CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 ottobre 2014
313.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.145, 5.05, 6.55, 6.07, 7.141, 7.142, 7.143, 7.144, 10.45, 15.010, 16.010, 32.017, 39.7, 39.05 DEL RELATORE E 43.025 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 1.145.

  Dopo le parole: primo periodo sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
0. 1. 145. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 1.

  Al comma 11, primo periodo dopo le parole: dall'entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
1. 145. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 5.05.

  All'articolo 5-bis sopprimere il comma 1.
*0. 5. 05. 1. De Rosa, Daga.

  All'articolo 5-bis sopprimere il comma 1.
*0. 5. 05. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
**0. 5. 05. 3. Paglia, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
**0. 5. 05. 4. De Rosa, Daga.

  All'articolo 5-bis, comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016;
0. 5. 05. 5. De Rosa, Daga.

  Sopprimere il comma 3.
*0. 5. 05. 6. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
*0. 5. 05. 7. Paglia, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 4.
0. 5. 05. 8. Paglia, Pellegrino, Zaratti.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. L'asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la Pag. 36A13, al casello di Ferrara sud, è qualificata quale infrastruttura di rilevanza strategica nazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia-Romagna e, conseguentemente nell'XI Programma Infrastrutture strategiche.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti subentra alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, di seguito denominato Autostrada Cispadana, e dalla medesima data il riferimento alla regione Emilia-Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria provvedono ad adeguare la convenzione in essere alla disciplina procedurale prevista dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.
  4. La regione Emilia-Romagna, tenuto conto di quanto già disposto nel quadro degli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera f-bis), della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e successive modificazioni e sue misure attuative, provvederà, conseguentemente, a porre in essere le norme legislative e finanziarie atte a garantire il contributo pari ad euro 179.700.000,00, quale partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera, che verrà corrisposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in dieci quote annuali costanti posticipate, la prima delle quali entro 120 giorni dalla firma del verbale inizio lavori.
5. 05. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 6.55.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro.
0. 6. 55. 2. Palmieri, Vella, Latronico.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sopprimere le parole: relativi all'accesso primario e secondario.
*0. 6. 55. 6. Bargero.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sopprimere le parole: relativi all'accesso primario e secondario.
*0. 6. 55. 3. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sopprimere le parole: relativi all'accesso primario e secondario.
*0. 6. 55. 4. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1, capoverso 7-ter alinea, sopprimere le parole: relativi all'accesso primario e secondario.
*0. 6. 55. 7. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera b) sostituire la parola: pubblico con la seguente: comune.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: previsto fino a: 26 agosto 2010.
0. 6. 55. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punti 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, Pag. 37le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.
0. 6. 55. 8. Rubinato, Moretto, De Menech.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 2) sostituire la parola: 12 con la seguente: 11.
0. 6. 55. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3), secondo periodo, dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: , ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.
0. 6. 55. 10. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis)
la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice.
0. 6. 55. 11. De Mita.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.
*0. 6. 55. 12. Bargero.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.
*0. 6. 55. 13. Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.
*0. 6. 55. 14. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.
*0. 6. 55. 15. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 7-quinquies, dopo le parole: interventi infrastrutturali inserire le seguenti: che sono utili per la comunità.
0. 6. 55. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 7-quinquies dopo le parole: servizi di rete a banda ultra larga aggiungere le seguenti: con caratteristiche di rete, di cui ai punti a) e b) del comma 7-quater, uguali o superiori a quelle per il quale si richiede il contributo.
0. 6. 55. 17. Coppola.

  Al comma 1, capoverso 7-sexies, sostituire le parole: a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale con le seguenti: a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale e dopo le parole: imposta regionale sulle attività produttive aggiungere le seguenti: o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo.
0. 6. 55. 18. Palmieri, Vella, Latronico.

  Al comma 1, capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: con una maggiore copertura del territorio e con le seguenti: con i.
*0. 6. 55. 19. Bargero.

  Al comma 1, capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: con una maggiore Pag. 38copertura del territorio e con le seguenti: con i.
*0. 6. 55. 20. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: con una maggiore copertura del territorio e con le seguenti: con i.
*0. 6. 55. 21. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 1 , capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: con una maggiore copertura del territorio e con le seguenti: con i.
*0. 6. 55. 22. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 7-octies con il seguente:
  7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 1-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 1-sexies.
0. 6. 55. 23. Palmieri, Vella, Latronico.

