CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2568, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», approvato, con modificazioni, dal Senato;
   rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);
   considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;
   b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;
   c) all'articolo 7-quater, comma 2, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali; al medesimo articolo, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Pag. 507Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non stabilisce alcun termine;
   d) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: «le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario», appare necessario introdurre le seguenti: «in base a normative statali», in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;
   e) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;
   f) all'articolo 11, comma 8, come modificato dal Senato, si valuti l'opportunità di precisare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia, quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri ivi prevista (in caso di mancata intesa in merito al Parco nazionale dello Stelvio), hanno diritto di voto;
   g) all'articolo 14, comma 3-ter, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i sei mesi ivi previsti (come termine dell'autorizzazione provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti in Campania nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella stessa regione) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
   h) appare opportuno precisare le modalità della partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento di cui all'articolo 18-bis, comma 1 (in base al quale: «Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel»);
   i) all'articolo 30-ter – che novella una disposizione (il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di attuazione dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero) che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013, ha dichiarato incostituzionale in quanto lesiva della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura – appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni.

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ALLEGATO 2

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

  PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2568, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», approvato, con modificazioni, dal Senato;
   rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);
   considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 7-quater, comma 2, si preveda l'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali; al medesimo articolo, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non stabilisce alcun termine;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;
   b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni Pag. 509sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;
   c) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: «le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario», appare necessario introdurre le seguenti: «in base a normative statali», in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;
   d) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;
   e) all'articolo 11, comma 8, come modificato dal Senato, si valuti l'opportunità di precisare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia, quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri ivi prevista (in caso di mancata intesa in merito al Parco nazionale dello Stelvio), hanno diritto di voto;
   f) all'articolo 14, comma 3-ter, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che i sei mesi ivi previsti (come termine dell'autorizzazione provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti in Campania nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti nella stessa regione) decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
   g) all'articolo 18-bis, comma 1, appare necessario sopprimere le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», atteso che le condizioni di esercizio dei condhotel sono, in base al medesimo comma, definite d'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali;
   h) all'articolo 30-ter – che novella una disposizione (il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di attuazione dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero) che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2013, ha dichiarato incostituzionale in quanto lesiva della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura – appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni.