CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2014
299.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.
1. 1. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Nesi.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
   «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
    1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
    2) la domenica di Pasqua;
    3) il 1o maggio, festa del lavoro;
    4) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
    5) il 25 dicembre, festa di Natale;
    6) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
    7) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
    8) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
    9) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
    10) il 2 giugno, festa della Repubblica;
    11) il 1o novembre, festa di Ognissanti;
    12) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione.;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Gli esercenti commerciali possono discrezionalmente sostituire i giorni di cui ai precedenti numeri da 7 a 12 con altri giorni, dandone comunicazione preventiva all'ente comunale. Pag. 178
  1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.».
1. 4. Tidei.

  Sostituirlo con il seguente:
  La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è abrogata.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: e delle chiusure e ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e;
   conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 3 è soppresso.
1. 5. Dell'Orco.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d-bis del comma 1, è abrogata;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, che preveda l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
  4-bis. Nel piano, adottato ai sensi del precedente comma, sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
  4-ter. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2014.
  4-quater. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo».
1. 6. Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. — (Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali). – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   «a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
    d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e, per quanto riguarda gli esercizi commerciali, dell'obbligo di Pag. 179chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, ad eccezione dei seguenti giorni:
     1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
     2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
     3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
     4) la domenica di Pasqua;
     5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
     6) il 1o maggio, festa del lavoro;
     7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
     8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
     9) il 1o novembre, festa di Ognissanti;
     10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
     11) il 25 dicembre, festa di Natale;
     12) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano.»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Sentiti i comuni, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori del settore, ciascuna regione individua, tra quelle elencate, sei festività per le quali la chiusura degli esercizi è obbligatoria su tutto il territorio regionale. Ciascuna regione individua inoltre altre sei giornate di chiusura obbligatoria, tra le festività elencate oppure tra le domeniche, potendole anche differenziare per aree omogenee, in relazione alle caratteristiche socio-economiche e territoriali.
  1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le tipologie di attività commerciali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ovvero quelle per le quali leggi regionali abbiano previsto identiche deroghe.
1. 7. Bini.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
   «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
    1) 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
    2) la domenica di Pasqua;
    3) 1o maggio, festa del lavoro;
    4) 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
    5) 25 dicembre, festa di Natale;
    6) 26 dicembre, festa di Santo Stefano.»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  “1-bis. Sono escluse dall'applicazione delle eccezioni di cui alla lettera d-bis), come modificata dal presente articolo, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”».;

   c) dopo la lettera b, è inserita la seguente:
    c) gli obblighi di chiusura di cui al comma 1, lettera a), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 8. Misuraca.

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  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
   “d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
    1) 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
    2) la domenica di Pasqua;
    3) 25 dicembre, festa di Natale;
    4) 26 dicembre, festa di Santo Stefano”.»;

   b) sostituire la lettera b) con le seguenti:
   «b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono escluse dall'applicazione delle eccezioni di cui alla lettera d-bis), come modificata dal presente articolo, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”
   b-bis) gli obblighi di chiusura di cui al comma 1, lettera a), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 10. Gutgeld.

  All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera d-bis), del comma 1, è abrogata.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da: «ferme restando le disposizioni» fino a: «come modificato dall'articolo 1, della presente legge, e»;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
1. 58. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera d-bis) con il seguente:
   d-bis)
il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei giorni qualificati come festività nazionali e locali.
1. 11. Montroni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso d-bis), sostituire le parole da: «e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva» e fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per un massimo di dodici domeniche l'anno»;
   b) alla lettera b) sopprimere il comma 1-bis;
   c) alla lettera b) dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
  1-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la chiusura immediata dell'esercizio commerciale ed il ritiro delle autorizzazioni e delle licenze di attività, nonché il divieto per la stessa ragione sociale di avviare attività analoghe per un periodo di tre anni dalla chiusura.
1. 9. Allasia.

  Al comma 1 lettera a) capoverso d-bis), sopprimere le parole: «domenicale e festiva».
1. 12. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

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  Al comma 1, lettera a) capoverso d-bis), sopprimere le parole: «domenicale e».
1. 13. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2), 3), 5), 7), 9) e 10).

  Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere il capoverso 1-bis.
1. 14. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2), 3), 5), 7), 9) e 10).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire fino ad un massimo di quattro giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
1. 15. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 1, lettera a) capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2), 3), 5), 7), 9) e 10).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire i giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
1. 16. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2), 3), 5) e 10).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
1. 17. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2), 3), 5) e 10).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire i giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
1. 18. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

Pag. 182

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2) e 10).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire fino ad un massimo di otto giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
1. 19. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2) e 10).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire i giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
1. 20. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 1, lettera a) capoverso d-bis) i numeri 2) e 10) sono soppressi.
1. 21. Abrignani, Squeri, Polidori.

  Al comma 1, lettera a) capoverso d-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) la domenica di Pasqua»;
   b) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) il 1o maggio, festa del lavoro»;
   c) il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria»;
   d) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) il 25 dicembre, festa di Natale»;
   e) il numero 6) è sostituito dal seguente: «6) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano».
1. 22. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis), dopo il numero 12, inserire il seguente:
  13) trentasei domeniche l'anno, oltre ai giorni di cui ai punti dall'1 al 12.
1. 25. Della Valle.

  Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis), dopo il numero 12, inserire il seguente:
  13) dodici domeniche l'anno, oltre ai giorni di cui ai punti dall'1 al 12.
1. 23. Della Valle.

  Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis), dopo il numero 12, inserire il seguente:
  13) ventiquattro domeniche l'anno, oltre ai giorni di cui ai punti dall'1 al 12.
1. 24. Della Valle.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun comune può sostituire – sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti – fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura.
1. 26. Montroni.

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  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire fino ad un massimo di dieci giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
1. 27. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis) Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ciascun titolare dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, può a sua scelta, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, sostituire comunicandolo al proprio comune, fino a un massimo della metà dei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura. In caso non provveda entro la data stabilita la decisione è attribuita a ciascun comune territorialmente competente.
1. 28. Abrignani, Squeri, Polidori.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-bis è sostituito con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente sostituire fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 29. Martella, Peluffo, Ginefra, Galperti.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: Ciascun comune con le seguenti: Ciascuna regione.
1. 30. Dell'Orco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: , purché ricadenti in giornate domenicali o festive.
1. 32. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: con un pari numero di giorni di chiusura con le seguenti: con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva.
*1. 31. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: giorni di chiusura aggiungere le seguenti: domenicale o festiva.
*1. 33. Squeri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: giorni di chiusura aggiungere le seguenti: domenicale o festiva.
*1. 34. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: domenicale o festiva.
*1. 35. Allasia.

Pag. 184

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: giorni di chiusura, aggiungere le seguenti: domenicale o festiva.
*1. 36. Taranto.

  Al comma 1 lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: domenicali o festivi.
*1. 37. Lacquaniti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: con un pari numero di giorni aggiungere la parola: festivi.
1. 38. Dell'Orco.

  Al comma 1, lettera a), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
  1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; le sale cinematografiche; le stazioni di servizio autostradali; i negozi che effettuano la vendita al dettaglio esclusiva e prevalente di stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 39. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
   1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; le sale cinematografiche; le stazioni di servizio autostradali; i negozi che effettuano la vendita al dettaglio esclusiva e prevalente di stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 40. Squeri.