  Al comma 1, capoverso 7-octies, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 6. 55. 24. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) adotta con decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps) facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
0. 6. 55. 25. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) adotta con Pag. 39decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps) facendo seguito al Progetto strategico nazionale per (a banda ultralarga approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012, Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
0. 6. 55. 26. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
*0. 6. 55. 27. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
*0. 6. 55. 28. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, capoverso 87-ter le parole: della rete di comunicazione elettronica, sono sostituite dalle seguenti: delle reti di comunicazione elettronica.
0. 6. 55. 29. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Al comma 3, capoverso 87-ter, sostituire la parola: sufficiente con la seguente: necessaria.
0. 6. 55. 30. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
*0. 6. 55. 31. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
*0. 6. 55. 32. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 4.
*0. 6. 55. 33. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 4.
*0. 6. 55. 34. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non;

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: autorizzazione paesaggistica inserire le seguenti: semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazione.
0. 6. 55. 35. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 4, dopo le parole: o la modifica aggiungere le seguenti: di impianti delle reti di comunicazione elettronica o.
0. 6. 55. 36. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignaroli.

Pag. 40

  Al comma 4, dopo le parole: superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri quadrati, aggiungere le seguenti: Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree pubbliche.
0. 6. 55. 37. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono in ogni caso esclusi, dalla deroga di cui al presente comma, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
0. 6. 55. 38. Rubinato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice del beni culturali e del paesaggio», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   «d) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica».
0. 6. 55. 39. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 116, sopprimere dalle parole: «sentite» fino alla fine del comma.
*0. 6. 55. 51. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 116, sopprimere dalle parole: «sentite» fino alla fine del comma.
*0. 6. 55. 40. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
  5-ter. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
**0. 6. 55. 49. Bergamini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, Pag. 41dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
  5-ter. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
**0. 6. 55. 50. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
  5-ter. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
**0. 6. 55. 41. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «società controllate o collegate» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad internet mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali».
*0. 6. 55. 42. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «società controllate o collegate» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad internet mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali».
*0. 6. 55. 43. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
  5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 81-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259.
0. 6. 55. 44. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

Pag. 42

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti; «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
  5-ter. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
  5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
*0. 6. 55. 45. Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti; «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
  5-ter. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
  5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, Pag. 43regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
*0. 6. 55. 46. Palmieri, Vella, Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-ter. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio devono intendersi tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  4-quater, Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico stimato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.
  4-quinquies. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3.
  4-sexies. Gli edifici che provvedono all'acquisizione dell'etichetta di cui al comma 3 su base volontaria, in concomitanza o meno di una ristrutturazione edilizia, o a seguito di un piano di ammodernamento delle infrastrutture di rete proposto e sostenuto da un operatore di comunicazione elettronica possono beneficiare della detrazione di imposta IRPEF pari al 50 per cento. Il relativo periodo di riferimento così come il massimale detraibile sarà reso noto successivamente a seguito di adeguata copertura finanziaria oppure per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, fino ad un ammontare complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma concorre con le detrazioni fiscali di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fatta salva la necessaria copertura. Per le prestazioni di servizi relative a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
  4-septies. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole o gli edifici industriali presenti in particolari zone disagiate, o per le opere di ristrutturazione, l'autorità competente sul territorio può prevedere esenzioni dagli Pag. 44obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o per il tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari, industriali o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate».
0. 6. 55. 47. Palmieri, Vella, Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici».
0. 6. 55. 48. Palmieri, Vella, Latronico.

ART. 6.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche).

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
   a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
   b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
   c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
    1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma Pag. 457-sexies sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016.
   d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.

  7-quater. Ai fini della presente normativa si intende per:
   a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30Mbits e di upload di almeno 3Mbits una determinata area;
   b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100Mbits e di upload di almeno 10Mbits su una determinata area;
   c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubblica amministrazione, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

  7-quinquies. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma 7-quater), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo 7-sexies possono essere concessi solo ad un soggetto.
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. Sul sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, ovverosia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, d beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.
  Nei 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione europea.
  Entro il 30 aprile 2015 il Mise pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori Pag. 46l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
  Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
  7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative e di controllo attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012».

  2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
   b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».

  3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:
  «Art. 87-ter.(Variazioni non sostanziali degli impianti). – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1.5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.»
  4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0.5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti dei citato decreto legislativo.
  5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».
6. 55. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 6.07.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: non alteri inserire le seguenti: in alcun modo.
0. 6. 07. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 47

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: pregiudizio al medesimo aggiungere le seguenti:, né tantomeno venga arrecato danno o pregiudizio ai servizi esistenti.
0. 6. 07. 2. Busin, Grimoldi.

  Al comma 2, capoverso comma 1, dopo le parole: dopo il 1o luglio 2015 inserire le seguenti: qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.

  Conseguentemente, al comma 2, al medesimo capoverso, dopo le parole: dopo il 1o luglio 2015 inserire le seguenti: qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.
0. 6. 07. 3. Busin, Grimoldi.

  Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ed accessibile con le seguenti: e facilmente accessibile.
0. 6. 07. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.
0. 6. 07. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

  1. All'articolo decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

   b) all'articolo 91, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

Art. 135-bis.
(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

  1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, Pag. 48n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.
6. 07. La relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 7.142.

  Sopprimere da: Al comma 1 sostituire fino a: della Regione.
0. 7. 142. 20. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Capoverso b), numero 1), sopprimere dalle parole: al comma 1 fino a sostituivo.
0. 7. 142. 19. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Capoverso lettera b), sopprimere il punto 2).
0. 7. 142. 17. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Capoverso lettera b), al punto 2) sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni e sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
0. 7. 142. 2. Busin, Grimoldi.

  Capoverso lettera b), numero 2, apportare le seguenti modifiche:
   1) le parole «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «novanta giorni»;
   2) sopprimere le seguenti parole «ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4».
*0. 7. 142. 30. De Mita.

  Capoverso lettera b), numero 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni conseguentemente al medesimo punto 1, sopprimere le parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
*0. 7. 142. 32. Pellegrino, Zaratti.

  Capoverso lettera b), al punto 2) sopprimere le parole da ponendo a inadempiente.
0. 7. 142. 18. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

Pag. 49

  Capoverso lettera b), sopprimere il numero 3.
0. 7. 142. 22. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Capoverso lettera b) sostituire il punto 3) con il seguente:
  3) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. La Regione, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, può consentire l'affidamento del servizio idrico integrato in sub-ambiti territoriali, anche con una pluralità di soggetti, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 149-bis, 151, 153, si applicano con riferimento al sub-ambito.
0. 7. 142. 4. Busin, Grimoldi.

  Capoverso lettera b), numero 3) sostituire le parole: b) unicità della gestione con le parole: b) unitarietà della gestione.
0. 7. 142. 28. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino, Busto.

  Capoverso lettera b) sopprimere il numero 4.
0. 7. 142. 21. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Capoverso lettera b) al punto 4) sostituire le parole: con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 con le parole: secondo le forme di gestione tra quelle previste dall'ordinamento europeo.
0. 7. 142. 14. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

  Capoverso lettera b) numero 4) sostituire le parole: in ambiti territoriali di dimensione comunque non inferiore al territorio delle province o delle città Metropolitane della Regione con le seguenti: in ambiti territoriali di dimensione comunque non inferiore al territorio delle province o delle città Metropolitane o dei Comuni o delle Unioni dei Comuni della Regione.
0. 7. 142. 29. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino, Busto.

  Capoverso lettera b), numero 4) dopo le parole: città metropolitane inserire le seguenti: o alle Unioni dei comuni o ai comuni.
0. 7. 142. 27. Ferraresi, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Capoverso lettera b) punto 4), aggiungere il seguente comma:
  2-ter. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'ente di governo dell'Ambito.
  2-quater. Sulle gestioni di cui al comma 2-ter gli enti di governo dell'Ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.
0. 7. 142. 3. Caparini, Busin, Grimoldi.

  Nella parte conseguenziale, sopprimere il punto 1).
0. 7. 142. 13. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

Pag. 50

  Nella parte conseguenziale, al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
0. 7. 142. 11. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

  Nella parte conseguenziale, sopprimere il punto 2).
0. 7. 142. 10. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

  Nella parte conseguenziale, punto 2, premettere alle parole: dopo il capoverso 3 le seguenti: i commi 3 e 4 sono soppressi.
0. 7. 142. 33. Pellegrino, Zaratti.

  Nella parte conseguenziale, sostituire il punto 3) con il seguente: Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
0. 7. 142. 8. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Nella parte conseguenziale, sostituire il punto 3) con il seguente:
  6) Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 7. 142. 7. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Nella parte conseguenziale, punto 3, sopprimere la lettera c).
0. 7. 142. 25. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Nella parte conseguenziale, sostituire il punto 4 con il seguente:
  7) Al comma 7, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
0. 7. 142. 5. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Nella parte conseguenziale, punto 4, sostituire la lettera b) con la seguente:, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata» con le seguenti: «il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva».
0. 7. 142. 24. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Nella parte conseguenziale, punto 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 7. 142. 31. Pellegrino, Zaratti.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Regioni che Pag. 51non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, dotato di personalità giuridica, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;
    3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;
    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentita la gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in ambiti territoriali di dimensione comunque non inferiore al territorio delle province, o delle città metropolitane della Regione».

  Conseguentemente:
   1) al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione;
   2) al comma 1, lettera i), alinea, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. «Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito; b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio».
   3) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «della depurazione delle acque» con: «idrico»;
    b) sostituire le parole: «o urbanistico» con: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;
    c) sostituire le parole: «Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei Pag. 52termini alle modalità attuative» con le altre: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
   4) al comma 7, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2014» con: «entro il 31 dicembre 2014»;
    b) sostituire le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo» con le altre: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo».
   5) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono aggiunte le seguenti «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».
7. 142. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 7.141.

  Sostituire le parole: È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 con le seguenti: L'ultimo periodo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come introdotto dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «Le regioni concludono la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro il 30 aprile 2015, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia».
0. 7. 141. 1. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d) capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
7. 141. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 7.143.

  Dopo il comma 9-quinquies, inserire il seguente:
  9-sexies. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito i Commissari prevedono che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.
0. 7. 143. 2. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 9-quinquies, inserire il seguente:
  9-sexies. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, inviano al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, semestralmente e al termine dell'incarico, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con Pag. 53l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. I Commissari riferiscono altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
0. 7. 143. 3. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
  9-ter. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016».

  9-quater. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
  367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo».

  9-quinquies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2013.
7. 143. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 7.144.

  Dopo le parole: di cui al successivo comma 351, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Presidenti delle Regioni Calabria e Basilicata inviano al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, semestralmente e successivamente alla chiusura delle contabilità speciali di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82/2013 e n. 98/2013, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, un'anagrafe degli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e Pag. 54ad uso produttivo finanziati in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. I Commissari riferiscono altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
0. 7. 144. 1. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 256, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse che sono riversate sulle contabilità speciali di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 98 del 25 giugno 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero di cui al successivo comma 351.
7. 144. La Relatrice.

ART. 10.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 31 della legge 11 agosto 2014, n. 125, rubricato «Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti», il comma 5 è così modificato:
  1. Alla lettera a) le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
  2. Alla lettera b), tra le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» e «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».
10. 45. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 15.010.

  Sostituire le parole: o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari con le seguenti: o che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.
0. 15. 010. 1. Abrignani.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo le parole: «il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai Pag. 55sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari».
15. 010. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 16.016.

  Sopprimere le parole da: alla data di entrata fino alla fine del periodo.
0. 16. 016. 2. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo le parole: in vigore del medesimo decreto, inserire le seguenti: il progetto delle quali – sulla base del quale è stato aggiudicato il contratto – è stato approvato prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi».
0. 16. 016. 3. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro otto mesi.
0. 16. 016. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sette mesi.
0. 16. 016. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempienti secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.
0. 16. 016. 6. Mariani.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).

  1. Gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 016. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 32.017.

  Sopprimere il comma 2.
0. 32. 017. 1. Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
0. 32. 017. 5. Busin, Grimoldi.

Pag. 56

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
.

  1. All'articolo 46-bis, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) 3118/1993 del Consiglio, del 25 ottobre 1993», sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.»;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.».

  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta.

  All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera 1-quater, aggiungere la seguente:
  1-quinquies: decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all’«albo degli autotrasportatori».

  3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando Pag. 57strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
32. 017. La Relatrice.

ART. 39.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: uso promiscuo ai dipendenti con le seguenti: disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
39. 7. La Relatrice.

Subemendamenti all'emendamento 39.05.

  Sostituire il capoverso tt) con il seguente:
   tt) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 per cento energia rinnovabile, il 50 per cento calore di scarto, il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
0. 39. 05. 1. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:
   tt)
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
    il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore.

  Entro il 31 dicembre 2015 l'AEEGSI determina le modalità di individuazione e valutazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente che ricomprendono in tale definizione anche la valutazione dei sistemi di distribuzione del calore all'utenza finale (rete).
0. 39. 05. 2. Crippa.

  Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:
   tt)
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
    il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore.

  Sono esclusi da tale definizione gli inceneritori di qualsiasi tipo.
0. 39. 05. 3. Crippa.

