CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 ottobre 2014
321.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629-A Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.
1. 500. La Commissione.

  Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: , è stipulato;
  conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.
1. 501. La Commissione.

  Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: di escludere aggiungere le seguenti: nei limiti di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
  conseguentemente:
   al medesimo articolo, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai relativi oneri si provvede per il 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 comma 3, e per il 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   all'articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 300 milioni;
   al medesimo articolo 4, al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 195 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: 95 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 502. La Commissione.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di complessivi 3.890 milioni Pag. 35di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, con le seguenti: è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, sopprimere la lettera a).
3. 500. La Commissione.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. 501. La Commissione.

  Al comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: comma 1
3. 502. La Commissione.

  Al comma 9-bis, aggiungere infine le seguenti parole: previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.
3. 503. La Commissione.

  Al comma 11, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
3. 504. La Commissione.

  Al comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: sono versate aggiungere le seguenti: nell'anno 2014.
3. 506. La Commissione.

  Sopprimere i commi 12-quater e 12-quinquies.
3. 505. La Commissione.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 4-bis.
4. 500. La Commissione.

  Sopprimere il comma 8-octies.
%
4. 501. La Commissione.

  Sopprimere i commi 8-novies, 8-decies e 8-undecies.
4. 502. La Commissione.

Sopprimere i commi 8-duodecies, 8-terdecies, 8-quaterdecies.
4. 503. La Commissione.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente.

Pag. 36

  Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente: aggiungere le seguenti: ivi compreso quello del CIPE;
5. 500. La Commissione.

  Al comma 2, sostituire le parole: ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 501. La Commissione.

ART. 5-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di autostrade).

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'A22, dal casello di Reggiolo/Rolo, con l'A23 al casello di Ferrara Sud, di seguito denominato Autostrada Cispadana, previo parere del CIPE. A tal fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera della Regione Emilia Romagna, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico finanziario da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5-bis. 500. La Commissione.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 5-bis.
6.500. La Commissione.

  Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
6. 501. La Commissione.

  Sostituire il comma 5-septies con il seguente:
  
5-septies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA. 33807 (2011/N) – Italia],» sono aggiunte le seguenti: «nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea».
6. 502. La Commissione.

ART. 6-bis

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mappatura delle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga e alla fine del medesimo periodo aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga;Pag. 37
  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: sulle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga.
6-bis. 500. La Commissione.

ART. 7.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
7. 500. La Commissione.

  Al comma 9-quinquies, capoverso comma 367, sostituire le parole: per gli anni 2016 con le seguenti: per gli anni 2015, 2016.
7. 501. La Commissione.

  Al comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93.
7. 502. La Commissione.

  Al comma 9-septies, sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del comma.
7. 503. La Commissione.

ART. 12.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 500. La Commissione.

ART. 15-ter.

  Al comma 1, le parole: o che svolge sono sostituite dalle seguenti: o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge.
15-ter. 500. La Commissione.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera q), capoverso “Art. 28-bis, comma 2, dopo le parole: del consiglio comunale, aggiungere le seguenti: salva diversa previsione regionale,.
17. 500. La Commissione.

  Sopprimere il comma 2-quater.
17. 501. La Commissione.

ART. 17-bis.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
17-bis. 500. La Commissione.

ART. 20.

  Al comma 3, dopo le parole: 4,90 milioni aggiungere le seguenti: di euro annui.
20. 500. La Commissione.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».
20. 501. La Commissione.

Pag. 38

ART. 21.

  Al comma 4, alla lettera b), premettere la seguente: 0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione.
21. 500. La Commissione.

ART. 22.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2.1. Le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
22. 500. La Commissione.

ART. 26.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al precedente periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.
26. 500. La Commissione.

ART. 30.

  Al comma 9, sostituire le parole: è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri con le seguenti: è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo.
30. 500. La Commissione.

ART. 30-bis.

  Sopprimerlo.
30-bis. 500. La Commissione.

ART. 32-bis.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2 comma 2, lettere c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione Pag. 39dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2 comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.»
32-bis. 500. La Commissione.

ART. 33.

  Al comma 10, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;.
33. 500. La Commissione.

ART. 33-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 33-bis.
(Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato). – 1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica da amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato, nel perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal Patto di stabilità interno del comune medesimo.
33-bis. 500. La Commissione.

ART. 34.

  Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
34. 500. La Commissione.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 2-bis.
36. 500. La Commissione.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 2-ter.
36. 501. La Commissione.

ART. 38.

  Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: versati aggiungere le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati.
38. 500. La Commissione.

ART. 38-bis.

  Sopprimerlo.
38-bis. 500. La Commissione.

ART. 40.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: che restano acquisite al bilancio dello Stato con le seguenti: che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono Pag. 40acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato.
40. 500. La Commissione.

ART. 41.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad utilizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,.
41. 500. La Commissione.

ART. 42.

  Al comma 8, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
42. 500. La Commissione.

ART. 42.

  Al comma 14-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: 2.526.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 2.142.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 384.000 euro aggiungere le seguenti: annui;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento aggiungere le seguenti: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2016 dello stanziamento.
42. 501. La Commissione.

ART. 43-ter.

  Sopprimerlo.
43-ter. 500. La Commissione.

ART. 43.

  Al comma 5-quater, aggiungere le seguenti parole:
  Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.
43. 500. (Nuova formulazione). Il Relatore.

Pag. 41

ALLEGATO 2

Decreto-legge 133/2014 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629-A Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 43.

  Al comma 5-quater, aggiungere le seguenti parole:
  Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
43. 500. Il Relatore.