CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 agosto 2014
287.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (C. 2598 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI COMINARDI ED ALTRI

  La XI Commissione,
   deplorando che per l'ennesima volta la proroga della partecipazione italiana a missioni militari all'estero avvenga senza che sia approvata una legge quadro sulle missioni, la sola capace di dare certezza sulle coperture finanziarie e in grado d'inserire le missioni stesse in un quadro strategico in cui siano chiari tempi e finalità delle medesime;
   segnalato come alcune delle missioni internazionali reiterate nel decreto si sviluppino oggi in un contesto gravemente alterato o profondamente diverso da quando esse sono state autorizzate dal Parlamento (tra tutte segnaliamo quelle che insistono sui confini e nei territori palestinesi e quelle in Libia);
   ricordato che:
    la fallimentare partecipazione italiana all'invasione dell'Afghanistan a seguito degli Stati Uniti di America fosse, dal punto di vista del diritto internazionale, del tutto illegittima, avendo lo scopo di infliggere una punizione collettiva al popolo afghano nonostante fosse provato che gli attentatori dell'11 settembre 2001 erano tutti cittadini dell'Arabia Saudita;
    la guerra in Afghanistan ha prodotto una destabilizzazione di tutta quella area, rafforzando l'odio verso l'occidente e potenziando il fondamentalismo islamico e terroristico;
    la storia di questi decenni dell'Afghanistan ha sempre dimostrato che l'invasione militare straniera (Impero britannico, Unione Sovietica ed infine Nato) non ha mai portato soluzioni ma solo aggravato la situazione della popolazione e contribuito a rendere endemico il conflitto armato;
    è necessario invertire questa tragica situazione, conferendo nelle mani del popolo afghano il proprio destino e ritirando al più presto le nostre truppe da quel Paese;
    la Resolute Support che dovrebbe sostituire l'attuale missione ISAF dal 1o gennaio 2015 non dà nessuna garanzia sul carattere «no combact» della missione e che anzi rischia di configurarsi de facto come il proseguimento della missione di occupazione militare di quel Paese;
   ricordato inoltre che:
    è urgente congelare e ripensare la collaborazione militare con il governo libico in quanto non garantisce in alcun modo l'unitarietà dello Stato libico, il rispetto dei diritti umani, nonché degli impegni sottoscritti;
    la cessione di armi alla Repubblica del Gibuti non può in alcun modo sopperire all'assenza di un trattato tra questo Stato e la Repubblica Italiana – e come Pag. 67tale autorizzato e convertito dalle Camere – in merito alla creazione di una base militare italiana a Gibuti;
    le missioni antipirateria avvengono ancora in un contesto di diritto internazionale ferito dalla vicenda dei nostri Marò e richiederebbero una loro sospensione fino alla loro liberazione e ritorno in Italia;
    per tutti questi motivi, anche quanto ai profili di competenza della Commissione, poiché viene meno la ratio dell'impiego di personale delle Forze armate e di polizia così come previsto dal decreto in esame, anche alla luce di un contesto nazionale, in seno al quale sussistono carenze di ogni genere rispetto al personale medesimo e alle risorse disponibili per i relativi corpi di appartenenza,
   esprime

PARERE CONTRARIO
Cominardi, Bechis, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Chimienti, Baldassarre.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6);
   condivisa la necessità di migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nel territorio dell'Unione europea, in primo luogo attraverso la riforma della rete europea dei servizi per l'impiego EURES (European employment services);
   considerati indispensabili ulteriori progressi verso la realizzazione di un mercato unico integrato attraverso la promozione di una mobilità lavorativa più equa che consenta di riequilibrare i mercati del lavoro degli Stati membri, garantendo occupazione e crescita economica, in linea con l'obiettivo previsto per l'occupazione dalla Strategia Europa 2020 per la crescita inclusiva;
   valutata la relazione del Governo trasmessa al Parlamento il 19 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si evidenzia come la proposta sia complessivamente conforme all'interesse nazionale e si rileva che alcuni aspetti della proposta di regolamento risultano già attuati nel nostro Paese;
   rilevato che in quella sede si è rilevato come, con riferimento alle previsioni in materia di accesso alle informazioni sui diritti in materia di sicurezza sociale dei lavoratori che intendono spostarsi nell'ambito del territorio dell'Unione europea, nonché sulla legislazione di settore, recate dall'articolo 23 della proposta di regolamento, sia già stata redatta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una guida informativa disponibile on line sul sito della Commissione europea;
   considerato, inoltre, che già nella Relazione programmatica per il 2014 il Governo affronta il tema della mobilità dei lavoratori, auspicando l'adozione di misure volte a favorire un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze, il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di follow-up delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione e utilizzo di tali azioni, una maggiore inclusione dei soggetti svantaggiati, nonché l'estensione della mobilità anche in Paesi non anglofoni;