Pag. 58

  Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:
   tt)
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
0. 39. 05. 4. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:
   tt)
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e sostenibili, un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno:
    il 50 per cento energia rinnovabile;
    il 50 per cento calore di scarto;
    il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
0. 39. 05. 5. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: efficienti inserire le seguenti: secondo i principi di trasparenza ed economicità.
0. 39. 05. 6. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), sopprimere le parole: in alternativa.
0. 39. 05. 7. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), sopprimere le parole: in alternativa.
0. 39. 05. 8. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera tt), al primo punto, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
0. 39. 05. 9. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), secondo punto, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
0. 39. 05. 10. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), al terzo punto, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 85 per cento.
0. 39. 05. 11. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), sostituire il quarto punto con il seguente: il 40 per cento una combinazione di tale energia e calore.
0. 39. 05. 12. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), quarto punto, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
0. 39. 05. 13. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), quarto punto, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.
0. 39. 05. 14. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, lettera tt), quarto punto elencato, sostituire le parole: delle precedenti con le seguenti: di tale energia e calore.
0. 39. 05. 15. Crippa.

Pag. 59

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).

  1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la lettera tt) è sostituita dalla seguente:
    tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
    il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
39. 05. La Relatrice.

Sub-emendamenti all'emendamento 43.025.

  Sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del periodo con le seguenti: restano nella dotazione del fondo di cui alla citata lettera a) ai fini di una ulteriore ripartizione.
0. 43. 025. 2. Busin, Grimoldi.

  Al capoverso comma 1 sostituire le parole da: alle finalità fino alla fine del comma, con le seguenti: agli interventi di messa in sicurezza del territorio, con priorità per interventi di messa in sicurezza per prevenire il dissesto idrogeologico, con particolare priorità per le aree colpite dagli eventi alluvionali del 9 ottobre 2014.
0. 43. 025. 1. Segoni, De Rosa, Zolezzi.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata)
.

  1. Le eventuali economie a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
43. 025. Il Governo.

Pag. 60

ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis e relativi Allegati);
   considerato che è in stato di relazione il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2093 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento;
   ritenuto opportuno che il citato disegno di legge possa mantenere la natura di «collegato» anche nell'ambito della manovra per il 2015,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, in sede d'esame della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014, premesso che:
   la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014, predisposta dal Governo evidenzia il clamoroso errore di valutazione sui principali indicatori macroeconomici, con la revisione della stima di crescita del PIL, che passa da + 0.8% a –0,3% per il 2014 e da + 1,3% a + 0,5% per il 2015;
   in un commento alla Nota elaborato dalla campagna «Sbilanciamoci !» – costituita da 48 organizzazioni della società civile unite nella per impegnarsi a favore di un'economia di giustizia e di un nuovo modello di sviluppo fondato sui diritti, l'ambiente, la pace – si legge che «non stiamo parlando dello scostamento di qualche decimale rispetto ad una stima iniziale sul Pil già molto prudente, ma della differenza, sostanziale, che c’è tra il prevedere un'economia in crescita ed il ripiombare nella recessione, con tutti i risvolti economici, sociali, perfino psicologici, che essa porta con sé»;
   nella nota di aggiornamento il Governo intende posticipare il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine al 2017; tale discostamento viene descritto nel documento come compatibile con la flessibilità prevista dalle regole della Unione Europea, che individuano nella presenza di eventi eccezionali, quali il peggioramento dell'economia, la possibilità di deviare temporaneamente dagli obiettivi;
   già nel DEF 2014 il Governo ipotizzava uno spostamento dell'obiettivo di medio termine, ovvero del pareggio di bilancio di bilancio in termini strutturali, dal 2015 al 2016, chiedendo quindi la deroga alla Commissione Europea, la quale il 2 giugno 2014, nel documento «Valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità 2014 dell'Italia» – SWD(2014) 413 final – affermava in modo chiaro che «[l]a deroga richiesta dall'Italia per discostarsi dal percorso necessario verso l'obiettivo di medio termine non può essere concessa a causa del rischio di non conformità con il parametro di riferimento di riduzione del debito» e che, come anche indicato nella nota di aggiornamento al DEF, già anticipato in precedenza dalla relazione di minoranza del M5S al DEF 2014, l'Italia si trova sotto monitoraggio rafforzato in quanto i sui squilibri macroeconomici sono stati considerati eccessivi dal Consiglio Europeo;
   il quadro globale che emerge dal documento mette in luce l'inadeguatezza delle politiche economiche avviate dagli ultimi governi;
   dall'esame del documento appare chiaramente che tutte le passate previsioni di crescita del PIL, ivi compresa quella dell'attuale DEF 2014, erano totalmente errate e fuorvianti; detti errori però non sono certo imputabili a una globale e condivisa visione ottimistica di tutti gli attori e organi internazionali, così come sembra affermare nota di aggiornamento, ma ad una incapacità, volontaria o involontaria, del Governo, di prenderne atto, Pag. 62nonostante le numerose segnalazioni di diversi soggetti, non ultima la relazione di minoranza del MoVimento 5 Stelle al DEF 2014, la quale appunto, riprendendo quanto emerso da documento Macroeconomic Imbalances – Italy 2014 redatto dalla Commissione Europea, sottolineava che: «ci troviamo di fronte a una recessione a doppia v (double-dip recession), ovvero una situazione in cui a un lungo periodo di recessione, segue una ripresa illusoria che prelude una seconda recessione»;
   le politiche economiche del Governo, probabilmente condizionate da previsioni macro-economiche errate, dalla mancanza di una valutazione oggettiva degli effetti deprimenti sulla domanda di beni e servizi, hanno imboccato il piano inclinato delle politiche del rigore, adottate dal 2011 dal Governo Monti e successivi, che hanno accentuato la recessione a causa di una più incisiva pressione fiscale; si pensi alla introduzione della IUC, all'aumento della tassazione sulla prima casa ormai accertata, all'aumento delle aliquote IVA e delle accise sui prodotti petroliferi, che hanno indebolito la capacità reddituale dei cittadini in presenza anche di una diffusa disoccupazione, al persistere di una insostenibile pressione fiscale a carico delle imprese; a queste scelte va aggiunto il famoso «bonus IRPEF pari a 80 euro», riconosciuto già a decorrere da maggio, il quale non ha prodotto gli effetti attesi di sostegno della domanda, in quanto erogato per soli fini elettorali anche a cittadini non bisognosi, con esclusione di una vasta categoria di persone con una propensione alla domanda di beni e servizi superiore (vedi pensionati o famiglie con più figli a carico e monoreddito);
   è stato proprio il susseguirsi di tanti illusori e errati futuri ipotetici scenari idilliaci di crescita, con quindi annesse errate manovre, in quanto poggiate su errate convinzioni, che hanno portato l'Italia nella situazione attuale;
   anche il Governo Renzi sembra voler rinviare il problema, affidandosi ad ottimistiche previsioni di crescita, che questa avrà luogo a partire dal 2015, mentre nel contempo è costretto ad arrendersi all'evidenza, rivedendo verso il basso le previsioni di crescita per il 2014 e 2015;
   i punti salienti del quadro programmatico predisposto dal Governo sono una uscita dalla recessione per il 2015 ed una crescita del +0.6% sul 2014, un calo a 2.9% del rapporto deficit/PIL (-0.1 punti percentuali rispetto il 2014) ed una disoccupazione in calo al 12,5%;
   il MoVimento 5 Stelle sposa l'idea che l'austerity imposta sia una tossina per l'economia e ritiene che le rigidità imposte generino fenomeni involutivi nell'economia del nostro Paese; il Governo sembra preferire l'adozione di politiche rigide che rischiano di soffocare la ripresa, con la malcelata speranza di un ammorbidimento delle regole stringenti, ma senza avviare azioni concrete ed efficaci, col tangibile rischio dell'avvio di una procedura di infrazione europea, che aggiungerebbe oltre al rispetto delle regole imposte, anche il costo in termini non solo monetari, ma di vedersi calati dall'alto delle misure correttive, dovute all'infrazione; essendo oramai chiaro che tali vincoli sono troppo penalizzanti per la nostra economia, appare chiaro che la miglior strategia dovrebbe essere quella di rinegoziare tali vincoli e non di provare a eluderli;
