CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2014
301.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: euro 4.000 aggiungere il seguente periodo: Nei casi di lieve entità, ovvero allorquando il responsabile dà un contributo effettivo all'accertamento dei fatti, si applica la pena della reclusione fino a due anni, e la multa fino a euro 2.000.
1. 2. Sisto.

  Al comma 1 lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: per;
   b) sostituire le parole:, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica con le seguenti: sono puniti con la reclusione da quattro a nove anni e con.
1. 3. Bonafede, Turco, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

  Alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: manifestazioni pubbliche o sportive.
1. 4. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Premettere il seguente comma:
  01. Alla legge 13 dicembre 1983, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al titolo le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite con le seguenti: «manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive»;
   b) all'articolo 6 ove ricorrono le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive».
2. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 ha la stessa durata dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime di cui all'articolo 6, commi 1, 5 e 7, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Pag. 9

  Al comma 1, premettere le seguenti lettere:
   0a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o sportive»;
   00a) ai commi 1, 6 e 7 le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni pubbliche o sportive».
2. 3. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:
   01) al primo periodo, sono soppresse le parole: «denunciate o».
2. 4. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:
   01) al primo periodo, le parole: «anche con sentenza non definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «con sentenza definitiva».

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis)
al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: «non definitiva».
2. 5. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

  Al comma 1, dopo il numero 1), inserire il seguente:
   1-bis) al primo periodo, dopo la parola: «questore», sono inserite le seguenti: «dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica,».
2. 14. Sannicandro, Daniele Farina, Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 6. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: di fatto con la seguente: oggettivi.
*2. 7. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: di fatto con la seguente: oggettivi.
*2. 9. Del Grosso, Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: sulla base di elementi di fatto aggiungere le seguenti: comprovati da immagini ovvero filmati audio-video idonei a riconoscere inequivocabilmente i soggetti responsabili della condotta sanzionata.
2. 10. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole:, sia singola che di gruppo,.

  Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: in caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a 3 anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.
2. 11. Bonafede, Turco, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

Pag. 10

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; il divieto non si applica a chi non ha offerto significativo contributo alla condotta, ovvero si sia dissociato dai comportamenti violenti di minaccia o di intimidazione.
2. 8. Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 2, dopo le parole: «specificamente indicato» sono aggiunte le seguenti: «dall'interessato».
2. 13. Sannicandro, Costantino, Quaranta, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel giudizio di convalida il giudice per le indagini preliminari può limitare il contenuto e la durata della prescrizione di cui al comma 2».
2. 12. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 15. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e e le parole: inferiore a cinque anni.
2. 17. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e.
*2. 16. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e.
*2. 19. Del Grosso, Colletti, Tofalo, Vacca, Di Battista, Turco, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: inferiore a cinque anni.
2. 18. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 6, la parola: reclusione è sostituita dalla seguente: arresto.
2. 20. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 6, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «Il contravventore alle» sono sostituite dalle seguenti: «Chi viola le»;
    2) le parole: «la reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto»;
    3) le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni».
2. 21. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera c) sostituire il comma 8-bis con il seguente:
  8-bis. Decorsi i termini relativi al divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il Pag. 11soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.
2. 22. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: manifestazioni pubbliche o sportive.
2. 23. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.
(Inammissibile)

  Sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche in materia di divieto di partecipazione o accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o sportive)».
2. 24. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni in luogo pubblico).

  1. Il questore può disporre il divieto di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, anche alle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni tenute in luogo pubblico, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
  2. Nei casi previsti al primo comma, trova applicazione la restante disciplina di cui all'articolo 6, legge 13 dicembre, n. 401, fatta eccezione per il comma 1, secondo e terzo periodo».

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 2, prima delle parole:, nonché alle persone inserire le seguenti: e all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 s.m.i. e le parole: di manifestazioni sportive sono sostituite dalle seguenti: delle predette manifestazioni;
   alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: manifestazioni tenute in luogo pubblico e di quelle sportive.
2. 01. Dambruoso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis.(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro Pag. 12anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;

   b) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-ter.(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;

   c) l'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quater.(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.»;

   d) l'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quinquies.(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, Pag. 13con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.»;

   e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;

  2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).
  Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

  3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-ter.(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono Pag. 14manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

  4. Dotazione alle Forze di polizia di videocamere.
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle Forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 02. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
  0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici.».
3. 1. Tullo, Carrescia, Lattuca.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive aggiungere le seguenti: purché non abbiano scontato, per lo stesso episodio, il provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401.
3. 3. Tullo, Carrescia.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 aggiungere le seguenti: per tutta la durata dei medesimi ovvero fino a quando i medesimi non siano stati revocati.
3. 2. Tullo, Fossati, Carrescia, Lattuca.

Pag. 15

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole:; dopo le parole: «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» sono inserite le seguenti: «purché non abbiano scontato, per lo stesso episodio, il provvedimento di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401».
3. 4. Del Grosso, Colletti, Tofalo, Vacca, Di Battista.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
  3-ter. Al fine di contribuire ai costi necessari per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni o eventi sportivi, le società sportive professionistiche di calcio, iscritte alle serie di campionato italiano A, B, e C, versano allo Stato una cifra pari a 7 euro nel caso di partite della serie A, di 5 euro nel caso di partite della serie B e di 3 euro nell'ipotesi della serie C, per ciascun biglietto validamente emesso quale titolo per assistere all'evento sportivo.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo.
3. 6. Greco, Gullo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3- bis sono aggiunti i seguenti:
  3-ter. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo, nonché la determinazione della percentuale di cui al comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.
3. 8. Fiano, Verini, Rosato, Naccarato, Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
  3-ter. Sono addebitati alle società sportive iscritte ai campionati di calcio delle serie professionistiche A, B, o C, tutti i danni arrecati agli impianti o alle infrastrutture di proprietà pubblica, verificatisi a causa o in occasione dello svolgimento di partite di calcio relative ai suddetti campionati.
  3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter.
3. 9. Giuditta Pini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis)
all'articolo 11-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per il rilascio ai minori di anni quattordici di biglietti, tessere ed abbonamenti Pag. 16relativi a manifestazioni sportive non è richiesta la fotografia.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: gratuiti.
3. 7. Tullo, Carrescia, Lattuca.

ART. 4

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 1. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 2. Turco, Cozzolino, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
  Art. 7-bis.1. – 1. Nelle ore notturne che precedono il giorno nel quale si svolge una competizione di calcio professionistico l'area che si estende tra le cancellate di ingresso all'impianto sportivo e lo stadio deve essere costantemente illuminata. Negli impianti sportivi di proprietà pubblica il costo per l'illuminazione di cui al precedente periodo è sostenuta nella misura del cinquanta per cento dalla società sportiva organizzatrice della competizione.
4. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 4. Sisto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'articolo 8 è soppresso.
4. 8. Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dei commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite con le seguenti: «del comma 1-bis»;
    2) il comma 1-ter è soppresso;
    3) il comma 1-quater è soppresso;
    4) il comma 1-quinquies è soppresso.
4. 7. Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 8, comma 1-ter, sostituire le parole: «entro le quarantotto ore» con le seguenti: «entro le dodici ore».
4. 6. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 8-ter, è aggiunto il seguente articolo:
  8-quater. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive tra professionisti devono destinare il 10 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno Pag. 17precedente ad attività di prevenzione e contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.
4. 9. Daniele Farina, Costantino, Quaranta, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 2.
4. 10. Sannicandro, Costantino, Quaranta, Daniele Farina.

  Al comma 2, sostituire le parole: in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive, con le seguenti: in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni pubbliche o sportive.
4. 11. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
  5-quater: Per favorire l'accesso e la diffusione collettivi della pratica sportiva è prevista la pianificazione, d'intesa tra le autorità statali e gli enti locali, di interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e attribuendo, ove si ritenga opportuno, maggiore autonomia alle società sportive nella gestione tecnica dei rapporti con le istituzioni. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, è prevista la concessione della loro gestione, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle federazioni sportive nazionali, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
  5-quinquies. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti nel territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti applicano la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per i medesimi scopi di cui al periodo precedente e al fine di sviluppare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5-sexies. La società sportiva professionistica che intende intraprendere l'attività di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, deve tenere conto dei seguenti criteri:
   a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;Pag. 18
   b) capienza non superiore a 40.000 posti a sedere;
   c) previsione di box per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
   d) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
   e) massima adattabilità alle riprese televisive;
   f) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situati in un locale con vista sullo stadio, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.