   preso atto dell'impegno assunto dal Governo a proseguire nel processo di adozione della proposta di regolamento, nel quadro del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
   considerati i contenuti del disegno di legge presentato dal Governo, recante deleghe legislative in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in Pag. 69materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (disegno di legge n. 1428);
   ricordato, in particolare, che l'articolo 2 di tale disegno di legge reca un'ampia delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata dallo Stato, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti gestionali, in materia di servizi per l'impiego;
   tenuto conto, altresì, degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva svolta nell'ambito dell'esame della proposta, nonché degli ulteriori elementi di valutazione desumibili dalle analoghe attività svolte presso l'11a Commissione del Senato e contenuti nelle memorie depositate dai soggetti auditi;
   richiamato quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile, svolta dalla XI Commissione, nonché quanto evidenziato dal documento conclusivo dell'indagine stessa approvato il 16 ottobre 2013;
   considerato il parere della XIV Commissione sulla proposta di regolamento, approvato il 31 luglio 2014, che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una valutazione positiva ed invita il Governo:

   a impegnarsi, in quanto titolare della Presidenza dell'Unione europea, per una conclusione rapida dell’iter della proposta in esame, tenendo conto che la piena operatività della rete EURES è complementare alla realizzazione del programma «Garanzia Giovani»;
   a valutare, in tale ambito, l'opportunità di avviare l'elaborazione di un Libro bianco sui servizi per l'impiego nell'Unione europea, anche al fine di promuovere auspicabili iniziative di riforma nei singoli Stati membri;
   a sottolineare, in questo contesto, la necessità di individuare i criteri necessari per addivenire ad un effettivo coordinamento dei servizi per l'impiego pubblici e accreditati con le realtà produttive presenti nei territori, con lo scopo di valorizzare le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori e favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta;
   ad avviare celermente la definizione di un inventario adeguato, aperto e trasparente delle classificazioni delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle professioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 16 della proposta di regolamento;
   a favorire lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, con speciale riferimento al campo dell'innovazione, anche al fine di promuovere lo sviluppo delle filiere produttive territoriali;
   a sostenere la necessità di un coordinamento efficace tra tutte le politiche che direttamente o indirettamente sono volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020;
   a considerare le implicazioni della riforma della rete europea dei servizi per l'impiego, prospettata dalla proposta in esame, nel quadro del processo di complessivo riordino del settore, volto a razionalizzare e rendere più efficace l'attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   a garantire, in questo quadro, che le risorse destinate ai servizi pubblici per l'impiego siano adeguate a far fronte alle attività connesse all'implementazione a livello nazionale della riforma della rete EURES;
   a individuare misure che promuovano l'omogeneità delle prestazioni offerte Pag. 70dai servizi pubblici per l'impiego, verificando che le amministrazioni competenti assicurino livelli essenziali delle prestazioni uniformi sull'intero territorio nazionale;
   a tenere conto, in questo ambito, delle indicazioni che emergeranno in sede di esame parlamentare del disegno di legge presentato dal Governo, recante deleghe legislative in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attualmente in discussione presso il Senato (disegno di legge n. 1428);
   ad assicurare che l'adeguamento dei sistemi informativi e informatici conseguente alla riforma della rete EURES sia realizzato senza duplicazioni o sovrapposizioni di sistemi, strutture e banche dati;
  a individuare, nell'ambito della proposta, strumenti di promozione della conoscenza da parte dei lavoratori dei servizi offerti dalla rete EURES;
   con specifico riferimento al testo della proposta di regolamento:
    a esprimere ampia condivisione della scelta, operata dall'articolo 2, lettera c), di considerare ricompresa nella definizione di offerta di lavoro applicabile ai fini delle attività della rete EURES «qualsiasi offerta di impiego, anche sotto forma di apprendistato e tirocinio», in quanto si tratta di strumenti fondamentali per favorire la transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro;
    a specificare meglio il ruolo e la composizione del gruppo di coordinamento e del Comitato EURES di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 34 della proposta, evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
    a chiarire, anche attraverso una modifica dell'articolo 14, paragrafo 1, della proposta, il carattere di reciprocità dello scambio di informazioni in materia di domanda e offerta di lavoro, al fine di esplicitare in modo univoco che gli Stati membri possono acquisire informazioni dalla rete EURES.

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAI DEPUTATI BECHIS ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità su base volontaria, e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro;
   premesso che la proposta di Regolamento è volta a migliorare sia l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità geografica e professionale, sia il sostegno alle imprese per la ricerca e l'assunzione di personale, in linea con l'obiettivo di Europa 2020, relativamente all'inclusione sociale e alla piena occupazione all'interno dell'Unione;
   considerato che il processo d'integrazione dei mercati del lavoro in Europa necessita in primo luogo della riforma della rete EURES (European Employment Services), attraverso il miglioramento dei servizi offerti, in particolare attraverso l'interoperabilità, l'accessibilità, la completezza e la sistematicità della rete medesima;
   valutato l'obiettivo di promuovere attraverso EURES la collaborazione tra la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego (SPI) dei Paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE), al fine di scambiare informazioni sulle offerte di lavoro e di agevolare la citata mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE;
   considerato che:
    al riguardo, è stato più volte rilevato, nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, come l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro dipenda, sicuramente dallo specifico contesto nazionale ed economico di riferimento, ma anche dallo standard di efficienza dei «servizi per l'impiego», intendendo con tale espressione i servizi pubblici e privati di intermediazione, informazione, orientamento professionale e consulenza (anche alle imprese), nonché ogni altro intervento sul mercato del lavoro che contribuisca a correggere gli squilibri tra domanda e offerta;
    la revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, che ha potenziato decisamente il ruolo delle Regioni nell'ambito del mercato del lavoro italiano, crea nel nostro Paese forti esigenze di coordinamento; malgrado gli sforzi di pervenire all'implementazione di una rete unica per la gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro, come ad esempio le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha istituito la Banca dati delle politiche attive e passive, l'attuale frammentazione della gestione delle politiche attive del lavoro non consente de facto di disporre di una solida base per il raccordo alla rete europea;
    tale situazione contribuisce ulteriormente a favorire una mobilità a senso Pag. 72unico di lavoratori italiani, spesso altamente qualificati, verso l'estero e di contro a impedire l'importazione di manodopera di pari livello verso l'Italia;
   valutato che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui la proposta è stata ritenuta complessivamente conforme all'interesse nazionale;
   osservato che nella relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il precedente Governo rilevava la necessità di «un'attenzione specifica al tema della mobilità transnazionale» segnalando tuttavia «la difficoltà di partecipazione, prodotte in Italia dall'insufficienza delle competenze linguistiche e dall'inadeguatezza delle borse di mobilità»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a livello nazionale, si provveda a:
    a) risolvere, anche alla luce del recente riassetto delle province, il deficit di efficacia ed efficienza della rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), garantendo servizi uniformemente diffusi e prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni minime dei servizi per l'impiego;
    b) garantire che l'adeguamento dei sistemi informativi ed informatici per l'adesione alla nuova rete EURES avvenga senza duplicazioni o sovrapposizioni di sistemi, strutture e banche dati;
    c) prevedere standard e obiettivi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi rispetto alle finalità indicate dalla proposta;

   a livello dell'Unione europea, si provveda a:
    a) assumere la previsione espressa all'articolo 2, lettera c), della proposta, che considera il tirocinio «alla stregua di un'attività lavorativa», come strettamente finalizzata all'accesso ai servizi della rete EURES;
    b) chiarire in riferimento all'articolo 16, relativo alla «messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune», a chi competa l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai curricula vitae;
    c) chiarire la composizione e l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34 della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;
    d) prevedere, in rapporto con gli Stati membri, strumenti di supporto alla promozione della conoscenza relativa ai servizi della rete EURES;
    e) garantire il miglioramento dei servizi di assistenza e accompagnamento alla mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo anche l'effettività dell'accesso per le categorie svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Bechis, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato.

