CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato: «DL 31/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
   rilevato che il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni, di carattere eterogeneo, che incidono su un diversificato ambito di materie – tra cui agricoltura, settore energetico, ambiente, imprese –, il cui contenuto è stato significativamente modificato e ampliato nel corso dell'esame presso il Senato;
   ciò rende particolarmente complesso lo svolgimento di una adeguata istruttoria sulla portata e gli effetti delle disposizioni medesime, anche in considerazione dei ristretti tempi di esame a disposizione delle Commissioni parlamentari della Camera;
   preso atto altresì che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte alla definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, ivi comprese norme che consentono la risoluzione di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;
   pur condividendo la necessità di una rapida definizione del contenzioso in essere con la Commissione europea, si evidenzia che il provvedimento incide, in alcuni casi con nuova disciplina, su materie già oggetto di intervento nel disegno di legge europea 2013 bis, recentemente approvato alla Camera in prima lettura e tuttora all'esame del Senato (A.S. 1533);
   osservato che l'articolo 13 del decreto-legge reca, tra l'altro, una disciplina in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari, e richiamata l'opportunità – in relazione al grave problema delle emergenze ambientali, purtroppo numerose in Italia – di intervenire, con adeguate risorse, anche sulle altre tipologie di siti di interesse nazionale (SIN), che tutt'ora necessitano di operazioni di bonifica;
   evidenziata inoltre l'opportunità di assicurare, con riferimento ai contenuti dell'articolo 16, in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, il necessario coordinamento tra i vari livelli di legislazione, al fine di scongiurare il rischio di discordanze tra la disciplina recata dal provvedimento e le numerose disposizioni vigenti in materia emanate dalle Regioni e dagli enti territoriali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 493

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6);
   considerata la relazione sulla proposta di regolamento predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa dal Governo al Parlamento il 19 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  premesso che:
   la proposta in esame rientra tra le misure adottate dall'Unione europea – anche su impulso dell'Italia – per rilanciare l'occupazione, soprattutto giovanile. Tali misure, pur apprezzabili, sono insufficienti senza un mutamento della cornice complessiva di politica economica dell'Unione e senza ulteriori interventi di carattere anche finanziario;
   le iniziative sinora adottate, infatti, sono incentrate sulle politiche dell'offerta, vale a dire sull'adattabilità dei giovani ai mercati del lavoro, mentre occorre dedicare maggiore attenzione agli impedimenti strutturali alla mobilità transfrontaliera, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sociale e alla carenza di domanda di lavoro;
   le risorse disponibili per attuare la «Garanzia per i Giovani» nell'Unione, pari a 6 miliardi di euro, sono ampiamente insufficienti a fronte dei 21 miliardi che sarebbero necessari allo scopo secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro. Andrà dunque valutato, anche in sede di revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, un significativo incremento delle risorse riservate al finanziamento della «Garanzia per i giovani»;
   la proposta in esame è funzionale al perseguimento della piena occupazione, che è uno degli obiettivi generali del processo di integrazione europea, enunciato dall'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
   nonostante l'intervento di riforma operato con la decisione di esecuzione 2012/733/UE, la rete EURES presenta evidenti carenze, con particolare riferimento alla mancata promozione di modelli di mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo, all'incompleta disponibilità di offerte di lavoro e curricula individuali, alla ridotta capacità di mettere in contatto offerta e domanda di lavoro, alla disponibilità limitata di servizi di sostegno e consulenza, allo scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati membri relative alle eccedenze ed alle carenze di manodopera;
   il rafforzamento della rete EURES presenta carattere di urgenza anche in Pag. 494quanto è funzionale alla piena operatività della «Garanzia per i giovani» e, più in generale, agli interventi dell'Unione europea in materia di disoccupazione giovanile;
   la relazione predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali considera la proposta complessivamente conforme all'interesse nazionale, in quanto volta a realizzare una mobilità equa, idonea a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo ed accrescere il livello di occupazione a livello europeo. La relazione evidenzia tuttavia l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni specifiche della proposta;
  considerato che:
   la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
   la proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà, avendo la rete EURES natura transnazionale e non potendo i singoli Stati membri assicurare da soli una efficace intermediazione lavorativa nel mercato interno. La proposta presenta inoltre un evidente valore aggiunto per l'Unione, in quanto volta a sviluppare un mercato del lavoro più integrato che consenta ai lavoratori di trasferirsi da regioni con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera. In particolare, le disposizioni contenute nella proposta appaiono necessarie per adeguare la rete EURES al potenziale di mobilità dei lavoratori. Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, 2,9 milioni circa di cittadini dell'UE vorrebbero migrare nei prossimi 12 mesi per ragioni connesse alla ricerca di un nuovo posto di lavoro;