  5-septies. Per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive, le società sportive professionistiche sono tenute alla redazione, annuale e preventiva, di un documento sull'impatto sociale delle manifestazioni sportive che le medesime società intendono realizzare nel corso dell'anno. Tale documento reca, in particolare, la valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente delle manifestazioni sportive che si tengono, tenuto conto della tipologia delle tifoserie e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni, nonché la predisposizione, in contraddittorio con le competenti autorità di pubblica sicurezza, dei piani e delle misure necessari alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, incluse le problematiche relative alle condizioni di accesso del pubblico, alla sicurezza degli impianti e alle ricadute sul traffico urbano.
  Il documento di cui al paragrafo precedente è presentato, ai fini della sua approvazione, alla competente autorità di pubblica sicurezza che, in caso di giudizio favorevole, rilascia il relativo certificato di impatto sociale alla società sportiva professionistica. Tale documento costituisce, per le società sportive professionistiche che lo presentano, la dichiarazione ufficiale del riconoscimento dell'esistenza della necessità dell'intervento delle Forze di polizia e dei costi che trovano origine dalle manifestazioni sportive e della quantificazione del relativo onere. Il servizio d'ordine all'interno degli stadi è svolto da steward delle società sportive di calcio, con il coinvolgimento responsabile delle tifoserie. L'intervento delle Forze di polizia all'interno degli stadi è previsto solo in casi estremi; alle Forze dell'ordine è demandato il controllo dell'area esterna allo stadio.
  In conformità a quanto previsto dai paragrafi precedenti l'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive sono assicurati dalle società sportive professionistiche responsabili, senza oneri per lo Stato. A tale fine, le medesime società sostengono interamente i costi del personale delle Forze di polizia nonché tutti i costi correlati, qualora la presenza delle medesime Forze di polizia sia prescritta all'interno degli impianti sportivi ai sensi del comma 3.
  5-octies. Le società sportive professionistiche sono tenute al risarcimento dei danni causati dai loro sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, qualora esse abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura a tali sostenitori, ovvero ad associazioni o a club dei quali gli stessi sostenitori fanno parte. Le società sportive professionistiche, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
4. 12. Caparini, Attaguile, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, secondo periodo, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.Pag. 19
  3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da Enti Pubblici;
   b) al comma 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in gestione separata.»;
   c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  14-bis. – Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 12 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 13. De Menech.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dotazione alle Forze di polizia di videocamere).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle Forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 01. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Divieto di accesso alle discoteche e locali da ballo).

  1. Nei confronti delle persone che, per farne uso personale, all'interno di discoteche o locali da ballo, o nelle zone di pertinenza delle stesse, consumano o ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, può disporre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il divieto di accesso nei locali, nonché alle zone, specificamente indicate, di sosta, transito o trasporto di coloro che si recano nei locali stessi.
  2. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74 79 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o locali da ballo, ovvero che risultano sanzionate per aver commesso condotte integranti illeciti amministrativi di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Pag. 20Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il questore può disporre, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, il divieto di accesso a detti locali, nonché ai luoghi destinati alla sosta, al transito o al trasporto delle persone che usufruiscono dei servizi del locale.
  3. La questura invia a tutte le discoteche e locali da ballo di competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso, nonché alle questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento interdittivo.
  4. Il divieto di accesso può essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui all'articolo 2, nei confronti di coloro che pongono in essere una delle condotte di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Il responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui al comma 13, qualora constati, nell'ambito dell'attività di controllo, la presenza all'interno del locale di una persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2 ha l'obbligo di darne notizia immediata all'autorità di pubblica sicurezza. Il responsabile della sicurezza delle discoteche e locali da ballo, di cui all'articolo 2, può, altresì, allontanare, in attesa dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, le persone indicate nel precedente periodo nonché le persone che possono essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività nel locale.
  6. L'articolo 187 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non si applica ai gestori delle discoteche e locali da ballo nel caso in cui il rifiuto delle prestazioni dell'esercizio avvenga nei confronti delle persone nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le persone che possono essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività nel locale.
  7. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  8. Il divieto di accesso di cui ai commi 1 e 2 è revocato o modificato, qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venuti meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
  9. Il contravventore della disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 3.000,00 (tremila) a 10.000,00 (diecimila) euro. La sanzione è irrogata dal prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
  10. Il contravventore della disposizione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da 10.000,00 (diecimila) a 50.000,00 (cinquantamila) euro. La sanzione è irrogata dal prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
  11. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  12. Avverso il provvedimento del questore di cui ai commi 1 e 2 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150. Nel caso di trasgressore minorenne, è competente il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il questore che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Avverso l'ordinanza ingiunzione di cui commi 9 e 10 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.
  13. I gestori di discoteche e locali da ballo nominano un responsabile della sicurezza che svolge attività di prevenzione, osservazione e controllo del fenomeno Pag. 21dello spaccio e del consumo di sostanze di stupefacenti e di altri comportamenti illeciti all'interno del locale.
  14. Il responsabile della sicurezza collabora con le Forze di polizia segnalando, in particolare, all'autorità di pubblica sicurezza i nominativi degli autori dei comportamenti di cui ai commi 4 e 5.
4. 02. Sisto, Brunetta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale, rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.
4. 04. Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Sannicandro.

