CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2014
310.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, operando nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitto di interessi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti
  2. «A tale fine, i soggetti indicati all'articolo 2 sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, tese a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia anche la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  5. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  6. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 5 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.»
1. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e ad evitare che sulla raffigurazione e sulla cura degli interessi pubblici incidano i propri interessi privati, anche non patrimoniali.
1. 2. Gitti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il principio di cui al comma 1 si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.
1. 3. Centemero.

Pag. 21

ART. 2.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
  2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 dell'articolo 5 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Oltre a quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), i membri del Parlamento italiano non possono:
   a) ricoprire l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;
   b) ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore;
   c) ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
2. 10. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
  2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.Pag. 22
  4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.
2. 8. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. 7. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 1, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: al Presidente della Repubblica e.

  Conseguentemente:
  all'articolo 5, prima del comma 1, premettere il seguente:
  1. L'ufficio di Presidente della Repubblica è esercitato in condizioni di assoluta esclusività ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, della Costituzione. Con l'assunzione della carica si produce l'immediata ed automatica cessazione di qualunque altro ufficio nonché di qualunque carica, funzione o attività, pubblici o privati, comunque siano denominati e in qualunque modo siano svolti;

  all'articolo 6, comma 3, alle parole: ai titolari di cariche di Governo premettere al Presidente della Repubblica o;
  all'articolo 6, comma 4, alle parole: dai titolari di cariche di Governo premettere dal Presidente della Repubblica o;
  all'articolo 12, comma 1, alle parole: del titolare delle cariche di Governo premettere del Presidente della Repubblica o;
  all'articolo 13, comma 1, alle parole: dai titolari di cariche di Governo premettere dal Presidente della Repubblica o;
  all'articolo 14, comma 3, alle parole: ai titolari di cariche di Governo premettere al Presidente della Repubblica o;
2. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai titolari di cariche del Governo, con le seguenti: ai membri del Parlamento, ai titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali, nonché ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 dello stesso articolo con i seguenti:
  «3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.
  4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.»

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal Pag. 23ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dei componenti delle altre Autorità e ne sono indicate le modalità, ivi compresa la disciplina relativa al conflitto di interessi che coinvolga componenti dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in particolare, la devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
  3. Gli schemi del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.»

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(incompatibilità).

  1. Il mandato parlamentare e la titolarità delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sono incompatibili con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

  2. I dipendenti pubblici o privati, all'atto dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. La titolarità di cariche di Governo statali, regionali e locali è altresì incompatibile con:
   a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

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  4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, soltanto i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del medesimo codice civile.
  6. I titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della presente legge, secondo le norme del suo Regolamento.
  8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dall'Autorità, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui l'Autorità rilevi l'esistenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. L'Autorità dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.»

  Conseguentemente, sostituire gli articoli 9 e 10 con il seguente:

«Art. 9.
(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.Pag. 25
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.»

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola: Commissione, con la seguente: Autorità.
2. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Al comma 1, dopo le parole: cariche di Governo, inserire le seguenti: e ai membri del Parlamento.

  Conseguentemente, all'articolo 5:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «cariche di Governo», inserire le seguenti: «e con il mandato parlamentare»;
    2) sopprimere le seguenti parole: «diversi dal mandato parlamentare e;
   b) al comma 2, sostituire le parole: che assumono con le seguenti: all'atto di assunzione del mandato parlamentare o di;
   c) al comma 3:
    1) prima delle parole: «I titolari di cariche di Governo», inserire le seguenti: «I membri del Parlamento e»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «dal momento del giuramento», inserire le seguenti: «e all'assunzione del mandato parlamentare» e dopo le parole: «carica di Governo», inserire le seguenti: «e del mandato parlamentare»;
   d) al comma 4, prima delle parole: I titolari di cariche di Governo, inserire le seguenti: I membri del Parlamento e e dopo le parole: per la durata, inserire le seguenti: del mandato parlamentare o.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, prima delle parole: il titolare di una carica di Governo, inserire le seguenti: il membro del Parlamento o;

  Conseguentemente, all'articolo 8:
   a) al comma 1, dopo le parole: carica di Governo, inserire le seguenti: e del mandato parlamentare;
   b) al comma 3, dopo le parole: carica di Governo, inserire le seguenti: e il membro del Parlamento;
   c) al comma 4:
    1) al secondo periodo, dopo le parole: «carica di Governo», inserire le seguenti: «e il membro del Parlamento»;
    2) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per le cariche di Governo statali»;

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: membri, inserire le seguenti: del Parlamento,.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: e del mandato parlamentare.
2. 2. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

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  Al comma 1, dopo le parole: ai titolari di cariche di Governo inserire: e, quando non è diversamente stabilito, ai parlamentari.

  Conseguentemente, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  1. Il mandato parlamentare e la titolarità di cariche di Governo sono incompatibili con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

  2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. La titolarità di cariche di Governo è altresì incompatibile con:
   a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

  4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 2, lett. c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante il suo mandato;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni Pag. 27di cui all'articolo 4, secondo le norme del proprio Regolamento.
  8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dalla commissione, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

  Conseguentemente, all'articolo 6, commi 3 e 4 primo periodo, alle parole: titolari di cariche di Governo sostituire le parole: titolari delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, alle parole: titolare della carica di Governo sostituire le parole: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 7, comma 2, alle parole: titolare di una carica di Governo sostituire le parole: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 8, comma 1 , primo periodo, eliminare le parole: di Governo;
  all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo; comma 3, comma 4, secondo periodo; comma 4, lett. b); alle parole: della carica di Governo sostituire le parole: di una delle cariche di cui all'articolo 2;
  all'articolo 8, comma 4, lett. c), alle parole: per le cariche di Governo statali sostituire le parole: per le cariche di cui all'articolo 2.
2. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, dopo le parole: cariche di Governo inserire le seguenti: e i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in carica.
2. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, dopo le parole: e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: nonché i presidenti delle regioni, i membri delle giunte regionali, i sindaci e i componenti delle giunte degli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
2. 5. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Sopprimere il comma 3.
2. 9. Centemero.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge.
  1-bis. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  1-ter. Fino all'emanazione della normativa regionale di cui al comma 1, l'applicazione Pag. 28della disciplina della presente legge è rimessa alla Commissione di cui all'articolo 9.
3. 1. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 5. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) conferimento dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, ad un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali;
   b) definizione delle modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera a) tali da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio;
   c) raccolta e pubblicazione da parte del Ministero dell'interno, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, dei seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
    1) i dati anagrafici;
    2) il titolo di studio conseguito;
    3) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
    4) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
    5) i propri impieghi pubblici o privati;
    6) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
    7) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
4. 2. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Pag. 29

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati da un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali e ne sono indicate le modalità.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che il Ministero dell'interno raccolga e pubblichi, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, i seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
   a) i dati anagrafici;
   b) il titolo di studio conseguito;
   c) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
   d) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
   e) i propri impieghi pubblici o privati;
   f) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
   g) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

  3. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
4. 4. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, con particolare riferimento ai conflitti di interesse dei titolari di cariche di Governo negli enti locali, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:Pag. 30
   a) adeguamento delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi alla presente legge;
   b) definizione e controllo dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9, nei confronti degli organi di governo locali.
4. 3. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cariche di alta amministrazione di nomina governativa).

  1. La Commissione di cui all'articolo 9 è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della citata legge n. 14 del 1978, essa può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.
  2. L'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è abrogato.
  3. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è sostituito dal seguente: «Art. 1. Salvo quanto previsto da leggi speciali istitutive di Autorità indipendenti, richiedono il parere parlamentare previsto dalla presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, ovvero di componenti di consigli di amministrazione nei medesimi istituti o enti, in organismi di diritto pubblico, come definiti dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza dell'Unione europea, ovvero in imprese o aziende pubbliche, comprese le società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale.»
4. 0. 1. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La titolarità di cariche di Governo è incompatibile con:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
   b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
   c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici;
   d) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
   e) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a Pag. 31mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

  2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
  3. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
  4. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  5. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla Commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante il suo mandato;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

  6. Le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono accertate dalla Commissione, sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La Commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
5. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: svolta aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
5. 9. Centemero.

  Al comma 3, premettere le seguenti parole: Salvo i casi di cariche attribuite direttamente dalla legge,.
5. 6. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Pag. 32

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli.
5. 10. Centemero.

