CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2014
332.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (C. 2575 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2575 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale (C. 1899 Pisano).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante «Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale»;
   preso atto che l'articolo 1 inserisce il nuovo articolo 16-ter nel TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), subito dopo l'articolo 16-bis, che disciplina le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie;
   rilevato che il comma 1 del nuovo articolo 16-ter consente di usufruire di agevolazioni fiscali, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario, emesso dall'Agenzia dell'Entrate all'atto dell'esercizio di apposita opzione da parte del contribuente;
   ricordato che l'articolo 1, comma 2, prevede che le modalità e i termini di esercizio della predetta opzione siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, a tale decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si affida il compito di determinare le modalità telematiche per l'esercizio dell'opzione e per l'emissione del certificato, nonché l'annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e in un apposito registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate, che dovrà provvedere a istituirlo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale;
   evidenziato che, in base ai termini individuati dal comma 2, dell'articolo 1, ci sarà un lasso di tempo, pari a 15 giorni, nel corso del quale il decreto ministeriale sarà adottato ed il registro tenuto dall'Agenzia delle entrate, cui fanno riferimento le previsioni del decreto, dovrà essere istituito;
   rilevato che il comma 7 del citato articolo 16-ter disciplina l'utilizzo del certificato di credito fiscale da parte dell'impresa che esegue i lavori, che in virtù delle norme precedenti diventa giratario del titolo e che, previa annotazione del trasferimento del titolo nell'apposito registro dell'Agenzia delle entrate, il diritto sottostante viene esercitato esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, rendendo l'opzione irrevocabile;
   segnalato, al riguardo, che, sotto il profilo della formulazione della norma, sembrerebbe opportuno riferirsi agli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;Pag. 12
   sottolineato che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie sistema tributario dello Stato e tutela del risparmio e mercati finanziari che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 16-ter, comma 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un riferimento agli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.