CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 agosto 2014
286.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) (Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

  Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale o bancario.
3. 1. Fratoianni, Kronbichler.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
4. 1. Kronbichler, Fratoianni.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, dovranno essere imputabili esclusivamente all'attività di inchiesta svolta dalla stessa, senza oneri di natura accessoria, né indennità di funzione per i componenti.
5. 1. Fratoianni, Kronbichler.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per i 12 mesi di attività e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. 2. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per i 12 mesi di attività e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. 3. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  La Commissione redige un rendiconto in forma analitica delle spese sostenute per il proprio funzionamento. Il rendiconto costituisce parte integrante della relazione di cui all'articolo 2, comma 5 ed è sottoposto alle stesse forme di pubblicità.
5. 4. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

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ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 5, capoverso 11, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:
  Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 5 sostituire le parole: professori universitari con le seguenti: ricercatori a tempo indeterminato che non abbiano raggiunto i requisiti contributivi di 42 anni per il collocamento a riposo.
1. 130. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5 dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: che non abbiano raggiunto il sessantottesimo anno d'età previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico, nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente periodo, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, Pag. 65comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 101. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5 dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: che non abbiano raggiunto il sessantottesimo anno d'età previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico.
1. 103. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5 dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: che non abbiano raggiunto il sessantottesimo anno d'età.
1. 102. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , non prima del raggiungimento del sessantanovesimo anno di età.
1. 104. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , non prima del raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.
1. 105. Dall'Osso, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
1. 106. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , previa valutazione delle ricadute in relazione alla pianta organica e alla garanzia delle prestazioni.
1. 107. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , previa verifica delle ricadute in relazione alla pianta organica alla garanzia della continuità delle prestazioni.
1. 108. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , salvo che la risoluzione del rapporto di lavoro non pregiudichi in relazione alla pianta organica la garanzia, la continuità e l'efficacia delle prestazioni.
1. 109. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5 dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti: , previa attivazione di almeno un nuovo contratto a tempo indeterminato che garantisca, la continuità e l'efficacia delle prestazioni erogate.
1. 110. Mantero, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lombardi, Cozzolino.

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  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
  6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-quater.
  6-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a tre milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 ed a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 113. Quaranta, Costantino, Pannarale, Marcon, Airaudo, Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede: a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero Pag. 67dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
* 1. 111. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede: a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili Pag. 68ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
* 1. 112. Invernizzi, Matteo Bragantini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 Pag. 69dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
1. 050. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto dalla scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre Pag. 702011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 102 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
  6. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 36 milioni di euro annui per l'anno 2014 ed a 106 milioni a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati...
1. 051 Costantino, Quaranta, Pannarale, Marcon, Airaudo, Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Placido.

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decretolegge Pag. 716 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
1. 052. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis..

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, Pag. 72n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per il personale della scuola che abbia maturato requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 180 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 050. Marzana, Gallo, D'Uva, Battelli, Brescia, Di Benedetto, Vacca, Valente, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Tripiedi, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis.

  1. Al personale della scuola continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
1. 054. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

ART. 8.

  Sopprimere il comma 3.
* 8. 100. Centemero.

  Sopprimere il comma 3.
* 8. 101. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Ciprini, Tripiedi, Cominardi.

Pag. 73

ART. 25.

  Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 1 milione di euro, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
25. 50. Lombardi, Cozzolino, Ciprini, Dadone, Tripiedi.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atta del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae Pag. 74matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
* 25. 51. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
* 25. 52. Lombardi, Cozzolino, Ciprini, Dadone, Fava, Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Labriola.

Pag. 75

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 731 Velo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato C. 731 Velo ed abb. recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,
   considerato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
   considerato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sentenze n. 428 del 2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e tenuto conto che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004);
   ricordato altresì che la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 reca, tra i principi e criteri direttivi di delega, la «revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione», in particolare prevedendo determinate misure;
   ricordato altresì che, in tale ambito, il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis) attribuisce al Governo la valutazione riguardo l'individuazione, nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, «anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale» delle tipologie di violazione ovvero delle condizioni del conducente che comportino le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;
   evidenziato che, riguardo alla determinatezza dei principi e criteri direttivi alla base della delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, la Corte Costituzionale ha sancito, nell'ampia giurisprudenza sul punto (ex multis sentenze n. 128 del 1986, n. 224 del 1990, n. 53 del 1997, n. 49 del 1999, n. 98 del 2008,) che la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che non è possibile «enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi» e che il «livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può essere in concreto diverso caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide»;Pag. 76
   ricordato peraltro che, per quanto attiene, in particolare, alle norme sanzionatorie, in varie occasioni la Corte costituzionale ha auspicato che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie, adotti, per quanto riguarda in particolare il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito «è opportuno il massimo di chiarezza e certezza», «criteri configurati in modo più preciso»;
   sottolineato altresì che, in relazione alla valutazione attribuita al Governo, viene in rilievo il principio di ragionevolezza cui il legislatore è chiamato ad attenersi alla luce delle numerose sentenze in cui la Corte costituzionale ha richiamato l'esigenza, fondata sull'articolo 3 della Costituzione, che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali ed ha altresì sancito che le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (ex multis sentenze n. 409 del 1989 e nn. 343 e 422 del 1993);
   rilevato, con riferimento all'articolo 2, comma 2, che prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione che «l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nel disciplinare in via generale l'istituto per la delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari»;
   considerata la necessità di integrare la disposizione in materia di delegificazione con la previsione delle «norme regolatrici delle materie che vengono delegificate», nonché con l'indicazione delle specifiche disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione;
   ricordato che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali nel parere reso nella XVI Legislatura, nella seduta del 18 luglio 2012, relativamente alle disposizioni di contenuto analogo di cui alla proposta di legge C. 4662, aveva approvato un parere con una condizione in tal senso,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 2, comma 2, appare necessario – come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – prevedere le norme generali regolatrici delle materie che vengono delegificate nonché indicare le specifiche disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione;

  e con la seguente osservazione:
   con riferimento alla delega legislativa disposta, in via generale, per la revisione della disciplina sanzionatoria e, in modo particolare, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), si evidenzia l'opportunità di tenere conto di quanto evidenziato in più occasioni dalla Corte costituzionale riguardo all'esigenza che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie, adotti, «criteri configurati in modo più preciso» per quanto riguarda in particolare il ricorso alla sanzione penale (al cui proposito è «opportuno vi siano il massimo di chiarezza e certezza»).

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 (C. 2277 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2277 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (C. 2127 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2127 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE