le seguenti: ed anche tra soggetti del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria.
1. 2. Dellai, Santerini, Marazziti.

  Al comma 4, lettera n), dopo le parole: mercato del lavoro, aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alla definizione di strumenti per contrastare l'intermediazione mafiosa e clientelare.
1. 87. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 40

  Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) per gli effetti di cui al comma n) la previsione delle seguenti azioni:
    1) al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è necessario disporre specificamente che i centri per l'impiego siano tenuti a promuovere la costituzione di una rete di contatti con i datori di lavoro – le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni – e svolgano, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste;
    2) individuazione di standard minimi di prestazione dei servizi, nonché delle specifiche competenze e titoli abilitanti che deve possedere il personale che nei centri per l'impiego svolge i servizi orientati alla persona, l'attività di ricerca e selezione, la gestione dell'insieme dei sistemi e delle procedure destinate al supporto e all'orientamento al lavoro ai fini della ricollocazione degli iscritti nel mercato del lavoro;
    3) erogazione di un contributo da parte dell'amministrazione competente per la copertura dei costi necessari per il conseguimento delle competenze e dei titoli abilitanti di cui al numero 2 del personale già operante nei servizi per l'impiego qualora ne risulti privo e svolga le attività di cui al numero 2.
1. 445. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 4, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) elaborazione di un piano di coordinamento con il programma di Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) come definito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e sperimentazione di forme di reddito di autonomia collegate a formazione e percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti come definiti nel Programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 3. Dellai, Santerini, Marazziti.

  Al comma 4, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) ai fini dell'individuazione dei meccanismi di coinvolgimento attivo e diretto del soggetto che si trova nella condizione di inoccupato e/o neet, prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione presso l'Agenzia di tutti i soggetti che abbiano compiuto la maggiore età a prescindere dallo status ricoperto.
1. 376. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 4, lettera q), dopo le parole: soggetti in cerca di lavoro aggiungere le seguenti: con particolare attenzione ai soggetti fragili individuati dal Programma operativo nazionale sull'inclusione sociale definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i modelli sperimentali dovranno utilizzare una quota del Fondo sociale europeo, in raccordo con le regioni e tenendo conto delle linee operative definite nel Programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 4. Dellai, Santerini, Marazziti.

  Al comma 4, lettera q), sostituire le parole: buone pratiche realizzate con le seguenti: esperienze acquisite.
1. 133. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Pag. 41Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) prevedere che i soggetti privi di reddito, a seguito della perdita di lavoro, possano volontariamente compensare il pagamento delle imposte, a qualunque titolo dovute, con la prestazione di lavori di pubblica utilità, ovvero nei settori socio-assistenziali.
1. 520. Luigi Di Maio, Cominardi, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) introduzione di modelli che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;.
1. 307. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 4, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) previsione di meccanismi di raccordo e di integrazione delle funzioni tra l'Agenzia e l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di realizzare una completa fusione delle politiche attive e delle politiche di sostegno al reddito;.
1. 551. Dell'Aringa, Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Boccuzzi, Giacobbe, Casellato, Incerti, Zappulla, Albanella, Maestri, Martelli, Miccoli, Baruffi, Malisani, Gribaudo, Paris, Tullo, Giorgio Piccolo, Rotta.

  Al comma 4, lettera r), dopo la parola: raccordo, aggiungere le seguenti: e di integrazione delle funzioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: al fine di realizzare una completa fusione delle politiche attive e delle politiche di sostegno al reddito.
1. 17. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Baruffi.

  Al comma 4, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante la creazione di un Casellario nazionale dei disoccupati in cerca di lavoro con i relativi curricula prevedendo il potenziamento del Casellario delle prestazioni in capo all'INPS, da alimentarsi obbligatoriamente anche con i dati delle prestazioni assistenziali e integrative erogate da Enti locali, Enti bilaterali e ONLUS;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 309. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 4, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante la creazione di un Casellario nazionale dei disoccupati in cerca di lavoro con i relativi curricula, prevedendo il potenziamento del Casellario delle prestazioni in capo all'INPS, da alimentarsi obbligatoriamente Pag. 42anche con i dati delle prestazioni assistenziali e integrative erogate da Enti locali, Enti bilaterali e ONLUS;.
1. 308. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 4, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: previa definizione delle risorse disponibili, nonché dei costi standard.
1. 450. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 4, lettera u), aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionali e degli interventi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera o).
1. 310. Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 4, lettera u), dopo le parole: politiche attive del lavoro aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto delle funzioni fondamentali assegnate alle città metropolitane in materia di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
1. 44. Cinzia Maria Fontana, Gasparini.

  Al comma 4, lettera v), dopo le parole: secondo percorsi personalizzati, aggiungere le seguenti: di istruzione/formazione professionale e lavoro.
*1. 19. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Baruffi, Maestri.

  Al comma 4, lettera v), dopo le parole: secondo percorsi personalizzati, aggiungere le seguenti: di istruzione/formazione professionale e lavoro.
*1. 554. Pizzolante.

  Al comma 4, lettera v), sopprimere le parole:, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica.
1. 311. Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 4, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: in linea con le attività più necessarie del territorio ove il soggetto ha la residenza o il domicilio.
1. 377. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 4, lettera z), sostituire la parola: valorizzazione, con le seguenti: uso esclusivo.
1. 312. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

  Al comma 4, lettera z), sostituire le parole: contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi con le seguenti: contenente le generalità anagrafiche e le precedenti esperienze lavorative del lavoratore.
1. 134. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, assicurando il necessario coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i).
1. 161. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Pag. 43Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 4, lettera aa), dopo le parole: ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: nonché i dati disponibili su eventuali disservizi o inadempimenti in relazione alla normativa vigente.
1. 507. Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto, Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:
   cc) integrazione piena del sistema nazionale dei servizi per l'impiego con la rete europea dei servizi per l'impiego (EURES), al fine di favorire un maggiore coordinamento tra le varie politiche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati nella Strategia europea per la crescita e l'occupazione così da incentivare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, la mobilità occupazionale e le relazioni tra le imprese.
1. 219. Gregori, Martelli, Gribaudo.

  Al comma 4, dopo la lettera bb), aggiungere le seguenti:
   cc) introduzione di meccanismi volti a garantire a livello istituzionale il finanziamento pubblico della formazione professionale destinata ai giovani, attualmente lasciato alle scelte politiche delle Amministrazioni regionali e alle loro disponibilità di bilancio;
   dd) rafforzamento del sistema di Istruzione e Formazione professionale nelle programmazioni nazionali e regionali dei Fondi Strutturali;
   ee) utilizzo delle risorse del FSE per il rafforzamento del quadro di riferimento nazionale dell'Istruzione e Formazione professionale attraverso i Piani Operativi Nazionali (PON). Il regolamento nazionale dovrà definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e le Unità di Costo Standard (UCS), anche in coerenza con la normativa nazionale dettata all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e con i vincoli di efficienza imposti dalle regole europee relative alle procedure ad evidenza pubblica.
1. 313. Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
*1. 35. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
*1. 145. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
*1. 220. Gregori, Zappulla.

  Al comma 5, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 2012/14 CE e 1991/533 CE.
1. 352. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

Pag. 44

  Al comma 5, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 353. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) miglioramento dell'attuazione delle disposizioni di legge vigenti, rafforzando attraverso incentivi e strumenti di sostegno finanziari la capacità delle micro-imprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure efficaci ed efficienti di prevenzione dei rischi, anche promuovendo lo scambio delle buone pratiche;
   b) miglioramento della prevenzione delle malattie legate al lavoro, affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti, al fine di incidere positivamente sui sistemi di sicurezza sociale;
   c) miglioramento dell'efficacia delle ispezioni sul lavoro, fornendo agli ispettori l'adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro ed erogando le risorse necessarie a tal fine anche usufruendo dei programmi di finanziamento dell'Unione europea;
   d) istituzione di un organismo scientifico indipendente di tipo consultivo, composto da professionisti e scienziati operanti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, che raccolga dati statistici affidabili, tempestivi e comparabili sugli infortuni e le malattie legati al lavoro, sulle esposizioni professionali e la cattiva salute connessa al lavoro e che analizzi costi e benefici in materia di sicurezza sul lavoro.
1. 345. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: dimezzare con le seguenti: ridurre drasticamente.
1. 378. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando maggiori tutele e garanzie nei confronti dei prestatori di lavoro.
1. 246. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
*1. 314. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
*1. 146. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
*1. 221. Gregori.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: eliminazione e.
1. 539. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Gribaudo, Giacobbe, Casellato, Incerti, Zappulla, Albanella, Dell'Aringa, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Tullo, Giorgio Piccolo, Rotta.

Pag. 45

  Al comma 6, lettera c), dopo le parole: per i medesimi eventi aggiungere le seguenti:, quali in particolare le risultanze delle ispezioni da parte degli uffici di igiene, le irregolarità relative alla messa in regola dei lavoratori e quelle relative al pagamento dei contributi previdenziali, al mancato versamento all'agenzia delle entrate delle trattenute Irpef dei lavoratori dipendenti, alla mancata predisposizione od osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro, alla condotta antisindacale,.
1. 123. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione dell'obbligo da parte delle aziende e dei centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche;
1. 89. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) introduzione dell'obbligo da parte delle aziende e dei centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e tipologia contrattuale per ciascun lavoratore;.
1. 120. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e del principio dell'esenzione da ogni responsabilità in capo al lavoratore o al datore di lavoro per la manca trasmissione o comunicazione di competenza delle pubbliche amministrazioni o degli enti previdenziali e assicurativi.
1. 124. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera e), sostituire la parola: rafforzamento con le seguenti: implementazione completa.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole:, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
   b) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla Pag. 46legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
    1) Agenzia delle entrate;
    2) Anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
    3) INPS;
    4) INAIL;
    5) Aziende sanitarie locali;
    6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
    7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
     7.1) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
     7.2) Università;
     7.3) Enti di alta formazione;
     7.4) Centri per l'impiego;
     7.5) Direzioni territoriali per il lavoro;
     7.6) Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;
     7.7) Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

   c) sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 315. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare della tenuta del registro infortuni.
1. 379. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) previsione che le modalità di risoluzione consensuale finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli resi disponibili dai siti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal sito www.cliclavoro.gov.it. nonché dai siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione. Ai fini di cui alla presente lettera, per contratto di lavoro, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
1. 88. Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 47

  Al comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) previsione dell'abrogazione dell'obbligo della tenuta del registro infortuni e relativa vidimazione, con relativa attivazione immediata del SINP.
1. 380. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) semplificazione mediante l'implementazione dei sistemi informatici e telematici, con l'obiettivo di permettere la rintracciabilità e il controllo di ogni atto e documento inerente il rapporto di lavoro, tanto con riferimento agli aspetti gestionali tanto per quanto attiene agli obblighi e rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali. Deve essere previsto che la tracciabilità e il controllo in remoto sia nella piena disponibilità del lavoratore e di ogni soggetto preposto a compiti di controllo e di vigilanza.
1. 132. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) rafforzamento del regime delle sanzioni prevedendo l'esclusione dalle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per quei soggetti colpevoli di gravi o ripetute irregolarità.
1. 90. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma lettera f), dopo le parole: della violazione aggiungere le seguenti: e del rispetto del principio comunitario, sancito dalla direttiva 2000/78 CE, secondo cui le sanzioni devono essere adeguate, proporzionate e dissuasive,.
1. 351. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 6, lettera f), dopo le parole: della violazione aggiungere le seguenti:, fatta eccezione per le violazioni in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
1. 239. Polverini.

