CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 agosto 2014
284.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568-A Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL RELATORE

Art. 1-bis.
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, tenuto conto, fra l'altro, dell'efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica, si rileva che la disposizione di cui al comma 13 in esame appare suscettibile di determinare possibili effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato
In merito alle osservazioni sul comma 16, si esclude la possibilità per la norma di determinare possibili effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati negli stabilimenti nazionali.

Articolo 3, commi 1-6
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo poiché l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito, tuttavia, si segnala:
- il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due periodi d'imposta successivi e la copertura finanziaria è riconosciuta per le annualità 2014-2016. Sul punto, andrebbero forniti chiarimenti in relazione alle spese sostenute nel 2017 da parte dei soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- la norma non prevede una preventiva autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta che viene utilizzato in compensazione con modello F24. Sul punto, si chiedono maggiori chiarimenti circa le procedure applicabili che consentano, in presenza di un meccanismo di automatica fruizione del beneficio, il rispetto del limite di spesa a carico della finanza pubblica.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Si rinvia ai chiarimenti che potranno essere forniti in merito dal competente Dipartimento delle Finanze, segnalando ad ogni buon fine che le somme stanziate per consentire la fruizione del credito d'imposta in argomento saranno versate alla contabilità speciale n. 1778 (Fondi di bilancio) Pag. 68gestita dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione. Successivamente, l'utilizzo di dette somme ha luogo quando i crediti d'imposta vengono materialmente fruiti dai contribuenti interessati, per riportare al lordo le somme versate dagli stessi con modello F-24. Pertanto, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta avvenga nel 2017, comunque è assicurata la compensazione della relativa minore entrata mediante corrispondente versamento a valere sulla predetta contabilità speciale.
Inoltre, per quanto la norma non preveda una preventiva autorizzazione, non può ritenersi che l'agevolazione sia di tipo automatico: il decreto interministeriale di attuazione disciplinerà le modalità attuative delle misura, in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa, anche attraverso idonei meccanismi di autorizzazione preventiva alla fruizione dell'agevolazione.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
Il Servizio Bilancio della Camera chiede chiarimenti in relazione alle spese sostenute nel 2017 da parte dei soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare considerato che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due periodi d'imposta successivi e la copertura finanziaria è riconosciuta per le annualità 2014-2016.
Inoltre lo stesso Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa le procedure applicabili che consentano, in presenza di un meccanismo di automatica fruizione del beneficio, il rispetto del limite di spesa a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, in merito al primo punto, si evidenzia che la disposizione in esame si riferisce alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta che si conclude al 31 dicembre 2016, pertanto sono esclusi effetti sul bilancio dello Stato per l'anno 2017 anche con riferimento a quei contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. Del resto l'utilizzo delle somme stanziate sulla contabilità speciale ha luogo quando i crediti d'imposta vengono materialmente fruiti dai contribuenti interessati. Pertanto, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta avvenga nel 2017, è comunque assicurata la compensazione della relativa minore entrata.
Con riferimento al secondo chiarimento richiesto dal Servizio Bilancio si evidenzia che sarà il decreto interministeriale di attuazione a disciplinare le modalità attuative delle misura, in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa.

Articolo 4
Richiesta di chiarimenti del relatore
Nulla da osservare, nel presupposto che le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari, possano essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Circa le richieste della Commissione, si conferma che le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari potranno essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 5, commi 1-12
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, per quanto attiene i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è configurato come limite di spesa. A presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, nonché la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento (valutato anche su base pluriennale) del limite finanziario indicato. Ciò premesso, la RT fornisce i parametri utilizzati per la quantificazione Pag. 69delle risorse in esame. A tal riguardo, appare necessario acquisire i seguenti chiarimenti:
• per quanto attiene al numero dei lavoratori del settore agricolo interessati, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, la RT afferma che il loro numero complessivo risulta di 315.808 unità. La RT riporta altresì la percentuale, pari al 67 per cento del totale, dei soggetti impiegati per meno di 102 giornate all'anno e, quindi, verosimilmente interessate al provvedimento in esame. La percentuale risultante è superiore alle 210.000 unità, cifra che si discosta da quella di circa 150.000 unità che sembra essere stata presa in esame dalla RT come base per la quantificazione della platea interessata;
• con riferimento alla percentuale del 10 per cento, applicata al complesso dei 150.000 lavoratori come sopra individuati e riguardante le unità che sono in possesso delle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, andrebbe esplicitata la ratio alla base di tale percentuale;
• con riferimento al complesso degli oneri stimati, il totale delle minori entrate contributive potrebbe essere sottostimato. Secondo i parametri utilizzati dalla RT l'onere complessivo sembrerebbe attestarsi in circa 42 milioni di euro complessivi (15.000 euro X 19 euro giornaliere X 150 giorni).
Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Al riguardo si rinvia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'INPS ed al Ministero del lavoro.

Articolo 5, commi 13 e 14
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si segnala che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per consentire una verifica della quantificazione ma si limita ad illustrare la procedura adottata, indicando esclusivamente la platea di lavoratori complessivi potenzialmente interessati, e a fornire il risultato della elaborazione. Sul punto, pertanto, appaiono opportuni dei chiarimenti in merito alle ipotesi adottate circa la ripartizione della platea fra lavoratori impiegati al centro nord e quelli impiegati al sud nonché la ripartizione tra giovani o donne e altre lavoratori. Ciò in considerazione del fatto che la misura della deduzione forfetaria spettante varia in funzione delle suddette caratteristiche. Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al numero dei lavoratori utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Infatti, tenuto conto che tale dato è stato rilevato dal modello 770 relativo al 2011 sarebbe opportuno considerare, in via prudenziale, il possibile incremento dell'onere collegato ad un incremento del dato occupazionale. Ciò in considerazione del fatto che la norma introduce un'agevolazione a regime e che le imprese potrebbero essere incentivate a ricorrere in maggior misura al tipo di assunzione in argomento al fine di beneficiare della deduzione IRAP. Maggiori informazioni andrebbero fornite anche in merito all'utilizzo, ai fini della quantificazione, dell'aliquota standard fissata dalla normativa vigente (1,7 per cento), tenuto conto che le regioni hanno la facoltà di variare la predetta aliquota. Nel caso di aliquota media effettiva superiore a quella utilizzata, infatti, si determinerebbe una maggiore perdita di gettito dovuta sia alla maggiore misura dell'aliquota d'imposta sia alla maggiore capienza da parte delle imprese ai fini della fruizione del beneficio. Sul punto si chiede l'avviso del Governo. Andrebbero inoltre fornite delle precisazioni in merito agli effetti della disposizione nelle regioni dai piani di rientro del deficit sanitario. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito dei beneficiari introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si prende atto di quanto indicato nella relazione tecnica. Si segnala, tuttavia, che l'aver considerato nella quantificazione originaria una platea più ampia di quella indicata nella norma Pag. 70non appare rappresentare un profilo di prudenzialità, come indicato nella RT riferita agli emendamenti.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
In merito alle osservazioni formulate dal servizio bilancio della Camera dei Deputati circa l'elaborazione dei dati utilizzati per la stima del comma 13 dell'articolo 5 si precisa quanto segue.
I dati utilizzati sono rilevati nei modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta, Mod. 770 Semplificati, presentati nel 2012. Le elaborazioni sono state effettuate in capo ad ogni singolo lavoratore, rilevando per ciascuno il numero delle giornate lavorate oltre che l'età, il sesso ed il luogo di attività dell'impresa. Pertanto sono stati selezionati i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative impiegati nel settore agricolo. Dalla elaborazione è emersa una platea di lavoratori pari a 143.046 Unità Lavorative Anno (ULA) per i quali è possibile fruire della deduzione forfetaria di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 11 del D.lgs. 446/1997 per un importo pari al 50 per cento.
Di seguito si riporta il dettaglio dei lavoratori individuati:

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO SETTORE AGRICOLO
Nord 59.184
  di cui giovani fino a 35 anni e donne 32.265
Sud 83.862
  di cui giovani fino a 35 anni e donne 40.630

Agli importi afferenti la platea rilevata, così come ripartita anagraficamente e territorialmente è stata applicata un'aliquota ai fini Irap pari a 1,7 per cento.
In merito all'utilizzo dell'aliquota dell'1,7 per cento per effettuare la stima, essa appare congrua considerato che, a fronte di regioni che prevedono una maggiorazione dell'aliquota, essenzialmente per esigenze di rientro dal deficit sanitario, vi sono regioni che concedono regimi particolarmente agevolativi (i.e. la Sardegna con lo 0,51 per cento nel 2014). Sul tema della capienza, essa sembra non possa avere rilevanza, per il fatto che l'agevolazione sostanzia i suoi effetti sugli importi imponibili; semmai i maggiori importi agevolati potrebbero essere sterilizzati da eventuali fenomeni di capienza già incombenti sull'impresa.
Infine, circa la prudenzialità della stima si evidenzia che la relazione tecnica all'articolo 5 ha compreso, proprio ai fini di maggiore cautela, tutti i lavoratori della fattispecie indicata nella norma, impiegati in qualsivoglia tipologia di impresa nei settori di attività dell'agricoltura. Inoltre, l'aver esteso a tutti l'assunzione dell'esistenza di un contratto di lavoro di durata almeno triennale, riveste un ulteriore carattere di prudenza che soccorre anche nel compensare la valutazione di eventuali effetti incentivanti al fine di ottenere i vantaggi previsti dalla disposizione.