  Al comma 1, lettera a), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
  1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; le sale cinematografiche; le stazioni di servizio autostradali; i negozi che effettuano la vendita al dettaglio esclusiva e prevalente di stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività connesse.
*1. 41. Allasia.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
  1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le seguenti tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni Pag. 185ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; sale cinematografiche; stazioni di servizio autostradali; negozi che effettuano la vendita esclusiva e/o prevalente di stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.
1. 42. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso comma 1-ter con il seguente:
  1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggetto ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva.
1. 43. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter dopo le parole: «del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», aggiungere le seguenti: «, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande»;
   2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   c) gli obblighi di chiusura di cui al comma 1, lettera a), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 44. Squeri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti:, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 45. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti:, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 46. Tidei.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti:, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 47. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti:, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 49. Lacquaniti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti:, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 50. Allasia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere le seguenti: nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
*1. 51. Taranto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché gli esercizi somministrazione alimenti Pag. 186e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
1. 52. Dell'Orco.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori prevalentemente montani siano connotati dalla scarsità di aree idonee all'esercizio di attività commerciali, possono prevedere aree interdette agli esercizi commerciali ovvero aree riservate all'insediamento di attività commerciali senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dell'interesse generale alla tutela dell'ambiente, nell'esercizio della loro competenza in materia di programmazione urbanistica, al fine di garantire uno sviluppo ambientale sostenibile e ordinato e di incentivare la permanenza delle popolazioni rurali montane nei rispettivi territori.
1. 53. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare con proprie leggi gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, possono prevedere la chiusura domenicale e festiva con facoltà di deroga, tenendo conto delle peculiarità socio-culturali, ambientali e dell'attrattività turistica dei propri territori e bilanciando i diversi interessi costituzionalmente rilevanti, ivi compreso l'imprescindibile rispetto dei diritti fondamentali delle persone-lavoratori in tutte le sue esplicazioni, e nel rispetto dei vincoli comunitari.
1. 54. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Ciascuna regione può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuare fino a un massimo di ulteriori 24 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli individuati al comma 1.
1. 57. Dell'Orco.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Ciascuna regione può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuare fino a un massimo di ulteriori 12 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli individuati al comma 1.
1. 55. Dell'Orco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 56. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Nesi.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, Pag. 187D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. — (Piano territoriale). — 1. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire, per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze di territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività.
  2. Il piano territoriale di cui al comma 1 è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**2. 3. Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. — (Piano territoriale). — 1. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire, per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze di territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività.
  2. Il piano territoriale di cui al comma 1 è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**2. 4. Gutgeld.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. — (Piano territoriale). — 1. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire, per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze di territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività.
  2. Il piano territoriale di cui al comma 1 è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**2. 5. Misuraca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ciascun comune ha il compito di controllare e verificare il rispetto delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, Pag. 188individuate dagli imprenditori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
  2. Al fine di consentire ai comuni di effettuare le attività di cui al comma 1, gli imprenditori comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, al comune nel cui territorio è situato l'esercizio commerciale, le date di chiusura nell'anno dello stesso, in deroga alle festività indicate all'articolo 1 della presente legge. Le giornate di chiusura individuate in deroga dall'imprenditore possono essere liberamente modificate da quest'ultimo nel corso dell'anno, a condizione che ne venga data idonea e tempestiva comunicazione al comune almeno due mesi prima.
  3. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività.
  4. Il piano territoriale di cui al comma precedente viene adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 6. Cimmino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ciascun comune ha il compito di controllare e verificare il rispetto delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, individuate dagli imprenditori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
  2. Le regioni, in coordinamento coi comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività, ma non può contenere disposizioni che deroghino alla disciplina degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dalla presente legge.
  3. Il piano triennale di cui al comma precedente è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 7. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, Pag. 189definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività.
  2. Il piano territoriale di cui al comma precedente viene adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 8. Cimmino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. — (Sanzioni). — 1. La violazione delle disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, lettera d-bis) e ai commi 1-bis) e 1-ter) dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
  2. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia reiterata per almeno due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 2 e alla rubrica sopprimere le parole: e sanzioni.
2. 9. Bini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica sopprimere la parola: «territoriali»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni» aggiungere le seguenti parole: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali» e dopo le parole «predisporre accordi» sopprimere la parola «territoriali»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «i comuni predispongono un documento informativo» aggiungere le seguenti: «mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente»;
   d) al comma 6, alla lettera b) aggiungere l'inciso: «d'intesa con l'ANCI regionale».
2. 10. Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire le parole: accordi territoriali ovunque ricorrano con la seguente: accordi.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: territoriali.
2. 12. Montroni.

  Al comma 1, dopo le parole: Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui aggiungere le seguenti: nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. 13. Montroni.

  Al comma 1 sostituire le parole: può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione con le seguenti: può proporre accordi territoriali non vincolanti per gli esercenti per la definizione.
2. 14. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

Pag. 190

  Al comma 1, dopo le parole: accordi territoriali, sopprimere la parola: non.
*2. 15. Lacquaniti.

  Al comma 1, dopo le parole: accordi territoriali, sopprimere la parola: non.
*2. 16. Squeri.

  Al comma 1, dopo le parole: accordi territoriali, sopprimere la parola: non.
*2. 17. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: integrazione degli orari degli esercizi aggiungere le seguenti: che abbiano aderito all'accordo.
2. 18. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: Gli accordi territoriali con le seguenti: Gli eventuali accordi.
2. 19. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Andrea Romano, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, anche in forma telematica, la popolazione residente, entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
2. 20. Lacquaniti.

  Al comma 3, sopprimere la seguente parola: dipendenti.
2. 21. Lacquaniti.

  Al comma 4, dopo le parole: i comuni predispongono un documento informativo aggiungere le seguenti: pubblicato sul sito istituzionale dell'ente mediante supporto informatico.
2. 22. Montroni.

  Al comma 6, lettera b), premettere le parole: d'intesa con l'ANCI regionale.
2. 23. Montroni.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Nesi.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Bombassei, Capua, Catania, Antimo Cesaro, D'Agostino, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Oliaro, Rabino, Quintarelli, Sottanelli, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli, Nesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza per le aggregazioni notturne in ambito urbano).

  1. In aree urbane interessate da fenomeni di aggregazione notturna, individuate dal prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in relazione ad episodi ricorrenti o di particolare gravità, connotati da condotte violente contro il Pag. 191patrimonio o la persona, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le 20,30 può essere sospesa, con provvedimento del sindaco, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre. Nei casi d'urgenza, l'autorità comunale provvede ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. L'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si applica anche nei casi di reiterata inosservanza dei provvedimenti di cui al comma 1. Se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 87 del medesimo testo unico, è disposta la confisca delle merci e delle attrezzature.
  3. All'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il comune trasmette alla questura, entro dieci giorni dalla presentazione, anche con modalità telematiche, le segnalazioni certificate d'inizio attività ricevute e le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. 3. Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Poteri del sindaco e sanzioni).

  1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco coordina e riorganizza, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, artigianali e industriali, in determinate zone del territorio comunale, qualora documentate esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale».
  2. Il mancato rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da parte dell'autorità competente di cui al comma 7 del medesimo articolo 22.
3. 4. Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 5. Abrignani.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 6. Gutgeld.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. In aree urbane interessate da fenomeni di aggregazione notturna, individuate dal prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in relazione ad episodi ricorrenti o di particolare gravità, connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona, la vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 20,30 può essere sospesa, con provvedimento del sindaco, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre. Nei casi di urgenza, l'autorità comunale provvede ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-bis. L'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si applica anche nei casi di reiterata inosservanza dei provvedimenti di cui al comma 1. Se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 87 del medesimo testo unico, è disposta la confisca delle merci e delle attrezzature.
  1-ter. All'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il comma 1 è sostituito dal Pag. 192seguente: «1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il comune trasmette alla questura, entro dieci giorni dalla presentazione, anche con modalità telematiche le segnalazioni certificate d'inizio di attività ricevute e le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».
3. 13. Vignali.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: Il sindaco aggiungere le seguenti:, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,;
   b) dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi;
   c) dopo le parole: zone del territorio comunale aggiungere le seguenti: interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
*3. 8. Allasia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: Il sindaco aggiungere le seguenti:, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,;
   b) dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi;
   c) dopo le parole: zone del territorio comunale aggiungere le seguenti: interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
*3. 10. Abrignani, Squeri, Polidori.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: Il sindaco aggiungere le seguenti:, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,;
   b) dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi;
   c) dopo le parole: zone del territorio comunale aggiungere le seguenti: interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
*3. 11. Vignali.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: Il sindaco aggiungere le seguenti:, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e di pubblica esercizio e dei lavoratori dipendenti,;
   b) dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre mesi;
   c) dopo le parole: zone del territorio comunale aggiungere le seguenti: interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
3. 12. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: Il sindaco aggiungere le seguenti: d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e di pubblico esercizio e dei lavoratori dipendenti.
3. 17. Abrignani.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: definisce con le seguenti: coordina e riorganizza;
   b) dopo la parola: commerciali aggiungere la seguente:, industriali; Pag. 193
   c) dopo la parola: qualora aggiungere la seguente: documentate.
3. 16. Montroni.

  Al comma 1, dopo le parole: Il sindaco definisce, inoltre, aggiungere le seguenti: sentiti il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, nonché delle imprese e dei lavoratori dipendenti dei settori del commercio e dei pubblici esercizi.
3. 18. Taranto.

  Al comma 1, dopo le parole: zone del territorio comunale, aggiungere le seguenti: interessate da fenomeni di aggregazione notturna,.
3. 19. Taranto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: qualora esigenze di aggiungere le seguenti: sicurezza pubblica;
   b) sostituire le parole: diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo con le parole: diritto dei residenti al riposo.
3. 15. Misuraca.

  Al comma 1, sopprimere le parole: alle quali non possa altrimenti provvedersi.
3. 7. Montroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale.
3. 20. Montroni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità o di recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione per oblazione.
3. 21. Taranto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000 e con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.
*3. 22. Vignali.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000 e con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.
*3. 23. Lacquaniti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000 e con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.
*3. 24. Allasia.

Pag. 194

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000 e con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.
*3. 25. Squeri.

  Al comma 2, sostituire le parole: La mancata applicazione con le seguenti: Il mancato rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi.
3. 26. Montroni.

  Al comma 2 sostituire le parole: di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con le parole: di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. 27. Misuraca.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Nesi.

  All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle imprese del commercio. Tale fondo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

   b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «c) d'iniziativa da parte degli operatori a favore dei consumatori per garantire a questi ultimi maggiori servizi e una migliore fruibilità degli stessi».
4. 4. Abrignani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio. Tale fondo è destinato alle imprese definite «esercizi di vicinato» dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ovvero dalle normative regionali.
4. 6. Bini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio. Tale fondo è destinato agli esercizi commerciali aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.
*4. 7. Bini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio. Tale fondo è destinato agli esercizi commerciali aventi superficie di vendita fino a duecentocinquanta metri quadrati.
*4. 5. Ricciatti, Nicchi, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro all'anno al Pag. 195cui relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 4-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2019, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
4. 3. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: micro, piccole e medie imprese con le parole: micro e piccole imprese.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro e piccole imprese del commercio.
4. 8. Della Valle.

  Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede quanto a 50 milioni a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. 10. Dell'Orco.

  Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 11. Dell'Orco.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: rientranti inserire la seguente: esclusivamente.
4. 9. Da Villa.

  All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in favore dei comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e dei comuni aderenti agli accordi.
*4. 2. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in favore dei Comuni, Pag. 196sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e dei comuni aderenti agli accordi.
*4. 12. Montroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: per l'accrescimento dell'efficienza energetica con le seguenti: per interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche.
4. 13. Della Valle.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) di contributi per le spese sostenute per l'attivazione di strumenti di pagamento elettronici.
4. 14. Dell'Orco.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) di contributi integrativi per la riduzione della Tasi e Tari.
4. 15. Dell'Orco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere garantita la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento in attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Per l'attuazione del precedente comma, l'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sospeso fino all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale sono indicate le modalità e gli strumenti necessari per rendere gratuiti, ai soggetti interessati, i servizi di cui al suddetto articolo 15.
4. 01. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Mucci, Fantinati, Prodani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).

  1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, recante disposizioni in materia di definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2014, n. 21, è prorogato fino al 30 giugno 2015.
  2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti che iniziano una nuova attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, per i due periodi d'imposta successivi all'inizio dell'attività.
4. 03. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Mucci, Fantinati, Prodani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas.

Pag. 197

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).

  1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, recante disposizioni in materia di definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2014, n. 21, è prorogato fino al 30 giugno 2015.
  2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti che iniziano una nuova attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, per i due periodi d'imposta successivi all'inizio dell'attività.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere garantita la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento in attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  4. Per l'attuazione del precedente comma, l'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sospeso fino all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale sono indicate le modalità e gli strumenti necessari per rendere gratuiti, ai soggetti interessati, i servizi di cui al suddetto articolo 15.
4. 04. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Mucci, Fantinati, Prodani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ogni impresa rientrante nella definizione di «esercizi di vicinato» ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.
  2. Agli esercizi di cui al comma 1 non si applicano le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal primo comma.
4. 02. Dell'Orco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Agevolazioni fiscali per le micro e piccole imprese del commercio).

  1. Per le micro e piccole imprese del commercio rientranti nella definizione di «esercizi di vicinato» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, entrate in esercizio da non più di 48 mesi, il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di impresa, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui Pag. 198redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
4. 05. Della Valle.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai sensi del decreto legislativo 2000 n. 267 gli enti locali possono emettere dei buoni spesa per il sostegno del reddito delle famiglie.
  2. I buoni spesa di cui al comma 1, previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, consentono ai titolari di acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 15 per cento o il 20 per cento di usufruire per il pagamento di una percentuale di beni e servizi erogati dagli esercizi commerciali nel territorio comunale.
4. 06. Sibilia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. 07. Sibilia.

Pag. 199

ALLEGATO 2

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1240 Baruffi, C. 1279 Abrignani, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 2.

  Al comma 7 aggiungere, infine, i seguenti periodi: Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
2. 24. Il Relatore.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sulla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, in coerenza con le linee di intervento in essa previste;

   c) al comma 3, dopo le parole Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  
4-bis. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. 16. Il Relatore.