  Al comma 3, sopprimere le parole: neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie.
5. 12. Centemero, Altieri, Bianconi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché le parole: sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, nonché le parole: e incarichi arbitrali.
5. 11. Centemero.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche a titolo gratuito.
5. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 2, anche nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. 4. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Sopprimere il comma 4.
5. 14. Centemero.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché il loro ammontare sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
5. 1. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  «4-bis. I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 9. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta la Commissione non si sia pronunciata in senso negativo.
  4-ter. L'accertamento della violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
  4-quater. Ai fini del precedente comma si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.».
5. 7. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Pag. 33

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis
. Tutti gli atti e i contratti, e i voti espressi, posti in essere in violazione dei divieti del presente articolo sono nulli. Gli autori di tali atti e contratti rispondono dei danni nei confronti dello Stato e dei terzi.»
5. 5. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).

  1. Le cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili:
   a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato;
   b) con la proprietà o il controllo o comunque la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato.

  2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  4. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 3 vengono informati dalla Commissione, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.
  6. Nel caso di cui al comma 5, la Commissione informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
  7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
  8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con la Commissione gli adempimenti necessari per Pag. 34conseguire l'obiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.
5. 0. 1. Giorgis, Lattuca.

ART. 6.

  Premettere i seguenti commi:
  01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico».

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) Comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.».
6. 14. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Premettere i seguenti commi:
  01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
6. 15. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Conflitto d'interessi).

  1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo Pag. 352, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  Conseguentemente, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.

  Conseguentemente, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, Pag. 36come individuati dalla Commissione in base all'articolo 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
   e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e vantare una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;Pag. 37
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del Pag. 38gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;
   f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo trustee è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.
6. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Conflitto d'interessi).

  1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.Pag. 39
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  Conseguentemente, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la adozione delle misure di cui all'articolo 12.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio alle misure di cui all'articolo 12 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.Pag. 40
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.
6. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1), sopprimere le parole: il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 16. Centemero.

  Al comma 1 sopprimere le parole: o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
6. 17. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.
6. 11. Gitti.

  Sopprimere il comma 2.
6. 18. Altieri, Bianconi.

  Al comma 2, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.
6. 12. Gitti.

  Al comma 2, dopo le parole: coniuge non aggiungere la seguente: legalmente.
6. 13. Gitti.

  Al comma 2, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.
6. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentite per quanto di competenza con le seguenti: di concerto con.
6. 20. Centemero.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento ad uno specifico atto.
6. 21. Centemero.

  Al comma 4, la parola: posseduti, è sostituita dalle seguenti: di proprietà.
6. 23. Centemero.

  Al comma 4, sopprimere le parole, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

  Conseguentemente:
   a)
sopprimere il secondo periodo;
   b) al terzo periodo, sopprimere la parola: «effettivamente».
6. 24. Centemero.

  Al comma 4, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. 19. Altieri, Bianconi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 3 milioni.
6. 8. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Pag. 41

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i beni immobili il valore è determinato dai criteri catastali.
6. 25. Centemero.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  La proprietà di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorquando, con riferimento a specifico atto, la Commissione di cui all'articolo 9, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti che l'impresa riveste una posizione rilevante nel relativo settore di attività.
6. 27. Centemero.

  Al comma 5, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. 28. Centemero, Altieri, Bianconi.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: allorquando fino alla fine del comma.
6. 2. Quaranta, Costatino, Scotto, Civati.

  Al comma 5, sostituire le parole da: allorquando fino alla fine del comma con le seguenti: a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
6. 6. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 5, dopo la parola: allorquando, inserire le seguenti: , con riferimento ad uno specifico atto,.
6. 29. Centemero.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso di possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle opere pubbliche di interesse regionale e delle comunicazioni a diffusione regionale, quando gli interessati siano presidenti di regione o membri di giunte regionali.
6. 7. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Al comma 6, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 20 per cento, e le parole: 10 per cento con le parole: 40 per cento.
6. 30. Centemero.

  Al comma 6, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 9 per cento.
6. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

  Alla rubrica, sostituire la parola: interesse con la seguente: interessi.
6. 10. Gitti.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:
  « 12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge Pag. 42n. 228 del 2012, a decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»
6. 0. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:
  «Art. 6-bis. – 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:
   «1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3o grado».
6. 0. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di astensione e sanzioni).

  1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
  2. Quando il titolare di una carica pubblica dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.
  3. La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
  4. Le deliberazioni con cui la Commissione stabilisce i casi in cui l'interessato è tenuto ad astenersi sono comunicate dalla Commissione stessa ai Presidenti delle Camere e, nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.
  5. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
  6. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1, il titolare di Pag. 43una delle cariche di cui all'articolo 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
  7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, ai membri del Parlamento si applica l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140.
7. 13. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Astensione).

