CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 29 settembre 2014
305.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole:, sia singola che di gruppo, aggiungere la seguente: evidentemente.
2. 8. (Nuova formulazione) Sisto.

Subemendamento all'emendamento 2.100.

  Dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti:, accertati dall'Autorità straniera competente,.
0. 2. 100. 1. (Nuova formulazione) Centemero, Fiano.

  All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il divieto per fatti commessi all'estero è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del destinatario della misura ovvero del luogo di dimora abituale.».
2. 100. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel giudizio di convalida il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2».
2. 12. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   « b-bis) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni.».
2. 101. Il Relatore per la II Commissione.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
all'articolo 1, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici.».
3. 1. Tullo, Carrescia, Lattuca, Fiano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3- bis sono aggiunti i seguenti:
  3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi Pag. 13sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo, nonché la determinazione della percentuale di cui al comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.
3. 8. (Nuova formulazione) Fiano, Verini, Rosato, Naccarato, Giuseppe Guerini, Greco.

ART. 4.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis.
All'articolo 1, secondo periodo, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
  3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da Enti Pubblici;
   b) al comma 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in gestione separata.».
4. 13. (Nuova formulazione) De Menech, Fiano.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: Commissioni territoriali è aggiunto il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo del presente comma può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolto in via esclusiva.
5. 100. Il Relatore per la I Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
  4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ogni commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione».
5. 11. (Nuova formulazione) Costantino, Palazzotto, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal Ministero degli Affari Esteri» sono aggiunte le seguenti: «anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale».
5. 12. (Nuova formulazione) Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis
) all'articolo 15:
  1) premettere il seguente comma:
  «01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis.»;Pag. 14
  2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'EASO/European Asylum Support Office di cui al Regolamento UE n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010».
5. 101. (Nuova formulazione) Il Relatore per la I Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «informazioni relative alla procedura» e prima delle parole: «che potrebbero formare» sono aggiunte le seguenti: «alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati».
5. 16. Costantino, Palazzotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
All'articolo 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La Commissione territoriale ovvero il giudice in caso di impugnazione acquisiscono, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente».
5. 17. (Nuova formulazione) Palazzotto, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

ART. 6.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
dopo le parole: «la cui ripartizione è effettuata» inserire le seguenti: «entro il 31 Dicembre 2014»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2015 il Ministro dell'Interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.
6. 9. (Nuova formulazione) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2 del presente articolo. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra novembre 2013 e dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione, alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.
6. 15. (Nuova formulazione) Mattiello, Verini, Rostan, Marzano, Giuseppe Guerini, Giuliani, Chaouki.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo Pag. 15principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
8. 6. (Nuova formulazione) Gregorio Fontana.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua e illustra alle Camere la ricognizione delle suddette automobili.
8. 8. (Nuova formulazione) Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti:, che sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi.
9. 2. (Nuova formulazione) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: euro 10.683.060 aggiungere la seguente: annui.
10. 100. I Relatori.