CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 ottobre 2014
307.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (C. 2629 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
   richiamato il parere favorevole con un'osservazione e con condizioni espresso dalla Commissione il 20 dicembre 2013 sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013;
   con riguardo all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, valutato che il progetto potrà essere più utilmente, e in modo più mirato, essere realizzato dal privato attuatore sulla base di quanto fissato dalla Variante, ritiene che sia la medesima Variante lo strumento comunale che consente di modificare, valorizzandola, la destinazione dell'immobile;
   ritenuto opportuno prevedere, con riferimento al comma 2 del citato articolo 26, che il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;
   richiamato l'articolo 14 dello Statuto Speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) nella parte in cui prevede che «La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi ai servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione», nonché l'articolo 68 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano;
   considerata l'esigenza di rendere omogenee temporalmente le valutazioni sui progetti di recupero di cui al comma 1 dell'articolo 26 per le proposte dei comuni e al comma 3 dello stesso articolo per gli eventuali progetti presentati dai privati;
   valutato, altresì, necessario che il comma 3 dell'articolo 26, in merito alla diversa destinazione urbanistica da definire, preveda che gli immobili della Difesa non destinati ad uso residenziale e non più utili a fini istituzionali siano prioritariamente destinati a finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico; Pag. 33
   con riferimento al comma 5 dell'articolo 26, in merito alla possibilità per le Regioni di adottare le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma, di cui al comma 4 del medesimo articolo, e al fine di favorire il ruolo degli enti territoriali, in particolare per quanto concerne i programmi integrati di intervento, di cui alla legge n. 179 del 1992, articolo 16, sia prevista una indicazione più efficace in questa direzione;
   con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 26, attesa la titolarità esclusiva del Ministero dell'economia e finanze e dell'Agenzia del demanio su tutti gli immobili pubblici concessi in uso gratuito ai vari dicasteri, inclusa la Difesa, considerato disomogeneo rispetto alle altre Amministrazioni il coinvolgimento del Ministero della difesa in alternativa all'Agenzia del demanio nell'alienazione, nella concessione e nella costituzione di un diritto di superficie degli immobili, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 26;
   considerato che potrebbero esserci casi in cui l'immobile sia soggetto a tutela monumentale e/o paesaggistica o archeologica e, quindi, tale da coinvolgere anche la competenza del Ministero dei Beni Culturali con le sue direzioni regionali ed i previsti pareri delle Soprintendenze, sia prevista il necessario coinvolgimento;
   preso atto della volontà di escludere gli immobili per i quali, secondo le norme del cosiddetto «decreto del fare», il decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni per il rilancio dell'economica (articolo 56-bis), è stata accolta la domanda di trasferimento agli enti territoriali o sono oggetto di richiesta di riesame, lasciando senza indicazioni gli immobili non richiesti dagli Enti territoriali;
   ritenuto opportuno disciplinare in modo uniforme tutte le tipologie di trasferimenti di immobili tra Stato ed enti locali e, quindi, richiamando la fattispecie normativa citata si riferisce ad analoghe operazioni di trasferimento immobili tra Stato ed enti locali;
   considerato opportuno evitare che il provento spettante all'ente locale venga corrisposto in tempi eccessivamente lunghi e incerti rispetto alla data in cui lo Stato ha introitato il corrispettivo del trasferimento;
   considerate le eventuali esigenze di bonifica dei siti in questione e, pertanto, il peso che i costi relativi ai necessari interventi potrebbero avere nelle operazioni di dismissioni dei beni;
   conosciuti i problemi di ordine catastale e topografico presenti per gli immobili della Difesa, spesso causa di ritardi e per favorire l'effettivo conseguimento dei proventi della valorizzazione, si ritiene utile introdurre l'esenzione dall'obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni demaniali perfezionatesi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge del 30 novembre 2013 n. 133;
   infine, con riferimento al citato comma 6, considerato opportuno prevedere che l'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie riguardi in via prioritaria enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupano immobili in locazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «progetto di recupero dell'immobile» con le seguenti; «proposta di variante urbanistica per l'immobile»;Pag. 34
   b) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «in corso di finanziamento» aggiungere le seguenti: «entro i successivi 60 giorni»;
   c) all'articolo 26, comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari»;
   d) all'articolo 26, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli immobili di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 non richiesti dagli enti territoriali, i termini saranno riaperti fino al 31 gennaio 2014 ovvero saranno inseriti negli elenchi di cui al presente comma»;
   e) all'articolo 26, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'individuazione dei beni di cui al presente articolo si terrà conto della previsione di cui all'articolo 14 dello Statuto Speciale della Regione Sardegna, nonché l'articolo 68 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano»;
   f) all'articolo 26, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico»;
   g) all'articolo 26, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso l'immobile sia soggetto a tutela monumentale e/o paesaggistica o archeologica la concertazione coinvolgerà il Ministero dei beni e delle attività culturali»;
   h) all'articolo 26, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riguardo ai programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992»;
   i) all'articolo 26, comma 6, sostituire le parole: «l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono» con le seguenti: «l'Agenzia del demanio procede» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con prelazione a favore di enti pubblici e/o Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupino immobili in locazione»;
   j) all'articolo 26, comma 8, primo periodo, aggiungere dopo le parole «presente articolo,» le seguenti «come pure nelle valorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001»;
   k) all'articolo 26, comma 8, dopo le parole: «è attribuita» aggiungere le seguenti: «all'atto di alienazione o di costituzione del diritto di superficie»;
   l) all'articolo 26, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «8-bis. Ai trasferimenti previsti dal presente articolo, a quelli previsti dal decreto legislativo n. 85 del 2010 ed a quelli previsti dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, in legge n. 410 del 2001. 8-ter. Per la bonifica dei siti è possibile affidare direttamente all'acquirente le opere di disinquinamento che potrà dedurre i costi relativi».

Pag. 35

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. (C. 2428 Carlo Galli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 982-bis. – 1. Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non possono avere essi stessi o per interposta persona, sotto qualunque forma nei cinque anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, interessi presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.
  2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:
   a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;
   b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);
   c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);
   d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;
   e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

  3. Chiunque abbia interessi in violazione del divieto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.
  4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione, eventualmente esercitata e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.Pag. 36
  Art. 982-ter. – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

  2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:
   a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;
   b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

  3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
1. 3. Piras, Duranti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 982-bis. – 1. Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non possono, nei cinque anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

  2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:
   a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;
   b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);
   c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);
   d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;
   e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

  3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.
  4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o Pag. 37funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.
  Art. 982-ter. – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.
  2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:
   a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;
   b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

  3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
1 .2. Duranti, Piras.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  «1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, nonché della loro manutenzione, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:
  Art. 982-bis. – 1. Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non può, nei cinque anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

  2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:
   a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;
   b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);
   c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);
   d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;
   e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

  3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.
  4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.Pag. 38
  Art. 982-ter. – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.
  2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:
   a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;
   b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

  3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
1. 1. Piras, Duranti.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Al fine di assicurare una maggiore trasparenza nel controllo dell'operato del settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, infine, il seguente capoverso: Art. 982-quater. Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche di magistrato della Corte dei Conti o di componente del Consiglio di Stato o di magistrato nei Tribunali Amministrativi Regionali. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.
1. 10. Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

  Al comma 1, dopo le parole: sistemi d'armamento aggiungere le seguenti: , nonché della loro manutenzione.

  Conseguentemente, al comma 1, primo capoverso, sostituire il punto 2 con il seguente: 2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:
   a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;
   b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);
   c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);
   d) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;
   e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).
1. 4. Duranti, Piras.

  Al comma 1, primo capoverso, punto 1, premettere le seguenti parole: Il segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti e chi abbia avuto incarichi di direzione e controllo nelle direzioni generali e tecniche poste alle sue dipendenze, nonché.
1. 5. Duranti, Piras.

Pag. 39

  Al comma 1, primo capoverso, punto 1, sostituire le parole: Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale con le seguenti: Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata.
1. 6. Il Relatore.

  Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole: in ausiliaria aggiungere le seguenti: e durante il servizio è stato impiegato in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale o abbia fatto parte delle commissioni superiori di avanzamento,.
1. 7. Il Relatore.

  Al comma 1, primo capoverso, punto 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
1. 8. Piras, Duranti.

  Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole: prestazioni di carattere continuativo, aggiungere le seguenti: o occasionale.
1. 9. Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.