CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (C. 2681 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2681 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie giurisdizione e norme processuali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   evidenziato innanzitutto che l'articolo 1, comma 1, prevedendo il possibile trasferimento – su istanza congiunta delle parti al giudice – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, esclude, salvo specifici casi, le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale;
   fatto altresì presente che l'articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo che all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato debba informare il cliente della possibilità di ricorrere a un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, ovvero la convenzione di negoziazione, esclude le controversie riguardanti i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro;
   rilevato, all'articolo 3, comma 6, che, sulla base della formulazione letterale della disposizione, non sembrerebbe applicabile, alla nuova fattispecie, l'articolo 82 del testo unico sulle spese di giustizia riguardante la liquidazione, da parte del giudice, dell'onorario e delle spese spettanti al difensore per gratuito patrocinio;
   considerato che l'articolo 5, comma 2-bis, nel prevedere che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita debba essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile, non indica la sanzione da applicare in caso di mancata trascrizione;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 18, comma 2, demanda a un decreto del ministro della giustizia, di natura non regolamentare, il compito di indicare ulteriori contenuti della nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo rispetto a quelli previsti dallo stesso comma;
   sottolineato, al riguardo, che occorre valutare come possa essere garantita la pubblicità dell'integrazione di disposizioni processuali, dal momento che si demanda ad un atto atipico – non soggetto al parere del Consiglio di Stato, né alla registrazione della Corte dei Conti, né all'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – la determinazione del contenuto di un atto processuale;
   evidenziato, poi, che l'articolo 22, integralmente sostituito dal Senato, recante disposizioni finanziarie, rimette, in Pag. 16particolare, a un decreto del ministro della giustizia l'aumento – nella misura necessaria – del contributo unificato laddove si dovessero registrare minori entrate rispetto alle previsioni;
   osservato, al riguardo, che occorre valutare se la disposizione, che opera, seppur in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi, sia pienamente rispettosa dell'articolo 23 della Costituzione, che riserva alla legge l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se l'esclusione delle cause vertenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dalla possibilità di ricorrere al trasferimento dalla sede giudiziale a quella arbitrale – di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge – nonché l'esclusione dalla convenzione di negoziazione delle controversie riguardanti i diritti indisponibili e dei contenziosi di lavoro – di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del medesimo decreto – siano giustificate dal criterio di ragionevolezza;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 3, comma 6, l'applicabilità, alla nuova fattispecie, dell'articolo 82 del testo unico sulle spese di giustizia riguardante la liquidazione, da parte del giudice, dell'onorario e delle spese spettanti al difensore per gratuito patrocinio, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 36 della Costituzione;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge in oggetto, attraverso quali modalità possa essere garantita la pubblicità dell'integrazione di disposizioni processuali, dal momento che il decreto di natura non regolamentare ivi previsto non deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
   d) valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge sia pienamente rispettosa dell'articolo 23 della Costituzione, che riserva alla legge l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali.

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ALLEGATO 2

5-02169 Palmizio: Sull'eventuale riduzione delle unità di personale destinate al distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco di Carpi.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Palmizio richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sul distaccamento dei vigili del fuoco di Carpi, in provincia di Modena, interessato da un progetto di ridimensionamento della pianta organica che ne penalizzerebbe la funzionalità.
  Premetto che il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena comprende 5 distaccamenti permanenti – Carpi, Pavullo, Sassuolo, San Felice sul Panaro, Vignola – con un organico teorico di 256 unità nelle figure di vigile permanente, capo squadra, capo reparto e ispettore.
  Il distaccamento di Carpi, in particolare, è configurato nella categoria D2 con un organico teorico di 36 unità.
  Il dispositivo provinciale di soccorso è completato da 5 distaccamenti volontari ubicati a Fanano, Finale Emilia, Frassinoro, Mirandola, Pievepelago-Fiumalbo.
  Anche il Comando provinciale di Modena è stato coinvolto nel progetto di riordino delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco definito, a legislazione vigente e con invarianza della dotazione organica, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di corrispondere alle nuove esigenze del soccorso e alla domanda di sicurezza proveniente dal territorio.
  Il progetto ha ridefinito la mappatura delle sedi sia centrali che distaccate, riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.
  Sulla base di tali indicatori, l'organico teorico del Comando provinciale di Modena fruisce di un potenziamento totale di 12 unità operative non specialiste, passando quindi a 268 unità. L'organico teorico del distaccamento di Carpi subisce una lieve riduzione da 36 a 34 unità.
  Quest'ultimo dato, tuttavia, deve essere inquadrato e valutato alla luce degli strumenti di flessibilità previsti dal progetto in questione.
  Infatti, ogni comandante provinciale, fermi restando gli organici complessivi a propria disposizione, potrebbe operare, nella sua qualità di responsabile territoriale dell'organizzazione del soccorso, una diversa distribuzione delle unità di personale tra i diversi distaccamenti della provincia.
  Inoltre, i direttori regionali, di concerto con i comandanti provinciali, possono istituire distretti sul territorio costituiti da più distaccamenti, associati e organizzati in modo da assicurare una maggiore flessibilità operativa.