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ALLEGATO 4

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014) 221 final);
   considerato che il fenomeno del lavoro non dichiarato produce gravi distorsioni che incidono in modo fortemente negativo sui diritti dei lavoratori, che non possono beneficiare delle tutele previste dall'ordinamento in relazione alle proprie condizioni di lavoro e vedono ingiustamente compressi i propri diritti in materia previdenziale e di sicurezza sul lavoro;
   rilevato altresì che il lavoro sommerso determina effetti fortemente negativi anche per l'economia nel suo complesso, in quanto non solo comporta minori entrate fiscali e contributive, in relazione ai rapporti di lavoro non dichiarato, ma genera un'alterazione degli equilibri concorrenziali, a vantaggio delle imprese che se ne avvalgono;
   rilevato con favore che l'Unione europea ha mostrato crescente attenzione per il fenomeno del lavoro non dichiarato, sollecitando in diversi documenti gli Stati membri a prendere iniziative a riguardo;
   richiamati, in particolare, gli orientamenti espressi dalla Commissione nella Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012) 173 final), nella quale si indicano, tra le politiche da adottare al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro, interventi volti a trasformare il lavoro informale o non dichiarato in occupazione regolare, anche nell'ottica del perseguimento degli obiettivi in termini di occupazione previsti dalla Strategia Europa 2020;
   ricordato, altresì, che nella Comunicazione della Commissione relativa all'analisi annuale della crescita 2014 (COM(2013) 800 final), nell'ambito delle strategie volte a combattere la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi, si segnala l'esigenza di potenziare la lotta contro il lavoro sommerso;
   osservato, inoltre, che il Consiglio europeo nella Raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia ha ribadito la richiesta, già contenuta raccomandazioni specifiche per gli anni 2012 e 2013 riferite al nostro Paese, di adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
   ritenuto che un più stretto ed efficace coordinamento e una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri dell'Unione europea possano contribuire ad un più incisivo contrasto del fenomeno del lavoro sommerso;Pag. 74
   osservato, tuttavia, che – come evidenziato anche nella relazione illustrativa della proposta – la responsabilità principale nella lotta al lavoro sommerso è degli Stati membri e che, pertanto, le azioni realizzate a livello dell'Unione europea non possono che svolgere un ruolo essenzialmente complementare rispetto alle misure adottate a livello nazionale;
   richiamate le misure già adottate nel corso della presente legislatura al fine di rafforzare le attività finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare e, in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha disposto un incremento della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 250 unità di personale ispettivo, prevedendone la progressiva assunzione, nonché ha stabilito un incremento delle sanzioni amministrative applicate in materia, destinandone una quota non superiore a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, a specifiche misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, intese ad un più efficiente impiego sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché all'attuazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare;
   segnalata l'esigenza di rafforzare l'impegno al contrasto del lavoro irregolare con l'adozione di nuovi interventi tanto sul piano legislativo quanto a livello amministrativo, volti in particolare a rendere più efficace l'attività ispettiva, attraverso la messa a disposizione di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché grazie ad un maggior coordinamento degli interventi delle diverse amministrazioni, che potrebbe consentire di limitare il numero di accessi presso la stessa impresa;
   richiamati, al riguardo, i contenuti della risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI));
   osservato che il Governo ha manifestato l'intenzione di intervenire sulla materia al fine di individuare un sistema di controlli più semplice ed efficiente e meno oneroso per la finanza pubblica, anche attraverso la adozione di specifiche iniziative normative al riguardo, che potrebbero trovare spazio già nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di lavoro, attualmente all'esame del Senato;