Articolo 6
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, preso atto della conferma fornita dal Governo durante l'esame al Senato circa la sostenibilità finanziarla degli adempimenti aggiuntivi a carico dell'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare utile acquisire maggiori elementi di valutazione in proposito circa le risorse effettivamente preposte alle attività della cabina di regia, al fine di valutare la congruità delle stesse agli adempimenti aggiuntivi disposti dalle norme in esame in capo all'Istituto di previdenza.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
In merito alla richiesta di acquisizione di maggiori elementi di valutazione circa le Pag. 71risorse effettivamente preposte alle attività della cabina di regia, al fine di valutare la congruità delle stesse risorse rispetto agli adempimenti aggiuntivi previsti dalle disposizioni in esame in capo all'Istituto di previdenza, si rinvia all'Inps e al Ministero del Lavoro in qualità di amministrazione vigilante.

Articolo 6-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, per quanto riguarda l'accesso al Fondo rotativo, si rileva che disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione su risorse già stanziate a legislazione vigente. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire conferma – che detta ulteriore finalizzazione non pregiudichi la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene all'introduzione di specifiche priorità per le imprese agricole organizzate secondo il contratto di rete nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si conferma che l'ulteriore finalizzazione prevista dalla norma (investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete) non pregiudica la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Articolo 7
Richiesta di chiarimenti del relatore
Commi 1-2
Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportati da elementi oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati tenuto conto che:
- si ipotizza che il 30 per cento dei contribuenti interessati pagherebbe un affitto corrispondente al valore minimo del range individuato in base ai dati MIPAAF (compreso tra un minimo di 250 euro ed un massimo di 1.000 euro). Tale ipotesi, in base alla quale è determinata la detrazione IRPEF media, rileva ai fini della determinazione dell'onere per le classi fino a 15 ettari;
- la misura della detrazione massima (pari a 1.200 euro annui), invece, è stata applicata alla sola classe «oltre 15 ha» cui corrisponde il 29,4 per cento12 del totale dei contribuenti considerati dalla RT. Tale ipotesi esclude che nella classe «da 10 a 15 euro» possano essere inclusi soggetti che fruirebbero della detrazione nella misura massima. Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito ai profili di cassa tenuto conto che la norma consente la fruizione del beneficio anche in caso di incapienza. Qualora tale fruizione sia consentita mediante compensazione con modello F24, gli effetti in termini di cassa potrebbero evidenziare un andamento diverso da quello costante indicato dalla relazione tecnica.
Si fa infine presente che, in base ai calcoli della relazione tecnica, il tetto degli 80 euro per ettaro è determinato in misura proporzionale in caso di frazione dell'unità di misura considerata (ettaro). Poiché la determinazione proporzionale non è espressamente indicata dalla norma, si chiedono conferme in proposito al fine di evitare che, in sede attuativa, possa essere considerato un numero di ettari arrotondato per eccesso con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
In merito alla richiesta di chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati in sede di stesura della relazione tecnica, si precisa che la stima dell'ammontare medio di detrazione per ettaro utilizzato, pari a Pag. 7270,25 euro, è stata determinata sulla base di valori medi calcolati dal MIPAAF e che tale importo medio risulta molto vicino alla detrazione massima, pari a 80 euro, ammessa dalla novella normativa. Un ulteriore elemento circa il carattere prudenziale della stima si può individuare nella quota di soggetti giovani che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale: tale quota è stata raddoppiata rispetto alla quota generale (60 per cento in luogo di 30 per cento).
Per quanto riguarda i chiarimenti sul profilo di cassa, si è ipotizzato che l'intero ammontare della detrazione trovi capienza nell'imposta da versare.

Comma 3
Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati con particolare riferimento all'abbattimento del 50 per cento del maggiore reddito dominicale (che viene applicato sul reddito dominicale escluso dalla base imponibile secondo la normativa vigente e che, pertanto, rappresenta il 35 per cento di 32,2 milioni) nonché sull'aliquota media marginale IRPEF indicata in misura pari al 27 per cento. Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non appaiono infatti chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:
- per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
- per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) «gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi».

Risposta del Dipartimento delle Finanze
In merito alla richiesta di chiarimenti, si precisa che l'abbattimento del 50 per cento è stato utilizzato per tenere conto degli effetti conseguenti alla contestuale parziale abrogazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli e che è stato applicato sugli importi del reddito dominicale relativo alla tipologia interessata dalla norma. Pertanto, come giustamente indicato dalla Commissione, l'ammontare utile alla stima di tale reddito corrisponde al 35 per cento dell'intero importo.
Per quanto riguarda l'indicazione dell'aliquota marginale media del 27 per cento utilizzata nelle valutazioni del presente articolo, si precisa che la stessa aliquota è desunta mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF.

Comma 4
Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati con particolare riferimento all'abbattimento del 50 per cento del maggiore reddito dominicale (che viene applicato sul reddito dominicale escluso dalla base imponibile secondo la normativa vigente e che, pertanto, rappresenta il 35 per cento di 32,2 milioni) nonché sull'aliquota media marginale IRPEF indicata in misura pari al 27 per cento. Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla iscrizione Pag. 73degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non appaiono infatti chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:
- per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
- per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) «gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi».
Su tali aspetti si chiede l'avviso del Governo.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
In merito alla richiesta di precisazioni volte a chiarire i valori utilizzati nella relazione tecnica, si conferma che i dati sono stati desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2013, riferiti all'anno di imposta 2012 e che pertanto i redditi considerati per ottenere la stima tengono conto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.