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ALLEGATO 3

5-01846 Prodani: Sulla potestà di ripartizione dei contributi pubblici da parte dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Prodani e Rizzetto richiamano l'attenzione del Governo sui criteri di ripartizione dei contributi statali a favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, modificati dalla legge finanziaria per il 2008.
  Premetto che il Ministero dell'interno assegna due tipi di contributi annuali in tema di provvidenze a sostegno delle persone non vedenti: il primo tipo specificamente destinato all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uic), ai sensi della legge n. 24/1996; il secondo tipo liquidato all'Uic medesima, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (Irifor) e all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (Ierfop), secondo quanto disposto dalla legge n. 379/1993.
  A legislazione vigente (articolo 1 della legge n. 379 appena citata), quest'ultimo tipo di contributo è ripartito annualmente dall'Uic, sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due istituti. Come indicato nell'interrogazione, infatti, la previsione normativa riguardante la ripartizione in parti uguali del contributo assegnato con vincolo di destinazione agli Istituti Irifor e Ierfop è stata abrogata. Per l'effetto, la ripartizione delle quote è stata ricondotta in capo all'Uic.
  Per il 2013, si è provveduto alla ripartizione tra i due istituti di un importo complessivo pari a 810.065 euro. Per l'anno in corso, il contributo è stato quantificato in 778.954 euro complessivi.
  Con la legge di stabilità 2014 è stato stanziato un ulteriore contributo, complessivamente stabilito in 6 milioni 331 mila 245 euro, destinato all'Uic ai sensi delle leggi n. 282 del 1998 (per la gestione del Centro nazionale del libro parlato), n. 379 del 1993 e n. 24 del 1996.
  Segnalo che sui criteri di ripartizione del contributo annuale è tuttora pendente un contenzioso promosso da Ierfop dinanzi al TAR Lazio, non essendo andato a buon fine l'accordo stragiudiziale proposto dalla presidenza dell'Uic a Ierfop medesimo.
  Si attende la trattazione della causa nel merito intorno alla metà del mese del prossimo mese di novembre, salvo ulteriori rinvii.
  Infine, esprimo l'avviso che l'eventuale modifica degli attuali criteri di ripartizione dei contributi potrà essere oggetto di valutazione ed iniziativa in sede parlamentare.

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ALLEGATO 4

5-01733 Chaouki: Sulla necessità di verificare eventuali abusi commessi da parte di agenti delle forze dell'ordine a danno di un cittadino tunisino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Chaouki chiede notizie in merito ad eventuali abusi commessi in danno del cittadino tunisino Hassen T. nel corso del suo trasferimento presso il centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta.
  Già destinatario nel 2011 di un provvedimento di respingimento per essersi sottratto ai controlli di frontiera a Lampedusa, Hassen T. è rientrato di nuovo irregolarmente nel nostro Paese nel giugno del 2012.
  Come evidenziato dall'onorevole interrogante, nell'ottobre dello stesso anno è stata presentata in suo favore, presso lo sportello unico per l'immigrazione di Ragusa, un'istanza di emersione dal lavoro irregolare, rigettata in quanto Hassen T. è stato considerato persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, in forza dei diversi precedenti penali a suo carico.
  Aggiungo che, in relazione a tale istanza, lo stesso cittadino tunisino è stato deferito all'Autorità giudiziaria per aver falsamente certificato, con il favore dell'asserito datore di lavoro, l'esistenza dei requisiti necessari alla regolarizzazione della sua posizione.
  Nel luglio 2013, è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
  Intervenuta, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la scarcerazione con contestuale nulla osta all'espulsione, il prefetto di Ragusa ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera, che non è stato possibile eseguire immediatamente, in attesa della convalida del provvedimento da parte del Giudice di pace e dell'esito degli ulteriori accertamenti relativi alla identificazione.
  Nelle more, in data 5 agosto, è stato disposto il trasferimento dello straniero al CIE di Caltanissetta, nel corso del quale, approfittando di una sosta forzata dell'auto di servizio della Polizia di Stato sulla quale era trasportato, il medesimo si è lanciato fuori dall'abitacolo mentre il mezzo era ancora in movimento ed è rotolato lungo un pendio adiacente, dandosi poi alla fuga.
  Dopo alcuni minuti, è stato raggiunto e fermato grazie anche alla collaborazione di un passante che aveva assistito all'episodio.
  Escusso successivamente a sommarie informazioni testimoniali, lo stesso passante ha riferito che, nel momento in cui aveva bloccato lo straniero in fuga, quest'ultimo presentava delle escoriazioni alle braccia e ai piedi e che, una volta ammanettato dai poliziotti, lo stesso aveva opposto resistenza per non rientrare nell'auto di servizio. Il testimone ha aggiunto, poi, che gli agenti non avevano usato alcun tipo di violenza.
  Una volta raggiunto il CIE, il cittadino tunisino, dopo aver riferito al medico di turno di avere un dolore alla testa, è stato inviato all'ospedale di Caltanissetta, dove gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la presenza di un trauma cranico e varie escoriazioni. Dimesso dall'ospedale, il tunisino è stato ricondotto presso il CIE.Pag. 20
  Il giorno seguente, su disposizione del medico di turno del CIE, Hassen T. è stato ricondotto all'ospedale di Caltanissetta, dove è stato ricoverato per lesione generale, vari traumi ed escoriazioni multiple, una delle quali ha richiesto una sutura con un intervento effettuato nella stessa giornata.
  All'atto delle dimissioni dall'ospedale, la Questura di Caltanissetta ha rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per cure mediche.
  Successivamente, il medesimo ha effettuato visite mediche presso gli ospedali di Ragusa e di Vittoria, nel corso delle quali sono stati certificati diversi problemi relativi al suo stato di salute.
  Concludo, riferendo che, in relazione alle lesioni riportate dal cittadino tunisino, è in corso presso la Procura della Repubblica di Gela un procedimento penale che è nella fase delle indagini preliminari ed è, quindi, coperto da segreto istruttorio.

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ALLEGATO 6

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