CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE 3.82, 35.125, 38.176 E DEL GOVERNO 9.47, 17.196, 20.21, 26.66, 42.02 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 3. 82 del Relatore.

  Le parole: la seguente sono sostituite dalle seguenti: le seguenti:
   d-bis) prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez;
   d-ter) elettrificazione delle Ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo.
0. 3. 82. 1. Mazzoli.

  Dopo: Piazza Martinez aggiungere le seguenti:, previa valutazione del rischio idrogeologico locale e realizzazione di un piano di messa in sicurezza del bacino del torrente Bisagno.
0. 3. 82. 2. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
   d-ter) alle imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nella giornata dell'8 ottobre 2014, per la somma pari a 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo di cui al medesimo comma, a seguito della presentazione di autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 3. 82. 3. Biasotti, Latronico.

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:
   «d-bis) prolungamento della Metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez».
3. 82. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 9. 47 del Governo.

  Sostituire le parole: dell'incolumità pubblica con le seguenti: dell'integrità fisica della popolazione.

  Conseguentemente, allo stesso comma 2-bis, secondo periodo:
   a) dopo le parole: avviate o da avviarsi inserire le seguenti: aventi come oggetto la realizzazione di interventi ed attività funzionali a preservare l'integrità fisica della popolazione;Pag. 149
   b) sostituire le parole: alle esigenze di incolumità pubblica con le seguenti: alle esigenze di preservare l'integrità fisica della popolazione.
0. 9. 47. 1. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*0. 9. 47. 2. Mariani, Tullo, Basso, Carocci, Pastorino, Giacobbe, Vazio, Marco Meloni.

  Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*0. 9. 47. 3. Dorina Bianchi, Tancredi.

ART. 9.

  Aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3.
9. 47. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 17. 196 del Governo.

  Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: in applicazione dell'articolo 24 sono premesse le seguenti parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali.
*0. 17. 196. 1. Pellegrino, Zaratti.

  Al capoverso comma 4-bis, prima delle parole: in applicazione dell'articolo 24 sono premesse le seguenti parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in Pag. 150tema di conformazione alle tipologie societarie per l'esercizio di attività professionali.
*0. 17. 196. 2. De Mita.

ART. 17.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.
17. 196. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 20. 21 del Governo.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
0. 20. 21. 1. Carrescia.

  Al comma 4-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'esclusione della soppressione disposta dal presente comma non opera con riferimento alle fattispecie traslative di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ed all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 1, comma 576, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001.
0. 20. 21. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti di cessione a qualsiasi titolo da parte di enti locali relativi ad aree di edilizia residenziale pubblica o agevolata in favore di soggetti privati per la realizzazione o il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario sono assoggettati alle imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. La presente disposizione è estesa agli atti di cessione disposti in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.
0. 20. 21. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard.

ART. 20.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
20. 21. Il Governo.

Pag. 151

ART. 26.

  Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
  8-bis. Il comma 12, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
26. 66. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 35. 125 del Relatore.

  Sopprimere i commi 1, 3, 4, 6, 8, 9.
0. 35. 125. 4. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 1.
0. 35. 125. 5. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  I commi 1, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.
  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.
  7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.
0. 35. 125. 8. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Il comma 1 è sostituito con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: Pag. 152gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.
0. 35. 125. 6. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.
0. 35. 125. 7. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con proprio decreto, individua gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare solo se effettivamente necessari, articolati per regione e tenendo conto della pianificazione regionale, in considerazione di una loro progressiva riduzione ai fini del pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di riciclaggio previsti dalla normativa vigente.
0. 35. 125. 12. Zaratti, Pellegrino.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 sostituire le parole: capacità degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati con le seguenti: capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti;
   2) al comma 3:
    a) dopo le parole: di recupero energetico da rifiuti inserire le seguenti: su richiesta del gestore;
    b) sostituire la parola: devono con la seguente: possono;
    c) nell'ultimo periodo dopo le parole: degli impianti esistenti, inserire le seguenti: qualora la Valutazione di Impatto Ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico;

   3) al comma 7 sostituire le parole: euro 20 con le seguenti: euro 30;
   4) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà»;

   5) al comma 11, capoverso comma 3-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:; va garantita, in ogni caso, la salute Pag. 153pubblica e l'alto grado di protezione dell'ambiente;
   6) al comma 12, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, definendo una percentuale minima di polietilene al di sotto del quale il contributo non è dovuto.
0. 35. 125. 9. Bratti, Cominelli, Arlotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: e gli impianti di incenerimento fino a: il conferimento dei rifiuti in discarica con le seguenti: con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;
   b) sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
  «2. Ai medesimi fini di al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento a freddo degli gli impianti di recupero materia ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti, nonché l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto. Gli impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
  3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, nel rispetto della Comunicazione sull'economia circolare COM(2014)398 e la proposta di Direttiva COM(2014)397, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
  4. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.
  5. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 2 e 3 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.
0. 35. 125. 10. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire il periodo: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. con il seguente: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e coincenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.
*0. 35. 125. 13. Castiello.

Pag. 154

  Al comma 1, sostituire le parole: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. con le seguenti: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e co-incenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.
*0. 35. 125. 2. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale inserire le seguenti: con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto.
0. 35. 125. 11. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1 sostituire le parole: per coprire il fabbisogno con le seguenti: l'eventuale fabbisogno con riferimento alla potenziale complessiva di carico termico.
0. 35. 125. 3. Carrescia.

  Al comma 2 dopo le parole: CER 200108 aggiungere le seguenti: 200201 e 200302.
0. 35. 125. 14. Carrescia.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la produzione di compost di qualità.
0. 35. 125. 15. Zolezzi, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Segoni, Mannino.

  Sopprimere il comma 3.
*0. 35. 125. 16. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Segoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma.
*0. 35. 125. 17. Pellegrino, Zaratti.

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:
sia esistenti e sostituire la parola: devono con: possono;
   sopprimere il comma 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli Impianti sono tenuti a versare, oltre alla tariffa prevista dagli Enti d'ambito della regione di destinazione, un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima della quota annuale degli ammortamenti degli impianti e della quota di remunerazione del capitale investito, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore fino a un massimo dell'80 per cento su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani, la parte residua sarà versata dal gestore ai Comuni compresi entro un raggio di 4 km dall'impianto per gli stessi scopi.;
   al comma 9 sostituire le parole: commi 3, 5 e 8 con le seguenti: commi 3 e 8.
0. 35. 125. 18. Bratti, Marco Di Maio, Arlotti.

Pag. 155

  Al comma 3 sostituire le parole: devono essere autorizzati con le seguenti: possono essere autorizzati, su domanda del gestore da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 35. 125. 19. Carrescia.

  Al comma 3 aggiungere le parole: In assenza di compatibilità ambientale coerente con il nuovo assetto operativo essa deve essere riesaminata tenendo in considerazione nella fase autorizzativa lo stato della qualità dell'aria così come previsto dalla Direttiva 2008/50 recepita dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
0. 35. 125. 20. Carrescia.

  Sopprimere il comma 4.
0. 35. 125. 21. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 5, dopo le parole: esistenti aggiungere le seguenti: fra quelli di cui al comma 1.
0. 35. 125. 22. Carrescia.

  Sopprimere il comma 6.
0. 35. 125. 23. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 6, dopo le parole: al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, aggiungere le seguenti: seguendo il principio di prossimità.
0. 35. 125. 24. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Al comma 6, sostituire le parole: a solo rischio infettivo, con le seguenti: che contengono «Frasi di rischio per la salute» come individuate dal Regolamento (CE) n. 1272/2008).
0. 35. 125. 25. Carrescia.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: che disciplinano la materia, aggiungere le seguenti: solamente qualora sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, e.
0. 35. 125. 26. Pellegrino, Zaratti.

  Il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
0. 35. 125. 27. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 7 le parole da: prodotti in altre regioni, fino a: tariffe di gestione dei rifiuti urbani sono sostituite dalle seguenti: alle regioni ove sono ubicati gli impianti, di cui al comma 1, viene riconosciuto un tributo di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuti urbani conferito e di 24 euro se prodotti in regioni In cui non è stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 152/2006.Pag. 156
  Il tributo è versato trimestralmente alla Regione sede dell'impianto e affluisce su un apposito fondo destinato alla prevenzione della produzione di rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e ad interventi di bonifica ambientale che i Comuni devono sostenere in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. Il 10 per cento del tributo è trasferito dalla regione al Comune sede dell'impianto ed il 5 per cento ai Comuni confinanti in proporzione alla loro popolazione ed è destinato dai medesimi al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
0. 35. 125. 28. Carrescia.

  Al comma 7, sostituire le parole: di euro 20, con le seguenti: di euro 25.
0. 35. 125. 29. Busin, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 8.
*0. 35. 125. 30. Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 8.
*0. 35. 125. 31. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
0. 35. 125. 32. Tino Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 9.
*0. 35. 125. 33. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 9.
*0. 35. 125. 34. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: devono essere avviati a smaltimento con le seguenti: il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea,.
0. 35. 125. 36. Mariani.

  Al comma 12 alla lettera b) sostituire la parola: deve con la seguente: può e alla lettera e) dopo le parole: percentuale di polietilene contenuta nel bene inserire le seguenti: che non può essere inferiore al 50 per cento.
0. 35. 125. 37. Bratti.

  Al comma 13 sostituire le parole: dei relativi importi con le seguenti: degli importi dei contributi medesimi.
0. 35. 125. 38. Busin, Grimoldi.

ART. 35.

  Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Pag. 157Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.
  3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
  4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio Pag. 158infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
  8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotto alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente: periodo:
  «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
   c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera b).»;

  13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi.
35. 125. Il Relatore.

Pag. 159

Subemendamenti all'emendamento 38. 176 del Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente e con l'ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio e controllo degli impianti affinché nel periodo di sospensione dell'esercizio di detti impianti sia evitato ogni rischio per l'ambiente e fa salute»;
   b) al comma 11-quater sostituire le parole da «I gestori» a «attività di produzione» con le seguenti: «I gestori degli impianti, entro un anno dalla sospensione di cui al comma 11-ter, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente la ripresa dell'attività di produzione». Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al decorso del predetto termine di un anno, si applicano le norme di cui alla Parte quarta, titolo V in tema di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati»;
   c) al comma 11-septies, dopo le parole: «regioni» inserire le seguenti: «dei comuni».
0. 38. 176. 2. Crippa.

  Al comma 11-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente e con l'ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio e controllo degli impianti affinché nel periodo di sospensione dell'esercizio di detti impianti sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.
0. 38. 176. 1. Crippa.

  Al comma 11-quater sostituire le parole da: I gestori a: attività di produzione con le seguenti: I gestori degli impianti, entro un anno dalla sospensione di cui al comma 11-ter, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente la ripresa dell'attività di produzione.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al decorso del predetto termine di un anno, si applicano le norme di cui alla Parte quarta, titolo V in tema di interventi di bonifica e ripristino ambientale del siti contaminati.
0. 38. 176. 3. Crippa.

  Al comma 11 dopo le parole: regioni inserire le seguenti: dei comuni.
0. 38. 176. 4. Crippa.

ART. 38.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Considerate le mutate esigenze del mercato elettrico e la conseguente modalità di utilizzo degli impianti di produzione, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore elettrico e al fine di garantire il contenimento dei costi energetici, i gestori di impianti termoelettrici di potenza nominale maggiore di 300 MW che possono essere eserciti nel rispetto delle AIA vigenti, così come aggiornate dal decreto legislativo 46 del 2014, fermo restando quanto previsto per i casi di definitiva messa fuori servizio degli impianti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, possono, con tempi e modalità da concordare con il Ministero dello sviluppo economico, sospendere temporaneamente l'esercizio di detti impianti di generazione di energia elettrica dando priorità a quelli meno efficienti e con un più elevato livello emissivo.Pag. 160
  11-ter. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio si considerano vigenti, fino alla scadenza naturale, le AIA precedentemente rilasciate. A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente una riduzione ed una semplificazione delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti affinché sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.
  11-quater. I gestori degli impianti possono in qualsiasi momento comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente la ripresa dell'attività di produzione fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia ambientale e l'applicazione del piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA per l'impianto in esercizio. Per quegli impianti considerati strategici ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, così come individuati con successivo provvedimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente in caso di cessazione dell'esercizio non vengono implementati i piani di dismissione.
  11-quinquies. Nel caso in cui i gestori di impianti di generazione di energia elettrica intendano invece procedere alla reindustrializzazione dei siti, trova applicazione per tali siti quanto disposto dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.
  11-sexies. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
38. 176. Il Relatore.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 42. 02 del Governo.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
0. 42. 02. 1. Busin, Grimoldi.

Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

Art. 42-bis.

  «I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accori di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
42. 02. Il Governo.

Pag. 161

ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 22.03 E 38.177 DEL RELATORE E 20.22, 20.23 E 26.67 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 20. 22 del Governo.

  Alla lettera a) dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inserire le seguenti: fermo restando la verifica a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite

  Conseguentemente
   alla lettera b), dopo le parole: della legge 12 novembre 2011, n. 782 inserire le seguenti: e l'esito della verifica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
0. 20. 22. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 20.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. All'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: “degli enti territoriali”, sono aggiunte le seguenti: “e delle altre Pag. 162pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
   b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: “che intendono dismettere”, sono aggiunte le seguenti: “, le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”».
20. 22. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 20. 23 del Governo.

  Sopprimere la lettera a).
0. 20. 23. 1. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere la lettera b).
0. 20. 23. 4. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Alla lettera b), dopo le parole: agenzia del demanio inserire la seguente: non;

  Conseguentemente sopprimere le parole da: salvo parere fino a dalla richiesta.
0. 20. 23. 6. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Alla lettera b) sopprimere le parole: da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
0. 20. 23. 7. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere la lettera c).
0. 20. 23. 8. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

ART. 20.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-quater è soppresso;
   b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”;
   c) al comma 2-sexies, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il”, e la parola: “comunicano”, è sostituita da: “comunica”; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”».
20. 23. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 22. 03 della Relatrice.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, imprese e società agricole, artigiane ed edili.
0. 22. 03. 1 Carrescia, Taricco.

Pag. 163

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, come annualmente determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 22. 03. 2 Busin, Grimoldi.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.
22. 03. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 26. 67 del Governo.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla fine del secondo capoverso del comma 1, dopo le parole: «corso di finanziamento.» inserire il periodo: «Il progetto di recupero dovrà privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e start-up, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio».
0. 26. 67. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio alla concessione della locazione, a canone agevolato, sull'immobile interessato».
0. 26. 67. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: patrimonio pubblico sono aggiunte le parole: ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
0. 26. 67. 8. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: allo sviluppo economico e sociale con le seguenti parole: alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.
0. 26. 67. 7. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, alle lettere b) d) e), sostituire le parole: una proposta con le parole: una proposta di piano, programma, progetto.
0. 26. 67. 9. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari».
0. 26. 67. 12. Basilio, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 164

  Al comma 2, punto c), dopo le parole: il Ministero della difesa aggiungere: di concerto con il Ministero dell'ambiente.
0. 26. 67. 14. Busto, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti con le parole: ferme restando le volumetrie, le superfici e le sagome esistenti.
0. 26. 67. 20. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, la parola: demaniali, è sostituita dalla seguente: pubblici;
   b) al comma 1, nel primo periodo, le parole: L'accordo, sono sostituite dalle seguenti: In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo; nel secondo periodo, le parole: un proprio progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo, sono sostituite dalle seguenti: all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; dopo la parola: finanziamento, sono inserite le seguenti: valorizzazione o alienazione; il terzo periodo è soppresso;
   
c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle proprie finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: e il Ministero della difesa possono, sono sostituite dalle seguenti:, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può; le parole: un progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: del progetto, sono sostituite dalle seguenti: della proposta;
   e) al comma 4, nel primo periodo, le parole: il progetto, sono sostituite dalle seguenti: la proposta; le parole: ovvero con il Ministero della difesa, sono sostituite dalle seguenti:, e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2;
   f) al comma 6, le parole: ovvero il Ministero della difesa procedono, sono sostituite dalle seguenti: e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,;
   g) al comma 7, dopo le parole: variante urbanistica, sono aggiunte le seguenti:, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti;
   h) al comma 8, le parole: del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.
26. 67. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 38. 177 del Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere Pag. 165dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici;
   b) dopo le parole: medesimi siti aggiungere le seguenti: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo;
   c) dopo le parole: alla disciplina comunitaria in materia aggiungere le seguenti: di sostenibilità dei bioliquidi;
   d) infine aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dello Sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.
0. 38. 177. 1. Crippa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici.
0. 38. 177. 2. Crippa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: medesimi siti aggiungere le seguenti: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo.
0. 38. 177. 3. Crippa.

  Dopo le parole: La predetta maggiore valorizzazione sono inserite le seguenti:, calcolata con meccanismi tali da garantire, anche in via anticipata, la copertura dei costi residui di investimento nonché gli afferenti costi di riconversione,.
0. 38. 177. 4. Zan.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: alla disciplina comunitaria in materia aggiungere le seguenti: di sostenibilità dei bioliquidi.
0. 38. 177. 5. Crippa.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare incrementi della tariffa della fornitura del gas naturale ai clienti finali.
0. 38. 177. 6. Busin, Grimoldi.

  In fine aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.
0. 38. 177. 7. Crippa.

ART. 38.

  All'articolo 38 aggiungere il seguente comma:
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, e in conformità alla disciplina comunitaria in materia.
38. 177. La Relatrice.

Pag. 166

ALLEGATO 3

DL 133/2014 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: «relativi alla rete di accesso».
*0. 6. 55. 6. (Nuova formulazione) Bargero.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: «relativi alla rete di accesso».
*0. 6. 55. 3. (Nuova formulazione) Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: «relativi alla rete di accesso».
*0. 6. 55. 4. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: relativi all'accesso primario e secondario con le seguenti: «relativi alla rete di accesso».
*0. 6. 55. 7. (Nuova formulazione) Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3), secondo periodo, dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti:, ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.
0. 6. 55. 10. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso 7-quinquies dopo le parole: servizi di rete a banda ultra larga aggiungere le seguenti: con caratteristiche di rete, di cui ai punti a) e b) del comma 7-quater, uguali o superiori a quelle per il quale si richiede il contributo.
0. 6. 55. 17. Coppola.

  Al comma 1, capoverso 7-octies, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: sentiti, per quanto di competenza, i ministeri competenti nonché,.
0. 6. 55. 24. (Nuova formulazione). Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 3, capoverso 87-ter le parole: della rete di comunicazione elettronica, sono sostituite dalle seguenti: delle reti di comunicazione elettronica.
0. 6. 55. 29. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

Pag. 167

  Al comma 4, dopo le parole: o la modifica aggiungere le seguenti: di impianti delle reti di comunicazione elettronica o.
0. 6. 55. 36. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignaroli.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, 259, dopo le parole: «società controllate o collegate» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad Internet mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali».
0. 6. 55. 42. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
  5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 81-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259.
0. 6. 55. 44. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
*0. 6. 55. 45. (Nuova formulazione) Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi Pag. 168o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
*0. 6. 55. 46. (Nuova formulazione). Palmieri, Vella, Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1o agosto 2003, 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici».
0. 6. 55. 48. Palmieri, Vella, Latronico.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche).