Articolo 9
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo andrebbero acquisite ulteriori informazioni volte a confermare la neutralità finanziaria della disposizione su tutti i saldi di finanza pubblica. In particolare, con riferimento al saldo dell'indebitamento netto, si osserva che andrebbe chiarito se effetti negativi possano derivare da un aumento degli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici da parte di istituzioni universitarie o AFAM, a valere sui finanziamenti del fondo. Mentre questi ultimi costituiscono partite finanziarie e non rilevano pertanto sul saldo in esame, il loro utilizzo per finalità di investimento da parte delle predette amministrazioni pubbliche, non soggette al patto di stabilità interno, potrebbe incidere negativamente sul saldo economico. Analogamente, andrebbe chiarito se la prevista realizzazione di investimenti in edilizia scolastica da parte dei fondi di investimento chiusi, a valere sui finanziamenti del fondo in questione, possa determinare rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento, o delle singole operazioni di investimento in edilizia scolastica da loro effettuati, all'interno del perimetro della PA. Andrebbe infine chiarito se la riduzione degli interessi sui finanziamenti, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, risulti suscettibile di incidere negativamente sull'indebitamento netto e se ulteriori effetti negativi possano derivare da eventuali commissioni aggiuntive in favore del gestore del fondo. Con riferimento al saldo di cassa, si prende atto di quanto affermato nella Nota di risposta del Governo in merito alla neutralità della disposizione rispetto agli andamenti tendenziali. In proposito andrebbe comunque chiarito quale sia il profilo temporale delle giacenze del Fondo considerato nelle previsioni tendenziali. Ove tale profilo, stimato alla luce degli andamenti pregressi del fondo, subisca delle riduzioni per effetto della norma in esame, grazie ad un più efficiente uso delle risorse disponibili, si determinerebbero effetti negativi sul fabbisogno. Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato si segnala che l'obbligo, all'atto della sostituzione delle lampade semaforiche, di utilizzare lampade a risparmio energetico appare suscettibile di ridurre i consumi energetici degli enti Pag. 74locali, ma potrebbe determinare maggiori oneri iniziali per la maggiore onerosità della tecnologia a LED, anche considerate le specifiche previste.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
In merito al primo punto non si ravvisano effetti negativi in quanto la programmazione degli investimenti da parte degli enti interessati avviene nell'ambito del quadro complessivo degli equilibri di finanza pubblica.
Per quanto concerne il secondo punto, si fa presente che con decreto previsto dal comma 8 dell'articolo in argomento verranno individuate le caratteristiche di strutturazione dei fondi immobiliari e delle operazioni che si intendono realizzare ai fini della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica, al fine di escludere rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento.
Relativamente agli effetti della riduzione degli interessi sui finanziamenti, si fa presente che si escludono effetti finanziari negativi tenendo conto che il Fondo Kyoto è un fondo rotativo; pertanto, gli interessi percepiti sono destinati a rialimentare il fondo e ad essere destinati alla concessione di nuovi finanziamenti. Circa gli eventuali effetti negativi derivanti da commissioni aggiuntive in favore del gestore, si fa presente che ciò sia da escludere a seguito della prevista clausola di invarianza.
Infine, in relazione ai maggiori oneri che potrebbero derivare dall'uso della tecnologia LED si rinvia a quanto rappresentato in Relazione tecnica.

Articolo 10, commi 1-11 e 13
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, con riferimento al comma 7 si rileva quanto segue:
• la legislazione previgente prevedeva che a capo dell'ispettorato fosse preposto un dirigente di livello generale coadiuvato da due dirigenti del medesimo livello, mentre la formulazione attuale dell'articolo 17 del decreto-legge n. 195/2009 si limita a stabilire che è istituita una direzione generale nel rispetto delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti;
• la relazione tecnica afferma che l'istituzione delle direzione generale non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica non reca, però un esplicito riferimento alle dotazioni finanziarie;
• tanto la precedente quanto la nuova formulazione della norma modificata dal comma 7 (ossia l'articolo 17, comma 2, del DL 195/2009) conservano un periodo volto alla copertura degli oneri recati dalla disposizione medesima. Tuttavia mentre la copertura prevista dalla normativa previgente appariva evidentemente preordinata alla copertura delle spese recate dall'incremento di tre unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, la nuova formulazione non consente di comprendere la destinazione prevista per l'autorizzazione di spesa concessa.
Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda la posizione di vertice, dal momento che la retribuzione di posizione di un direttore generale del Ministero dell'ambiente appare essere analoga a quella corrisposta all'ispettore generale. A fini conoscitivi, tuttavia, risulterebbe utile che fosse chiarito se l'onere indicato dall'articolo 17, comma 2, del DL 195/2009 sia ancora collegato – anche a seguito della riformulazione recata dal comma 7 in esame – alla remunerazione di tre dirigenti di prima fascia ovvero se la spesa possa essere riarticolata, nell'utilizzo, in funzione della struttura organizzativa prescelta per la istituenda direzione generale.
Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a suffragare l'ipotesi che la facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione, ai sensi del comma 11, possa essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.Pag. 75
In risposta ad un'analoga richiesta di chiarimenti, avanzata nel corso dell'esame presso il Senato, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si è limitato a rinviare ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio che non appaiono pervenuti.
Nulla da osservare con riferimento alle disposizioni recate dal comma 9, che prevedono il completamento di alcuni interventi messa in sicurezza del territorio entro il 31 dicembre 2015. Sul punto la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che gli interventi in questione riguardano opere già programmate ed in corso di realizzazione, per le quali era già stato preventivato il mancato rispetto della conclusione nei termini previsti. Gli effetti della proroga sono, sempre secondo la RGS, già scontati sui saldi di finanza pubblica.
Con riguardo alla clausola di invarianza inserita al comma 13 si rileva, come più volte osservato nel passato, che la sua apposizione dovrebbe essere accompagnata da una serie di dati ed elementi idonei a individuare le voci di spesa ed a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già disponibili e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Comma 7: Si rappresenta che la prevista istituzione di una direzione generale presso il Ministero dell'Ambiente in luogo dell'Ispettorato generale viene attuata nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti e pertanto l'eventuale rimodulazione delle stesse potrà essere prevista dal competente Ministero dell'Ambiente in sede di regolamento di organizzazione con invarianza degli oneri. Per maggiori dettagli si rinvia pertanto al ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
Comma 11: in relazione ai chiarimenti richiesti in merito alla facoltà della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione si ribadisce il rinvio alla Presidenza stessa.

Articolo 10
Commi da 13-bis a 13-quater
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si rileva che le norme sembrano presupporre una corrispondenza fra la minore spesa di 6 milioni e l'esclusione delle province di Genova e di la Spezia dall'elenco dei territori destinatari dei finanziamenti per la ricostruzione. Si osserva che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base di tale ipotesi di corrispondenza.
In ordine alle nuove finalizzazioni di spesa previste dal testo non si formulano osservazioni, nel presupposto che le risorse in esame, di conto capitale, siano integralmente utilizzate nel 2014: diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra gli oneri e la relativa copertura finanziaria. Si ricorda che, ai fini della copertura finanziaria, l'onere di 20 milioni è ricompreso in un insieme di norme (articolo 1, commi 346-351, della legge 147/2013) la cui compensazione è assicurata (v. successivo comma 375) mediante i risparmi accertati per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici nel 2013.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Al riguardo, si rileva che il Dipartimento della Protezione Civile ha fatto una ricognizione, relativamente alla Regione Liguria, degli eventi occorsi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 per i quali è subentrata la dichiarazione dello stato di emergenza, di cui le province di Genova e La Spezia sono invece prive. Pertanto il citato Dipartimento ha provveduto a definire i fabbisogni per la Regione Liguria per l'avvio Pag. 76dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti, quantificandoli in 6 milioni di euro.
Si conferma che le risorse in esame saranno integralmente utilizzate nel 2014.

Articolo 11
Comma 5
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che il differimento di termini in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare per l'Italia l'apertura di una procedura di infrazione.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
In relazione alla compatibilità del differimento dei termini in esame con la normativa comunitaria di settore, si rinvia al Dipartimento per le Politiche Comunitarie e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 11
Comma 8
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si osserva che la norma non specifica che, a fronte del trasferimento delle funzioni statali alla regione Lombardia, con riferimento alla porzione di parco di sua competenza, si provveda al trasferimento di corrispondenti risorse e con conseguente adeguamento dei vincoli di spesa del patto di stabilità interno. Andrebbe pertanto chiarito se gli oneri relativi a tali funzioni restino a carico della regione. In tal caso, la norma determinerebbe un aumento dei risparmi imposti alla regione stessa rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. Ove invece si prevedesse il trasferimento in capo alla regione Lombardia delle risorse statali inerenti le funzioni trasferite, si determinerebbero oneri non coperti sul bilancio dello Stato. Con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano, si segnala che la limitazione delle funzioni loro trasferite alla sola quota di parco che insiste sui rispettivi territori, riduce corrispondentemente, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, gli oneri di cui si fanno carico le predette province a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Andrebbe pertanto chiarito se si mantenga in ogni caso l'invarianza della quota di risparmi imposta alle predette province ai sensi della citata legge di stabilità per il 2014. Andrebbe in particolare chiarito se tale invarianza sia ottenuta, ai sensi del comma 508 della citata legge di stabilità, a valere su un aumento della riserva erariale delle entrate spettanti alle predette province autonome, a compensazione del mancato accollo integrale, da parte delle stesse province, degli oneri inerenti il parco nazionale dello Stelvio.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
In proposito, si fa presente che tali profili saranno definiti nell'ambito dell'intesa prevista dalla disposizione con le Regioni interessate, nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del comma.