ART. 5.

  Sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
5. 1. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*5. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
5. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le commissioni territoriali sono fissate nel numero di ventisei. Le relative sedi e le circoscrizioni nelle quali operano sono individuate nei distretti delle Corti d'appello».

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole: euro 9.149.430 con le seguenti: euro 12.416.462 e le parole: euro 10.683.060 con le seguenti: euro 13.882.892.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 125.967.032 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per l'anno 2014 e per la somma di euro 3.267.032 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
   b) per 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
5. 6. Costantino, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina, Palazzotto.

Pag. 22

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le commissioni territoriali sono fissate nel numero di ventisei. Le relative sedi e le circoscrizioni nelle quali operano sono individuate nei distretti delle Corti d'appello».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 9.149.430 con le seguenti: euro 12.416.462 e le parole: euro 10.683.060 con le seguenti: euro 13.882.892.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 125.967.032 per l'anno 2014 e euro 13.882.892 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
5. 8. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).
5. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti» è aggiunto il seguente periodo: «I presidenti delle commissioni territoriali, e quelli, delle sezioni di cui al precedente comma 2-bis, esercitano la propria funzione in via esclusiva.
5. 9. Giuseppe Guerini, Gasparini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. I membri delle commissioni territoriali devono essere formati, e ricevere costante aggiornamento, in materia di diritto della protezione internazionale e dei diritti umani, sulle tecniche d'intervista, anche di persone portatrici di esigenze particolari, e sulle problematiche attinenti alla produzione, alla ricerca e all'utilizzo delle informazioni sui paesi d'origine.
5. 10. Giuseppe Guerini, Gasparini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
  4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ogni commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».
5. 11. Costantino, Palazzotto, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal Ministero degli Affari Esteri» sono aggiunte le seguenti: «e dalle principali e più autorevoli agenzie ed enti di tutela dei diritti umani».
5. 12. Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La domanda di protezione internazionale è adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di particolare Pag. 23vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi».
5. 13. Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Palazzotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Quando, sulla base degli elementi forniti in qualunque momento dal richiedente, ovvero sulla base di referti medici o relazioni psicologiche e sociali, si possa ritenere sussistere una condizione di vulnerabilità legata alla possibile sottoposizione del richiedente a torture o a serie violenze o a trattamenti disumani o degradanti, la Commissione territoriale acquisisce e valuta tutta la documentazione disponibile, anche se necessario disponendo prima dell'audizione o sospendendo la stessa, adeguati accertamenti medici e psicologici e può altresì richiedere la presenza di personale qualificato di supporto in sede di colloquio».
5. 14. Palazzotto, Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «informazioni relative alla procedura» e prima delle parole: «che potrebbero formare» sono aggiunte le seguenti: «alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati».
5. 16. Costantino, Palazzotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La Commissione territoriale ovvero il giudice in caso di impugnazione acquisiscono, anche d'ufficio, tutte le informazioni relativamente alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente».
5. 17. Palazzotto, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'articolo 35, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale è esentato da ogni tributo o tassa ed è proponibile entro trenta giorni dalla notifica della decisione presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto del ricorrente che ne ha fatto richiesta con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione umanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
5. 15. Costantino, Palazzotto, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro.

ART. 6.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8, comma 1, alinea sostituire le parole: 10 milioni di euro con Pag. 24le seguenti: 123.550.570 euro; e alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 123.550.568 euro;
   2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2, pari a con le seguenti: articolo 8, per una quota pari a.
6. 20. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8, comma 1, alinea sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 123.550.570 euro; alla lettera a) sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 90.000.000 euro;
  alla lettera b) sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti 33.550.570 euro;
  2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2, pari a con le seguenti: articolo 8, per una quota pari a.
6. 22. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. all'articolo 1, comma 1 lettera a), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2014» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale del comparto sicurezza per il quale sono prorogate fino al 30 ottobre 2014»;
   2) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 6, commi 1 e 2 con le seguenti: articolo 8, comma 1-bis.
6. 21. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile, limitatamente
alla parte consequenziale)

  Sopprimerlo.
*6. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Sopprimerlo.
*6. 2. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente: È abrogato l'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

  Conseguentemente:
  1) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al primo periodo sono soppresse le parole:, in particolare di carattere umanitario o;
  2) al secondo periodo, è soppresso il periodo: Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
6. 3. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, è soppressa la lettera b).
6. 6. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 62.700.000.
6. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitarie.
6. 5. Molteni, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Pag. 25

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 60.000.000.
*6. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e 2 e sostituire le parole: 122.700.000 con le seguenti: 60.000.000.
*6. 8. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
dopo le parole: «la cui ripartizione è effettuata» inserire le seguenti: «entro il 31 Dicembre 2014»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 marzo 2015 il Ministro dell'Interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.
6. 9. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» con le seguenti: «tenendo conto in via prioritaria delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
6. 10. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una parte delle risorse di cui al presente comma è riservata all'acquisto e alla distribuzione, presso tutte le questure dislocate nel territorio nazionale, del materiale sanitario necessario a tutelare dal contagio di malattie trasmissibili per vie aree e per contatto gli agenti di polizia che, per motivi di servizio, entrino in contatto con stranieri smistati dai luoghi di arrivo nel nostro paese e che non siano stati sottoposti agli accertamenti sanitari e alle procedure identificative previste.
6. 11. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dispositivo di sorveglianza delle frontiere e di soccorso a mare per il controllo dei flussi che interessano il canale di Sicilia, così come definito a partire dall'ottobre 2013 e costituito dall'operazione «Mare nostrum», è sospeso a decorrere dal 1o novembre 2014 in coincidenza con il subentro nelle funzioni da parte dell'operazione Frontex Plus.
6. 13. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dispositivo di sorveglianza delle frontiere e di soccorso a mare per il controllo dei flussi che interessano il canale di Sicilia, così come definito a partire dall'ottobre 2013 e costituito dall'operazione «Mare nostrum» o comunque denominato, è sospeso a decorrere dal 1o novembre 2014.
6. 12. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

Pag. 26

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse del Fondo di cui al precedente comma 2, non utilizzate entro il 31 dicembre 2014, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. 14. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno, coordinandosi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento una relazione completa e dettagliata, a cadenza annuale, in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2 del presente articolo. Tale relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e settembre 2014, la relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione, alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.
6. 15. Mattiello, Verini, Rostan, Marzano, Giuseppe Guerini, Giuliani, Chaouki.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «a carattere temporaneo,» sono aggiunte le seguenti: «per quelli inerenti gli atti di stato civile,».
6. 16. Rosato, Luciano Agostini, Roberta Agostini, Albanella, Alfreider, Amato, Amoddio, Arlotti, Ascani, Baruffi, Basso, Beni, Berlinghieri, Mariastella Bianchi, Blazina, Bonaccorsi, Bonifazi, Bonomo, Borghi, Braga, Bratti, Bruno Bossio, Capodicasa, Capone, Carella, Carocci, Carra, Carrescia, Casati, Castricone, Causi, Cenni, Chaouki, Coccia, Cominelli, Coppola, Coscia, Crivellari, Culotta, Dallai, Marco Di Maio, D'Ottavio, Fabbri, Famiglietti, Fedi, Ferranti, Fiano, Fontanelli, Fossati, Fregolent, Gadda, Carlo Galli, Gandolfi, Gasparini, Ghizzoni, Giachetti, Giacobbe, Gigli, Giuliani, Gnecchi, Grassi, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Incerti, Iori, La Marca, Laforgia, Lenzi, Lodolini, Maestri, Magorno, Martella, Martelli, Mauri, Mazzoli, Misiani, Mongiello, Montroni, Moretto, Moscatt, Mura, Murer, Palma, Paris, Parrini, Pastorino, Patriarca, Pellegrino, Petitti, Petrini, Piccoli Nardelli, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Quartapelle Procopio, Rampi, Realacci, Richetti, Rigoni, Rostan, Rubinato, Sberna, Sbrollini, Senaldi, Sereni, Simoni, Taricco, Tartaglione, Tentori, Terrosi, Tidei, Tullo, Valeria Valente, Valiante, Ventricelli, Zampa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale, nonché dei centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ex decreto ministeriale 28 novembre 2005, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei Centri medesimi e ai criteri di gestioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.
6. 17. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

Pag. 27

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti gestori dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale pubblicano, sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate. In relazione alla rendicontazione della gestione, in ordine alla spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite dai centri finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ex decreto ministeriale 28 novembre 2005, i comuni interessati sono tenuti ad inviare la citata rendicontazione al sito del Ministero dell'Interno che provvederà alla pubblicazione sulla pagina del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati.
6. 18. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto del Ministero dell'interno 30 luglio 2013 apportare la seguente modifica: «al comma 1 dell'articolo 3» dopo le parole: «di uno o più enti attuatori» aggiungere le seguenti: «in possesso di documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159».
6. 19. Rizzo, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di Agrigento fino a: maggiormente.
7. 4. Guidesi, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Trapani aggiungere le seguenti: Reggio Calabria, Crotone, Taranto, Brindisi e Salerno.
7. 8. Battaglia, Oliverio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, inserire le seguenti: nonché Milano e Taranto.
7. 9. Daniele Farina, Franco Bordo, Duranti, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Palazzotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, inserire le seguenti: nonché Milano.
7. 10. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro, Costantino, Palazzotto, Quaranta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, inserire le seguenti: nonché Taranto.
7. 11. Duranti, Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Palazzotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e Trapani, aggiungere la seguente: Ancona.
7. 6. Carrescia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pressione migratoria aggiungere le Pag. 28seguenti: ed i comuni interessati dalla presa in carico, da parte dei servizi sociali, di minori stranieri non accompagnati.
7. 7. Burtone.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti complessivi dell'importo fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma.
7. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  Per l'anno 2014 le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di migranti, giunti in Italia a seguito dell'eccezionale afflusso verificatosi nell'anno in corso, sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi stabiliti al precedente periodo.
7. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

Art. 8.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire:
    1) le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 con le seguenti: 11 milioni di euro per l'anno 2014, di 42 milioni di euro per l'anno 2015 e di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021;
   2) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgenti e di equipaggiamenti, anche speciali.
8. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: equipaggiamenti, anche speciali aggiungere le seguenti: ed utili ai fini della prevenzione di malattie trasmissibili per via aerea e per contatto.
8. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per il soccorso urgente inserire le seguenti: e di equipaggiamenti, anche speciali.
8. 5. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta ad avviare la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
8. 6. Gregorio Fontana.
(Inammissibile)

