CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 ottobre 2014
321.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (Testo unificato C. 348 Cenni e C. 1162 Verini).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 348 Cenni e C. 1162 Verini, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»;
   ricordato che il provvedimento istituisce il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di definire i principi ed i criteri generali valevoli su tutto il territorio, e le modalità di coordinamento in materia con i sistemi regionali;
   evidenziato che il testo unificato in esame ha come intento quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, disciplinata, a livello internazionale, dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;
   considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, sotto alcuni profili, alla materia» tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materia di «agricoltura»;
   ricordato che, anche alla luce dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, le regioni sono intervenute, adottando misure per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale e che le misure regionali in questione sono – nella maggior parte dei casi – di contenuto analogo, avendo molte leggi regionali provveduto all'istituzione di organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono;
   ricordato, altresì, che la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (ex multis sentenze n. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);
   osservato che l'articolo 7, comma 1, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità, si provvede all'aggiornamento Pag. 8del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;
   rilevato che l'articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria ed alimentare;
   preso atto che l'articolo 10, comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, vengano disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo per tutela della biodiversità agraria ed alimentare;
   ricordato che l'articolo 16 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e sentito il Comitato per la biodiversità, vengano definite le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e vengano individuati i centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.