CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (Nuovo testo C. 348 Cenni).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 348 Cenni, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che:
    il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, assicurando il coordinamento con i sistemi regionali già esistenti;
    l'intento del provvedimento è quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, che è disciplinata anche a livello internazionale, e precisamente dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;
    le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    il provvedimento incide altresì sulla materia «agricoltura», riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del richiamato articolo 117 della Costituzione;
    molte regioni, anche in considerazione dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, sono intervenute in questo ambito, adottando provvedimenti per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, tra l'altro istituendo organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono e registri o anagrafi delle specie vegetali e animali;
   rilevato altresì che:
    la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che la riconducibilità di una determinata disciplina alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle regioni, non esclude tuttavia che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o di quella residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma) possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (tra le molte, si vedano le sentenze n. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);
    la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, ha inoltre stabilito che, Pag. 301quando lo Stato attrae in sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la funzione amministrativa relativa al soddisfacimento di esigenze e valori di rilievo nazionale, può provvedere all'esercizio della connessa funzione legislativa, anche quando incidente su materie attribuite alla legislazione concorrente Stato-regioni o a quella residuale delle regioni, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni;
   osservato che:
    il provvedimento in esame, non solo prevede un ampio coinvolgimento delle regioni, ma provvede a salvaguardare le esperienze regionali in questo campo, tra l'altro coordinando il Sistema nazionale con i sistemi regionali di tutela delle varietà animali e vegetali (articolo 1, comma 4; articolo 3, comma 4);
    in particolare, l'articolo 7, comma 1, prevede che all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, si provveda con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
    l'articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria ed alimentare, disponendo che dello stesso facciano parte, tra gli altri, sei rappresentanti delle regioni;
    l'articolo 10, comma 2, prevede che le modalità di funzionamento del Fondo per tutela della biodiversità agraria ed alimentare vengano disciplinate con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Sato-regioni;
    l'articolo 16 prevede che le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e i centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali, siano individuati con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che anche le modalità di conservazione delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica da parte degli allevatori custodi – come le modalità di conservazione delle risorse genetiche vegetali locali da parte degli agricoltori custodi – siano stabilite dalle regioni e dalle province autonome;
   b) all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento, oltre che ai registri vegetali, anche ai registri relativi alle specie animali tenuti dalle regioni e dalle province autonome;
   c) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire in che modo la Rete nazionale viene coordinata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare il predetto coordinamento;
   d) all'articolo 8, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire che i sei rappresentanti delle regioni che faranno parte del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare sono individuati dalle regioni in sede di Conferenza Stato- Pag. 302regioni; al medesimo articolo si valuti l'opportunità di prevedere che il coordinamento del Comitato sia affidato al rappresentante del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che lo presiede;
   e) all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che le regioni e le province autonome «possono promuovere» – anziché «promuovono» – l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.