CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 AGOSTO 2014

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (C. 1512 Meta e abb.).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche, anche in riguardo alle diverse tipologie di divieti».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

  1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone»;
   b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).

  1. All'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «restituendo» fino a: «carta di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione»;
   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 1, la comunicazione di definitiva esportazione è possibile solo presentando una certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesta tali circostanze e che contiene il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, nel caso di reimmatricolazione, può essere presentata una fotocopia Pag. 170non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta, ove non sia conforme al modello europeo di cui alla direttiva 1999/37/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
  2-ter. La definitiva esportazione non può essere registrata quando sul veicolo interessato sono iscritti vincoli o gravami in essere.
  2-quater. La tassa automobilistica continua a essere dovuta in assenza della comunicazione di definitiva esportazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2-bis. Resta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale.
  2-quinquies. La reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati e non targati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo».

  2. Entro sessanta giorni data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 264 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per disciplinare, ai fini di garanzia e di monitoraggio, la procedura di comunicazione di esportazione definitiva, prevista dall'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal presente articolo, anche con riferimento ai veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA).

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente i requisiti per l'immatricolazione di macchine agricole).

  1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «a nome di colui che si dichiari proprietario»;
   b) il comma 4 è abrogato.

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 132-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli immatricolati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo).

  1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 132-bis. – (Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). – 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
  2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione Pag. 171allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.
  3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il luogo del ritiro per l'effettuazione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data notizia del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.
  4. Con il regolamento possono essere, ove necessario, stabilite disposizioni di dettaglio, nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità).

  1. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
  «4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).

  1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i ciclisti possono circolare anche in senso opposto a quello Pag. 172di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia espressamente prevista con ordinanza e sia adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico, del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi»;
   b) al comma 9, dopo la parola: «loro», è inserita la seguente: «esclusivamente».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

  1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8».

  2. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. All'articolo 208, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per l'intensificazione dei controlli su strada»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono in via telematica al Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno Pag. 173pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali, territoriali, con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale, e per tipologia di infrazione».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).

  1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).

  1. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza».