CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2014
320.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (nuovo testo C. 1658 Zampa ed altri).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C. 1658 Zampa ed altri, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
   rilevato che:
    le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    diverse disposizioni peraltro incidono anche sulla materia dei servizi sociali (articolo 4, commi 4 e 5; articolo 6, capoverso «articolo 31-bis»; articolo 10, comma 2; articolo 13, articolo 14) o sulla materia della formazione professionale e dell'apprendistato (articolo 8, capoverso «comma 1-bis»; articolo 12 e articolo 16), che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
    l'articolo 4, comma 5, prevede un coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dell'elenco dei servizi di prima assistenza necessari per assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati; analogamente l'articolo 13, comma 3, prevede il coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale che deve garantire il monitoraggio sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
    l'articolo 23 prevede che presso il Ministero dell'interno sia costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «d'intesa con le regioni e i comuni» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali» ovvero «previa intesa con le regioni e con i comuni interessati»;
   b) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza Pag. 188– con le modalità che dovranno essere stabilite con leggi regionali;
   c) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, sono stabilite le modalità per garantire, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore, un sistema di monitoraggio dell'attuazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Pag. 189

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (nuovo testo C. 1658 Zampa ed altri).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C. 1658 Zampa ed altri, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
   rilevato che:
    le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    diverse disposizioni peraltro incidono anche sulla materia dei servizi sociali (articolo 4, commi 4 e 5; articolo 6, capoverso «articolo 31-bis»; articolo 10, comma 2; articolo 13, articolo 14) o sulla materia della formazione professionale e dell'apprendistato (articolo 8, capoverso «comma 1-bis»; articolo 12 e articolo 16), che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
    l'articolo 4, comma 5, prevede un coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dell'elenco dei servizi di prima assistenza necessari per assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati; analogamente l'articolo 13, comma 3, prevede il coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale che deve garantire il monitoraggio sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
    l'articolo 23 prevede che presso il Ministero dell'interno sia costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «d'intesa con le regioni e i comuni» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali» ovvero «previa intesa con le regioni e con i comuni interessati»;
   b) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza – con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;Pag. 190
   c) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, sono stabilite le modalità per garantire, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore, un sistema di monitoraggio dell'attuazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati»;
   d) all'articolo 16, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «ove possibile» con le seguenti «ove necessario» e di prevedere per l'attività di mediazione culturale una priorità di destinazione a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 25.