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2 la commissione, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
  4. In ogni caso, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad astenersi quando, anche al di là delle ipotesi di cui ai commi precedenti ritengano di essere in una situazione di conflitto d'interessi.
  5. In ogni caso, essi, quando dubitino della sussistenza di un obbligo di astensione, o in ogni caso di una situazione di conflitto d'interessi precedentemente non valutata dalla commissione, sono tenuti a investire quest'ultima della questione. La commissione si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. Si applicano i commi 2 e 3.
  6. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.
7. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di astensione).

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la commissione accerta se i titolari delle Pag. 44cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2, la commissione stessa, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
  4. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.
7. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di astensione e sanzioni).

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 dia esito positivo, ferma restando l'applicazione delle misure per la prevenzione dei conflitti d'interessi, di cui all'articolo 12, la Commissione determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla Commissione ai sensi del comma 2, la stessa informa l'autorità giudiziaria e, tenuto conto della gravità della violazione, applica una sanzione amministrativa da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione della notizia delle misure adottate sugli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, nonché la divulgazione in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. La pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 2. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

  Al comma 1, sostituire le parole sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento con le seguenti: sulla propria situazione patrimoniale con vantaggio economico rilevante e ingiusto.
7. 15. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sulla situazione patrimoniale fino a lavoro domestico con le seguenti: sulla propria situazione patrimoniale.
7. 14. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la parola: patrimoniale.
7. 8. Gitti.

Pag. 45

  Al comma 1, dopo la parola: patrimoniale aggiungere le seguenti: o personale.
7. 7. Gitti.

  Al comma 1, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.
7. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

  Al comma 1, sopprimere la parola economico.
7. 9. Gitti.

  Sopprimere il comma 2.
7. 16. Centemero.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Quando, in capo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2, sussista l'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero la Commissione ritenga che il soggetto possa essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, questa interviene d'ufficio.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da trascorsi i quali fino alla fine del periodo e sostituire le parole colui che ha investito la Commissione della questione con le seguenti: il soggetto interessato.
7. 3. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

  Al comma 2, sostituire le parole: poter essere in con le seguenti: essere in una situazione di.
7. 10. Gitti.

  Sopprimere il comma 3.
7. 17. Centemero.

  Al comma 4, sostituire le parole è tenuto con le seguenti: ha l'obbligo di.
7. 18. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
7. 12. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 6, sostituire le parole: da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione e mezzo di euro, con le seguenti: pari ad una somma corrispondente al minimo del 10 per cento del valore del vantaggio ingiusto recato, fino ad un massimo del 60 per cento
7. 19. Centemero.

  Al comma 6, sostituire le parole: di 50.000 euro con le seguenti parole: di 100.000 euro.
7. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Obblighi dichiarativi e sanzioni).

  1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 2:
   a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;
   b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Pag. 46Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;
   c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;
   d) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;
   e) nel caso di cariche elettive, rendono una comunicazione contenente la formula: «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente:
    1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
    2) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'eventuale indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo ad un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.

  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica pubblica. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.
  3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica pubblica dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.
  4. La Commissione di cui all'articolo 9, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica pubblica perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione:
   a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;
   b) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione accertata ai sensi del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del titolare della carica pubblica e degli altri soggetti interessati, applicando, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, l'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza;
   d) informa contestualmente, nel caso dei parlamentari nazionali, la Giunta delle Pag. 47elezioni della Camera di appartenenza, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera.

  5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.
8. 5. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:
   b) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche percepiti nei due anni antecedenti all'assunzione della carica;
   c) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
   d) la titolarità di imprese individuali;
   e) le azioni o le quote di partecipazione in società;
   f) le partecipazioni in associazioni o società tra professionisti;
   g) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
   h) i trust di cui sia disponente, beneficiano, trustee o guardiano;
   i) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura;
   l) i finanziamenti, le erogazioni, i contributi, le donazioni e qualunque altro vantaggio, percepiti, in qualsiasi forma, ivi compresa la messa a disposizione di servizi, nei due anni antecedenti l'assunzione della carica, nonché le obbligazioni assunte, per l'eventuale campagna elettorale, con specifica indicazione dei soggetti che hanno erogato, per ciascun anno, un importo superiore a 500 euro.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Alla dichiarazione sono allegate anche le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.
  3. Ogni anno, entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere alla Commissione una copia della dichiarazione stessa.
  3-bis. Ogni variazione rispetto alle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di cui al presente articolo deve essere comunicata dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 alla Commissione entro i successivi venti giorni.
  3-ter. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione una dichiarazione concernente qualunque variazione della situazione patrimoniale e degli altri elementi di cui alle lettere b), c), d), e) f), g), h), i) del comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 5 e la cessazione dalla carica pubblica. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di variazioni che intervengano nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica. I medesimi soggetti comunicano all'Autorità anche le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate nei due anni successivi alla cessazione dalla carica.
  3-quater. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese, entro i medesimi termini, anche dal coniuge non legalmente separato o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti e affini entro il terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2.
  3-quinquies. La Commissione predispone i modelli secondo cui devono essere Pag. 48rese le dichiarazioni e comunicazioni indicate nel presente articolo.
8. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) Comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
8. 4. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Sopprimere il comma 2.
8. 7. Centemero, Altieri, Bianconi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.
8. 3. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.

  Al comma 3, sostituire le parole è allegato con le seguenti: può essere allegato.
8. 8. Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
8. 9. Centemero.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenuto conto della gravità delle stesse, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 25.000 e i 250.000 euro. La Commissione informa altresì l'autorità giudiziaria. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al presente articolo è pubblicato con l'uso di sistemi elettronici aperti, secondo modalità idonee ad assicurare la facilità di consultazione e la piena intelligibilità da stabilire in apposito regolamento approvato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).
8. 2. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

  Sopprimere il comma 5.
8. 10. Centemero.

ART. 9.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione e le parole: la Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).
9. 10. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica Pag. 49o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
  7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10 e sostituire le parole la Commissione, ovunque ricorra nel testo, con le seguenti: l'Autorità.
9. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
  7. Le funzioni attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione quando i soggetti interessati dall'applicazione delle norme della presente legge siano i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10 e sostituire le parole la Commissione, ovunque ricorra nel testo, con le seguenti: l'Autorità.
9. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: eletti, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza, dal Parlamento in seduta comune.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente: L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza Pag. 50dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
  Al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti sono eletti.
9. 8. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti:, scelti tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza. Il Presidente è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli altri quattro componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti: restano in carica.
9. 9. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 2, dopo le parole capacità e indipendenza, inserire le seguenti:
  e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.;

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Non possono essere eletti o nominati a far parte della Commissione:
   a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alcuna delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge;
   b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta o del consiglio regionale; di amministratore locale come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   c) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti cariche all'interno di organismi di direzione di partiti o movimenti politici;
   d) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni del Parlamento italiano o del Parlamento europeo o dei Consigli regionali;
   e) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione;
   f) coloro che siano coniuge, parenti o affini fino al terzo grado, o conviventi non a scopo di lavoro domestico, di uno dei soggetti titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2.

  2-ter. I membri dell'Autorità, per tutto il periodo del loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza:
   a) qualunque altra carica o ufficio pubblico;
   b) qualunque impiego pubblico o privato;
   c) attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché di funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
   d) attività imprenditoriali;
   e) le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.;

  2-quater. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
   a) quelli cui si applica la presente legge;Pag. 51
   b) giudice costituzionale;
   c) membro del C.S.M., se non in quanto membro di diritto;
   d) componente di Autorità indipendente;
   e) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
   f) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
   g) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica.

  3. Al comma 3 sostituire le parole «cinque anni» con le parole «sei anni»;
  4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
   4. I componenti dell'Autorità non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. I membri dell'Autorità ricevono un'indennità onnicomprensiva pari ai tre quarti di quella prevista per il Presidente della Repubblica.
9. 4. Civati, Pastorino, Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 2, dopo le parole capacità e indipendenza, aggiungere le seguenti: e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
9. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
9. 12. Centemero.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità pari al 70 per cento degli emolumenti corrisposti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.
9. 6. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, lettera a), della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono abrogati:
   a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Commissione di cui all'articolo 9, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   b) la legge 5 luglio 1982, n. 441, ad eccezione dell'articolo 2 oggetto del rinvio di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. 11. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la medesima Autorità è autorizzata ad indire le procedure concorsuali, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge 19 agosto 2014, n. 114, per l'assunzione di venti nuove unità di personale.
9. 7. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  6. Possono far parte della Commissione i professori universitari ordinari in materie Pag. 52giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione.
  7. Non possono essere eletti o nominati membri della Commissione:
   a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
   b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2;
   c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
   d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2;
   e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

  8. I membri della Commissione, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
   a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
   b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
   c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
   d) esercitare attività imprenditoriali;
   e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
   f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
   g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.