Articolo 11
Commi 9-11
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono a carattere prevalentemente ordinamentale, intervenendo sulle modalità di autorizzazione e di comunicazione in materia di impianti termici civili.
Per quanto attiene alla dotazione di elementi utili al risparmio energetico relativa agli impianti termici in uso presso amministrazioni pubbliche, appare utile acquisire dal Governo una valutazione circa i possibili oneri non previsti connessi all'adeguamento richiesto.

Pag. 77

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si rinvia alla Relazione Tecnica, rilevando che l'introduzione di precisazioni sugli elementi utili al risparmio energetico non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12
Commi 1-3
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si osserva che l'articolo 27 della legge n. 136/1999 stabilisce che le somme che il committente è tenuto a versare per lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, destinate a garantire il funzionamento della Commissione di cui al testo in esame, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le somme possono essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale. Da quanto sopra esposto si evince che le somme rimangono nella disponibilità del Ministero che potrebbe utilizzare anche per potenziare le capacità operative della Commissione. I risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica apparirebbero dunque contabilizzabili solo a consuntivo in assenza di un meccanismo di versamento all'entrata della minore spesa ipotizzata. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Risposta
Non disponibili elementi di risposta.

Articolo 12
Comma 4
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo risulterebbe opportuno che il Governo confermi che dall'accelerazione di spesa, che si determina, come affermato dalla relazione tecnica, in relazione all'introduzione delle norme in esame, non producano effetti rilevanti sul saldo di fabbisogno.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si segnala che si tratta di un'accelerazione procedurale dovuta alla necessità di utilizzare le risorse dell'Unione Europea nell'ambito della programmazione 2007-2013 entro i termini previsti per evitare il disimpegno automatico e che pertanto non si determinano effetti negativi sul fabbisogno.

Articolo 12
Comma 4-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, pur rilevando che le norme appaiono avere carattere ordinamentale, risulterebbe opportuno che il Governo chiarisse se le stesse determino effettivamente una accelerazione di spesa e, in caso di risposta positiva, se tale accelerazione risulti già scontata nei tendenziali. Tale chiarimento è volto ad escludere eventuali effetti sul saldo di fabbisogno.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si conferma la natura ordinamentale delle disposizioni, che riportano l'accelerazione della spesa quale mera finalità, proprio al fine di assicurare un profilo temporale della spesa coerente con i tendenziali.

Articolo 13, comma 4
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate alla norma in prima lettura al Senato, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, che appare trasparire dalla dettato della medesima, che l'applicazione di meccanismi semplificati per l'individuazione delle attività di trattamento che consentono ad un rifiuto di non essere più considerato tale ai fini del suo riutilizzo avvenga nel rispetto di quanto a riguardo Pag. 78previsto nell'ordinamento europeo, con specifico riferimento ai regolamenti attuativi della dir. 2008/98/UE.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Relativamente alla richiesta di conferma che l'applicazione dei meccanismi semplificati per l'individuazione delle attività di trattamento che consentono ad un rifiuto di non essere più considerato tale ai fini del suo utilizzo avvenga nel rispetto dell'ordinamento comunitario, con specifico riferimento ai regolamenti attuativi della direttiva 2008/98/UE, si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 4-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale si ravvisa l'opportunità di una conferma Governativa, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo in materia ambientale e di concorrenza.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Relativamente alla compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia ambientale e di concorrenza si rinvia al Dipartimento per le Politiche comunitarie e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 4-ter
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale si ravvisa l'opportunità di una conferma Governativa, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Relativamente alla compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero fondi stradali, ferroviari e aeroportuali con quanto previsto dall'ordinamento europeo si rinvia al Dipartimento per le politiche comunitarie e al ministero per la tutela del territorio e del mare.

Comma 9

Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto riferito dalla RT nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le risorse del Fondo siano adeguate a far fronte agli impegni finora assunti dalle Amministrazioni competenti.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si conferma che le risorse del Fondo sono adeguate a far fronte agli impegni finora assunti dalle Amministrazioni competenti.

Articolo 14
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti con la documentazione tecnica fornita al Senato, si rileva la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione in merito ai seguenti profili:
• nell'ipotesi di requisizione in uso degli impianti e di avvalimento temporaneo del personale addetto, ai sensi del comma 1, andrebbe chiarito se sussista l'eventualità che si determinino oneri per la finanza pubblica nei casi in cui la situazione giuridico – finanziaria dell'impresa titolare degli impianti non consenta di porre Pag. 79a carico della stessa le relative spese. Si rileva altresì che la RT allegata al maxiemendamento fa riferimento al pagamento da parte del soggetto che effettua la requisizione degli oneri di gestione dell'impianto e del personale. In proposito appare necessario un chiarimento al fine di escludere oneri per la finanza pubblica;
• riguardo alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno (comma 4), posto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera, andrebbe chiarito se le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario possano essere sostenute a valere sulle risorse disponibili per il termovalorizzatore senza pregiudicare la realizzazione della medesima opera.
Appare altresì utile una conferma che le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previste dal comma 2 possano essere imputate integralmente alle imprese interessate, assicurando comunque l'allineamento temporale tra oneri previsti e contributi versati dalle imprese.
In merito alle ulteriori disposizioni introdotte dal Senato si fa presente quanto segue:
• riguardo al comma 2-bis, la RT precisa che gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato. In proposito appare necessario disporre di una quantificazione, anche di massima, di detti oneri, con particolare riguardo all'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria del SISTRI nonché elementi riguardo all'idoneità delle risorse disponibili a farvi fronte, anche sotto il profilo temporale;
• in merito ai commi 3-bis e 3-ter e da 8 ad 8-sexies, andrebbe acquisita conferma della compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Comma 1: al riguardo, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del soggetto utilizzatore, anche in caso di difficoltà giuridico-finanziaria dell'impresa titolare degli impianti, avuto riguardo alla circostanza che l'avvalimento del personale non determina costituzione di rapporti di lavoro in capo all'ente utilizzatore di cui rimane invece titolare l'impresa.
Comma 2: Si conferma che le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previste dal comma 2 possono essere imputate integralmente alle imprese interessate, assicurando comunque l'allineamento temporale tra oneri previsti e contributi versati dalle imprese. Si rinvia anche ai dettagli che potranno essere forniti dal competente Ministero dell'ambiente.
Comma 2-bis: Circa la richiesta di quantificazione degli oneri, con particolare riguardo all'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria del SISTRI nonché elementi riguardo all'idoneità delle risorse disponibili a farvi fronte, anche sotto il profilo temporale, si rinvia al Ministero dell'ambiente.
Commi 3-bis e 3-ter e da 8 ad 8-sexies: In relazione alla richiesta di conferma della compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione, si rinvia al Dipartimento per le politiche comunitarie.
Comma 4: In relazione alla nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della provincia di Salerno, la Commissione sostiene che, posto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera, andrebbe chiarito se le spese per il finanziamento delle attività complessivamente Pag. 80svolte dal Commissario possano essere sostenute a valere sulle risorse disponibili per il termovalorizzatore senza pregiudicare la realizzazione della medesima opera.
Al riguardo si conferma che le attività complessivamente svolte dal Commissario sono sostenute a valere sulle risorse disponibili per l'opera, senza pregiudicarne la realizzazione.

Articolo 16
Comma 3-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, del quale si chiede conferma al Governo, che l'estensione delle deroghe alla caccia sui terreni coperti in tutto o in parte di neve in favore dell'attività venatoria di selezione agli ungulati, sia compatibile con quanto previsto nell'ambito dell'ordinamento europeo.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si rinvia ai maggiori dettagli che potranno essere forniti dalle Amministrazioni interessate e dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 17

Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto che le modifiche apportate alla normativa in vigore non comportino attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, ovvero che le medesime possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto andrebbe acquista una conferma dal Governo.