   in sostanza la strategia che si ravvisa anche in questa nota al DEF è di voler posticipare i problemi rassicurando l'Europa che in futuro tutto andrà bene grazie anche a un possibile innalzamento delle aliquote IVA e di altre imposte indirette per 12,4 miliardi nel 2016, 17,8 miliardi nel 2017 e 21,8 miliardi nel 2018, con il solo effetto di aumentare ulteriormente la pressione fiscale, il tutto in completa antitesi con quanto andrebbe fatto per rilanciare il Paese; ovvero invece di «rassicurare» l'Europa, si è persa una ulteriore occasione per «rassicurare» i cittadini italiani con delle certezze in merito alle proprie entrate, sia tramite la collocazione sul mercato del lavoro, che, ad esempio, Pag. 63tramite veri ammortizzatori sociali che garantiscano un reddito (es. reddito di cittadinanza) e quindi che diano fiducia nel futuro anche alle fasce più deboli, e non solo la sensazione di precariato e paura, che finisce poi per provocare fenomeni di risparmio dovuti meramente all'incertezza del reddito futuro;
   per raggiungere l'obiettivo di pareggio di bilancio servirebbe una manovra nel 2015 pari a 0,9 punti di PIL, pari a circa 16 miliardi, e per conseguire anche l'obiettivo imposto dalla UE di riduzione del debito servirebbe una manovra pari a 2,2 punti percentuali di PIL, pari a circa 35 miliardi di euro;
   in considerazione dello scenario di recessione, il Governo ha scelto il rinvio del pareggio di bilancio e l'utilizzo dei risparmi di spesa per interessi, per destinare 11,5 miliardi ad investimenti nel settore istruzione e ricerca, per sostenere gli investimenti degli enti locali, per ridurre l'IRAP, per aumentare gli interventi degli ammortizzatori sociali, per rifinanziare il bonus Irpef e le spese a politiche invariate;
   il Governo intende sostenere la crescita agendo soprattutto sulle riforme strutturali, da cui si attendono effetti positivi nel medio e lungo termine e sulle privatizzazioni; in quest'ottica il quadro programmatico di crescita del PIL include sia i provvedimenti già approvati, che i provvedimenti in corso di esame e i prossimi interventi da adottare; la nota individua tre ambiti su cui intervenire attraverso disegni di legge collegati alla manovra di bilancio: riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; revisione della spesa, promozione dell'occupazione e interventi nel settore dello spettacolo; revisione e ordinamento degli enti locali;
   per quanto attiene alle competenze della Commissione ambiente si rileva che:
   la tutela ambientale sembra essere stata completamente cancellata dall'agenda politica del Governo Renzi e non è un caso che, mentre si annunciano i provvedimenti collegati alla prossima manovra di bilancio, il collegato ambientale 2014 è ancora fermo in commissione ambiente, proprio per far passare un provvedimento di segno opposto – lo sblocca Italia – il cui sorpasso simboleggia con chiarezza la reale politica ambientale dell'attuale Esecutivo;
   nella Nota vengono citate le specifiche raccomandazioni che, a chiusura del semestre europeo 2014, il Consiglio ha rivolto all'Italia (Country Specific Reccomendations – CSR), sulla base delle valutazioni della Commissione Europea sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese, delineata nel Programma di Stabilità e nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) e le azioni conseguenti; su questo tema si evidenzia quanto segue:
   per quanto concerne la raccomandazione n. 2 (sistema fiscale) il Consiglio invitava il nostro Paese a «garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente», ma tra le risposte formulate nella Nota non sembra vi siano indicazioni che vadano nella direzione richiesta, anche se il disegno di legge di delega fiscale – i cui tempi di attuazione sono decisamente lunghi – dovrebbe contenere forme di fiscalità ecologica;
   per quanto concerne la raccomandazione n. 7, in materia di semplificazione e concorrenza, la Nota afferma che «un'attenzione particolare è stata riservata dal Governo alla materia ambientale con disposizioni urgenti per la tutela dell'ambiente, anche attraverso la semplificazione di alcuni provvedimenti», con riferimento al d.l. n. 91 del 2014, c.d. decreto «competitività», il quale ha sì operato alcune semplificazioni, ma con il risultato esattamente opposto: ridurre la tutela ambientale;
   per quanto concerne la raccomandazione n. 8, in materia di infrastrutture, la Nota attribuisce al decreto-legge n. 133 del 2014, meglio noto come «sblocca Italia», proprietà salvifiche in materia di Pag. 64tutela ambientale, anche grazie alle misure finalizzate a realizzare una rete di impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti, alle semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture energetiche ed alle misure per «valorizzare le risorse energetiche nazionali», rendendo in sostanza più facili le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi;
   per quanto concerne l'allegato infrastrutture, si evidenzia, ancora una volta la straordinaria aspettativa nei confronti del decreto sblocca Italia, il quale, in pochi articoli, sembra cancellare ogni residua velleità di programmazione e pianificazione del sistema infrastrutturale, attraverso l'individuazione diretta di opere e interventi da finanziare e realizzare;
   nell'allegato infrastrutture si trovano anche riferimenti all'esigenza di una politica infrastrutturale razionale ed efficiente, che si basi sul libro bianco dei trasporti dell'Unione Europa, salvo discostarsene nella scelta delle infrastrutture da realizzare, completamente avulse da una logica programmatoria e decisamente lontane dalla strategia europea basata su «crescita intelligente – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale» nonché dall'esigenza di giocare un «ruolo determinante ai fini del conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile che, in particolare, sono finalizzate a «ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 [...] portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di energia e migliorare del 20% l'efficienza energetica»;
   appare preoccupante la quasi totale assenza di indirizzi concreti finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla tutela del territorio, alla necessità di contenimento del consumo del suolo ed al rilancio delle politiche per la tutela delle aree protette, del paesaggio e dei beni culturali, nonché per la ripubblicizzazione dell'acqua;
   nel complesso l'impianto della Nota di aggiornamento sembra caratterizzato da una profonda discrasia tra le «buone intenzioni» dichiarate con enfasi nei documenti programmatici e le «cattive pratiche» messe in atto con l'adozione dei provvedimenti del Governo e con le scelte amministrative e di programmazione infrastrutturale,

