CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 settembre 2014
293.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (C. 2598-A Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.302 del Governo

  All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sopprimere le parole da: effettuato fino a: Repubblica dell'Iraq.
0. 2. 302. 1. Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

  All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sostituire le parole da: effettuato fino a: Repubblica dell'Iraq con le seguenti:. La distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione civile deve avvenire tramite l'utilizzo delle agenzie delle Nazioni Unite preposte e delle Organizzazioni non governative, comprese quelle italiane, che operano in Iraq.
0. 2. 302. 2. Sibilia, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

  All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sopprimere le parole da: nonché fino a: Repubblica dell'Iraq.
0. 2. 302. 3. Sibilia, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Basilio, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

  All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, sostituire le parole: alla Repubblica dell'Iraq con le seguenti: al governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del governo della Repubblica dell'Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie curde.
0. 2. 302. 4. Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

  All'emendamento 2. 302, parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di utilizzare materiale Pag. 22di armamento di cui la magistratura ha disposto la distruzione.
0. 2. 302. 5. Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 185.082.639 con le seguenti: euro 183.635.692.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM.;
   all'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonché per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq.;
   all'articolo 5:
    a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: a Tampa, aggiungere le seguenti: , nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attività di cui all'articolo 4, comma 4-bis;
    b) al comma 3, lettera d), dopo le parole: nonché al personale impiegato aggiungere le seguenti: nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM,;
   all'articolo 11, comma 1:
    a) all'alinea, sostituire le parole: euro 452.731.694 con le seguenti: euro 453.400.633;
    b) alla lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: euro 13.510.615 con le seguenti: euro 14.179.554.
2. 302. Governo.
(Approvato)

ART. 5.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme al coniuge e ai figli, nonché ai parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonché le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è nel massimo di trentasei mesi con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli Pag. 23anni dal 2015 al 2017, e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.».
5. 300. Governo.
(Approvato)

ART. 9.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente:

   al comma 6 del medesimo articolo, sostituire le parole: euro 6.000.000 con le seguenti: euro 5.400.000.

9. 300. Governo.

(Approvato)

Pag. 24

ALLEGATO 2

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (C. 2598-A Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 3.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e, ove necessario, per la partecipazione di personale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. 300. I Relatori.
(Approvato)

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, è abrogata.
11. 300. I Relatori
(Approvato)