CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2014
301.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: per ciascun livello di governo territoriale con le seguenti: per ciascun ente territoriale competente per il proprio livello di governo.
2. 2001. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera i), numero 2-bis, sostituire le parole da: delle condizioni fino alla fine del numero con le seguenti: del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale.
2. 2002. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2-bis) inserire il seguente:
  2-ter) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale.
2. 2003. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: eventualmente con le seguenti: tra autorità amministrativa a autorità giudiziaria.
2. 2004. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: adottare inserire le seguenti:, tenendo conto delle nuove indicazioni in termini di requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea,;
   b) sopprimere la parola: cogenti.
2. 2005. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
   o-bis) adeguare la terminologia utilizzata nel codice della strada per definire le categorie di soggetti portatori di disabilità, in particolare sostituendo la locuzione «mutilati e minorati fisici» con la seguente: «soggetti con invalidità».
2. 2006. Il Relatore.

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  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a h) con le seguenti:
   a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada;
   b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati, di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada;
   c) caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, di cui al comma 6 dell'articolo 38, ai commi da 1 a 3 dell'articolo 44 e al comma 6 dell'articolo 45 del codice della strada, al fine, oltre che di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale, la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;
   d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, di cui al comma 19 dell'articolo 41 del codice della strada, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
   e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, di cui agli articoli da 47 a 55, da 71 a 74 e da 79 a 92 del codice della strada, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;
   f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di cui agli articoli da 75 a 78 del codice della strada, al fine di ridurre gli adempimenti richiesti all'utente, fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale;
   g) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento con la normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine;
   h) procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi, di cui agli articoli 59, 60 e da 93 a 103 del codice della strada.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: espressamente inserire le seguenti: , con riferimento alle disposizioni indicate al medesimo comma,.
2. 2007. Il Relatore.