   considerata la valutazione complessivamente favorevole espressa sulla proposta di decisione nella relazione trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   considerato il parere della XIV Commissione sulla proposta di decisione, approvato il 31 luglio 2014, che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di definire in modo più puntuale nella proposta di decisione le modalità operative di funzionamento della piattaforma che si intende istituire, anche in relazione alla possibile costituzione di reti informatiche o banche dati, eventualmente conferendo alla Commissione europea il potere di adottare appositi atti per disciplinare i profili di maggior dettaglio;
   condividendo l'opzione in favore dell'obbligatorietà dell'adesione alla piattaforma da parte degli Stati membri, si valuti l'opportunità di individuare modalità di funzionamento della piattaforma che garantiscano una piena collaborazione da parte degli Stati stessi, anche attraverso Pag. 75una migliore specificazione delle attività che gli Stati si impegnano a svolgere nell'ambito della piattaforma;
   con riferimento all'articolo 11 della proposta di decisione, si valuti l'opportunità di riconsiderare i tempi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla piattaforma, prevedendo che la relazione della Commissione sia presentata in un termine inferiore rispetto a quello di quattro anni attualmente previsto, ad esempio stabilendo che essa si riferisca al primo programma di lavoro biennale, adottato ai sensi dell'articolo 7;
   per quanto attiene agli interventi da adottare a livello nazionale, si valuti con attenzione ogni utile iniziativa per rafforzare il sistema dei controlli volti a contrastare il lavoro sommerso, assicurando in particolare la presenza di adeguate dotazioni di personale, congrui investimenti sulla formazione e sulla protezione assicurativa del personale, nonché la messa a disposizione di risorse strumentali e finanziarie che garantiscano un efficiente svolgimento delle attività ispettive;
   nell'ottica di assicurare maggiore efficienza alle attività di controllo sul lavoro sommerso e irregolare, si valuti in particolare l'adozione di iniziative normative, già nell'ambito del disegno di legge recante deleghe in materia di lavoro, presentato dal Governo e al momento all'esame del Senato della Repubblica, finalizzate a garantire un migliore coordinamento delle attività esercitate dai diversi soggetti pubblici operanti nel settore e delle relative banche dati, anche attraverso la costituzione di un soggetto pubblico unitario, competente per i servizi ispettivi, che consentirebbe di ridurre i disagi per le imprese dovuti alla sovrapposizione dei controlli e ai connessi adempimenti burocratici, rendendo altresì possibile un migliore utilizzo delle risorse disponibili, che potrebbe consentire un potenziamento delle attuali dotazioni umane e strumentali;
   anche alla luce dell'obiettivo, indicato dall'articolo 2 della proposta, di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla necessità di agire rapidamente in questo settore, si adoperi il Governo per avviare iniziative di comunicazione e informazione al fine di fornire, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, una corretta rappresentazione del ruolo dell'attività ispettiva e delle sue finalità, sottolineandone la funzione di tutela dei lavoratori e della legalità.

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ALLEGATO 5

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAI DEPUTATI BECHIS ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminata la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso;
   rilevato che:
    il provvedimento si pone l'obiettivo di migliorare la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, coordinare le autorità preposte dai singoli Stati, sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla necessità di stimolare quanto più possibile gli Stati membri a intensificare i loro sforzi finalizzati al contrasto di tale fenomeno;
  il lavoro nero pesa come un macigno in Europa: sottrae all'economia regolare tra il 15 e il 20 per cento del PIL dell'Unione europea, qualcosa come circa 2.400 miliardi di euro l'anno. Si tratta di stime denunciate dallo stesso Commissario europeo per l'Occupazione e gli affari sociali. Il lavoro non dichiarato è per definizione qualcosa difficile da individuare, e avere un'idea delle dimensioni reali del fenomeno è purtroppo non sempre agevole;
    risulta pertanto apprezzabile che l'Unione europea cerchi di porre un freno al problema proponendo una piattaforma comunitaria di analisi, monitoraggio e controllo. La nuova piattaforma avrà, infatti, diversi compiti: costituire una tribuna, in cui gli esperti potranno condividere informazioni e pratiche ottimali, ampliando così il numero limitato di contatti di cui si disponeva finora, esaminare gli strumenti nazionali e dell'Unione utili per affrontare problemi comuni, affrontare gli aspetti transfrontalieri esaminando il modo per migliorare gli scambi di dati tra le amministrazioni nazionali, permettere lo scambio di migliori pratiche, rafforzare la cooperazione operativa. Peraltro, i contratti di lavoro non dichiarati sono una piaga che attanaglia in modo particolare il nostro Paese, nell'aggiornamento ISTAT sugli indicatori delle politiche di sviluppo la percentuale del lavoro sommerso è tornata a crescere. Nel 2012 il tasso è passato dal 12 al 12,1 per cento rispetto all'anno precedente. Fenomeno più marcato al Centro-Sud, con una media del 20,9 per cento. Maglia nera alla Calabria con il 30,9 per cento di lavoratori irregolari; seguono Molise (25 per cento) e Campania (22,9 per cento). Tra le regioni più virtuose, invece, spicca la Lombardia, con il dato del lavoro sommerso si attesta al 7,1 per cento, subito dietro alla provincia autonoma di Bolzano, in testa alla classifica con il 7 per cento. Appare pertanto opportuno cogliere l'occasione offerta dall'iniziativa dell'Unione, ma solo affiancandola ad ulteriori serie di iniziative sul piano nazionale, abili ed utili a cogliere le opportunità offerte. Eppure in Italia sono molti gli enti ed i soggetti preposti al contrasto al lavoro sommerso; tuttavia ciò si traduce spesso in carenza di coordinamento, dispersione di risorse, Pag. 77adozione di prassi diverse e talora discordanti che finiscono per alimentare falle nel sistema dei controlli;
    occorre, infatti, focalizzare l'attenzione sulle particolarità del fenomeno nel nostro Paese, laddove l'incidenza del lavoro sommerso nel nostro sistema economico emerge maggiormente in taluni settori produttivi rispetto ad altri. Infatti, settori tradizionali come l'agricoltura, l'edilizia, la ristorazione e i servizi sia domestici che alle imprese, ne sono particolarmente interessati, ciò per due ragioni sostanziali: l'elevata intensità del lavoro, l'ampio ricorso a forme di sub-fornitura, in particolar modo laddove i controlli sono più complessi a causa della stagionalità dei rapporti di lavoro e dell'elevato turnover del personale. Negli ultimi anni, tuttavia, il lavoro nero è aumentato considerevolmente anche nella cosiddetta «economia flessibile», ossia in quei lavori in cui l'utilizzo della tecnologia rende più complesso il controllo e la scoperta delle irregolarità. In quest'ultimo gruppo di lavoratori rientrano principalmente i giovani, i quali essendo ai primi approcci con il mondo del lavoro si trovano in una posizione di debolezza contrattuale. Quando si analizza fenomeno del lavoro sommerso si dovrà anche tener conto del suo rilevante legame con il fenomeno dell'immigrazione; infatti, spesso per gli immigrati questa è l'unica possibilità di sostentamento e può facilmente trasformarsi in forme di sfruttamento lavorativo privo di ogni forma regolarizzazione. In tempi di crisi e di necessaria riorganizzazione delle risorse di personale ed economiche risulta fondamentale ottimizzare i processi anche attribuendo specifiche responsabilità e compiti a soggetti altrettanto precisi e prevedere l'utilizzo di banche dati utili a consentire lo scambio di informazioni tra i soggetti deputati ai controlli medesimi. Un serio impegno del Governo nazionale finalizzato al ridimensionamento del fenomeno consentirebbe, da un lato, di reintegrare nell'economia formale le persone che svolgono forme di lavoro sommerso e, dall'altro, di ridurre la concorrenza sleale introdotta nel sistema produttivo a danno dei datori di lavoro più diligenti. Occorre, altresì, tenere conto degli impatti sui consumatori, i quali non beneficiano delle stesse garanzie di tutela della qualità nel caso di prestazioni e di servizi forniti da mercati irregolari;
    alla luce di queste considerazioni la valutazione sul provvedimento in esame è certamente positiva a patto che si creino le condizioni per poter fruire dei relativi benefici, in quanto la proposta potrà avere compiutezza solo se accompagnata da una serie di misure che il Governo nazionale dovrà necessariamente adottare,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si provveda a:
    a) ridurre il carico fiscale sul lavoro e facilitare le procedure amministrative;
    b) tenere conto delle problematiche connesse al lavoro sommerso al momento di applicare i principi di «flessicurezza» a livello nazionale;
    c) introdurre i salari minimi quali strumenti funzionali anche a ridurre il lavoro sommerso;
    d) istituire una Agenzia unica ed autonoma di contrasto al lavoro sommerso negli organici della quale far confluire il personale delle pubbliche amministrazioni specializzato nel settore della lotta al lavoro irregolare;
    e) ampliare l'organico del personale ispettivo di tutti gli organi ispettivi e di controllo sul territorio nazionale ed ottimizzarne le condizioni di lavoro.
Bechis, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Rostellato, Baldassarre.