Risposta (da Relazione tecnica al maxiemendamento)
Al riguardo, nel sottolineare che tali modifiche si sono rese necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia, si conferma che le attività di cui alle disposizioni in esame verranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18
Commi 1-9
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si segnala che in base ad una verifica della procedura indicata dalla relazione tecnica, il valore del credito d'imposta indicato nel prospetto risulta lievemente inferiore a quello che si ottiene in base ai calcoli matematici e alle informazioni fornite. Infatti, applicando al valore degli investimenti considerato dalla RT (20 miliardi di euro) l'abbattimento di 2/3 per tenere conto della particolare congiuntura e dell'andamento degli investimenti rilevato dall'ISTAT, il valore del credito d'imposta risulterebbe pari a 2 miliardi. Tale importo è stato ulteriormente ridotto dalla RT di 1/3 per escludere gli investimenti di valore inferiore a 10.000 euro. Pertanto, considerando la ripartizione del beneficio in tre anni, e la competenza ripartita tra il secondo semestre 2014 e il primo semestre 2015 si ottiene: 2.000 euro x 2/3: 2 semestri: 3 rate = 222 mln di euro (anni 2016 e 2019) cui corrisponde un onere di 444 mln per le annualità 2017 e 2018. Ferma restando la necessità di fornire chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata, appaiono inoltre necessari alcuni chiarimenti in merito alla scelta di alcuni parametri e, in particolare, ai suoi profili di prudenzialità. In proposito, tenuto conto che a fronte di investimenti ex post verificati con riferimento all'agevolazione introdotta per gli anni 2009- 2010 pari a 22,3 miliardi la relazione tecnica quantifica il credito d'imposta in esame su un ammontare di investimenti di 8,2 miliardi (ossia meno del 40 per cento), si fa presente:
- applicazione della riduzione del 10,6 per cento dovuta all'andamento degli investimenti rilevati dall'Istat. Sul punto si segnala Pag. 81che tale riduzione potrebbe essere stata determinata dai più elevati acquisti effettuati nel periodo interessato dall'agevolazione; in tale ipotesi, pertanto, sarebbe opportuno non applicare la suddetta riduzione in quanto la presenza di una agevolazione fiscale potrebbe, viceversa, incentivare l'acquisto dei beni interessati;
- abbattimento di 1/3 operato per tenere conto della particolare contingenza economica e della difficoltà di accesso al credito. Sul punto si segnala che, a fini prudenziale, sarebbe opportuno considerare in misura più limitata tale abbattimento anche alla luce del fatto che le previsioni macroeconomiche registrano, in linea generale, una seppur lieve ripresa dell'economia;
- ulteriore abbattimento di 1/3 operato per tenere conto degli acquisti di importo inferiore a 10.000 euro. Sul punto, andrebbero considerati i possibili comportamenti dei soggetti beneficiari i quali sarebbero incentivati ad acquistare beni di valore superiore al predetto tetto al fine di fruire del beneficio introdotto. Tali aspetti appaiono rilevanti anche ai fini della compensazione finanziaria degli oneri tenuto conto che l'eventuale ricorso alla clausola di salvaguardia comporta una revisione del piano di investimenti da parte del CIPE e che tale meccanismo presenta maggiori difficoltà in presenza di maggiori scostamenti tra previsioni ed oneri rilevati dall'attività di monitoraggio.
Si fa presente, inoltre, che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito, in termini di imposte dirette ed IRAP, recati dai maggiori investimenti effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione in esame. Si segnala, infine, che la norma contenuta nel comma 7 – in base al quale la indebita fruizione del credito d'imposta in relazione ad un bene trasferito fuori dall'Italia ovvero ceduto prima del secondo periodo d'imposta dall'acquisto determina l'obbligo di versare la quota fruita in sede di dichiarazione dei redditi – potrebbe incentivare comportamenti elusivi diretti a fruire del beneficio in una annualità salvo poi versare quanto indebitamento fruito, senza sanzioni né interessi, l'anno successivo insieme al saldo della dichiarazione dei redditi.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
In merito alle osservazioni formulate circa le quantificazioni degli effetti finanziari connessi alla proposta di introdurre un credito d'imposta per le imprese che investono in beni strumentali nuovi si precisa quanto segue.
I dati sugli investimenti agevolabili sono stati ricavati dalle elaborazioni dei modelli di dichiarazione Unico degli anni di imposta 2009 e 2010, anni di vigenza dell'agevolazione cd Tremonti-ter (articolo 5 del DL 78/2009). In particolare il dato di oltre 22 miliardi di investimenti agevolati del settore Ateco 28 sono risultati dalla lettura dei Quadri RS presentati dai contribuenti Società di capitali (RS rigo 102 anno d'imposta 2010 e RS rigo 141 per l'anno d'imposta 2009), Società di Persone (RS rigo 23 per entrambi gli anni d'imposta), Persone Fisiche (RS rigo 29 per entrambi gli anni d'imposta) ed Enti Non Commerciali (RS rigo 13 per entrambi gli anni d'imposta). L'attualizzazione di tali importi è stata effettuata ricorrendo a parametri oggettivi (le rilevazioni Istat dell'andamento degli investimenti) e ad elementi inevitabilmente soggettivi, comunque sempre improntati a criteri di conoscenza e cautela, quali il continuo trend fortemente decrescente degli investimenti soprattutto nel settore manifatturiero, la difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, la considerazione dei soli investimenti di più rilevante dimensione, il fatto che nel calcolo degli investimenti eccedenti la media non sono compresi i capannoni industriali, i quali hanno costituito, nei confronti della Tremonti-bis, una componente significativa.
Pertanto l'ammontare di circa 8,2 miliardi di euro posto a base del calcolo del credito di imposta appare fortemente prudenziale, nonché auspicabile.
Inoltre, per quanto riguarda i possibili effetti indotti dalla norma agevolativa, Pag. 82con riferimento ai maggiori ammortamenti per gli investimenti addizionali, si ritiene che il particolare limitato respiro temporale dell'agevolazione, già in vigore dal luglio 2014 e fino al primo semestre dall'anno successivo, e il riferimento agli investimenti di consistente importo, superiori a 10.000 euro, non abbiano la caratteristica di indurre modifiche nella pianificazione degli investimenti delle imprese nel breve periodo.
Infine, circa la possibilità di comportamenti elusivi relativi ai casi di indebita fruizione del credito di imposta previsti al comma 7, essi appaiono meramente eventuali ed aleatori nella loro entità, tali da poter essere inclusi nei loro ipotizzabili effetti nel complesso della stima prodotta.

Articolo 18
Comma 9-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo appaiono opportuni dei chiarimenti in merito alle modalità di copertura finanziaria previste dalla lettera b) anche alla luce delle questioni sollevate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Nota del 25 luglio 2014.