  Al comma 6, lettera f), sopprimere le parole: nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale.
*1. 272. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini.

  Al comma 6, lettera f), sopprimere le parole: nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale.
*1. 135. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera f), sostituire le parole: nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale con le seguenti: nonché introduzione di nuove ipotesi tipiche di ricorso giudiziario da parte delle organizzazioni sindacali per la repressione della condotta antisindacale da rendere attivabile anche in caso di violazioni amministrative quali lavoro nero, appalti abusivi, mancata predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza, con facoltà di Pag. 48transigere identificando percorsi di graduale ritorno verso la legalità che, se rispettati, evitino la comminazione delle sanzioni.
1. 136. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere il divieto per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza di procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati nel caso in cui gli importi di tali spese non siano stati preventivamente comunicati al soggetto interessato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 316. Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, estensione dell'applicazione dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai settori dell'industria, dell'agricoltura e del terziario.
1. 412. Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Alla lettera g), dopo le parole: manifestazioni di volontà, aggiungere le seguenti: della lavoratrice o.
1. 36. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 6, lettera g), sostituire le parole da: anche tenuto conto fino alla fine della lettera con le seguenti: per qualsiasi contratto inerente ai rapporti lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione, di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci. Le modalità individuate devono garantire contro eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, anche prevedendo un termine di validità all'espressione della volontà del lavoratore, e tenere conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore.
1. 91. Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 49

  Al comma 6, lettera g), sostituire le parole da: anche tenuta conto fino alla fine della lettera, con le seguenti: esso subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, occasionale o di associazione in partecipazione, attraverso la messa a disposizione di moduli che riportino un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, moduli che abbiano una validità non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, resi disponibili attraverso i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it, nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio;
1. 37. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 6, lettera g), sostituire le parole da: anche tenuto conto fino alla fine della lettera con le seguenti: sia esso subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, occasionale o di associazione in partecipazione, in coerenza con quanto previsto dal secondo periodo, del comma 18 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. 38. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 6, lettera g), dopo la parola: anche, aggiungere le seguenti: attraverso la revisione della procedura di convalida delle dimissioni e.
1. 526. Brunetta, Calabria, Mottola.

  Al comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, ripristinando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 2007, n. 188.
1. 147. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) previsione di appositi meccanismi per l'accredito in via automatica sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:
    1) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
    2) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
    3) periodi di congedo di maternità e paternità, di cui agli articoli 16, 17, 20, 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    4) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    5) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    6) permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    7) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per lavoratore con handicap grave;
    8) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;Pag. 50
    9) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
    10) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    11) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    12) riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    13) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 413. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

  Al comma 6, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) previsione di un libretto formativo elettronico che consenta di rendere portabili da un'impresa all'altra la formazione specifica dei lavoratori in materia di prevenzione occupazionale e i risultati della sorveglianza sanitaria connessa a specifici rischi occupazionali.
1. 415. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 6, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di inoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscano i dati di:
    1) Agenzia delle entrate;
    2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
    3) INPS;
    4) INAIL:
    5) Aziende sanitarie locali;
    6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
    7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:
     7.1) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
     7.2) Università;
     7.3) Enti di alta formazione;
     7.4) Centri per l'impiego;
     7.5) Direzioni territoriali peni lavoro;
     7.6) Centri di formazione accreditati in base alla nominativa vigente;
     7.7) Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo e allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria Pag. 51del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia lo occorrenti risorse finanziarie.
1. 414. Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto.

  Al comma 6, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente.
*1. 39. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 6, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente.
*1. 148. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente.
*1. 222. Gregori.

  Al comma 6, lettera i) aggiungere, in fine, le parole: in relazione con la relazione con la realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente per la valutazione sull'acquisizione delle competenze comunque acquisite e debitamente certificate.
1. 137. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente con particolare riguardo per i lavoratori di età superiore ai 50 anni.
1. 121. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) realizzazione di una dorsale informativa unica sulla formazione dei singoli lavoratori ed i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego, mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.
1. 122. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera l), dopo le parole: prevenire e scoraggiare aggiungere le seguenti:, anche mediante il rafforzamento del sistema ispettivo.
1. 138. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Pag. 52Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, lettera l), aggiungere, in fine le parole:, anche innalzando i termini di prescrizione per i reati di omissione contributiva.
1. 537. Tinagli.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) previsione di una relazione annuale al Parlamento sui risultati conseguiti in merito a quanto previsto dalla lettera l) nel quadro delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso;
1. 139. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 6, dopo la lettera l) aggiungere:
   m) previsione dell'applicabilità ai lavoratori termali dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativo riconoscimento del carattere dell'occasionalità alle sospensioni annuali.
1. 495. Rostellato, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) revisione della procedura relativa ai versamenti all'Ente Bilaterale, prevedendo che il pagamento del contributo da parte dei datori di lavoro venga effettuato direttamente all'INPS in sede di denuncia mensile, con relativo diritto di rivalsa sulle somme da parte dell'ente bilaterale nei confronti dell'INPS.
1. 381. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) introduzione di una procedura telematica che permetta al soggetto, regolarmente iscritto presso il centro per l'impiego, di richiedere on-line e disporre della certificazione del proprio stato di disponibilità, anche attraverso un apposito codice attribuitogli al momento dell'iscrizione, al fine di evitare la consegna in forma cartacea presso i centri per l'impiego.
1. 382. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) previsione di un unico modello da utilizzare per effettuare i pagamenti anche in modalità telematica, relativi ad imposte tasse, contributi e sanzioni e utenze con relativa rideterminazione dei codici tributo.
1. 398. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) eliminazione della possibilità, mediante intendimenti di carattere legislativo, per le organizzazioni sindacali di svolgere nel contempo attività di centro di assistenza fiscale, prevedendo che tale attività sia svolta esclusivamente da centri di assistenza fiscale non collegati, né direttamente, né indirettamente ad un sindacato.
1. 363. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Tripiedi, Cominardi.

Pag. 53

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) introduzione dell'obbligatorietà, per le professioni regolamentate, del disciplinare prestazionale in forma scritta che dovrà essere consegnato al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico.
1. 321. Crippa, Cozzolino, Fantinati, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) introduzione dell'obbligatorietà, per le professioni regolamentate, della stesura in forma scritta del preventivo di massima con cui la misura del compenso per le prestazioni occasionali è resa nota al cliente.
1. 320. Crippa, Cozzolino, Fantinati, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) razionalizzazione e semplificazione della procedura del contenzioso in materia di lavoro, prevedendo che la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del giudizio avverso i verbali ispettivi sia svolta dall'agenzia ispettiva mediante i propri funzionari, iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 3, ultimo comma, lettera b) del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36. Al fine di razionalizzare la normativa processuale si autorizza la modifica delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nel decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
1. 167. Gribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro il termine di otto mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare i decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e n. 272, in materia di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi, nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e alle relative norme di attuazione, e garantendo uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  6-ter. I decreti di cui al comma 6-bis sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
   b) non abbassamento dei livelli di tutela già previsti dalle vigenti disposizioni;
   c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;
   d) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutte le tipologie di rischio, tenendo conto delle peculiarità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi;
   e) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali Pag. 54volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
   f) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;
   g) introduzione di funzioni propositive dei ministeri competenti nei confronti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   h) l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni per quanto non disciplinato dai decreti legislativi di cui al precedente punto a);
   i) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo ed adeguamento delle relative sanzioni, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo alla particolare disciplina del lavoro nei porti ed a bordo delle navi, alla figura del comandante nei casi in cui non rivesta il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, razionalizzando e rimodulando le sanzioni in funzione del rischio e dell'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, valorizzando il sistema del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mantenendone fermi i principi ispiratori.

  Fino alla scadenza del termine di cui al comma 6-bis sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271, e al decreto legislativo 2 luglio 1999 n. 272, come già previsto dal vigente testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 244. Oliaro.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nei rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;
   b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti:
    1) lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    2) contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;
    3) contratto part-time;
    4) apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 2014, n. 78;
    5) contratto di lavoro del socio-lavoratore;
   c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b).
1. 93. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 55

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: in cerca di occupazione, aggiungere le seguenti: di promuovere la competitività superando ogni forma di potenziale conflitto tra capitale e lavoro e valorizzando l'impresa come comunità umana,.
1. 211. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Al comma 7 alinea, sostituire le parole: riordinare i contratti di lavoro con le seguenti: ridurre le tipologie di contratti di lavoro.
1. 500. Mucci, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro con le seguenti: il cui contenuto confluisca entro novanta giorni in un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro.
1. 350. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7 alinea, sostituire le parole: con la regolazione dell'Unione europea con le seguenti: degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità.
1. 482. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, alinea, aggiungere, in fine, le parole: nonché facendo salve le tutele recate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. 473. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) riordino integrale, organico e coerente dell'intera disciplina del mercato del lavoro, attraverso l'individuazione e l'abrogazione delle singole forme contrattuali incompatibili con le previsioni di cui alla lettera c).

  Conseguentemente sopprimere la lettera h).
1. 435. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole:, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali con le seguenti: al fine di ridurre a non più di cinque le tipologie contrattuali vigenti.
1. 94. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: o superamento delle medesime tipologie contrattuali con le seguenti: delle medesime tipologie contrattuali senza alterazione dell'attuale articolazione delle tipologie contrattuali stesse.
1. 527. Brunetta, Calabria, Polverini, Mottola.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere in fine, le parole: prevedendo, inoltre, l'armonizzazione della disciplina del contratto di somministrazione di lavoro con la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
1. 317. Pinna, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche ai fini della realizzazione Pag. 56di percorsi personalizzati di istruzione/formazione professionale e lavoro in alternanza formativa.
*1. 20. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Baruffi, Maestri.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche ai fini della realizzazione di percorsi personalizzati di istruzione/formazione professionale e lavoro in alternanza formativa.
*1. 553. Pizzolante.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , mediante la previsione del contratto a tempo indeterminato, del contratto a termine causale, dell'apprendistato, della somministrazione, dei contratti autonomi e professionali tipizzati.
**1. 40. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , mediante la previsione del contratto a tempo indeterminato, del contratto a termine causale, dell'apprendistato, della somministrazione, dei contratti autonomi e professionali tipizzati.
**1. 149. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori alle soglie della pensione, anche al fine di rinnovare le aziende e le amministrazioni istituendo, su base volontaria, il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale. A tal fine stabilire misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della rimodulazione dell'orario di lavoro contrattualmente determinato;
1. 7. Formisano.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) promuovere un riordino e una armonizzazione della disciplina del trattamento economico del lavoro festivo e domenicale, che vada verso una maggiorazione delle attuali percentuali a favore del lavoratore, anche al fine di favorire la flessibilità dell'orario lavorativo nonché di riequilibrare le conseguenze dell'attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 per il settore del commercio che non è stato accompagnato da un'adeguata revisione della normativa di contrattazione collettiva.
1. 503. Dell'Orco, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) promuovere un riordino e una armonizzazione della disciplina del trattamento economico del lavoro festivo e domenicale, che vada verso una maggiorazione delle attuali percentuali a favore del lavoratore, anche al fine di favorire la flessibilità dell'orario lavorativo.
1. 504. Dell'Orco, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che i contratti collettivi di lavoro non contengano al loro interno disposizioni che possano determinare un contrasto con il principio di pari Pag. 57retribuzione tra uomo e donna per prestazioni uguali o di pari valore, pena la decadenza dell'efficacia del contratto medesimo.
1. 454. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere la verifica costante da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei contratti di lavoro stipulati dalle amministrazioni private, al fine di rimuovere le discriminazioni dei contratti di lavoro stipulati dalle aziende, nonché la pubblicazione di un rapporto semestrale sullo stato di attuazione dell'uguaglianza salariale tra uomo e donna.
1. 455. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) previsione che, ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, le tutele del contratto a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano riconosciute in relazione all'anzianità di servizio, con il pieno godimento delle stesse a partire dal quarto anno di assunzione; attuazione di un monitoraggio della disciplina relativa al licenziamento illegittimo al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di conciliazione e giudiziarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge anche sotto il profilo della certezza dei tempi della definizione della controversia e, conseguentemente, di individuare ogni opportuno intervento di revisione delle stesse.
1. 223. Gregori, Zappulla.

  Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: privilegiata con la seguente: comune.
1. 349. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: prevedendo e disciplinando, a decorrere dal periodo d'imposta 1o gennaio 2015, lo sgravio dell'IRAP in relazione a tutti i rapporti di lavoro la cui costituzione a tempo indeterminato determini un aumento dell'organico aziendale nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, in funzione di incentivo generale alla crescita dell'occupazione, calcolando l'incremento nel modo seguente:
    1) deducibilità del costo del personale nel limite dell'incremento complessivo, classificabile ai sensi dell'articolo 2425, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile, calcolando, ai fini dell'incremento, in ciascun periodo d'imposta il numero dei lavoratori mediamente occupati mensilmente nel periodo d'imposta 2014, assunto al netto del numero dei dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno;
    2) la riduzione in misura corrispondente alle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate a norma dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, a eccezione di quelle derivanti da pensionamenti per raggiunti limiti di età;
    3) nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
    4) nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero Pag. 58di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita;
    5) applicare il minor gettito fiscale per arrivare gradualmente, nell'arco di 3 anni, a circa 7,5 miliardi di euro.
1. 490. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: disponendo l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nonché in relazione alla trasformazione dei contratti subordinati a tempo determinato e parasubordinati, in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
1. 443. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) modificare il contratto di lavoro a tempo determinato, rendendolo coerente con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP e prevedendo in particolare che il ricorso al contratto a tempo determinato sia consentito solo in presenza di ragioni risultanti da un atto scritto e sia rinnovabile una sola volta nel termine massimo di durata complessiva di 36 mesi;
1. 53. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sopprimendo tutte le modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;
1. 54. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) aumentare le garanzie del mercato del lavoro e dei lavoratori, estendendo alle imprese di qualunque dimensione e settore produttivo di tutte le garanzie dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, abrogando, ove necessario, le norme che dispongano diversamente;
1. 52. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) promuovere, anche mediante appositi incentivi fiscali, la stipula di contratti collettivi aziendali finalizzati al coinvolgimento dei lavoratori nella proprietà e nella gestione delle imprese in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e del Regolamento n. 2157/2001 del Consiglio dell'unione europea dell'8 ottobre 2001 in Pag. 59conformità agli articoli 2409-octies – 2409-quaterdecies del codice civile;
1. 6. Formisano.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere l'introduzione della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, in caso di licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, dal datore di lavoro imprenditore e non imprenditore che occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro.
1. 465. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) in caso di mancato reintegro del lavoratore, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedere l'obbligo da parte del datore di lavoro di stipulare un contratto di ricollocazione al lavoratore dipendente che abbia superato due anni di anzianità di servizio, secondo i seguenti criteri direttivi:
    1) l'erogazione di un trattamento complementare per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria, pari al 40 per cento dell'ultima retribuzione per la durata del trattamento erogato dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e al 60 per cento per il semestre successivo alla cessazione del trattamento ASpI e al 50 per cento per un ulteriore semestre; la retribuzione di riferimento è soggetta al limite massimo di 40.000 euro annui;
    2) il condizionamento del trattamento, di cui alla lettera a), all'assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi di cui alle lettere d) ed e);
    3) la durata minima del trattamento complementare di disoccupazione pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto ridotta di diciotto mesi, per un massimo di ventiquattro mesi;
    4) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali, secondo la logica del welfare to work;
    5) l'impegno del lavoratore a porsi a disposizione delle strutture incaricate dell'assistenza, secondo un orario settimanale corrispondente all'orario di lavoro praticato in precedenza;
    6) la possibilità di sospensione delle prestazioni reciproche oggetto del contratto, per la durata del rapporto di lavoro a termine o in prova in cui il lavoratore si impegni, con conseguente e corrispondente riduzione della durata complessiva residua delle prestazioni stesse.
    7) la valutazione esterna, secondo le disposizioni emanate dalla regione competente, sotto il coordinamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed eventuali e successive modificazioni, relativamente alla congruità tra formazione e sbocchi occupazionali effettivi;
    8) discrezionalità del lavoratore a recedere dal contratto di ricollocazione, anche senza preavviso;
    9) recessione del datore di lavoro dal contratto di ricollocazione soltanto nei casi in cui sia cessato lo stato di disoccupazione del lavoratore, oppure il lavoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo un'opportunità di lavoro o un'iniziativa di formazione o riqualificazione professionale, oppure in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere d) ed e);
    10) l'obbligo di ricorrere al giudice del lavoro per la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione e cessazione del contratto di ricollocazione, secondo il rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile».
1. 468. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi.

Pag. 60

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) a decorrere dall'anno 2015, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto;
   b-ter) le assunzioni di cui alla lettera b-bis) devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno;
    b-quater) lo sgravio di cui alla lettera b-bis) è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi; decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo;
    b-quinquies) il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui alla lettera b-bis) non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo della lettera b-quater).
1. 491. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, sopprimere la lettera c).
1. 247. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) previsione, per tutte le nuove assunzioni, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
1. 96. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) prevedere la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per tutte le ipotesi di licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;.
1. 355. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) prevedere che le nuove assunzioni possano avvenire con un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. In tal caso, il periodo non prevede il periodo di prova e ad esso si estendo, entro dodici mesi, le garanzie previste per il contratto a tempo indeterminato ordinario;.
1. 56. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: per le nuove assunzioni.
1. 9. Capezzone.

Pag. 61

  Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio.
1. 95. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: a tutele crescenti con le seguenti: con clausole di flessicurezza.
1. 191. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: in relazione all'anzianità di servizio con le seguenti: prevedendo che a partire al massimo dal diciottesimo mese dall'assunzione si applichino le tutele e le garanzie di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono estese alle imprese di qualunque dimensione e settore produttivo.
1. 97. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: in relazione all'anzianità di servizio con le seguenti: con previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi e stabilendo che, in caso di licenziamento illegittimo, il contratto preveda obbligatoriamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro.
1. 98. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, limitando la protezione della reintegrazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Statuto dei lavoratori) ai soli casi di licenziamento nullo o discriminatorio.
1. 8. Capezzone.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: assicurando comunque la garanzia della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nei casi di licenziamenti per motivi discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare, previa qualificazione specifica delle fattispecie.
1. 538. Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Giorgio Piccolo, Boccuzzi, Giacobbe, Casellato, Incerti, Maestri, Albanella, Simoni, Miccoli, Baruffi, Malisani, Gribaudo, Paris, Martelli, Tullo, Rotta.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, fatta comunque salva la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato, quando risulti necessaria al fine dell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 30 della Costituzione;.
1. 99. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca Pag. 62l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore, ferma restando l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, in misura di 1,5 mensilità per ogni anno di anzianità, entro il limite massimo di 36 mesi.
1. 529. Brunetta, Calabria, Mottola.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: che includa una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l'incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli di natura disciplinare, di cui sia provata la manifesta insussistenza del fatto contestato nella misura in cui esso prefiguri una lesione della dignità e della figura morale e professionale del lavoratore, ferma restando l'opzione per il datore soccombente di optare per l'erogazione di una indennità risarcitoria, stabilita dal giudice, entro il limite massimo di 36 mesi.
1. 528. Brunetta, Calabria, Mottola.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di definire i criteri per la progressione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.
1. 343. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di definire i criteri per la progressione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti, mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato informa orale e per manifesta insussistenza del fatto nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.
1. 344. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di definire i criteri per la progressione delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti del lavoratore assunto a tempo indeterminato e mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale.
1. 342. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: attribuendo alle parti sociali e alla contrattazione collettiva il compito di definire i criteri per la progressione Pag. 63delle tutele, i tempi e i contenuti della scala crescente di acquisizione dei diritti.
1. 341. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e introducendola nelle ipotesi di licenziamento privo dei requisiti della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.
1. 458. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato in forma orale e per manifesta insussistenza del fatto nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e oggettivo per i lavoratori delle aziende con almeno quindici dipendenti.
1. 340. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo in ogni caso la tutela reale in caso di licenziamento per motivi discriminatori, per cause vietate dalla legge o irrogato informa orale.
1. 457. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) ai fini della coerenza con gli effetti determinati dai criteri contenuti nella lettera c) prevedere all'articolo 4, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, la riduzione delle proroghe dei contratti a tempo determinato.
1. 436. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere forme di detassazione delle nuove assunzioni di giovani, disoccupati, cassintegrati con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
1. 10. Capezzone.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) rafforzamento degli strumenti per favorire una reale alternanza scuola-lavoro.
1. 240. Polverini, Calabria.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
stabilire sanzioni nei casi in cui si faccia ricorso al contratto di apprendistato in frode alla legge, stabilendo, in particolare, che venga sempre redatto per iscritto, al momento dell'assunzione, un piano formativo individuale, sia indicato chiaramente il responsabile aziendale per la formazione individuale e sia vietato il ricorso all'assunzione di nuovi apprendisti nel caso di mancata assunzione, senza giustificato motivo risultante per iscritto, degli apprendisti che abbiano concluso il percorso formativo;.
1. 57. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Pag. 64Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere in favore delle aziende che grazie all'utilizzo della stessa realizzino un aumento delle persone occupate di almeno una unità rispetto all'occupazione media dell'anno precedente, una forma contrattuale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che preveda, per la durata di cinque anni, una decontribuzione a favore dei lavoratori e delle aziende che assumono, che permetta di ridurre il costo del lavoro fino a corrispondere al lavoratore in busta paga l'ottanta per cento, al netto dei versamenti Irpef dovuti, del costo sostenuto dal datore di lavoro per la sua retribuzione. La riduzione del costo del lavoro avviene scontando gli oneri previdenziali, i quali saranno versati dallo Stato a valere sul maggior gettito fiscale ottenuto grazie alla crescita complessiva del numero dei lavoratori assunti grazie alle presenti modalità. Le aziende che nei due anni successivi a quello in cui hanno usufruito del beneficio riducono l'occupazione sono escluse dall'accesso a ulteriori future misure agevolative per le nuove assunzioni;.
1. 212. Giorgia Meloni, Corsaro.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere misure di raccordo tra i contratti a tempo determinato di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e i contratti a tempo indeterminato, disponendo la immediata applicazione al lavoratore che sia già stato titolare di contratto a tempo determinato per tre anni, di tutte le forme di tutela e garanzia proprie del contratto a tempo indeterminato con conseguente inapplicabilità delle forme di tutela crescente.
1. 319. Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sopprimendo tutte le modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;
   c-ter) prevedere l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.
1. 100. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) abrogare l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale non possono operare in deroga alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro;.
1. 58. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Pag. 65Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere espressamente l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, fatte salve le disposizioni più favorevoli al prestatore di lavoro.
1. 356. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) abrogazione delle norme che prevedono la possibilità di deroghe, da parte della contrattazione aziendale o territoriale, di disposizioni contenute in contratti collettivi nazionali o di disposizioni legislative nazionali.
1. 348. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, sopprimere la lettera d).
*1. 59. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera d).
*1. 248. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Mucci.

  Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, con modifica delle mansioni solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, escludendo l'impiego del lavoratore in mansioni di categoria inferiore e la riduzione della retribuzione, mantenendone inalterato l'inquadramento.
1. 101. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) revisione della disciplina delle mansioni, concordata con le organizzazioni sindacali, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;
1. 102. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: revisione della disciplina delle mansioni aggiungere le parole:; oltreché nelle ipotesi attualmente previste.
*1. 41. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: revisione della disciplina delle mansioni aggiungere le parole:; oltreché nelle ipotesi attualmente previste.
*1. 150. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fra  toianni, Pag. 66Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: revisione della disciplina delle mansioni aggiungere le parole:; oltreché nelle ipotesi attualmente previste.
*1. 224. Gregori, Gribaudo.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: parametri oggettivi aggiungere le parole: e solo in caso di crisi aziendale comprovata mediante la presentazione di bilanci inerenti gli ultimi tre anni di attività, nelle sedi di trattativa.
1. 226. Gregori, Martelli, Gribaudo.

  Al comma 7, lettera d) sostituire le parole: limiti alla modifica dell'inquadramento con le seguenti: il mantenimento all'interno della stessa fascia, comunque denominata dal contratto nazionale di riferimento (livello, inquadramento, categoria o altro).
1. 214. Gregori.

  Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento con le seguenti: mantenendone inalterato l'inquadramento;
1. 119. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera d), dopo le parole: limiti alla modifica dell'inquadramento aggiungere le seguenti: e consentendo il pieno controllo giudiziale nel sindacare il merito delle valutazioni datoriali:
1. 249. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, lettera d), sostituire le parole da: anche aziendale fino alla fine della lettera, con le seguenti: stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare criteri generali di applicazione della disciplina di cui alla presente lettera;
1. 552. Dell'Aringa, Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Boccuzzi, Giacobbe, Casellato, Incerti, Zappulla, Paris, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Albanella, Gribaudo, Tullo, Giorgio Piccolo, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Rotta.

  Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera con le seguenti: debba individuare la predetta disciplina e le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera.
*1. 151. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera con le seguenti: debba individuare la predetta disciplina e le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera.
*1. 225. Gregori.

Pag. 67

  Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) armonizzazione delle disposizioni concernenti la responsabilità solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276 e successive modifiche con le disposizioni di carattere fiscale di cui all'articolo 35, commi da 28 a 28-ter, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
1. 466. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, l'applicazione di sanzioni per i casi di esternalizzazione di lavoratori, quando non sia applicato il principio solidale di mantenimento degli stessi livelli retributivi, contributivi e fiscali.
1. 469. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) promuovere gli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
1. 192. Prataviera, Fedriga, Guidesi.

  Al comma 7, sopprimere la lettera e).
*1. 60. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera e).
*1. 250. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 7, sopprimere la lettera e).
*1. 354. Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) introduzione di una disciplina volta a permettere ai lavoratori di controllare, anche a distanza e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, tutte le attività degli organi direttivi ed amministrativi di vertice dell'impresa.
1. 252. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) introduzione di una disciplina volta a permettere ai lavoratori di controllare, anche a distanza e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, tutte le attività degli organi direttivi ed amministrativi di vertice dell'impresa; la presente lettera, si applica alle sole imprese che esercitano un controllo a distanza dei lavoratori;
1. 253. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al fine di dare attuazione all'articolo 13 e seguenti della Costituzione, introdurre specifiche sanzioni per tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dall'evoluzione tecnologica in materia di controllo a distanza;
1. 62. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Pag. 68Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al fine di dare attuazione all'articolo 13 e seguenti della Costituzione, rivedere la disciplina dei controlli a distanza di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, al fine di aggiornare le garanzie e le tutele dei lavoratori ivi previste ai rischi derivanti dall'evoluzione tecnologica;
1. 61. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabilire, sentite le rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale, criteri uniformi sul territorio nazionale, sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate al controllo a distanza dei lavoratori;
1. 118. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) revisione della disciplina dei controlli a distanza, escludendo l'uso di impianti tecnologici e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;.
1. 103. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; previsione che la contrattazione collettiva stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare criteri generali di applicazione della nuova disciplina di cui al presente punto.
1. 545. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Gribaudo, Boccuzzi, Casellato, Incerti, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Albanella, Giorgio Piccolo, Rotta, Zappulla, Paris, Tullo.

  Al comma 7, lettera e), dopo le parole: controlli a distanza aggiungere le seguenti: sugli impianti.
1. 117. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 69

  Al comma 7, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria.
1. 152. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria.
1. 42. Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Labriola.

  Al comma 7, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione che la contrattazione collettiva stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare criteri generali di applicazione della nuova disciplina di cui al presente numero.
1. 22. Dell'Aringa, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro, Maestri, Baruffi.

  Al comma 7, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: infermo restando il pieno controllo giudiziale nel sindacare il merito delle valutazioni datoriali;
1. 251. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) introduzione di una disciplina volta a permettere la videosorveglianza anche nelle aree antistanti le commissioni delle sedute e dei lavori dei consigli e delle commissioni comunali, delle sedute e dei lavori dei consigli e delle commissioni regionali nonché dei lavori e delle sedute delle commissioni parlamentari tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli strumenti telematici del web.
1. 330. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera f).
1. 530. Brunetta, Calabria, Mottola.

  Al comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a tipologie di rapporti di lavoro disciplinate a seguito del riordino di cui alla lettera a) del presente comma;.
1. 544. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Boccuzzi, Gribaudo, Casellato, Giacobbe, Incerti, Zappulla, Tullo, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Albanella, Paris, Giorgio Piccolo.

  Al comma 7, lettera f), dopo le parole: in via sperimentale aggiungere le seguenti: ed in mancanza della contrattazione nazionale di categoria,.
1. 193. Prataviera, Fedriga.

Pag. 70

  Al comma 7, lettera f), dopo le parole: compenso orario minimo aggiungere le seguenti:, che in ogni caso non potrà essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta alle figure professionali assunte con contratto a tempo indeterminato e che svolgono le medesime mansioni,.
1. 105. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, con le seguenti: applicabile, sentite le parti sociali, sulla base della media applicata nei contratti nazionali di riferimento, anche ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato.
1. 164. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento dei contratti di solidarietà espansiva, che preveda la riduzione stabile dell'orario di lavoro nelle imprese con la contestuale assunzione di nuovo personale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, stabilendo annualmente la relativa dotazione nella legge di stabilità.
1. 483. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, sopprimere la lettera g).
1. 254. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini, Mucci.

  Al comma 7, lettera g), sostituire la parola: estendere con la seguente: limitare.
1. 106. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera g), dopo le parole: possibilità di estendere aggiungere le seguenti: secondo linee coerenti a quanto disposto alla lettera a) del presente comma,.
1. 550. Dell'Aringa, Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Zappulla, Tullo, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Albanella, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Ascani, Borghi, Sgambato, Vaccaro.

  Al comma 7, lettera g), sopprimere le parole: nei diversi settori produttivi.
1. 104. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera g), dopo le parole: nei diversi settori produttivi aggiungere le seguenti: caratterizzati da stagionalità nonché Pag. 71per le attività saltuarie e di limitato valore economico.
1. 543. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Gribaudo, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Zappulla, Tullo, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Albanella, Paris, Giorgio Piccolo.

  Al comma 7, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) previsione di tempi certi per la conclusione dei contenziosi in materia di lavoro, attraverso misure di risarcimento per le parti in caso di mancato rispetto dei tempi medesimi;.
1. 202. Prataviera, Fedriga.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) promuovere, in riferimento alle attività lavorative usuranti, una revisione dei parametri di classificazione dei lavori notturni che vada nella direzione di un allargamento dei parametri di accesso ai benefici attualmente previsti dalla legge per tale categoria di lavoro, con specifico riferimento alla previsione di un ampliamento dell'intervallo orario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
1. 273. Spessotto, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 7, sopprimere la lettera h).
1. 531. Brunetta, Calabria, Polverini, Mottola.

  Al comma 7, lettera h), sostituire le parole da: del testo organico fino alla fine della lettera, con le seguenti parole: di cui alle lettere a) e g) del presente comma.
*1. 165. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 7, lettera h), sostituire le parole da: del testo organico fino alla fine della lettera, con le seguenti parole: di cui alle lettere a) e g) del presente comma.
*1. 227. Gregori, Gribaudo.

  Al comma 7, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: procedendo all'abrogazione delle forme contrattuali precarie;.
1. 255. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) abrogazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di accesso di cittadini extracomunitari ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
1. 207. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) previsione della disciplina attuativa dell'articolo 46 della Costituzione al fine di riconoscere il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell'azienda al fine dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione.
1. 241. Polverini.

  Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al fine di eliminare le disparità di trattamento retributivo tra dipendenti di una medesima amministrazione, prevedere, in caso di soppressione di enti, che Pag. 72il personale trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, sia inquadrato nell'amministrazione di destinazione, secondo i seguenti criteri:
    1) inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e Pubblica amministrazione;
    2) adeguamento delle proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti;
    3) mantenimento dei trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
    4) applicazione della disposizione di cui all'articolo 2112 del codice civile, comma 3, nel solo caso in cui il trattamento economico, all'atto del trasferimento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.
1. 518. Luigi Di Maio, Cominardi, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al fine di eliminare le disparità di trattamento retributivo tra dipendenti di una medesima amministrazione, prevedere, in caso di soppressione di enti, che il personale trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, sia inquadrato nell'amministrazione di destinazione, procedendo alla modifica del secondo e quinto periodo del comma 20, dell'articolo 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel modo seguente:
    1) al secondo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole; «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 del codice civile, comma 3, salvo quanto previsto ai successivi due periodi.»;
    2) sostituire il quinto periodo, con il seguente; «Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce ‘assegno ad personam’ che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 del codice civile, comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.»;
1. 517. Luigi Di Maio, Cominardi, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che il contratto di somministrazione che le agenzie interinali stipulano con i lavoratori stranieri si uniformi ai medesimi standard normativi, retributivi e previdenziali previsti per i contratti stipulati dai lavoratori italiani;.
1. 519. Luigi Di Maio, Cominardi, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Rizzetto, Chimienti.

Pag. 73

  Al comma 7, sopprimere la lettera i).
1. 32. Oliverio.

  Al comma 7, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SEMP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è predisposta utilizzano i dati dal sistema informatico dell'INPS.
*1. 31. Oliverio.

  Al comma 7, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento e al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, prevedendo l'istituzione e attivando, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SEMP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è predisposta utilizzano i dati dal sistema informatico dell'INPS.
*1. 256. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso l'istituzione presso l'Inps di un ruolo unico degli ispettori di vigilanza in forza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, realizzando il riordino e l'armonizzazione delle corrispondenti funzioni di verifica ispettiva ed attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di indirizzo strategico per il contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.
1. 203. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 7, lettera i), sopprimere le parole da: ovvero a ambientale.
1. 24. Riccardo Gallo.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) in attuazione dell'esito referendario del 1995, in merito all'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedere nell'ambito del rapporto lavorativo che il tesseramento di un dipendente presso un sindacato abbia una durata limitata annuale con la previsione della risoluzione del contratto di tesseramento alla scadenza dell'anno. L'adesione all'associazione sindacale non può essere tacitamente rinnovata. Il sindacato è tenuto ad avvisare il dipendente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni.
1. 521. Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Ciprini.

Pag. 74

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) in attuazione dell'esito referendario del 1995, in merito all'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, subordinare il versamento dei contributi sindacali al consenso espresso, rinnovato annualmente, del lavoratore e del pensionato; è espressamente vietato il rinnovo tacito delle deleghe sindacali;.
1. 522. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera, i) aggiungere la seguente:
   l) promuovere, nell'ambito della partecipazione italiana all'Unione europea, il rinnovo e rifinanziamento della Garanzia giovani, al fine di rafforzare le azioni e le politiche che Stato e Regioni hanno già messo in campo in materia di inserimento delle giovani generazioni nel mondo del lavoro, in particolare di quelli attualmente al di fuori di ogni ciclo di formazione, istruzione o lavoro.
1. 229. Gregori, Martelli.

  Al comma 7 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) promuovere misure a favore di forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'utile dell'impresa, in particolare attraverso il riconoscimento legislativo delle imprese cosiddette a statuto partecipativo.
1. 213. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Al comma 7, dopo la lettera, i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere la sostituzione in tutte le disposizioni vigenti, delle parole: «mercato del lavoro» con le seguenti: «mondo del lavoro».
1. 270. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) estensione della disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto e conseguente abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 in contrasto con tale previsione.
1. 331. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 7 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) al fine di ridurre le disparità salariali, promuovere una legislazione volta all'introduzione di limiti ai trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dirigenti e degli amministratori delle società quotate nei mercati regolamentati proporzionali alla retribuzione minima mensile definita dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e fatte salve le retribuzioni più favorevoli ai prestatori di lavoro previste dai contratti collettivi.
1. 260. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere, al fine di ridurre le disparità salariali ed incrementare il trattamento retributivo in favore dei lavoratori meno retribuiti, l'introduzione di un principio universale di collegamento tra le retribuzioni più basse e quelle più alte, erogate dalle aziende private e da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attraverso l'elaborazione e la conseguente applicazione di un coefficiente Pag. 75obbligatorio utile a ridurre la disuguaglianza salariale, osservanza criteri di proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza ed impedendo l'erogazione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile in favore degli amministratori delle società in tutte quelle ipotesi che prevedano una riduzione della tutele e delle garanzie dei diritti dei lavoratori, nonché in tutti i casi di sospensione, riduzione dell'attività lavorativa ed in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali in deroga.
1. 257. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere, al fine di ridurre le disparità salariali ed incrementare il trattamento retributivo in favore dei lavoratori meno retribuiti, l'introduzione di un principio universale di collegamento tra le retribuzioni più basse e quelle più alte, erogate dalle aziende private e da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attraverso l'elaborazione e la conseguente applicazione di un coefficiente-obbligatorio utile a ridurre la disuguaglianza salariale; osservando criteri di proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza».
1. 259. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) vietare l'erogazione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile in favore degli amministratori delle società in tutte quelle ipotesi che prevedano una riduzione della tutele e delle garanzie dei diritti dei lavoratori, nonché in tutti i casi di sospensione, riduzione dell'attività lavorativa ed in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali in deroga.
1. 258. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) estendere il controllo giudiziale di merito alle valutazioni datoriali
1. 267. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere un limite quantitativo di utilizzazione, all'interno dell'azienda, delle forme contrattuali subordinate e parasubordinate differenti da quelle di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato non può essere inferiore all'ottanta per cento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti utilizzati da ciascun datore di lavoro.
1. 268. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere un limite quantitativo di utilizzazione, all'interno dell'azienda, delle forme contrattuali-subordinate e parasubordinate differenti da quelle di lavoro subordinato a tempo indeterminato: il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato non può essere inferiore all'ottanta per cento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti utilizzati da ciascun datore di lavoro; la presente lettera si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupa in ogni caso più di quindici dipendenti.
1. 269. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

Pag. 76

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) al fine di incrementare i trattamenti economici in favore dei lavoratori, introdurre per tutti i rapporti di lavoro, ad esclusione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, una maggiorazione semestrale della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza.
1. 265. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) previsione, in aggiunta alla normale retribuzione, di una quota flessibile del trattamento retributivo del lavoratore, privo di tassazione, condizionato all'andamento dell'azienda e alla produttività, legando maggiormente il reddito dei lavoratori all'andamento dell'impresa con conseguente aumento del livello di fidelizzazione e di produttività.
1. 386. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) abrogazione delle forme contrattuali atipiche con particolare riferimento al contratto a progetto, prevedendo nello specifico una suddivisione unica delle categorie possibili di lavoro tra autonomo e subordinato.
1. 388. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
   l) revisione della disciplina del contratto di tirocinio formativo e di orientamento e del contratto di inserimento o reinserimento lavorativo, innalzando uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di conferenza unificata, a 600 euro lordi mensili l'indennità minima di partecipazione da corrispondere obbligatoriamente a tutti gli stagisti extracurricolari;
   m) revisione della disciplina dei tirocini formativi curricolari, introducendo uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di conferenza unificata, l'obbligo per l'azienda di erogare un rimborso spese al tirocinante.
1. 242. Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) revisione della disciplina del contratto di tirocinio formativo e di orientamento e del contratto di inserimento o reinserimento lavorativo, innalzando uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di Conferenza unificata, a 600 euro lordi mensili l'indennità minima di partecipazione da corrispondere obbligatoriamente a tutti i tirocinanti extracurricolari e prevedendo ulteriori modalità di sostegno e di incentivazione per le aziende che assumano tirocinanti disabili.
1. 493. Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) revisione della disciplina del contratto di tirocinio formativo e di orientamento, innalzando uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di Conferenza unificata, a 600 euro lordi mensili l'indennità minima di partecipazione da corrispondere obbligatoriamente a tutti gli stagisti extracurricolari.
1. 492. Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) revisione della disciplina dei tirocini formativi curricolari, introducendo uniformemente su tutto il territorio nazionale, in sede di Conferenza unificata, l'obbligo per l'azienda di erogare un rimborso spese al tirocinante.
1. 243. Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

Pag. 77

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) limitare l'utilizzo e ridurre la durata a quattro mesi dei tirocini formativi prevedendo, nei casi di inosservanza di tali disposizioni, la sanzione della trasformazione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
1. 357. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) al fine di promuovere la formazione ed il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, prevedere una legislazione volta all'inserimento degli studenti, a partire dal sedicesimo anno di età, degli istituti tecnici e professionali, all'interno delle aziende private.
1. 358. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) revisione della disciplina dell'apprendistato, innalzando a sedici anni l'età minima necessaria per poter stipulare un contratto di apprendistato di primo livello, anche in considerazione dell'obbligo di frequenza scolastica in vigore fino al compimento del sedicesimo anno d'età.
1. 347. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) introduzione di modalità semplificate di formazione del contratto di apprendistato professionalizzante, con previsione anche di formazione e-learning.
1. 384. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) definizione, d'intesa con la Conferenza unificata, e al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle Regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione nei contratti di apprendistato di tipo professionalizzante e di mestiere, degli standard e delle regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione del percorso formativo svolto dall'apprendista.
1. 346. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) previsione del controllo sulla formazione on the job attraverso meccanismi che prevedano l'obbligatorietà per il datore di lavoro di recarsi con l'apprendista, entro trenta giorni dalla stipula del contratto presso il centro per l'impiego competente per territorio ai fini della compilazione in forma telematica del piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale, e prevedendo controlli annuali ai fini della valutazione degli obiettivi raggiunti e le competenze acquisite.
1. 387. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere l'introduzione delle ragioni obiettive di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo per la stipulazione, la proroga ed il rinnovo dei contratti di cui al decreto legislativo 6 Pag. 78settembre 2001, n. 368, in conformità con la clausola 8 della direttiva 1999/70/CE, e procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni previste dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, incompatibili con la presente lettera.
1. 261. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere, ad ogni proroga o rinnovo del rapporto di lavoro a termine, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, una indennità di continuità, proporzionata alla retribuzione complessiva dovuta al lavoratore per l'intera durata del contratto di lavoro a tempo determinato, non inferiore a sei mensilità.
1. 263. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) prevedere, ad ogni proroga o rinnovo del rapporto di lavoro a termine, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, una indennità di continuità, proporzionata alla retribuzione complessiva dovuta al lavoratore per l'intera durata del contratto a tempo determinato, non inferiore a tre mensilità.
1. 264. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere, nei casi di cessazione, proroga o rinnovo del rapporto di lavoro a termine, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, una indennità aggiuntiva proporzionata alla retribuzione complessiva dovuta al lavoratore per l'intera durata del contratto di lavoro a tempo, determinato.
1. 262. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) nelle more del riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, a tutti i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, con particolare riferimento a quelli prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile e quelli relativi al rapporto di lavoro a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano le medesime tutele e garanzie relative ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e più favorevoli al lavoratore.
1. 266. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) previsione di un'azzeramento dei contributi o dell'aumento graduale della medesima contribuzione, per i lavoratori autonomi nel corso dei primi tre anni di attività così da agevolare l'inserimento di tali imprenditori nel mercato del lavoro.
1. 392. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) revisione delle casse previdenziali attraverso la creazione di un'unica cassa specifica per i lavoratori autonomi adeguando la percentuale contributiva a quella prevista per la cassa gestione artigiani e commercianti, senza l'applicazione del minimale.
1. 390. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

Pag. 79

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) creazione di un'unica cassa per i lavoratori autonomi da accorpare alla gestione artigiani e commercianti, con relativa applicazione di un'unica contribuzione per i lavoratori autonomi e soci/imprenditori e senza l'applicazione dei minimali.
1. 391. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) istituzione di un'unica cassa denominata «gestione individuale unica previdenziale» nella quale far confluire la contribuzione, in maniera omogenea, degli autonomi, artigiani e commercianti, professionisti senza cassa, sulla base dell'aliquota prevista per la gestione commercianti, con relativa abolizione della gestione separata.
1. 385. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) prevedere l'istituzione di una gestione a contabilità separata per i professionisti non iscritti agli ordini, nell'ambito della gestione separata INPS già esistente, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla quale dovranno obbligatoriamente iscriversi i lavoratori autonomi individuati dal comma 1 dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione di quelli già iscritti ad una cassa previdenziale professionale privata, avente un'aliquota contributiva unica al 20 per cento da applicare al reddito annuo dichiarato ed accertato del professionista, con la previsione, ai fini del finanziamento delle prestazioni di malattia, maternità, degenza ospedaliera ed assegno per il nucleo familiare previste dalla normativa vigente, di una maggiorazione pari al 4 per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari professionali ai fini dell'IVA da versare alla Gestione a contabilità separata, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore, non assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorrente alla formazione del reddito professionale.
1. 393. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) previsione di un regime agevolativo e sospensivo dei gravami fiscali e contributivi nei confronti dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA che dichiarino un periodo di inattività per gravi motivi personali.
1. 389. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) revisione della disciplina relativa all'indennità di malattia prevista per i lavoratori autonomi regolarmente iscritti alla gestione separata, prevedendo meccanismi tali da consentire il calcolo della relativa indennità su una retribuzione convenzionale stabilita per legge a prescindere dai mesi di contribuzione.
1. 395. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) revisione ed ampliamento del periodo di malattia indennizzabile previsto per gli iscritti alla gestione separata, prevedendo un periodo pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
1. 394. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) estensione dell'ambito della disciplina di degenza ospedaliera prevista per i Pag. 80lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 anche ai casi di terapie invasive.
1. 397. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) previsione della copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo della malattia e la possibilità di sospendere tutti i pagamenti (INPS, IRPEF), che saranno poi dilazionati e versati a partire dalla piena ripresa lavorativa, così come l'esclusione dagli studi di settore per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
1. 396. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) favorire le amministrazioni maggiormente virtuose nei trasferimenti erariali da destinare a politiche attive e passive del lavoro premiando quelle che evidenziano un rapporto tra numero dei dipendenti e numero dei residenti inferiore alla media nazionale.
1. 208. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 7, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) estensione del riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, anche ai lavoratori autonomi al pari dei lavoratori dipendenti.
1. 494. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Sibilia, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti di lavoro dipendente il Governo è delegato, entro sei mesi e previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali, ad adottare le necessarie disposizioni che riducano le forme tipiche di contratto alle seguenti:
   a) contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) contratto di lavoro a tempo determinato;
   c) contratto di lavoro di inserimento o prova;
   d) contratto di lavoro di apprendistato.
1. 107. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
  7-ter. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.
  7-quater. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 1o luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvede ad adeguarne l'entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddetta variazione.Pag. 81
  7-quinquies. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
  7-sexies. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
  7-septies. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
  7-octies. Lo SMO è impignorabile.
  7-nonies. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
  7-decies. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.
  7-undecies. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
  7-duodecies. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge.
1. 417. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).
  7-ter. È istituita una autorità indipendente al fine di proporre, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il livello e gli adeguamenti del SMO; tale autorità elabora ogni dato utile e monitora gli effetti del SMO sul mercato del lavoro.
  7-quater. Lo SMO è fissato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, su proposta dell'autorità indipendente di cui al comma 7-ter, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7-quinquies. Con decreto da emanarsi entro il 1o luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede ad adeguare l'entità del SMO, tenuto conto della proposta ricevuta dall'autorità indipendente di cui al comma 7-ter.
  7-sexies. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componenti dello SMO e altresì non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoro stesso.
  7-septies. La quota parte del reddito del lavoratore, fino al limite minimo imposto dallo SMO, è impignorabile.
  7-octies. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato o indeterminato.
  7-nonies. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori di lavoro diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto fino alla misura massima del quindici per cento.
  7-decies. Il datore di lavoro che in violazione delle disposizioni in materia di SMO, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli di cui al comma 7-quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro quindicimila.
  7-undecies. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal Pag. 82datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle disposizioni in materia di SMO.
1. 318. Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO) sulla base delle seguenti disposizioni:
   a) lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi del presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO;
   b) il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto;
   c) lo SMO è incrementato al 1o gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat;
   d) per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi;
   e) le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO;
   f) non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore;
   g) lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario;
   h) lo SMO è impignorabile;
   i) le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO;
   l) per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento;
   m) il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000;
   n) la pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge.
1. 418. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Allo scopo di tutelare alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare coloro che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti, né collaboratori e i cui redditi siano inferiori a trentamila euro annui, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di contratti di lavoro autonomo.Pag. 83
  7-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 7-bis, il Governo si attiene ai seguenti principi esteri direttivi:
   a) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e alla gestione ex Enpals;
   b) previsioni di tempi e di modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui alla precedente lettera a);
   c) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo previdenziale ed assistenziale pubblico, con finalità di tutela sanitaria, di sostegno a reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;
   d) garantire e sostenere la maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale e parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPS ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e le libere professioniste.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: commi 1, 3, 5, 7 e 8 con i seguenti: articoli 1, 3, 5, 7, 7-bis e 8;
   b) sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri. Il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 416. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione degli schemi di decreto, nonché sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si esprime nel medesimo termine, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare i requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, possano adottare uno «statuto partecipativo» che le legittima ad accedere ai benefìci di cui alla lettera c). Tali requisiti devono prevedere, anche alternativamente:
    1) l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di Pag. 84congrui poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie inerenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi e la regolazione e risoluzione delle controversie collettive, in conformità alle norme contenute nella sezione VI-bis del capo V, titolo V, libro V, del codice civile;
    2) procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti. In ogni caso, nello statuto di cui alla lettera a) deve essere previsto che i rappresentanti dei lavoratori siano informati e consultati;
    3) sull'evoluzione recente e su quella prevedibile delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica;
    4) sulla situazione, la struttura e l'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste e, in particolare, in caso di prevedibili conseguenze negative sull'occupazione;
    5) sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle in materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento d'azienda;
    6) la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni, senza influenza o pregiudizio alcuno sul salario o stipendio corrisposto;
    7) l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario, rispettando i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché iscrivendosi in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB;
    8) l'istituzione di uno strumento di partecipazione finanziaria, quale il Fondo comune d'impresa, costituito in forma di società di investimento a capitale variabile, emettente azioni da assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, secondo le seguenti modalità;
    9) determinazione delle caratteristiche dei fondi comuni d'impresa, attraverso l'adozione di un regolamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
    10) il divieto di utilizzare il patrimonio dei fondi comuni d'impresa per operazioni di investimento e disinvestimento, fatta salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese i dividendi e gli altri proventi percepiti dai fondi, ferma restando la possibilità della distribuzione degli stessi agli aderenti;
    11) l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile, ad esclusione di quelle relative;
    12) alle riserve di partecipazione agli utili da parte dei promotori, di cui al primo comma dell'articolo 2333;
    13) alla facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi, di cui al secondo comma dell'articolo 2334;
   b) istituire, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per la partecipazione, Pag. 85composta da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la quale certifica la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
   c) determinare i benefici discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo di cui alla lettera a);
   d) nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la deducibilità delle spese sostenute, in attuazione di uno statuto partecipativo o di un piano di partecipazione finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari, di cui al numero 5), da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, per importi annui non superiori a 5.000 euro;
   e) la deduzione dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite previsto dalla lettera d), per ciascun lavoratore, da parte della società che ha istituito lo statuto partecipativo o in alternativa un piano di partecipazione finanziaria;
   f) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
   g) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte la sottoscrizione o la vendita ai dipendenti;
   h) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
   i) incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo.
1. 486. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 8, dopo le parole: alla genitorialità, aggiungere le seguenti: riconoscere il lavoro di cura all'interno della famiglia,.
1. 113. Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 8, sostituire le parole: alla genitorialità con le seguenti: alle cure parentali.
1. 542. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Gregori, Zappulla, Casellato, Gribaudo, Boccuzzi, Giacobbe, Incerti, Albanella, Tullo, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta.

  Al comma 8, dopo le parole: la maternità delle lavoratrici, aggiungere le seguenti: ad implementare i congedi parentali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: tutelare la maternità, aggiungere le seguenti:, i congedi parentali;
   b) sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria Pag. 86del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 419. Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 8, dopo le parole: lavoratrici aggiungere le seguenti:, ad implementare i congedi parentali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alinea, dopo le parole: delle misure volte a tutelare la maternità, aggiungere le seguenti:, i congedi parentali.
1. 532. Brunetta, Calabria, Polverini, Mottola.

  Al comma 8, dopo le parole: conciliazione dei tempi di vita ovunque ricorrano, aggiungere le parole: di cura.
1. 45. Boccuzzi.

  Al comma 9, prima della lettera a), premettere le seguenti lettere:
   0.a.1) introduzione nell'ordinamento del principio di conciliazione tra vita e lavoro come fondamentale criterio di organizzazione aziendale, per favorire il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire e sostenere l'occupazione delle persone e la competitività delle imprese, con le opportune modifiche della disciplina del lavoro privato e del lavoro pubblico;
   0.a.2) disciplina e messa a sistema delle leve e delle misure di conciliazione tra vita e lavoro, istituendo anche il responsabile della conciliazione, come figura interna all'organizzazione per la promozione e la realizzazione delle relative politiche.
1. 209. Scuvera, Bray, Cenni, Piazzoni, Carlo Galli, Terrosi, Cominelli, Rampi, Manzi, Narduolo, Beni.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici con le seguenti: nella prospettiva di estendere in maniera universale, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le donne, siano esse occupate o disoccupate;.
1. 108. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, con le seguenti: estendendo;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le parole: assunte con contratti di lavoro precario.
1. 109. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: nella prospettiva fino a: graduale, con le seguenti: ed estensione di.
*1. 501. Mucci, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

Pag. 87

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: nella prospettiva fino a: graduale, con le seguenti: ed estensione di.
*1. 533. Brunetta, Calabria, Polverini, Mottola.

  Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole: eventualmente anche in modo graduale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12, con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 420. Rostellato, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, senza alcun aumento di oneri per le lavoratrici medesime né aggravio di costi a carico delle imprese;.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 194. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: valutando anche l'opportunità di estendere alternativamente l'indennità ai padri lavoratori nei primi mesi di vita del bambino.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 421. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed implementazione dei congedi parentali.
1. 502. Mucci, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rizzetto.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Nella prospettiva di cui alla lettera a), estensione della facoltà di sostituzione e di astensione totale o parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste.
1. 169. Gribaudo, Petitti.

Pag. 88

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) estensione a tutte le categorie di donne lavoratrici, impiegate con qualsiasi tipologia contrattuale, di tutte le norme sulla maternità riconosciute alle donne lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato;
1. 110. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) destinazione vincolata dei contributi di maternità confluiti nella apposita gestione INPS esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo.
1. 195. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riconoscere alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri parasubordinati, un regime di contribuzione previdenziale di tipo figurativo, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1. 441. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: lavoratrici madri, aggiungere le parole: e lavoratori padri;
   b) sostituire le parole: datori di lavoro con la parola: committente.
1. 439. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: al fine di prevedere l'automaticità delle prestazioni, prescindendo dal reddito prodotto.
1. 399. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) estendere alle lavoratrici autonome ed ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata i benefici dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nonché gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 novembre 2001, n. 151.
1. 442. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera c), dopo le parole: quale incentivo al lavoro femminile, aggiungere le parole: da perseguirsi anche attraverso un'idonea tutela che garantisca fattivamente, con adeguate azioni di controllo e di vigilanza, il diritto al lavoro alle donne in maternità anche successivamente a tale periodo.
1. 422. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 9, lettera c), dopo le parole: con figli minori, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle donne lavoratrici in allattamento anche oltre il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

  Conseguentemente sostituire il comma 12, con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria Pag. 89del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 423. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), sopprimere le parole da: e armonizzazione, fino alla fine della lettera;
   b) dopo la lettera
g), aggiungere la seguente:
    g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

  Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 424. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi.

  Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole: e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo inserire il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 196. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole: e armonizzazione del, con le seguenti: fatto salvo il.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il primo periodo inserire il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2044, n. 307.
1. 197. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 9, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: senza alcuna riduzione degli importi spettanti.

Pag. 90

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivati e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 425. Ciprini, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) introduzione del quoziente familiare quale beneficio che deve assicurare una riduzione sostanziale per l'ingresso e/o la fruizione a qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985. n. 163, nonché per la riduzione sostanziale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 426. Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) istituzione di un Fondo di solidarietà contrattuale e sussidiarietà tramite la contrattazione collettiva finalizzato al sostegno al reddito della lavoratrice e/o del lavoratore che si assentano per cure sanitarie di familiari.
1. 489. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, il mantenimento al lavoro di persone con malattie ingravescenti, croniche progressive come la sclerosi multipla e altre patologie gravi, tenuto conto delle esigenze di terapia, cura e riabilitazione, anche attraverso il ricorso al telelavoro.
1. 46. Boccuzzi.

  Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;.
1. 534. Brunetta, Calabria, Polverini, Mottola.

Pag. 91

  Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro.
1. 427. Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

  Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in particolare, l'istituzione di una Commissione per lo sviluppo del telelavoro, allo scopo di:
   1) istituire e aggiornare l'archivio informatico nazionale dei telelavoratori che, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, comprende tutte le informazioni concernenti le trasformazioni del telelavoro;
   2) dare supporto alle pubbliche amministrazioni statali per aggiornare il personale a fronte delle nuove realtà tecnologiche e organizzative;
   3) raccogliere dati ed elaborare statistiche con disaggregazione per sesso, età, titoli di studio, al fine di dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella valutazione dell'accesso al telelavoro;
   4) dare supporto al Ministero della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici e di orientamento scolastico e professionale della tematica del telelavoro nei suoi vari aspetti, al fine di preparare i giovani ad inserirsi consapevolmente in tale nuova modalità lavorativa;
   5) valutare e selezionare i progetti di sperimentazione, adozione e diffusione del telelavoro presentati da imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, dalle associazioni di volontariato e dagli enti pubblici, per i quali sia richiesto un contributo statale e/o regionale, nell'ambito dei fondi disponibili;
   6) monitorare, anche con il concorso delle direzioni regionali del lavoro, il buon andamento dei progetti cui sia stato attribuito un finanziamento statale e/o regionale;
   7) approfondire, tramite studi e ricerche svolti autonomamente o in collaborazione con enti e istituti di ricerca, l'impatto del telelavoro sotto il profilo sia dello sviluppo economico, sia della creazione di una rete nazionale dei siti relativi al telelavoro, sia dell'innovazione tecnologica, nonché dell'accettabilità sociale;
   8) svolgere attività consultiva, di indirizzo e di supporto informativo sul telelavoro a favore di imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, e associazioni di volontariato, nonché favorire la conoscenza delle iniziative intese allo sviluppo del telelavoro mutuate dagli Stati membri dell'Unione europea, formulando proposte in ordine alla tutela delle condizioni materiali e alle garanzie giuridiche concernenti il telelavoro.
1. 447. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera d) sostituire le parole: il ricorso al telelavoro con le seguenti: promuovendo in particolare:
   1) la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro;
   2) il potenziamento della competitività industriale incentivando l'adozione del telelavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende private;
   3) l'aumento delle competenze e le capacità professionali dei lavoratori tramite meccanismi tradizionali ed innovativi di formazione ed orientamento;
   4) la promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro basate sulla conciliazione Pag. 92tra vita e lavoro nel settore pubblico e privato, anche attraverso lo smart working e il co-working;
   5) l'aumento, tramite il telelavoro, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese.
1. 446. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché il regime denominato smart working. Consentendo una prestazione lavorativa subordinata flessibile effettuata con le seguenti modalità:
   1) prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale, salva diversa pattuizione col datore di lavoro;
   2) utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
   3) assenza dell'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
1. 449. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando agli aspiranti telelavoratori, sulla base di programmi definiti dai ministeri competenti, sentite le organizzazioni sindacali e rappresentative dei lavoratori e le eventuali associazioni professionali, ove costituite, una formazione professionale continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente le dotazioni, tecnologiche, attraverso l'istituzione di:
   1) corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali;
   2) corsi di diploma universitario, corsi di laurea e corsi di specializzazione post laurea presso le università statali;
   3) corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica, presso enti e istituzioni di formazione.
1. 448. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 9, lettera e), dopo la parola: retribuite aggiungere le parole: senza pregiudizio per l'attività e previo assenso del datore di lavoro.
1. 524. Brunetta, Calabria, Mottola.

  Al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito Fondo per il sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, dipendenti e autonomi, affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche.

  Conseguentemente, al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, lettera b-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 198. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) sostegno al lavoro di cura della lavoratrice all'interno della famiglia, attraverso il riconoscimento del diritto all'accesso anticipato al trattamento pensionistico pari ad un anno di contribuzione figurativa per ogni figlio. Il beneficio di cui alla presente lettera, riconosciuto anche se la lavoratrice è risultata inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti Pag. 93contributivi, non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità;
1. 114. Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, lettera f), premettere le parole: possibilità di.

  Conseguentemente, dopo le parole: servizi alla persona aggiungere le seguenti:, attraverso specifici meccanismi di incentivazione.
1. 525. Brunetta, Calabria, Polverini, Mottola.

  Al comma 9, lettera f), sostituire le parole: l'infanzia con le parole: cure parentali.
1. 548. Gnecchi, Dell'Aringa, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Casellato, Paris, Zappulla, Boccuzzi, Gribaudo, Giacobbe, Incerti, Tullo, Castelli, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Albanella, Giorgio Piccolo, Rotta.

  Al comma 9, lettera f), dopo le parole: l'infanzia, aggiungere le parole: anche attraverso la promozione dell'apertura di asili nido nelle aziende pubbliche e private, anche mediante nuove agevolazioni fiscali.
1. 428. Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

  Al comma 9, lettera f), dopo le parole: dei servizi alla persona aggiungere le seguenti: in coordinamento con gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative.
1. 549. Gnecchi, Dell'Aringa, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Casellato, Paris, Zappulla, Boccuzzi, Gribaudo, Giacobbe, Incerti, Tullo, Castelli, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Albanella, Giorgio Piccolo, Rotta.

  Al comma 9, lettera f), sopprimere le parole da: anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi fino alla fine della lettera.
1. 429. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 9, lettera f), dopo le parole: dei lavoratori e dei cittadini aggiungere la parola: italiani.
1. 200. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 9, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) riconoscimento alle lavoratrici in gravidanza del prolungamento del congedo di maternità fino a 12 mesi con il riconoscimento dell'80 per cento della retribuzione, nonché previsione di sgravi a favore delle imprese che assumono dipendenti a tempo determinato in sostituzione del personale che si trova nella condizione di usufruire del congedo di maternità;

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 432. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 9, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) semplificare gli adempimenti in capo alle lavoratrici madri o in stato di gravidanza Pag. 94a rischio con lo scopo di evitargli spostamenti dovuti ad adempimenti burocratici, le norme da porre essere devono tener conto anche delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;.
1. 431. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 9, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) introduzione a regime di detrazioni fiscali per le spese sostenute dai genitori per il pagamento dei servizi per l'infanzia, nonché per la frequenza di centri estivi, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;.
1. 25. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 9, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) introduzione a regime di detrazioni fiscali per le spese sostenute dai genitori per il pagamento dei servizi per l'infanzia;.
1. 26. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 9, lettera g), dopo le parole: relativi congedi aggiungere le seguenti: specie per accudire minori con handicap grave.
1. 201. Prataviera, Fedriga.

  Al comma 9, lettera g), dopo le parole: e della paternità, aggiungere le seguenti: introducendo il congedo di paternità obbligatorio, da concordare con l'azienda, che preveda l'astensione dal lavoro per un periodo fino a 30 giorni fruibili in modo continuativo o frazionato, durante il periodo del congedo di maternità.
1. 359. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 433. Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per familiare a carico;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla Pag. 95data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 434. Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) riconoscimento dei congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi, al fine di favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conio della neutralità, finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
1. 430. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) eventuale riconoscimento delle fasi della vita dedicate alla cura della famiglia, come crediti ai fini pensionistici con il riconoscimento di contributi figurativi legati al numero dei figli o ad eventuali altri impegni di cura e di integrazioni contributive per i periodi di lavoro part-time per ragioni di cura, possibilità di anticipo della pensione per necessità di accudimento di persone non autosufficienti nel quadro di una revisione del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scelta;
1. 116. Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) sostegno a politiche attive e misure efficaci per ripensare il rapporto tra tempi di lavoro e di cura, al fine di promuovere una maggiore condivisione della cura da parte degli uomini, e favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, valorizzandone la differente soggettività, e rimuovendo la disparità economica ancora persistente;.
1. 115. Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) introduzione di un congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare per i genitori immigrati, anche per contrastare il fenomeno degli orfani bianchi, a tal fine modificando il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente l'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
1. 210. Scuvera, Bray, Piazzoni, Terrosi, Cominelli, Rampi, Manzi, Narduolo, Beni.

  Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) introduzione a regime di detrazioni fiscali per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di centri estivi, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;.
1. 27. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Pag. 96

  Al comma 9, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali, in modo frazionato, dei congedi per cura e alle misure normative ed organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro.
1. 47. Boccuzzi.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) ad adottare iniziative volte a introdurre misure di sostegno, anche tramite forme di incentivazione fiscale e contributiva, a favore di datori di lavoro – privati e pubblici – che istituiscono asili nido aziendali o altre iniziative informali quali baby sitting o baby parking.
1. 408. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) introdurre, in via sperimentale, sgravi contributivi e/o agevolazioni fiscali per il genitore che assuma alle proprie dipendenze baby-sitter ovvero professionisti dei servizi di cura ed assistenza alla persona.
1. 407. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) prevedere l'istituzione di elenchi certificati da organi pubblici presso i quali chi possiede i titoli professionali e/o abbia maturato esperienza qualificata in attività di cura e educazione all'infanzia possa iscriversi ai fini di una futura assunzione.
1. 406. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) adottare e sostenere ogni iniziativa normativa volta ad istituire e promuovere percorsi formativi specifici che prevedano l'insegnamento di elementi di pronto soccorso, finalizzati alla creazione di figure professionali che svolgano attività di assistenza e cura di bambini, anziani, adulti malati o disabili.
1. 405. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) disciplinare il telelavoro introducendo un uso flessibile e personalizzato dei congedi obbligatori e facoltativi, incentivando particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali il part-time, il lavoro autonomo e imprenditoriale.
1. 409. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) promuovere ed incentivare il telelavoro in alternativa al congedo facoltativo.
1. 404. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) revisione con allargamento dei limiti reddituali affinché un soggetto possa essere ritenuto a carico.
1. 400. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

Pag. 97

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) prevedere lo scorporo della CUAF dall'intera gestione delle casse dell'INPS, favorendo, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un aumento progressivo dell'importo dell'assegno al nucleo familiare.
1. 401. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) revisione del comma 16, articolo 59 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui prevede che l'assegno al nucleo familiare per autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in caso di versamenti inferiori al minimale annuo, risulta ridotto in proporzione alla contribuzione versata, prevedendo che la corresponsione avvenga a prescindere dalla contribuzione versata e accreditata, attraverso un meccanismo analogo e pari importo di quello previsto per il lavoratore dipendente, garantendo al contempo l'automaticità della prestazione prevista all'articolo 2116 del codice civile.
1. 364. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Spadoni.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) previsione dell'erogazione degli assegni al nucleo familiare anche agli autonomi iscritti ad albo professionale, prevedendo un meccanismo analogo e pari importo di quello previsto per il lavoro dipendente, prevedendo meccanismi di compensazione tra INPS e relativa cassa professionale, con relativo calcolo totale in base all'intero reddito prodotto dal nucleo familiare.
1. 361. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) revisione dell’ articolo 2, comma 10, della legge n. 153 del 1988 nella parte in cui si prevede che l'assegno al nucleo familiare sia corrisposto solo nel caso in cui il reddito prodotto sia composto per almeno il 70 per cento da redditi da lavoro dipendente, prevedendo che la corresponsione avvenga a prescindere dalla natura del reddito prodotto.
1. 362. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) revisione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa previsto per la corresponsione dell'indennità, prevedendo che l'indennità medesima sia svincolata dall’ effettiva astensione dall'attività lavorativa.
1. 411. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) rimodulazione della misura dell'indennità di maternità corrisposta alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo alla previsione della possibilità di utilizzare come base utile ai fini della corresponsione, le retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite anno per anno per legge per la categoria di appartenenza laddove il reddito professionale fosse inferiore.
1. 460. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

Pag. 98

Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) rimodulazione della misura dell'indennità di maternità corrisposta alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo alla previsione della possibilità di corresponsione dell'indennità stessa a prescindere dai mesi di contribuzione.
1. 462. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) revisionare la disciplina che prevede per la lavoratrice autonoma una indennità rapportata al reddito conseguito nell'anno precedente attraverso la previsione di misure convenzionali sostitutive.
1. 461. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) revisionare la disciplina che prevede per la lavoratrice autonoma un periodo di fermo di cinque mesi in maternità, come condizione per poter usufruire della relativa indennità.
1. 459. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) istituzione di un sistema di crediti per cure sanitarie, attraverso il riconoscimento di contributi figurativi legati al numero dei figli, e applicato con un meccanismo a scalare rispetto alla contribuzione già riconosciuta a titolo di indennità di maternità e di congedi parentali.
1. 487. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) al fine di migliorare la qualità dello vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, interventi normativi volti a promuovere ed introdurre la possibilità in capo ad un gruppo (team o staff) di lavoratori di determinare e stabilire la distribuzione oraria della proprio prestazione lavorativa in funzione delle esigenze di vita di ciascun lavoratore ed in funzione del raggiungimento di un determinata compito o obiettivo affidatogli dal datore di lavoro senza alcuno diminuzione della retribuzione.
1. 328. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, interventi normativi volti a introdurre la possibilità in capo al lavoratore di mettere a disposizione del datore di lavoro un monte ore per svolgere l'attività lavorativa da utilizzare in modo variabile a seconda delle esigenze produttive nell'ambito di archi temporali predefiniti ferma restando la retribuzione del lavoratore anche per i periodi di non lavoro da utilizzare per esigenze personali; prevedere altresì in tal caso un conguaglio delle ore per i periodi di non lavoro in caso di successiva cessazione dell'attività dell'azienda.
1. 329. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, Pag. 99anche in via sperimentale, interventi normativi volti a promuovere o rafforzare la scelta del lavoratore di determinare in maniera flessibile e liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero per lo svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto di una fascia di presenza obbligatoria compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.
1. 327. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, una legislazione volta a promuovere la progressiva riduzione dell'orario di lavoro settimanale come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle venti ore settimanali entro l'anno 2025, senza alcuna diminuzione della retribuzione e corrispondendo al lavoratore un incremento della paga oraria anche per le ore di lavoro oggetto di riduzione e mantenendo fermo il divieto assoluto di modificare in peius il trattamento retributivo complessivo sanzionando penalmente ogni forma di abuso.
1. 271. Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore e di conciliare il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, prevedere, anche in via sperimentale, interventi normativi volti a promuovere o rafforzare la scelto del lavoratore di determinare in maniera flessibile e liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero per lo svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto di una fascia di presenza obbligatoria compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.
1. 513. Ciprini, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) in merito alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro, l'estensione del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, reversibile in tempo pieno a richiesta, ai sensi dell'articolo 12-bis, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, con riferimento alle patologie oncologiche, alle patologie cronicodegenerative, come la sclerosi multipla, nonché a lavoratori con handicap con connotazione di gravità.
1. 48. Boccuzzi.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una disciplina, coerente con quella vigente in altri Stati dell'Unione europea in materia di congedi parentali e di lavori per cure sanitarie.
1. 488. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) prevedere un coordinamento operativo a livello centrale e nazionale al fine di una razionalizzazione e valorizzazione degli organismi nazionali e territoriali preposti, a vario titolo, al monitoraggio delle politiche di pari opportunità e alla rimozione Pag. 100delle discriminazioni e degli ostacoli che minano l'effettiva realizzazione della parità di genere.
1. 410. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) rendere effettiva la possibilità, sia nel pubblico che nel privato, di usufruire del congedo parentale ad ore, senza delegare l'attuazione né alla contrattazione nazionale, né a quella di secondo livello.
1. 403. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) estensione del congedo parentale anche al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei casi in cui la madre non ne abbia diritto o che non abbiano titolo all'indennità di maternità.
1. 463. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza.
1. 547. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Gribaudo, Boccuzzi, Zappulla, Casellato, Incerti, Maestri, Albanella, Giacobbe, Tullo, Dell'Aringa, Martelli, Miccoli, Baruffi, Malisani, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) rimodulare e rivedere il congedo di maternità obbligatorio e facoltativo, prevedendo per il congedo di paternità, un obbligo in capo al padre di astenersi dal lavoro in sostituzione della madre, in modo tale da favorire la parità di genere.
1. 402. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) estendere il congedo parentale anche al padre lavoratore iscritto alla gestione separata.
1. 464. Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Allo scopo di non penalizzare i lavoratori autonomi iscritti all'INPS nel caso di patologie gravi e sospensione dell'attività, in special modo a cagione del fatto che essi siano gravati dell'obbligo di versare acconti e saldi di imposte e contributi sulla base di imponibili che la patologia non permette oggettivamente di produrre, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un decreto che permetta la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di artigiani e commercianti e alla gestione separata Inps, per quanti posseggano le caratteristiche di cui al comma successivo.
  9-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 9 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione della possibilità di accedere ad una sospensione di durata fino a 24 mesi degli obblighi fiscali e previdenziali per i lavoratori che presentino le seguenti caratteristiche:
    1) sia stata loro diagnosticata una patologia grave o le cui cure necessarie rendano impossibile la continuazione dell'attività. Pag. 101L'elenco di tali patologie deve essere oggetto di un decreto apposito, e deve essere aggiornato ed integrato con cadenza quinquennale;
    2) abbiano cessato l'attività professionale o autonoma o la abbiano sospesa per un periodo pari o superiore alla sospensione fiscale e contributiva richiesta;
    3) ne abbiano fatta richiesta all'INPS nei termini e nei modi individuati da un decreto da emanarsi entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) previsione della sospensione di ogni sanzione per ritardato pagamento ed applicazione dei soli interessi legali agli importi il cui pagamento è procrastinato;
   c) possibilità di rateazione degli importi dovuti per un numero di rate pari ai mesi di sospensione, su richiesta. In ogni caso gli importi oggetto di procrastino dovranno essere versati, o cominciati ad essere versati in caso di rateazione, a decorrere dal terzo mese successivo la fine della sospensione.
1. 166. Gribaudo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di armonizzare la normativa tra dipendenti pubblici e privati il Governo è delegato ad adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a omogeneizzare la normativa inerente agli accertamenti medico legali sull'idoneità al lavoro dei dipendenti pubblici e privati e i controlli sulle assenze dal servizio per malattia e ne trasferisce la competenza esclusiva all'Inps. Per gli accertamenti medico legali l'Inps si avvale prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
1. 230. Lenzi.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali decreti devono essere conformi, oltre che ai singoli principi e criteri direttivi esplicitati in ciascun comma della legge, ai principi costituzionali, in particolare, quelli di cui agli articoli 3, 35, 36, 39 e 40, nonché ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
1. 456. Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
*1. 159. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
*1. 228. Gregori, Gribaudo.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1. 111. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Pag. 102

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

  Conseguentemente, sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di cui al comma 10, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 11-bis.
1. 523. Ciprini, Pesco, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Cominardi, Chimienti.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva individuazione delle corrispondenti risorse finanziare da effettuarsi in sede di emanazione dei singoli decreti legislativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 112. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: Dall'attuazione delle deleghe recate aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis,.

  Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Considerato che l'irrisorietà degli stanziamenti determina l'assenza pressoché totale di politiche attive del lavoro in Italia, ai fini di consentire che l'attuazione della delega di cui ai commi 3 e 4 produca almeno una minima efficacia ed effetti positivi, è autorizzata una spesa annua di seicento milioni di euro.
1. 162. Placido, Airaudo, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata ed uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 546. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Boccuzzi, Gribaudo, Casellato, Incerti, Zappulla, Albanella, Giacobbe, Tullo, Dell'Aringa, Martelli,   Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro).

  1. Ai fini della necessaria valorizzazione del ruolo delle forze sociali e la Pag. 103semplificazione delle procedure di contrattazione in materia di lavoro il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, e previa intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dell'impresa una organica normativa in materia di rappresentanza dei soggetti titolari della predetta contrattazione. Tale normativa dovrà assicurare il rispetto della maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza dei soggetti titolari della contrattazione collettiva nazionale, decentrata e territoriale, articolata e di categoria aziendale.
1. 01. Airaudo, Placido, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del reddito minimo garantito).

  1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi finalizzati alla istituzione del reddito minimo garantito.
  2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
1. 02. Placido, Airaudo, Sannicandro, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Programma nazionale sperimentale di interventi pubblici, «Green New Deal italiano»).

  1. Al fine di fronteggiare la grave disoccupazione seguita alla recessione economica del Paese, il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'avvio, nel triennio 2015-2017, di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici, denominato «Green New Deal italiano», finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro, sostenendo un'occupazione produttiva ed un lavoro dignitoso, in conformità a quanto promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unione europea, con particolare attenzione ad interventi per l'ambiente e per la salute.
1. 03. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è Pag. 104delegato ad adottare, previa consultazione con le parti sociali interessate, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare i seguenti obiettivi:
   a) istituzione di un Consiglio di partecipazione nelle aziende, eletto in maniera paritetica dagli azionisti o datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti al momento delle elezioni, con qualsiasi tipologia di contratto siano regolati, nelle aziende con numero di dipendenti superiori a 500, riducendo tale rapporto ad un terzo dei rappresentanti eletti dai lavoratori nelle aziende da 200 a 500 dipendenti;
   b) attribuzione al Consiglio di partecipazione degli obblighi di informazione di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, unitamente al controllo sull'andamento o su determinate scelte aziendali, con particolare riferimento a quelle relative all'occupazione;
   c) attribuzione al Consiglio di partecipazione di competenze specifiche su materie riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro, quali la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; il rispetto delle pari opportunità; l'incremento della produttività mediante una diversa organizzazione del lavoro; l'istituzione di servizi aziendali per l'assistenza sociale e familiare con riferimento ad asili nido, portatori di handicap, trasporto collettivo, mense e quant'altro sia necessario per un sano svolgimento dell'attività lavorativa;
   d) previsione della partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa mediante l'attribuzione di premi aziendali di produttività;
   e) previsione della distribuzione gratuita di azioni ai lavoratori dipendenti, o facilitazioni per il loro acquisto e nella imposizione fiscale, anche ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile;
   f) possibilità per i soggetti collettivi costituiti dai lavoratori, e per i fondi pensione negoziali istituiti dalle parti sociali, che siano titolari di azioni, di partecipare alle assemblee societarie ed esprimere diritto di voto.

  2. I decreti delegati stabiliscono le modalità procedurali applicative delle normative sopra indicate da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero dei contratti aziendali eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
1. 05. Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico della disposizione per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti l'efficacia della copertura assicurativa degli infortuni nei casi di utilizzo del velocipede).

  1. Al testo unico della disposizione per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo del terzo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta ovvero dei mezzi di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico».
   b) dopo il terzo periodo del quinto comma dell'articolo 210 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta ovvero dei mezzi di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto Pag. 105da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico».
1. 04. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti a revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto lei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generati:
   a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;
   b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di l'orme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;
   c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di interazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;
   d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.

  2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di coesione e di solidarietà nazionale.
  3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.Pag. 106
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
  6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareti parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  7. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
  8. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
  9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti e norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
1. 06. Rostellato, Ciprini, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rizzetto, Chimienti.