  9. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro della Commissione possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
  10. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri della Commissione non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
   a) parlamentare italiano o europeo;
   b) titolare di una carica di Governo;
   c) giudice costituzionale;
   d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
   e) componente di altra Autorità indipendente;
   f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;Pag. 53
   g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;
   h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
   i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;
   l) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
9. 5. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

ART. 10.
(Compiti della Commissione).

  Al comma 1, sostituire le parole: dei Governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti con le seguenti: del Governo nazionale, delle Autorità indipendenti e dei rimanenti titolari di cariche pubbliche statali. L'esercizio dei medesimi poteri e funzioni, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali, di cui all'articolo 2, è esercitato dalla Commissione in via transitoria, fino al subentro da parte dell'Autorità individuata dalle normative regionali ai sensi dell'articolo 3 e del Giudice delegato individuato dal decreto legislativo di cui all'articolo 4, comma 1.
10. 1. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: può approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della presente legge. Essa può inoltre adottare con le seguenti: può esprimere.
10. 2. Centemero.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 11. Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: conflitti con le seguenti: situazioni di conflitto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: i conflitti con le seguenti: le situazioni di conflitto.
11. 4. Gitti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore con le seguenti: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore.

  Conseguentemente, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi con le seguenti: entro quaranta giorni;
  sostituire le parole: applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 12 con le seguenti: istituzione di un trust cieco ai sensi dell'articolo 12;
  al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi;
  sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base agli articolo 6 e 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.Pag. 54
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
   e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e vantare una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;Pag. 55
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;
   f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti Pag. 56dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo trustee è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.
11. 2. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, se del caso.
11. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la parola: pubblica.
11. 10. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
11. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la Commissione esamina aggiungere le seguenti: entro venti giorni.
11. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Pag. 57

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: entro il termine di quattro mesi con le seguenti: entro il termine di due mesi.
11. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso dei parlamentari nazionali, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il provvedimento motivato è trasmesso alla competente Giunta delle elezioni, che diffida l'interessato ad adempiere ed il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. In caso di inadempimento entro trenta giorni, o entro il diverso termine indicato dalla Giunta, laddove la Camera interessata non disponga diversamente il Presidente attiva la procedura per la proclamazione in subentro.
11. 9. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.
(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie.
11. 13. Altieri, Bianconi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
11. 12. Altieri, Bianconi.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Procedimento per la prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi.
11. 3. Gitti.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12 14. Centemero.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Quando le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 sono suscettibili di determinare conflitti di interessi rispetto alle quali, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata ed inefficiente la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dello stesso articolo 6, la Commissione dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo. In tali casi la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco come disciplinato dal successivo articolo 12-bis.
  2. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12-bis attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.
  3. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non Pag. 58destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.

Art. 12-bis.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 7, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, il trust, per ottenere l'approvazione della Commissione, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale per la qualificazione come trust cieco ai sensi del comma 4;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, anche nella persona stessa del disponente;
   e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e possedere una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;Pag. 59
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e, in particolare, non Pag. 60comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
   f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il trustee dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo trustee.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

  Al comma 1, dopo le parole: La commissione previene aggiungere le seguenti: il compimento di atti in conflitto e.
12. 5. Gitti.

  Al comma 1, sopprimere la seguente parola: progressivamente.
12. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Pag. 61

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: di Governo ovunque ricorrano, con le seguenti: pubbliche ovvero: pubblica.
12. 13. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
12. 15. Altieri, Bianconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine da essa stabilito con le seguenti: entro venti giorni dalla decisione assunta.
12. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sottoscrizione con la seguente: conclusione.
12. 7. Gitti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: Al patrimonio fino a: gestore con le seguenti: Il patrimonio è distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del gestore e.
12. 6. Gitti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
12. 16. Altieri, Bianconi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: assicura fino a: e con le seguenti: nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sono soppresse le parole: assicura il conseguimento.
12. 8. Gitti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le parole: all'articolo 2.
12. 18. Altieri, Bianconi.