Pag. 29

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Sono assegnate alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua e illustra alle Camere la ricognizione delle suddette automobili.
8. 8. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
8. 9. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  2-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  2-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  2-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.
8. 10. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro.
8. 11. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle Pag. 30peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 800 milioni di euro.
8. 12. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale sono a carico dell'amministrazione. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dall'anno 2015, mediante diminuzione del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
8. 13. Rosato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore dell'1 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, al fine di contribuire al pagamento delle indennità d'impiego e degli emolumenti accessori corrisposti alle Forze di Polizia per i servizi di ordine pubblico offerti in occasione di manifestazioni sportive.
8. 01. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore del 2 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, al fine di contribuire al pagamento delle indennità d'impiego e degli emolumenti accessori corrisposti alle Forze di Polizia per i Pag. 31servizi di ordine pubblico offerti in occasione di manifestazioni sportive.
8. 04. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore dell'1 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, in favore del «Fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.
8. 02. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Il Ministro dell'interno con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adotta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore del 2 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sulle quote dei biglietti venduti e degli introiti, pro-quota, degli abbonamenti e dei diritti televisivi concessi, in favore del «Fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.
8. 03. Turco, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'Interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  2. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1 dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  3. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 2-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 1, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  4. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze Pag. 32armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
8. 05. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
8. 06. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento – entro il limite del 5 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Emana, inoltre, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 2 miliardi a decorrere dal 2015.Pag. 33
  1-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
8. 08. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
  Comma 2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 2 miliardi di euro.
8. 07. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate sino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, cessano di aver efficacia limitatamente al personale del comparto Difesa e Sicurezza all'atto di entrata in vigore della presente legge.
8. 09. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Marcolin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
8. 010. Grimoldi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto-legge n. 269 del 2003, dopo le Pag. 34parole: «pubblici registri» sono inserite le parole: «nonché materiale ed attrezzatura di soccorso».
8. 011. Grimoldi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

  All'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».
*8. 012. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

  All'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».
*8. 013. D'Alia.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti: è richiesta
un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi.
9. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Sostituire l'articolo 34 del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, con il seguente:
  1. Nessuno può trasferire armi o parti di armi sul territorio dello Stato senza preventivo avviso dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avviso non è richiesto per i trasferimenti tra soggetti muniti di licenza di cui all'articolo 31.
9. 3. Galperti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha altresì effetto in caso di elezioni contestuali nel comune o ente nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale è candidato.
  2. La disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalle elezioni svolte nell'anno 2014.
9. 01. Gasparini.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 6, commi 1 e 2, Pag. 35pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Per gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, pari ad euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'erario.
10. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, sostituire le parole: manifestazioni sportive, con le seguenti: manifestazioni pubbliche o sportive.
DIS. 1. 1. Dambruoso, Bombassei, Cimmino, Galgano, Matarrese, Quintarelli, Vecchio, Vitelli.
(Inammissibile)

Pag. 36

ALLEGATO 2

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 2.100 del relatore per la II Commissione

  Dopo le parole: per fatti aggiungere le parole: accertati dall'Autorità competente e.
0. 2. 100. 1. Centemero.

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: in divieto per fatti commessi all'estero è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del destinatario della misura ovvero del luogo di dimora abituale.».
2. 100. Il Relatore per la II Commissione.

Subemendamento all'emendamento 2.101 del relatore per la II Commissione

  Le parole: fino a otto anni sono sostituite dalle seguenti: fino a cinque anni.
0. 2. 101. 1. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   «b-bis) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni.».
2. 101. Il Relatore per la II Commissione.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: Commissioni territoriali è aggiunto il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo del presente comma può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolto in via esclusiva.
5. 100. Il Relatore per la I Commissione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, è inserito il seguente numero 4-bis):
   «4-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3-bis:
  «Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, avvalendosi dei fondi ordinariamente disponibili per la formazione interna e l'aggiornamento del personale, organizza, in collaborazione con l'ACNUR, specifici corsi di formazione rivolti ai membri effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali, concernenti la materia della protezione internazionale e dei diritti umani, nonché le competenze e le tecniche funzionali Pag. 37allo svolgimento dei colloqui e alla ricerca di informazioni sui paesi di origine dei richiedenti. La frequenza ai corsi attivati dal Dipartimento, nei termini stabiliti da apposito atto interno anche al fine di garantire un numero minimo di ore di formazione nonché la compatibilità tra la partecipazione ai corsi e le attività delle Commissioni, è condizione per la permanenza in carica dei membri delle Commissioni medesime, i primi corsi di formazione di cui al presente comma sono attivati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119».
5. 101. Il Relatore per la I Commissione.