Articolo 19
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, in via preliminare, in merito alle modifiche apportata nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare con riferimento al comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se la modifica dell'ambito applicativo del beneficio di cui al comma 1, lettera a) (che considera in luogo delle società ammesse alla quotazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quelle già ammesse a quotazione ma le cui azioni sono negoziate dalla medesima data) possa modificare le ipotesi assunte alla base della stima degli effetti di gettito e conseguentemente la quantificazione degli stessi. Con riferimento, invece, all'estensione della agevolazione ACE, di cui al comma 1, lettera a), alle imprese con azioni ammesse alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto precisato dalla RT allegata al maxiemendamento. In merito alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata in sede di RT allegata al testo originario si osserva quanto segue:
• con riferimento alla lettera a) si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa. Si evidenzia tuttavia che la stima degli effetti di gettito appare riferita ad uno schema ipotetico caratterizzato da elementi di rigidità (imprese che si quotano 10 per cento l'anno e incremento del capitale pari al 50 per cento dell'incremento del primo anno). Pur tenendo di quanto affermato nella Nota del dipartimento finanze, andrebbe valutata la possibilità, considerando anche il possibile effetto incentivante dell'agevolazione in esame, che la quantificazione degli effetti negativi sia suffragata da ipotesi che tengano conto di un maggior margine di flessibilità al fine di evitare una possibile sottostima degli effetti stessi. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo;
• con riferimento alla lettera b) si rileva che la quantificazione non appare completamente verificabile. La RT e la Nota del dipartimento finanze fanno riferimento, infatti, all'effettuazione di una verifica della capienza del credito nell'IRAP. Tuttavia, tale procedimento non appare immediatamente riscontrabile nel processo quantificativo. Appare, pertanto, opportuno, al fine di verificare la stima effettuata che vengano forniti elementi di maggior dettaglio circa il procedimento adottato con particolare riferimento al confronto effettuato tra il credito spettante ogni anno e la capienza IRAP corrispondente;
• sempre con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi al comma 1, lettera b), andrebbe, inoltre, acquisita una conferma in merito alla prudenzialità dell'ipotesi di non considerare i contribuenti facente parte di un consolidato fiscale. Pag. 83
Infine con riferimento alle risorse utilizzate a copertura delle disposizioni in esame si rileva:
• con riferimento all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. Andrebbe altresì confermata la compatibilità della predetta destinazione di spese con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione;
• con riferimento all'aumento dell'aliquota di accisa sulla benzina, pur tenendo conto che lo stesso è a decorrere dal 2019, alla luce dei numerosi incrementi subiti recentemente dall'accisa (comma 487 della legge 228/2012 e articolo 61 del DL 69/2013) andrebbe valutato il possibile effetto negativo che un ulteriore aumento potrebbe provocare sul consumo con conseguenti effetti negativi sul gettito atteso.
Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
In merito alle osservazioni formulate dal servizio bilancio della Camera circa le quantificazioni degli effetti finanziari connessi alla proposta di modifica alla disciplina ACE si precisa quanto segue.
Per la stima alla modifica apportate alla lettera a) del comma 1, che considera in luogo delle società ammesse alla quotazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quelle già ammesse alla quotazione ma le cui azioni sono negoziate dalla medesima data si ribadisce quanto già precisato dalla RT allegata al maxiemendamento considerando congrua l'ipotesi di stima utilizzata secondo l'interpretazione per cui la modifica intenda far partecipare all'agevolazione anche le nuove quotate ammesse alla quotazione nei mesi precedenti l'introduzione della normativa. In relazione alla metodologia di stima si ribadisce che le ipotesi utilizzate, in linea con le ipotesi indicate in uno studio Consob «Missione – “Finanza per la crescita” – Contributo dei partecipanti al progetto “Più Borsa”», seppur rigide e schematiche sono state considerate ampiamente prudenziali anche rispetto al numero annuale di nuove quotate e quindi abbastanza flessibili da assorbire anche il possibile effetto incentivante dell'agevolazione in esame.
In merito alla quantificazione associata al comma 1, lettera b), si è proceduto attraverso una microsimulazione per verificare la capienza del credito rispetto all'ammontare di IRAP dei soggetti beneficiari (società di capitali e di persone, persone fisiche). Per ogni singolo contribuente non appartenente ad un consolidato fiscale, sono state individuate le eccedenze ACE riportate agli esercizi successivi e la quota di IRAP dovuta per il medesimo anno di imposta; applicando l'aliquota IRES alle eccedenze così rilevate è stato individuato il credito massimo ottenibile dalla trasformazione, nell'ipotesi che l'IRAP dovuta nei successivi quattro esercizi sia di importo pari a quella del primo esercizio, il credito massimo utilizzabile a copertura dell'IRAP è stato stimato come il minore tra il credito massimo e la somma dell'IRAP dovuta nei cinque esercizi. Sempre con riferimento al comma 1, lettera b) si evidenzia come la scelta di escludere le imprese appartenenti ad un consolidato fiscale dalla trasformazione delle eccedenze in credito di imposta utilizzabile a copertura dell'IRAP dovuta, sia conseguente alla considerazione di un comportamento economico razionale di tali soggetti che trovano nel trasferimento al consolidato una rapida trasformazione delle eccedenze ACE dei singoli partecipanti in minore imposta, infatti dai dati Unico 2013 Società di capitali – dati provvisori, si evidenza come di 327 milioni di euro di eccedenze trasferite al consolidato circa 310 milioni di euro abbiano ridotto il reddito imponibile nello stesso periodo di imposta.

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Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si conferma la compensazione della dinamica della spesa finanziata con quella della copertura proposta a decorrere dal 2015.
Inoltre, nel rinviare alla competente Presidenza del Consiglio, si ritiene che la spesa sia compatibile con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione trattandosi di interventi per lo sviluppo economico del Paese, in linea con le finalità del Fondo stesso.

Articolo 19-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica sebbene si ravvisi l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo del comma 4 sia dal punto di vista soggettivo (cosa si intenda per amministrazioni titolari di banche dati certificanti) che dal punto di vista funzionale (modalità riferite a «garantire l'accesso»). In tale ottica l'assenza di oneri può essere ipotizzata nel caso in cui l'amministrazione certificante sia libera di fornire la documentazione richiesta sulla base delle tecnologie di cui materialmente dispone e non sia obbligata ad adottare individuate soluzione tecnologiche.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Al riguardo, fermo restando quanto rappresentato nella relazione tecnica in ordine all'invarianza della spesa, si rinvia agli ulteriori chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni interessate.

Articolo 20
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni e nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che dal finanziamento del OIC non possano in nessun caso derivare riflessi negativi per la finanza pubblica.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Al riguardo si conferma che la norma non arrecherà effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto trattasi di soggetto di diritto privato, finanziato con contributi di privati, sia pure intermediati dal sistema camerale.

Risposta del Dipartimento del Tesoro
Il Servizio Bilancio della Camera, procedendo alla verifica delle quantificazioni di spesa previste dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in corso di conversione, nell'esprimersi sulle misure di cui all'articolo 20, in particolare su quelle di natura contabile recanti il riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte dall'Organismo Italiano contabilità (comma 2 e successivi) ritiene opportuno, nel presupposto che trattasi di norme di carattere ordinamentale, ricevere conferma circa l'assenza di nuovi oneri e la neutralità delle disposizioni per la finanza pubblica.
Al riguardo si conferma che l'articolo 9-ter introdotto nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, disciplina le modalità di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità replicando esattamente quanto già disposto nei commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) che, di conseguenza, sono abrogati. Trattasi pertanto di mera trasposizione di disposizioni già esistenti dalle quali non possono derivare riflessi negativi per la finanza pubblica.

Articolo 21
Commi 1 e 2
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. In proposito, si rileva che le fattispecie in esame appaiono essere, almeno in parte, considerate ai fini della Pag. 85stima del maggior gettito atteso dall'applicazione dell'incremento dell'aliquota, a decorrere dal 1o luglio 2014, sui proventi finanziari di cui all'articolo 3 del DL 66/2014.
Con riferimento a quanto affermato nella Nota del Governo in merito all'effetto incentivante, si ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
La Commissione chiede che venga elaborata una stima indicando le ipotesi e i dati utilizzati ai fini della stessa. Al riguardo, si evidenzia che la valutazione riportata nella relazione tecnica si basa su informazioni di settore e, relativamente all'effetto incentivante, si precisa che le stime sono effettuate a quadro macro-economico invariato, in considerazione del fatto che le stesse quantificano gli effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.

Articolo 22
Commi 1-7
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Con riferimento a quanto affermato nella Nota del Governo in merito all'effetto incentivante, si ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto. Nulla da osservare in merito alle restanti disposizioni.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
La Commissione chiede in base a quale assunto la relazione tecnica indica che le fattispecie interessate rappresenterebbero un numero limitato. Chiede, inoltre, che venga specificata la quantificazione dei possibili effetti di minor gettito determinati tenendo conto di effetti incentivanti indotti dalla disposizione stessa.
Al riguardo, si evidenzia che la valutazione riportata nella relazione tecnica si basa su informazioni di settore e, relativamente all'effetto incentivante, si precisa che le stime sono effettuate a quadro macro-economico invariato, in considerazione del fatto che le stesse quantificano gli effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.

Articolo 22
Comma 7-ter
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la procedura di certificazione in esame non determini riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico sul comparto regioni.
Si rinvia in proposito a quanto osservato con riferimento all'articolo 13-bis del DL n. 52/2012, tenuto conto che la disposizione in esame amplia l'ambito applicativo della procedura di certificazione dei crediti di fornitura ivi prevista, per i debiti di nuova formazione.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si conferma che dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica in quanto la stessa costituisce un mero allineamento della normativa specifica in ambito sanitario, per le regioni sottoposte a piano di rientro dal deficit sanitario e nei cui piani siano previste operazioni sul debito, a quanto previsto per le altre pubbliche amministrazioni.

Pag. 86

Articolo 22-quinquies
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, alla luce di quanto affermato nella Nota introduttiva alla RT, appaiono opportuni chiarimenti in merito alla compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal sorgere di contenziosi.
Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera a) in esame, al fine di verificare quanto affermato dalla RT in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla stessa, appaiono opportuni maggiori elementi informativi con specifico riferimento alle operazioni che risulterebbero oggetto del regime fiscale in esame, tenuto conto che la RT fa un generico riferimento alla possibilità concessa a CDP dalla legge di stabilità 2014 di emettere titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali.
In proposito si rileva che la legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147/2013) ha previsto la possibilità per CDP di:
- utilizzare le risorse del risparmio postale per il finanziamento di grandi imprese (comma 42);
- acquistare con possibile garanzia dello Stato titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso PMI (comma 46).

Articolo 23
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, premesso che la norma non presenta effetti diretti per la finanza pubblica, si evidenzia che la norma prevista dal testo originario modifica la finalizzazione dichiarata dalla disposizione di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del DL n. 145/2013, che destinava la riduzione degli oneri derivanti dagli incentivi alle fonti rinnovabili ad una riduzione dei prezzi e delle tariffe elettriche, prevedendo che tale riduzione sia concentrata in favore delle sole utenze in media tensione o con elevata potenza impegnata ed escludendo dal beneficio le utenze residenziali, di illuminazione pubblica, e con bassa potenza impegnata. Andrebbe chiarito in proposito se possano derivarne riflessi indiretti sui parametri tariffari scontati nelle previsioni macroeconomiche tendenziali. Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, andrebbe chiarito se dall'attesa riduzione dei costi possano derivare benefici in termini di riduzioni tariffarie per la generalità degli utenti.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Si rinvia al Dipartimento del tesoro ed al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 26
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, con riferimento al testo originario si evidenziano profili problematici in merito:
- alla possibile insorgenza di un contenzioso in relazione alla rimodulazione al ribasso degli incentivi, attesa la sua applicabilità ad investimenti posti in essere negli esercizi pregressi sulla base di parametri di incentivazione prefissati dalla legge e ora modificati a posteriori;
- all'incremento dell'importo delle garanzie a carico dello Stato senza un corrispondente adeguamento degli stanziamenti posti a fronte dell'incremento del rischio di escussione delle predette garanzie;
- ai profili di conformità dell'intervento della CDP rispetto all'attuale classificazione dell'ente nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della PA.
Si segnala infine che l'effetto positivo, richiamato dalla relazione tecnica, sulle tariffe elettriche, in relazione alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, appare riferibile, ai sensi dell'articolo 23, ai soli dei clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa Pag. 87tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, appare opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che l'operazione di cessione prefigurata, di rilevante importo finanziario (non inferiore a 30 miliardi di euro ai sensi del comma 9, lettera b), possa essere riclassificata come debito della pubblica amministrazione. I principali profili di rischio in tal senso attengono:
- alla natura della controparte creditrice, nei rapporti con il GSE: agli attuali beneficiari degli incentivi, costituiti dai produttori di energia rinnovabile, subentra infatti un soggetto appartenente agli operatori finanziari. I debiti di natura finanziaria riconducibili a soggetti pubblici sono di norma computati nell'ambito del debito della pubblica amministrazione;
- l'importo retrocesso dal GSE al soggetto acquirente non risulterebbe commisurato alla produzione annua di energia rinnovabile, bensì prefissato, essendo prevista, ai sensi del comma 8, la facoltà per l'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di riacquisire, anche per il tramite del GSE, i crediti vantati dal soggetto acquirente nei confronti del GSE stesso, dietro corresponsione di un importo predeterminato (pari alla rata annuale costante calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi). La corresponsione di un incentivo variabile sulla base della produzione effettiva di energia rinnovabile viene pertanto sostituita dalla corresponsione di una rata fissa, calcolata sulla base di un tasso di interesse, finalizzata all'ammortamento del debito contratto dal soggetto acquirente ai fini della corresponsione anticipata degli incentivi spettanti ai confronti dei produttori di energia rinnovabile. Si ravvisa pertanto il rischio che il debito contratto dall'acquirente possa essere riclassificato in capo al soggetto pubblico chiamato, sebbene indirettamente, a rimborsarne le rate;
- ove il soggetto acquirente sia riconducibile, anche indirettamente, alla proprietà della pubblica amministrazione, andrebbe considerato il rischio che esso venga riclassificato all'interno del perimetro della PA, perdendo quindi la natura di operatore finanziario. Tale rischio sembra emergere dalla circostanza che tale operatore sarebbe tenuto per legge a ricevere annualmente, a discrezione unilaterale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non l'ammontare effettivo degli incentivi da lui stesso acquistati dai produttori, bensì l'importo sufficiente al rimborso delle obbligazioni da esso emesse per finanziare la corresponsione ai produttori del valore attuale degli incentivi acquistati.
Ulteriori chiarimenti risulterebbero infine opportuni sulla quantificazione operata dalla relazione tecnica del beneficio, in termini di riduzione dell'esborso annuo per incentivi, derivante dalle diverse opzioni previste dall'articolo in esame. Non è chiaro infatti se le stime operate considerino i soli impianti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione o anche gli impianti realizzati a decorrere dall'esercizio in corso. Si ricorda in ogni caso, analogamente a quanto fatto per il testo originario dell'articolo, che la destinazione di tali risparmi a riduzione della tariffa elettrica è già destinata, ai sensi dell'articolo 23, ai soli dei clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Per il punto 1, si rinvia al Ministero dello sviluppo economico.
Per il punto 2, nel rinviare al Dipartimento del tesoro, si fa presente che le garanzie a carico dello Stato sono eventuali.
Infine per il punto 3, si ritiene che l'intervento di CdP sia conforme all'attuale classificazione come operatore privato, in Pag. 88quanto è formulato in termini di facoltà e le condizioni operative sono rimesse alla negoziazione dei soggetti privati (convenzione tra CdP e sistema bancario).
Relativamente alle modifiche introdotte al Senato, sono necessari chiarimenti volti ad escludere che l'operazione di cessione prefigurata possa essere riclassificata come debito della pubblica amministrazione. Infatti, agli attuali beneficiari degli incentivi subentra un soggetto appartenente agli operatori finanziari e i debiti di natura finanziaria riconducibili a soggetti pubblici sono di norma computati nell'ambito del debito della pubblica amministrazione. Si ravvisa, pertanto, il rischio che il debito contratto dall'acquirente possa essere riclassificato in capo al soggetto pubblico chiamato, sebbene indirettamente, a rimborsarne le rate. Inoltre, qualora il soggetto acquirente sia riconducibile, anche indirettamente, alla proprietà della pubblica amministrazione, andrebbe considerato il rischio che esso venga riclassificato all'interno del perimetro della PA.
Sul punto si fa presente di tali circostanze e rischi si terrà conto nell'attuazione della disposizione, la cui efficacia, ai sensi del comma 13, è subordinata alla verifica da parte di questo Ministero della compatibilità degli effetti delle operazioni sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea».
Infine il Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa le stime operate, in particolare, se tali stime considerino i soli impianti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione o anche gli impianti realizzati a decorrere dall'esercizio in corso.
Si rinvia al competente Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 29
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame dispiegano essenzialmente effetti tra soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica, come sottolineato nella RT e ribadito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.
Per quanto attiene agli adempimenti a carico dell'Autorità per i trasporti appare necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli stessi (con particolare riferimento agli accertamenti a campione previsti dal comma 3, come modificato al Senato) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Nel confermare che gli accertamenti a campione dell'Autorità dei trasporti sono sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per i dettagli richiesti si rinvia all'Amministrazione interessata.

Articolo 32
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si osserva che la garanzia rilasciata a prima domanda in favore di SACE spa, a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e con rinuncia all'azione di regresso sulla stessa società, sembra avere una probabilità di escussione nettamente superiore alle garanzie riferite all'attività assicurativa di SACE spa già previste dalla normativa previgente. Queste ultime si limitano infatti ad assicurare che, ove Sace non possa provvedere a coprire i danni subiti dagli esportatori, subentri la garanzia dello Stato. L'eventualità di escussione di tale garanzia resta quindi circoscritta al caso di default o crisi temporanea di liquidità della stessa SACE. La garanzia prevista dalla norma in esame si attiva invece nel caso in cui, nell'ambito dell'ordinaria attività assicurativa della società, gli indennizzi concentrati verso singole controparti, gruppi di controparti o paesi di destinazione superino una determinata soglia. Dal momento che gli indennizzi costituiscono una parte rilevante degli oneri di esercizio gravanti annualmente sul bilancio della stessa Sace S.p.A., la probabilità di attivazione effettiva della garanzia resta rimessa alla definizione del livello di soglia, Pag. 89da determinarsi con normativa secondaria. Ove tale soglia fosse fissata ad un livello tale da massimizzare l'utilizzo delle somme a tal fine stanziate, la garanzia in questione perderebbe la configurazione di contingent liability, e acquisirebbe quella di una compensazione parziale, da parte dello Stato, degli oneri per indennizzi gravanti annualmente sul bilancio ordinario della Sace S.p.A. In tal caso, oltre che alle finalità di sostegno all'export indicate dalla relazione tecnica, la disposizione potrebbe risultare funzionale ad aumentare l'appetibilità delle azioni SACE nel caso di una loro eventuale dismissione da parte dell'attuale proprietario (CDP119). Nell'eventualità prefigurata, gli effetti della disposizione inciderebbero anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti sui profili di rischio connessi all'effettiva probabilità di escussione della garanzia disposta dalla norma, nonché assicurazioni sul fondamento giuridico della disposizione che afferma la conformità della disciplina in esame con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Quanto alla previsione di un premio in favore dello Stato, pagato da Sace a fronte della garanzia ottenuta e retrocesso alla stessa Sace a titolo di incremento della medesima garanzia, si osserva che, in base ai criteri di contabilità pubblica, esso si presterebbe ad una contabilizzazione ex ante con effetti positivi sul saldo dell'indebitamento netto. Andrebbe chiarito se tali effetti positivi non siano computati per difficoltà di stima del relativo ammontare o in quanto si tenga conto della probabile posta compensativa in uscita in caso di effettiva escussione della garanzia. Andrebbe inoltre chiarito se, considerata la durata decennale della convenzione tra il MEF e Sace S.p.A., si escluda che si rendano necessari rifinanziamenti del fondo a decorrere dal 2015, in quanto le garanzie prestate dallo Stato in favore della società dovranno necessariamente commisurate alle sole risorse versate dalla società stessa a titolo di premio. Andrebbe inoltre chiarito se la clausola «fino ad un ammontare massimo compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia» risulti idonea a limitare l'intervento potenziale dello Stato entro i limiti dello stanziamento disposto. In caso contrario andrebbe chiarito, anche in via orientativa, in quale rapporto si ponga l'importo della garanzia concessa dallo Stato rispetto all'ammontare delle dotazioni del fondo. In merito alla possibilità per il MEF di affidare incarichi di studio e assistenza operativa, si rileva l'insorgenza di un onere aggiuntivo da finanziare ad invarianza di risorse disponibili. Andrebbe pertanto chiarito se sussista l'effettiva possibilità per il MEF di non avvalersi della facoltà concessa dalla disposizione, utilizzando professionalità interne, al fine di assicurare che l'onere, formalmente configurato come facoltativo, non sia di fatto ineludibile.

Risposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Nel rinviare agli elementi che saranno forniti dal Dipartimento del tesoro, si osserva che l'articolo in esame prevede che la garanzia sia rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del Fondo e, pertanto, sulla base del concreto rischio dell'escussione delle garanzie richieste da SACE S.p.A.
Con riferimento alla quantificazione degli effetti positivi legati al pagamento dei premi da parte di SACE, si rileva come, in assenza delle disposizioni attuative, questa risulti allo stato attuale non determinabile.
In merito alla necessità di rifinanziamento del fondo, si precisa preliminarmente che la dotazione dello stesso non è limitata alle sole risorse che saranno versate da SACE a titolo di premio, in quanto la norma in esame fissa una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro. Eventuali rifinanziamenti saranno possibili previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
Con riferimento alla clausola richiamata dal Servizio Bilancio, si precisa che questa si riferisce all'ammontare massimo di capacità, Pag. 90ossia alla soglia superiore, in termini di massima perdita, entro la quale opererebbe la garanzia dello Stato. Lo Stato di fatto coprirebbe, in ogni sinistro, l'eventuale eccesso rispetto alla soglia inferiore ma nei limiti della massima perdita, mentre SACE S.p.A. risponderebbe per i danni non inclusi tra i due valori limite.
Infine, relativamente alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. finalizzata a disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere, si chiarisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli incarichi a società esterne ivi previsti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo si osserva che la disposizione, limitando l'ambito di esenzione IVA introdotto dall'articolo 2 del DL n. 40/2010, appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito tenuto conto che alla norma che ha introdotto l'esenzione sono attribuiti effetti positivi di gettito utilizzati per la compensazione finanziaria di norme onerose contenute nel medesimo articolo 2. In proposito si fa presente che il passaggio dal regime di imponibilità IVA al regime di esenzione non consente, ai soggetti che effettuano le operazioni attive in oggetto, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti (in via assoluta o pro-quota). Il passaggio inverso, da regime di esenzione a regime di imponibilità, consentendo la richiamata detrazione, determina effetti negativi in termini di gettito IVA. Andrebbe, quindi, acquisito un chiarimento circa la necessità di compensazione finanziaria degli effetti finanziari di minor gettito recati dalla stessa.

Risposta (da Relazione tecnica al maxiemendamento)
La disposizione in esame prevede il passaggio da esenzione a imponibilità dei servizi postali le cui condizioni sono state negoziate individualmente.
Al riguardo, si evidenzia che, dal punto di vista strettamente finanziario e conformemente alla disciplina europea, la disposizione sarebbe suscettibile di comportare un recupero di gettito. Tuttavia, da informazioni ricevute per le vie brevi da Poste Italiane, sui suddetti servizi l'Iva viene già applicata. Pertanto, la proposta emendativa non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 34
Comma 1-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, pur considerando la modesta platea di soggetti interessati come indicato nella relazione tecnica, si segnala l'opportunità di valutare i modesti effetti finanziari di minor gettito atteso tenuto conto che la norma interviene a regime e che il beneficio introdotto potrebbe incentivare la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
La norma in esame prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, per le istanze volte a chiedere l'indennità spettanti ai volontari, che siano lavoratori autonomi, e che abbiano prestato il loro contributo volontario nei giorni delle operazioni di servizio alpino e speleologico.
Tale esenzione comporta una perdita di gettito per l'erario, peraltro di entità minima data l'esigua numerosità dei soggetti interessati, ed anche non quantificabile non avendo dati utili ad una puntuale quantificazione.

Pag. 91

Articolo 34-bis
Richiesta di chiarimenti del relatore
Al riguardo, pur preso atto di quanto affermato dalla RT circa la natura trascurabile degli effetti di minor gettito ascrivibili alla norma in esame, si rileva l'opportunità che vengano, in proposito, forniti dati ed elementi quantitativi al fine di consentirne una stima di massima.
La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato la portata retroattiva della disposizione e che l'applicazione della stessa interesserà, tra l'altro, il c.d. mare interno (lo spazio di mare interno alle linee di base o di bassa marea a partire delle quali vengono applicati i limiti delle acque territoriali e che include lagune e baie profonde) che stante la configurazione della costa italiana rischia di essere di non trascurabile dimensione.

Risposta del Dipartimento delle Finanze
In merito all'articolo in esame, il servizio bilancio della Camera rileva l'opportunità di fornire elementi quantitativi al fine di giungere ad una valutazione di massima, pur riconoscendo la natura trascurabile degli effetti.
A riguardo si osserva quanto segue.
Dal programma operativo per il settore pesca per l'Italia (redatto nell'aprile 2010, con dati 2005) risulta che la pesca nelle acque interne è pari allo 0,7 per cento, in termini di quantità, rispetto alla produzione ittica nazionale.
Inoltre, risulta, che la flotta impiegata in tale tipologia di pesca ha una potenza inferiore rispetto a quella utilizzata nella pesca in acque marine e la flotta non è registrata presso il registro comunitario delle navi da pesca.
Attesa, quindi, la mancanza di dati puntuali circa il consumo di tale flotta e rilevando, dalle poche informazioni a disposizione, che il fenomeno è limitato, si conferma, ai fini del gettito, quanto indicato in Relazione Tecnica.
Circa l'ulteriore richiesta di chiarimenti per l'applicazione della norma, tra l'altro, al c.d. mare interno si rileva che tale riferimento appare del tutto inappropriato, rilevando tale concetto, nel diritto internazionale, ai soli fini di sovranità territoriale dello stato costiero e per il regime giuridico degli spazi marini.