CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2014
301.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.100.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: 15 milioni con: 25 milioni.

  Conseguentemente.

  Al comma 4-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 al 2020, all'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite da «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata al Fondo di cui al comma 1»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».
0. 4. 100. 1. Crippa, Dell'Orco, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Mucci, Della Valle, Prodani.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: 15 milioni con: 25 milioni.

  Conseguentemente:

  Al comma 4-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 al 2020, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.
0. 4. 100. 2. Dell'Orco, Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Mucci, Della Valle, Prodani.

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ALLEGATO 2

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis, sostituire l'alinea con il seguente: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni;
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per il territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 29. (nuova formulazione) Martella, Peluffo, Ginefra, Galperti.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2 e la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.

  Conseguentemente: sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.;

  al comma 3, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1,;
  dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente Pag. 108riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;
   b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 100. Il Relatore.