  Al comma 5, ultimo periodo, la parola: resoconti è sostituita dalla seguente: rendiconti.
12. 9. Gitti.

  Al comma 8, sopprimere le parole: o ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
12. 19. Altieri, Bianconi.

  Al comma 10, primo periodo, la parola: ricompresi è sostituita dalla seguente: compresi.
12. 10. Gitti.

  Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le parole: all'articolo 2.
12. 20. Altieri, Bianconi.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:
  11-bis. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 5 della presente legge, ove l'impresa facente capo al titolare di cariche pubbliche, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, la Pag. 62Commissione, laddove non intenda esercitare i poteri di cui ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
  11-ter. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui al comma 11-bis, la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
  11-quater. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 11-ter, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
12. 11. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Alla rubrica, dopo le parole: prevenzione del aggiungere le seguenti: compimenti di atti in.
12. 4. Gitti.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la parola: pubbliche.
13. 2. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi).

  1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:
   a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
   b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
   c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 13-ter.
(Imprese titolari di concessioni).
  1. La Commissione può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di Governo o dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, in caso di grave violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano responsabili.
  2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, commi 5, 5-bis e 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Tali imprese non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.Pag. 63
  3. I commi 1 e 2 non si applicano dopo che le partecipazioni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 12.
13. 02. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Conflitto d'interessi in violazione delle misure preventive).

  1. In ogni caso, qualora in violazione delle misure disposte dalla Commissione, o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, i soggetti di cui all'articolo 2 agiscano in conflitto d'interessi, la Commissione stessa applica una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.
13. 01. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

ART. 14.

  Al comma 3, sostituire le parole: di Governo con la parola: pubbliche.
14. 2. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ai soggetti di cui all'articolo 6 comma 2.
14. 6. Altieri, Bianconi.

  Al comma 5, sopprimere la parola: esclusiva.
14. 8. Centemero.

  Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.
* 14. 4. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

  Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.
* 14. 7. Centemero.

  Al capo III il titolo «Conflitto di interessi» è sostituito dal seguente: «Situazioni di conflitto di interesse e prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi».
14. 5. Gitti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitti di interessi. Norme di principio).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi dei partiti o delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione dei rispettivi organi, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopra indicati un sostegno privilegiato.Pag. 64
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle imprese di cui al medesimo comma 1 che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma stesso ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo rigore che le imprese di cui al comma 1 del presente articolo non adottino alcun genere di comportamento in violazione del principio della parità di accesso ai mezzi di informazione e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche indicate al medesimo comma 1.
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.
  7. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della parità di accesso ai mezzi di informazione, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, dopo la terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.
  8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.
  9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce alle Camere con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.
  10. Nella comunicazione di cui al comma 9 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
  11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento Pag. 65per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
  12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

Art. 14-ter.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato ai titolari di cariche di Governo.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.
  3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei mezzi di informazione in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

Art. 14-quater.
(Norme in materia di conflitti di interessi per i componenti delle autorità indipendenti).

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
  1-bis. I titolari delle cariche elettive non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato.
14. 0. 3. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215).

  La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.»
14. 0. 1. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

  Dopo il Capo III è inserito il seguente:

«CAPO III-bis.
ANAGRAFE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE.

Art. 14-bis.
(Istituzione).

  1. È istituita l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata «Anagrafe».
  2. Le disposizioni necessarie per l'istituzione dell'Anagrafe sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.Pag. 66
  3. L'Anagrafe entra in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe forniscono i dati al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  5. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

Art. 14-ter.
(Contenuti).

