CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminato il disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2014: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
   rilevato che il decreto-legge reca disposizioni riguardanti, in particolare, il settore agricolo, il sostegno dell'economia, il settore energetico e la materia ambientale;
   ricordato che la materia agricoltura rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma). Peraltro, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; si pensi, al riguardo, all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione) o alla materia ordinamento civile e penale (lettera l), nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche della imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare, nonché alla materia tutela dell'ambiente (lettera s), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;
   ricordato che, con specifico riferimento agli interventi che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»;
   rilevato che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articoli da 23 a 30-quinquies del decreto-legge) e che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico (con riferimento al decreto-legge Pag. 219n. 7 del 2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;
   ricordato, con riferimento alle disposizioni in materia ambientale, che la materia della tutela dell'ambiente è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
   il decreto-legge presenta, quindi, un contenuto eterogeneo, anche per effetto dei 32 nuovi articoli e dei numerosi commi introdotti al Senato;
   ricordato, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;
   ricordato, in particolare, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge, e che tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014;
   evidenziato che la Corte costituzionale ha affermato come ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo; in relazione a questa tipologia di atti ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione «deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso»;
   ricordato altresì che la questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica;
   fatto presente che, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, devono essere valutate alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato, tra le quali si richiamano in particolare: l'articolo 1-bis, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»; l'articolo 9, comma 10-bis, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-bis, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per i condhotel; l'articolo 32-bis che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-bis, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti;
   rilevato che analogamente, alla luce della suesposta giurisprudenza costituzionale, è opportuno valutare anche una serie di disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri. Ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardano inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti. Tra queste si richiamano, in particolare: l'articolo Pag. 2207-quater, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-quinquies, che estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-bis, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-bis, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (shoppers); l'articolo 11, comma 12-ter, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-bis a 13-quater, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-quinquies che interviene con finalità di semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-bis a 3-quinquies, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere b-quater) e b-quinquies), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-quinquies e 8-sexies, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-bis, che demanda ad un decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-quater, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 30, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica; l'articolo 30, comma 2-novies, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-bis, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-quater, sui progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-quinquies, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi offshore in una regione e diritto al «bonus idrocarburi»; l'articolo 30-ter, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolasaccarifera, il cui comma 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-sexies, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-bis, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale;
   evidenziato, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico Pag. 221finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria;
   segnalato che il comma 4 dell'articolo 10 prevede che le spese indicate nella norma (attività di progettazione, attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture) sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, è stata introdotta una modifica al Codice dei contratti pubblici finalizzata all'abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del medesimo Codice (articolo 13) e l'introduzione di una nuova disciplina relativa a tali incentivi (articolo 13-bis);
   evidenziato che andrebbe valutata, pertanto, l'opportunità di un coordinamento tra la suddetta disposizione e quelle contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 90 del 2014, in corso di esame parlamentare;
   rilevato altresì che le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto – che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento per il trasferimento dell'intesa o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio – devono essere valutate alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna;
   segnalato, inoltre, che l'articolo 22-ter, interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento;
   rilevato, in particolare, che all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge sono contenute disposizioni estremamente dettagliate volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni nei relativi procedimenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 22 del 2012 e 32 del 2014) richiamata in premessa, si valutino le disposizioni che «non appaiono strettamente collegate ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario», introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, tra cui in particolare: l'articolo 1-bis, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»; l'articolo 9, comma 10-bis, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-bis, che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per i condhotel; l'articolo 32-bis che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le Pag. 222cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-bis, finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti;
   2) si tenga conto della necessità di coordinare il comma 4 dell'articolo 10 con l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica amministrazione, introdotto nel corso dell’iter di conversione del medesimo decreto, che introduce una nuova disciplina degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici);
   3) si tenga conto che l'articolo 22-ter interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo pertanto in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011) dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2012, e dunque non più presenti nell'ordinamento;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valutino le disposizioni recanti misure che appaiono finalizzate agli obiettivi di carattere generale posti alla base del provvedimento, pur non rientrando negli specifici ambiti materiali di intervento del decreto-legge, nel testo approvato dal Consiglio di ministri, nonché le ulteriori norme contenute nel provvedimento riguardanti inoltre materie correlate a quelle oggetto di intervento da parte del decreto-legge, seppur non direttamente attinenti agli specifici interventi normativi dallo stesso disposti, tra cui in particolare: l'articolo 7-quater, che dispone l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo; l'articolo 7-quinquies, che estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione; l'articolo 8-bis, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 11, comma 2-bis, che interviene sull'entrata in vigore delle sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di sacchi per asporto merci (shoppers); l'articolo 11, comma 12-ter, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; l'articolo 11, commi da 13-bis a 13-quater, che destinano risorse finanziarie a taluni territori della regione Liguria colpiti da eventi alluvionali; l'articolo 12-quinquies che interviene con finalità di semplificazione in materia di VIA incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione; l'articolo 13, commi da 3-bis a 3-quinquies, che recano una serie di modifiche relative, rispettivamente, alla disciplina sulle matrici materiali di riporto, alle modalità di valutazione delle concentrazioni attese in falda, alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici e alla procedura per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti; l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis), che elenca i principi per la classificazione dei rifiuti; l'articolo 14, comma 8, lettere b-quater) e b-quinquies), che intervengono, rispettivamente, in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti e di esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione; l'articolo 14, commi 8-quinquies e 8-sexies, che dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio, volte ad incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali; l'articolo 15-bis, che demanda ad un decreto ministeriale l'adozione di misure di semplificazione delle operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi; l'articolo 22-quater, che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 30, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia Pag. 223elettrica; l'articolo 30, comma 2-novies, che proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; l'articolo 30-bis, che interviene in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale; l'articolo 30-quater, sui progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato; l'articolo 30-quinquies, riguardante la relazione tra presenza di impianti fissi offshore in una regione e diritto al «bonus idrocarburi»; l'articolo 30-ter, che interviene modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante modalità per garantire la riconversione degli impianti di produzione bieticolasaccarifera, il cui comma 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 62 del 2013 per non aver rispettato, nella formulazione della norma, la competenza residuale delle regioni in materia agricola; l'articolo 30-sexies, che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile; l'articolo 34-bis, che reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni con riguardo alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 9, che affida ad un decreto interministeriale l'individuazione, tra l'altro, delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare per la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzati all'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, nonché all'articolo 30, comma 1, volto a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica su impianti a fonti rinnovabili;
   c) si valuti l'opportunità di considerare, alla luce della competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna, le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, periodi quarto, quinto e sesto, che prevedono la costituzione di un comitato paritetico e l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, in caso di mancata costituzione del Comitato o di mancato raggiungimento dell'intesa per il trasferimento o la delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio.