CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2014
278.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-00193 Fregolent: Sulla situazione dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Torino (UEPE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta all'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Fregolent che, nell'auspicare una diversa ubicazione della sede dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Torino, chiede notizie in ordine alle modalità di funzionamento di tale Ufficio – si rappresenta quanto segue.
  Sul territorio nazionale, gran parte degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono allocati, allo stato, presso stabili ad uso civile; l'articolo 118, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 dispone, peraltro, che gli UEPE siano ubicati in locali distinti dagli Istituti penitenziari e dagli Uffici Giudiziari. La normativa di riferimento prevede che l'Agenzia del Demanio rilasci apposito nulla osta alla stipula dei contratti di locazione passiva delle Amministrazioni dello Stato, previa verifica delle condizioni di legge e della congruità degli oneri di spesa, ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135 del 2013.
  Allo scopo di razionalizzare le risorse finanziarie e contenere l'onere delle locazioni passive, l'Amministrazione Penitenziaria sta avviando ogni utile sforzo per riallocare gli Uffici presso strutture di proprietà demaniale o della stessa Amministrazione.
  Negli ultimi dodici mesi, l'opera di razionalizzazione del fabbisogno allocativo – ed il contenimento della spesa per locazioni passive – ha prodotto una cospicua riduzione del numero di Uffici collocati in immobili in locazione onerosa: allo stato attuale, tale numero si attesta in 30 unità immobiliari. Per l'anno in corso, sono previsti 5 ulteriori rilasci di immobili per il trasferimento di Uffici in locali di proprietà della Amministrazione Penitenziaria.
  Con riferimento alla questione oggetto della odierna interrogazione, si rappresenta come l'attuale sede dell'Ufficio torinese – sita in via Traiano n. 84 dal mese di marzo 2012 – sia collocata in uno stabile ad uso civile per il quale è stato sottoscritto un contratto di locazione per l'importo di 90.024 euro annui; il contratto è stato stipulato nell'impossibilità di reperire una struttura demaniale, in uso gratuito, sul territorio.
  Il Provveditore Regionale del Piemonte ha confermato l'impegno a trasferire la struttura presso locali demaniali siti in Torino, via Berruti e Ferrero 1/A; il trasferimento potrà avvenire non appena saranno conclusi i lavori di ristrutturazione in atto nella sede sta in C.so Belgio, in cui lo stesso Provveditorato dovrà trasferirsi, e la cui ultimazione è attualmente prevista per il secondo semestre del 2015.
  Per quanto attiene alle modalità di funzionamento dell'UEPE di Torino, risulta che l'ufficio è aperto dalle 7.30 alle 18.30 nei giorni dal lunedì al venerdì; il sabato fino alle 16,45; nello stesso operano complessivamente 54 unità di personale, di cui 51 appartenenti al comparto Ministeri e 3 unità del Comparto Sicurezza.
  Tali unità – va precisato – non sono mai contestualmente ivi presenti: il personale di servizio sociale, difatti – che è quello numericamente più importante (34 unità) – è presente in ufficio a rotazione, ed in genere solo per due o tre giorni alla settimana, svolgendo per il restante periodo attività sul territorio.Pag. 51
  L'orario di ricevimento del pubblico è limitato alle sole ore antimeridiane, dalle 9 alle 13; nelle ore di apertura al pubblico accedono mediamente all'Ufficio, su base giornaliera, circa 40 utenti. Si tratta, in genere, di condannati a sanzioni penali esterne o in attesa di concessione di misure alternative alla detenzione; talvolta di loro familiari o rappresentanti legali. Tutte le persone che accedono all'Ufficio vengono identificate e regolarmente registrate.
  Presso l'Uepe prestano servizio 3 unità di polizia penitenziaria con Mozioni di vigilanza sulla sicurezza della struttura e del personale.
  Devesi escludere, pertanto, che nell'Ufficio possa esservi afflusso di persone – sia di personale dipendente, sia di utenti – negli orari notturni, e comunque dopo la chiusura delle ore 18,30.
  Quanto alle criticità evidenziate dai residenti e dai condomini, si rileva come il dirigente responsabile dell'Ufficio, appena messo al corrente delle difficoltà espresse dai condomini di corso Traiano, abbia partecipato – in data 30 ottobre 2012 – ad un Consiglio aperto di Circoscrizione allo scopo di rassicurare la comunità residente, affrontando e risolvendo in tale occasione alcune delle problematiche emerse.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02099 Fabbri: Sul trasferimento di risorse ai comuni per la gestione degli uffici giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  È noto che la legge 24 aprile 1941, n. 392 disciplina la materia della ripartizione tra enti locali e Stato dei costi connessi all'attività degli uffici giudiziari. La vigente normativa pone a carico dei comuni sedi di uffici giudiziari l'onere di provvedere alle spese per dotare questi ultimi dei locali e dei mobili necessari all'espletamento della loro funzione, nonché alle altre spese occorrenti per provvedere al loro funzionamento (manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia e custodia dei locali, fornitura di acqua e del servizio telefonico, riparazioni dei mobili e degli impianti). A fronte di tali oneri, è poi prevista la corresponsione di un contributo statale annuo, sia pure sussidiario e parziale.
  Poiché il contributo statale si era rivelato, nel corso degli anni, insufficiente a sostenere lo sforzo economico delle amministrazioni locali, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 ha previsto che il contributo fosse annualmente determinato sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e che detto contributo venisse erogato in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun anno finanziario, nella misura del 70 per cento dell'intera contribuzione dell'anno precedente; la seconda, a saldo e a consuntivo, entro il 30 settembre.
  Ciò posto, l'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), muovendo dalla necessità di allineare le scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati anche in ambito comunitario, ha imposto al Ministero della giustizia tagli in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con conseguenti minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  Mediante tale manovra, sono stati conseguentemente azzerati, sul relativo capitolo di spesa, i fondi residui (pari a 30 milioni di euro) che sarebbero stati necessari per erogare ai comuni il saldo per l'anno 2011.
  La predetta previsione contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012 ha, quindi, impedito l'erogazione del saldo per l'anno 2011 e non ha consentito di procedere a una determinazione dell'acconto di contributo per l'anno 2012 (per il 2012, le somme inizialmente stanziate nel capitolo 1551 ammontavano ad euro 79.776.755 poi ridotte dal Ministero dell'economia e delle finanze ad euro 77.078.304).
  In sostanza, i ritardi nell'erogazione dei contributi sono dovuti alle misure di risparmio previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012.
  E tali misure hanno determinato la situazione finanziaria lamentata dall'interrogante anche perché la riforma della geografia giudiziaria, concepita anche per ridurre la spesa pubblica nel settore giudiziario, è entrata in vigore solo successivamente al predetto decreto-legge. Infatti, gli accorpamenti tra uffici giudiziari sono avvenuti in periodi posteriori (nel settembre Pag. 532013 per i tribunali e le sezioni distaccate; nel 2014 per gli uffici del giudice di pace) e così non vi sono stati quei risparmi che avrebbero potuto contribuire al raggiungimento del risultato della copertura delle spese dei comuni per gli anni 2011 e 2012.
  Per porre rimedio alla situazione creatasi, il Dipartimento dell'Organizzazione di questo Ministero ha provveduto a calcolare gli acconti dei contributi relativi agli anni 2012 e 2013, nei limiti dell'85 per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa negli indicati esercizi finanziari, così pervenendo a quantificare la somma di circa 65.200.000 euro per l'anno 2012 e di circa 92.100.000 euro per l'anno 2013.
  In tale senso, le somme costituenti l'anticipo per l'anno 2012 risultano già corrisposte ai Comuni.
  Inoltre, il 30 aprile 2014 il Ministro della giustizia ha sottoscritto il decreto interministeriale per l'approvazione del saldo 2011, che dovrà essere firmato anche dal Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'interno.
  Per quanto concerne l'acconto per l'anno 2013, si attende il rifinanziamento, da parte del Ministro dell'economia e finanze, del relativo capitolo di bilancio.
  I saldi relativi agli anni 2012 e 2013 verranno corrisposti alla fine dell'anno finanziario in corso.
  In ordine al quesito concernente eventuali iniziative di carattere normativo dirette a modificare l'attuale sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, si rileva l'opportunità di mantenere la partecipazione dei comuni ai costi degli uffici giudiziari; tali spese sono infatti correlate sia alla domanda di giustizia nell'ambito delle varie realtà locali, sia all'interesse dei singoli comuni di disporre di un presidio giudiziario per assicurare con immediatezza, e con il minor disagio per la collettività, l'accesso ai servizi della giustizia.
  Sotto il profilo normativo, si osserva che è stato di recente approvato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61, che ha modificato il regolamento attualmente in vigore n. 187 del 1988 ed ha disciplinato in concreto il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari a favore dei comuni presso i quali essi hanno sede.
  Il nuovo regolamento è stato adottato d'iniziativa del Presidente dei Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2014, n. 85.
  Secondo la nuova disciplina, il contributo è corrisposto in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre. La prima rata è erogata in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, sostenute dai comuni, ed il parere delle commissioni di manutenzione.
  Le innovazioni sono finalizzate a consentire un adeguato controllo delle spese rimborsabili ed una complessiva riduzione delle stesse, attraverso la loro predeterminazione annuale e per ogni ufficio giudiziario, sulla base di costi standard per categorie omogenee di beni e servizi. In particolare, si demanda a un primo decreto interministeriale l'individuazione dei predetti costi standard, per ogni ufficio giudiziario, tenendo conto del bacino di utenza e delle sopravvenienze.
  Ad un secondo decreto interministeriale è poi rimessa la definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard.
  Infine, il provvedimento proposto consente di derogare al limite massimo stabilito, qualora ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, mediante determinazione del Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero.Pag. 54
  Le modifiche illustrate mirano a rendere la spesa in esame adeguatamente prevedibile da parte dell'amministrazione della giustizia e delle amministrazioni locali, nonché ad incentivare l'instaurarsi di corrette prassi di gestione dei flussi finanziari, mediante un'adeguata programmazione e verifica delle spese rimborsabili. Inoltre, è stato previsto che il decreto interministeriale sia adottato entro il 30 novembre di ogni anno e che esso riguardi «l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario».
  In tal modo, i comuni, conoscendone in anticipo l'entità, potranno programmare adeguatamente gli stanziamenti assegnandoli in via prioritaria alle spese necessarie per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, evitando così di sostenere esborsi superiori a quanto previsto in sede di determinazione dei costi standard. Solo ove le spese per i servizi essenziali risultassero inferiori all'importo massimo rimborsabile, il comune potrà utilizzare l'importo residuo per far fronte alle eventuali, ulteriori richieste degli uffici giudiziari.

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ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 3, capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 3, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: «374».
1. 200. Il Relatore.