  1. L'Anagrafe contiene, per ciascun titolare di cariche pubbliche, l'indicazione dei seguenti dati personali:
   a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
   b) carica pubblica, con riferimento anche alle cariche rivestite nel passato;
   c) titolo di studio;
   d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, e incarichi di consulenza e arbitrali di qualsiasi natura per imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, incluse le attività, le funzioni e gli incarichi rivestiti all'estero, nonché con riferimento anche a quelli rivestiti nel passato;
   e) partito d'iscrizione, nonché associazioni portatrici d'interessi generali, con riferimento anche ai partiti e alle associazioni d'iscrizione nel passato;
   f) indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono di uso pubblico;
   g) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, dai due anni precedenti l'assunzione della carica pubblica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento alla proprietà, il possesso o comunque la disponibilità anche all'estero, nel proprio interesse o nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, di:
    1) redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    2) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
    3) azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;
    4) investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;
   h) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera g), delle situazioni reddituali e patrimoniali delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, se le medesime vi consentono;
   i) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica pubblica ricoperta;
   l) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, durante l'eventuale campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica pubblica, con l'indicazione delle persone che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo nel complesso superiore a euro 500;
   m) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica pubblica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:
    1) eventuale campagna elettorale;
    2) collaboratori e ufficio;Pag. 67
    3) eventuali iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;
    4) viaggi;
    5) comunicazioni;
   n) nome e cognome, nonché luogo e data di nascita dei collaboratori;
   o) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 e di ogni altro interesse, relazione o affare privato, anche in capo a una delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, rilevante dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbe influenzare impropriamente il titolare della carica pubblica nello svolgimento della sua funzione oppure danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti, con riferimento specifico alle circostanze e indicazione dei comportamenti, sia volontari, sia in attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, tenuti per evitarne la concretizzazione;
   p) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni;
   q) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  2. L'Anagrafe reca, per ciascun titolare di una carica pubblica, i seguenti dati circa lo svolgimento delle sue funzioni:
   a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
   b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Camera o del Consiglio di appartenenza, comprese le Commissioni, del Governo o della Giunta della quale è componente, indicazione dei seguenti elementi, qualora siano rilevati e resi noti secondo la disciplina e le forme di pubblicità previste dai rispettivi organi:
    1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;
    2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;
    3) processi verbali, resoconti o comunicati e, ove disponibili, registrazioni audio e video delle discussioni;
    4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.

  3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una carica pubblica eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 14-quater.
(Compilazione, tenuta e pubblicazione).

  1. L'Anagrafe è compilata e aggiornata dal Ministero dell'interno.
  2. Il Ministero dell'interno pubblica l'Anagrafe in un apposito sito Internet, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;
   b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;
   c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;
   d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;
   e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:
    1) i dati sono adeguatamente indicizzati, in particolare sono indicizzati per ogni singolo titolare di una carica pubblica;Pag. 68
    2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione;
    3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e leggende;
   f) i dati che si riferiscono a persone non più tenute all'iscrizione nell'Anagrafe sono archiviati in una separata sezione e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.
  3. Il Ministero dell'interno, quando possibile, rileva i dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe mediante sistemi automatici, dalle banche dati e i sistemi informativi degli organi ai quali appartengono i titolari di cariche pubbliche interessati o della Commissione di cui all'articolo 9; promuove le intese necessarie a questo fine. Negli altri casi, le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe trasmettono i dati corretti, completi, dettagliati e integri al Ministero dell'interno, entro venti giorni.

Art. 14-quinquies.
(Accertamenti e sanzioni).

  1. Nel caso di mancato adempimento, anche parziale, dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 14-quater, comma 3, si applicano le disposizioni sull'accertamento e le sanzioni previste dall'articolo 8.».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione e definizioni).

  1. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano ai titolari di cariche di Governo.
  2. Le disposizioni del Capo III bis si applicano ai titolari di cariche pubbliche.
  3. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica di Governo» s'intende chi riveste una delle seguenti cariche: Presidente o vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo oppure componente di un'Autorità indipendente statale o regionale, compresa la Banca d'Italia.
  4. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica pubblica» s'intende chi riveste una carica di Governo indicata dal comma 3 oppure una delle seguenti:
   a) Presidente della Repubblica;
   b) deputato o senatore;
   c) presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di una regione o di una provincia autonoma;
   d) componente del Consiglio di una regione o provincia autonoma;
   e) sindaco, vicesindaco, presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
   f) componente del Consiglio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
   g) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;
   h) giudice della Corte costituzionale;
   i) componente del Consiglio superiore della magistratura o di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali;
   l) titolare di funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, in imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, quando ricorra uno dei seguenti casi:
    1) l'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione è strumentale dello Stato, di una regione, di una città metropolitana, di una provincia o di un comune;Pag. 69
    2) la nomina all'incarico è disposta, proposta o approvata dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune;
    3) lo Stato, una regione, una città metropolitana, una provincia o un comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al finanziamento dell'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;
    4) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici;
   m) componente di un organo esecutivo di un partito o movimento politico, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe.»,
14. 0. 2. Pastorino, Civati, Quaranta, Scotto, Costantino.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 2. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

  Sostituire le parole: decorsi centoventi giorni dalla con le seguenti: il giorno successivo alla.
16. 1. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.