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PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 4

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTI 7.145 e 42.37 DEL RELATORE, 7.146, 7.195, 28.02, 42.36, 43.29, 43.28, 43.30 E 43.026 DEL GOVERNO

ART. 7.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1), 2) con i seguenti:
   1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
   2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;

  Conseguentemente:
  1) al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione».
   2) al comma 1, lettera i), dopo il capoverso comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito; b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito Pag. 66e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
   3) al comma 4, dopo le parole: «per la disciplina dei relativi rapporti, di» sono aggiunte le seguenti: «di tutti i soggetti pubblici e privati ivi comprese»;

   4) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
  a) sostituire le parole: «della depurazione delle acque» con «idrico»;
  b) riformulare: aggiungere dopo le parole: «o urbanistico» le parole: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;
  c) sostituire le parole: «Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative» con le altre: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
   5) al comma 7, apportare le seguenti modifiche:
  a) sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2014» con: «entro il 31 dicembre 2014»;
  b) sostituire le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo» con le altre: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo».
   6) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono aggiunte le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».
   7) al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e del mare» sono i inserite le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
   8) Aggiungere, in fine, il seguente comma: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
7. 145. Il Relatore.

  Dopo il comma inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».
7. 146. Il Governo.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: la comunicazione di inizio dei lavori sono inserite le seguenti parole:, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,.
17. 195. Il Governo.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Riduzione del capitale sociale di ENAV Spa).

  1. Entro il 31 dicembre 2014 si provvede alla riduzione del capitale sociale di ENAV Spa in misura adeguata alla sua attività. La conseguente eccedenza è attribuita al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il Pag. 67termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile, è ridotto a quarantacinque giorni.».
28. 02. Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 42.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Per l'anno 2014 al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta del Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
  14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari all'1,75 per cento».
42. 37. La Relatrice.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  14-bis. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima Regione.
  14-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-bis in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 384.000 euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 36. Il Governo.

Pag. 68

ART. 43.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente.
43. 29. Il Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono adottate, previa intesa in Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
43. 28. Il Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1, comma 129-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 129-bis, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 129-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.».
43. 30. Il Governo.

  Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Armonizzazione contabile enti territoriali).

  1. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) prima delle parole: «La copertura», aggiungere le seguenti: «Nelle more del decreto di cui al comma 15»;
   b) la parola: «2017», è sostituita dalle seguenti: «2022 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1o gennaio 2014».

  2. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole: «il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre», è inserita la parola: «deliberano»;
   b) al comma 8, le parole: «31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
43. 026. Il Governo.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 5

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 8.

  Dopo il comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
integrazione dell'articolo 183 comma 1 lettera bb) prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: preliminare alla raccolta con la seguente: temporaneo.
8. 31. Carrescia.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: minimi.
8. 2. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) razionalizzare e semplificare il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
8. 8.  (Nuova formulazione). Castiello, Abrignani, Latronico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) Garantire livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quella attualmente vigente e comunque coerenti con la normativa europea.
8. 18.  (Nuova formulazione). Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Scotto, Pannarale, Paglia, Airaudo, Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di 30 giorni. Il Ministero dell'Ambiente è tenuto a pubblicare entro 30 giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
8. 28. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 70

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Conto termico).

  1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della P.A., in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.
22. 2.  (Nuova formulazione). Mazzoli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, all'articolo 9, comma 5, lettera c), le parole: secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, sono sostituite dalle seguenti: secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.
22. 6.  (Nuova formulazione). Molteni, Grimoldi.

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ALLEGATO 6

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTI 20.20 DEL GOVERNO E 36.29 DEL RELATORE

ART. 20.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze destina in via prioritaria le eventuali maggiori entrate alla sottoscrizione di aumenti di capitale di EUR S.p.A., nella misura necessaria a consentire il completamento di progetti di investimento immobiliare già avviati e comunque nel limite massimo di 133 milioni di euro.».
20. 20. Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
  «17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.
  17-ter. Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 e dell'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 UdV 1.2. dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
36. 29. La Relatrice.