   la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità. Essa prevede infatti numerosi nuovi obblighi ed oneri per i destinatari che appaiono in linea generale congrui rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire;
   va accolta con estremo favore e sostenuta la previsione dell'articolo 2, lettera c), della proposta secondo la quale, ai fini della rete EURES, la nozione di «offerta di lavoro» include anche l'apprendistato e il tirocinio, strumenti fondamentali per facilitare il passaggio dall'istruzione al lavoro;
   nella Relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si segnala le difficoltà di partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, determinate «dall'insufficienza delle competenze linguistiche e dall'inadeguatezza delle borse di mobilità», auspicando conseguentemente un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze nonché il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di follow-up delle azioni di mobilità. Tali interventi appaiono complementari all'applicazione delle misure contemplate dalla proposta in esame;
   è necessario che il completamento del mercato europeo del lavoro, si accompagni ad una progressiva armonizzazione delle condizioni di lavoro negli Stati membri dell'Unione, secondo standard elevati, al fine di prevenire fenomeni di concorrenza dannosa con riferimento in particolare agli aspetti fiscali e previdenziali;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia precisata l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34 Pag. 495della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;
   2) sia chiarito, con riferimento all'articolo 16 della proposta, relativo alla messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune, a chi competa l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai curricula vitae;
   3) sia stabilità la bi-direzionalità dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, prevedendo espressamente che gli Stati membri, oltre a rendere accessibili sul portale EURES le offerte e le domande di lavoro nonché i curricula disponibili presso i propri servizi per l'impiego, possano a loro volta acquisire la medesima tipologia di informazioni da EURES;
   4) sia promossa, attraverso apposite campagne di comunicazione, la più ampia conoscenza dei servizi della rete EURES da parte dei cittadini;
   5) il Governo si adoperi, nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE, per promuovere una rapida approvazione della proposta in esame, tenendo costantemente informate le Camere sull'andamento dei negoziati, anche in seno ai triloghi eventualmente svolti con la Commissione e il Parlamento europeo;
   6) il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione affinché:
    siano sviluppate politiche efficaci anche in relazione agli impedimenti strutturali alla mobilità, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sociale e alla carenza di domanda di lavoro;
    sia avviata, in vista della revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, una riflessione sulla opportunità di incrementare in misura significativa le risorse riservate al finanziamento della Garanzia giovani;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti se prevedere espressamente in seno alla proposta, al fine di accrescere le potenzialità della rete EURES, forme di raccordo della medesima rete con i soggetti privati che già operano nell'ambito dell'intermediazione del lavoro;
   b) valuti il Governo, al fine di accrescere la partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, quali misure adottare, anche nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione italiano per la Garanzia per i giovani, per porre rimedio alla insufficienza delle competenze linguistiche e all'inadeguatezza delle borse di mobilità nonché per migliorare la preparazione, l'attuazione e le attività di follow-up delle azioni di mobilità.

Pag. 496

ALLEGATO 3

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. (COM(2014)221 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di decisione relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221);
   considerata la relazione sulla proposta di regolamento predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  premesso che:
   la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 151 e 153 del TFUE. Il primo individua, tra gli obiettivi dell'UE e degli Stati membri, la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta all'emarginazione. Il secondo, al paragrafo 2, lettera a), consente al Parlamento europeo e al Consiglio, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 151, di adottare secondo la procedura legislativa ordinaria misure per incoraggiare la cooperazione degli Stati membri attraverso iniziative volte al miglioramento della conoscenza, allo sviluppo degli scambi di informazioni e di migliori prassi, alla promozione di approcci innovativi, escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
   la proposta sembra peraltro prefigurare l'utilizzo dell'istituenda piattaforma anche per combattere gli effetti distorsivi della concorrenza sleale derivante dal mancato o insufficiente contrasto al lavoro irregolare da parte di singoli Stati membri ai danni degli altri. Tale ultimo obiettivo potrebbe, in base ad una interpretazione restrittiva, essere considerato ultroneo rispetto alla previsione dell'articolo 153 ed essere invece ricondotto alla più ampia base giuridica per il funzionamento del mercato interno e la tutela della concorrenza di cui all'articolo 114 del TFUE;
   la proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà, pur presentando una motivazione incompleta e priva di indicatori quantitativi e qualitativi come richiesto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
   la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta a livello europeo è evidente, non potendo la costituzione di una piattaforma europea sul lavoro sommerso che essere operata a livello europeo ed essendo rilevanti gli effetti transfrontalieri del fenomeno, soprattutto nei casi in cui venga combattuto sistematicamente in un Paese e trascurato dalle autorità pubbliche di un Paese vicino. La proposta presenta inoltre un'evidente valore aggiunto per l'Unione in quanto attraverso il coordinamento della piattaforma sarebbe offerto un significativo sostegno agli interventi nazionali in materia di lavoro sommerso, migliorandone l'efficacia;
   la proposta in esame, mediante la creazione di una più stretta ed efficace Pag. 497cooperazione tra le autorità nazionali per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, persegue l'obiettivo condivisibile di un maggiore coordinamento a livello europeo nei limiti consentiti dalle competenze attribuite in questo ambito all'Unione;
   l'Unione europea è intervenuta in più occasioni in materia, soprattutto nell'ambito della procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche. In particolare, le raccomandazioni rivolte all'Italia e ad altri Stati membri negli ultimi anni – incluso il 2014 – richiedono espressamente l'adozione di misure efficaci contro l'economia sommersa e il lavoro irregolare;
   il contrasto all'economia sommersa e al lavoro irregolare è necessario per il conseguimento di diversi obiettivi dell'Unione in materia di finanza pubblica, occupazione e protezione sociale;
   il lavoro sommerso incide gravemente sulle finanze pubbliche, in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali, pregiudicando il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita e comportando una concentrazione del carico fiscale e contributivo sui contribuenti onesti;
   il fenomeno è altresì dannoso per l'occupazione, per la produttività e le condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente; riduce la qualità del lavoro, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale e danneggiando la competitività nel mercato. In particolare, esso rallenta il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75 per cento delle persone di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020. Il lavoro sommerso si traduce in una riduzione dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria e genera concorrenza sleale tra le imprese;
   la relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, condivide la finalità generale del contrasto del lavoro sommerso attraverso il coordinamento dell'azione delle autorità nazionali competenti e considera pertanto la proposta di decisione complessivamente conforme all'interesse nazionale;
   come evidenziato, la proposta presenta numerosi aspetti positivi che andranno preservati nel corso del negoziato, quali l'attenzione riservata al lavoro autonomo fittizio, assimilato al lavoro sommerso e particolarmente rilevante nella realtà italiana, nonché la previsione dell'adesione obbligatoria alla piattaforma, utile a garantire il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri, e l'inclusione dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tra i compiti della piattaforma;
   sebbene il Governo ritenga che la proposta non abbia un impatto finanziario significativo, sembra richiedere uno specifico approfondimento in sede di negoziato la stima dei costi annuali di funzionamento. Secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta, i costi per il personale della Commissione, l'organizzazione dei lavori della piattaforma e le riunioni ammonterebbero ad un massimo di 600.000 euro, mentre i costi operativi annuali connessi alle diverse attività realizzate dalla piattaforma non eccederebbero i 2,1 milioni di euro. La valutazione di impatto non indica tuttavia i parametri in base ai quali tali costi sono stati stimati, limitandosi a rinviare ai futuri programmi di lavoro della piattaforma;
   non appaiono chiaramente definite nella proposta le modalità operative con le quali la piattaforma dovrà funzionare, che sono rilevanti sia in funzione dei risultati da raggiungere sia in funzione dei relativi costi. Non viene precisato, in particolare, se la piattaforma si concretizzi, ad esempio, in una rete informatica (come EURES) o in banche dati, né è esplicitamente rimessa alla Commissione europea l'individuazione, con propri atti, dei profili operativi e di dettaglio;
   nella proposta non sono previsti gli obiettivi concreti che gli Stati membri Pag. 498sono tenuti a raggiungere né, eventualmente, misure sanzionatorie per un impegno insufficiente nella partecipazione alla piattaforma;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano chiaramente definite le modalità operative per il funzionamento della piattaforma, demandando eventualmente alla Commissione l'individuazione, con atti delegati, dei profili di dettaglio necessari al riguardo;
   2) siano fissati obiettivi concreti e misurabili che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere attraverso la partecipazione alla piattaforma;
   3) siano precisati e verificati parametri in base ai quali sono stati stimati dalla Commissione europea i costi annuali di funzionamento della piattaforma;
   4) il Governo si adoperi presso le competenti sedi decisionali dell'UE affinché siano assunte ulteriori iniziative volte ad incoraggiare e sostenere l'azione degli Stati membri ai fini della prevenzione e del contrasto al lavoro sommerso, eventualmente utilizzando quale base giuridica, oltre agli articoli 151 e 153 del TFUE, anche l'articolo 114 del medesimo Trattato relativo al riavvicinamento delle regolamentazioni nazionali inerenti al funzionamento del mercato interno.