CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso)

EMENDAMENTO DEL RELATORE
(riferito al testo unificato adottato come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2013).

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

  1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l’ accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 1. Il Relatore.
(Approvato)