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
   a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
   b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
   c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
    1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016.
   d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.

  7-quater. Ai fini della presente normativa si intende per:
   a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie Pag. 169in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30Mbits e di upload di almeno 3Mbits una determinata area;
   b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100Mbits e di upload di almeno 10Mbits su una determinata area;
   c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubblica amministrazione, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

  7-quinquies. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma 7-quater), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo 7-sexies possono essere concessi solo ad un soggetto.
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. Sul sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, ovverosia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, d beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.
  Nei 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione europea.
  Entro il 30 aprile 2015 il Mise pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
  Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
  7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative Pag. 170e di controllo attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012».

  2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
   b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».

  3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:
  «Art. 87-ter.(Variazioni non sostanziali degli impianti). – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1.5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».

  4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0.5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti dei citato decreto legislativo.
  5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».
6. 55. Il Relatore.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici.
6. 42. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

Pag. 171

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del «Progetto strategico nazionale per la Banda Ultralarga» autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6.43. (Nuova formulazione) Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Creazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

  1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998. n. 281, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo o aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro e non oltre i 120 giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche dati contenenti informazioni sulle infrastrutture sia di tipo nazionale che locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
6. 06. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta, Gadda.

  Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.
0. 6. 07. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

  1. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e Pag. 172pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

Art. 135-bis.
(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

  1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.
6. 07. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 15.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 25. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 30. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni Pag. 173immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».
*15.01. Mariani

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere la frase: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».
*15. 02. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».
* 15. 05. De Mita.

  Sostituire le parole: o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari con le seguenti: o che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.
0. 15. 010. 1. Abrignani.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo le parole: «il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari».
15. 010. Il Relatore.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

  1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un Pag. 174canone annuo superiore ad euro 250 mila, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.
18. 11. Taranto, Martella, Benamati, Bargero, Basso, Bini, Cani, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Minnucci, Montroni, Petitti, Paolo Rossi, Scuvera, Senaldi, Simoni, Taricco, Tidei.

ART. 30.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: produzioni agricole e agroalimentari fino alla fine della lettera con le seguenti: iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano.
30. 3. Romanini, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 2, lettera i), dopo le parole: rafforzamento organizzativo aggiungere le seguenti: delle start up nonché.
30. 38. Mucci.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. L'ICE – Agenzia presenta ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e in particolare sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.
30. 40. (Nuova formulazione) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del made in Italy, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
  3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. 02 (Nuova formulazione). Pastorelli, Di Lello, Zaccagnini.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
34. 1. Mariani, Borghi.

Pag. 175

ART. 34.

  All'articolo 34, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali.».
*34. 11. (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi.

  All'articolo 34, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali.».
*34. 44. (Nuova formulazione) De Mita.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, ma a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il comma:
  1-bis. Il progetto di bonifica di cui al comma 1 di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati può essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattrocentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.
34. 3. (Nuova formulazione) Borghi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio siti WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.
34. 41. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 8, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: del comma 7.
34. 6. (Nuova formulazione) Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

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  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Nei siti inquinati di proprietà di Enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
  7-bis. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 7, gli Enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori:
   a) 30 novembre 2014, per l'annualità 2014;
   b) 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015;
   c) 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016.

  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
34. 46. Dallai, Cenni.

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
  17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.
  17-ter Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 e dell'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2. dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
36. 29. Il Relatore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione del Fondo per la promozione Pag. 177di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi);
   b) Al comma 2, le parole: alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti sono sostituite dalle seguenti: alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card;
   c) al comma 4 dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate,.
36. 2. (Nuova formulazione) Speranza, Antezza, Folino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale sono destinate ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.
36. 8. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo.
36.07. (Nuova formulazione) Antezza.