CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2014
278.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio (Nuovo testo C. 559 Bolognesi).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante «Introduzione nel codice penale, concernente il reato di depistaggio e inquinamento processuale»;
   premesso che:
    il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base, e dunque una gravità, diversa. A titolo esemplificativo, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter, che prevede una pena base della reclusione fino a 4 anni) quanto il delitto di depistaggio e inquinamento processuale (nuovo articolo 375, introdotto dall'articolo 1, comma 1, che prevede una pena base della reclusione da due a otto anni);
    in relazione al nuovo articolo 375 del codice penale (depistaggio e inquinamento processuale), si rileva altresì che la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);
    secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione discende il principio di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994);
    la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti della fattispecie incriminatrici, anche sotto il profilo della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili; la sentenza n. 394 del 2006, in particolare, ha rilevato che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione;
    il richiamo all'articolo 374 c.p., contenuto nel primo comma dell'articolo 384-ter, appare ultroneo; infatti, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 374, operata dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, residua nell'articolo 374 il solo reato di frode nel processo civile e amministrativo, da cui non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si valuti assai attentamente il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del Pag. 20codice penale – introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge – che individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1989, n. 341 del 1994 e n. 394 del 2006);
   2) alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione, si valuti altresì con molta attenzione la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, che comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);
   3) si valuti attentamente l'opportunità di espungere dal nuovo articolo 384-ter c.p. il richiamo all'articolo 374, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

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ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio (Nuovo testo C. 559 Bolognesi).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante «Introduzione nel codice penale, concernente il reato di depistaggio e inquinamento processuale»;
   premesso che:
    il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base, e dunque una gravità, diversa. A titolo esemplificativo, sono ricondotte alla pena aggravata della reclusione da 3 a 8 anni tanto il delitto di false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter, che prevede una pena base della reclusione fino a 4 anni) quanto il delitto di depistaggio e inquinamento processuale (nuovo articolo 375, introdotto dall'articolo 1, comma 1, che prevede una pena base della reclusione da due a otto anni);
    in relazione al nuovo articolo 375 del codice penale (depistaggio e inquinamento processuale), si rileva altresì che la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della reclusione nel minimo, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);
    secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione discende il principio di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze n. 409 del 1989 e n. 341 del 1994);
    la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti della fattispecie incriminatrici, anche sotto il profilo della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili; la sentenza n. 394 del 2006, in particolare, ha rilevato che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione;
    il richiamo all'articolo 374 c.p., contenuto nel primo comma dell'articolo 384-ter, appare ultroneo; infatti, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 374, operata dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, residua nell'articolo 374 il solo reato di frode nel processo civile e amministrativo, da cui non può derivare una condanna alla reclusione a carico di terzi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si valuti molto attentamente il nuovo articolo 384-ter, primo comma, del Pag. 22codice penale – introdotto dall'articolo 1, comma 3, della proposta di legge – che individua pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione (sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1989, n. 341 del 1994 e n. 394 del 2006);
   2) alla luce del principio costituzionale di proporzionalità tra offesa e sanzione, si valuti altresì con molta attenzione la prima delle circostanze aggravanti prevista dal nuovo articolo 384-ter, primo comma, che comporta – nell'ipotesi meno grave – il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base (8 anni);
   3) si valuti attentamente l'opportunità di espungere dal nuovo articolo 384-ter c.p. il richiamo all'articolo 374, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

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ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE 3.84, 9.74 E 40.25 E DEL GOVERNO 32.39 E 39.43. NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

Subemendamenti all'emendamento 3.84 del Relatore.

  Al comma 3-bis dopo le parole: 31 ottobre 2014 aggiungere le seguenti: o comunque della ultima graduatoria utile approvata per ogni forza di polizia nel caso in cui non vi siano idonei sufficienti nelle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013.
0. 3. 84. 1. Rosato.

  Al comma 3-bis sostituire le parole da: ferme fino alla fine del comma con le seguenti:. Le Forze di Polizia, ai sensi del primo periodo, procedono all'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, mediante l'assunzione dei vincitori in seconda aliquota ovvero dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché degli idonei, fino all'esaurimento delle graduatorie relative ai predetti concorsi.
0. 3. 84. 2. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Cozzolino, Lombardi, Bechis, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Sostituire il comma 3-quinquies con i seguenti:
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria le assunzioni di cui al comma 3-bis sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
  3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2018, sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis.
  3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 3. 84. 3. Rosato.

  Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
  3-sexies. In conformità ai principi di cui alla presente legge, per le nuove assunzioni di personale civile del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa nonché per il personale del Ministero degli Affari Esteri, si applica l'articolo 4 comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
0. 3. 84. 4. Rosato.

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  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.
  3-ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis, sono disposte con decorrenza 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 84. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 9.74 del Relatore.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: ai detti compensi professionali si applica quanto disposto dai comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011.
* 0. 9. 74. 1. Di Gioia.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: ai detti compensi professionali si applica quanto disposto dai comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011.
* 0. 9. 74. 2. Bueno.

  Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti; il dieci per cento delle somme recuperate e’ ripartito tra gli avvocati dello Stato.
  3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  5. L'importo complessivo dei compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 corrisposti a ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare la misura massima del 50 per cento della sua retribuzione annua lorda.Pag. 25
  6. In ogni caso, l'ammontare complessivo della retribuzione corrisposta a ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, inclusi i compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, non può superare il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.
  7. I commi 2, 3, 4 e 5 e 6 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 9. 74. 3. Monchiero.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: è abrogato.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e.
0. 9. 74. 4. Rosato.

  Al capoverso articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «alle sentenze depositate» con le seguenti: «ai giudizi incardinati»;
   b) al comma 3 sopprimere le parole da: «in modo da consentire» fino alla fine del comma;
   c) al comma 6, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;
   d) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;
   e) al comma 7, sostituire le parole: «alle sentenze depositate» con le seguenti: «ai giudizi incardinati»;
   f) al comma 7, sopprimere le parole: «e il secondo e il terzo periodo del comma 6»;
   g) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 9. 74. 5. Centemero.

  Al capoverso articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo del comma 2 dopo la parola: «depositate» aggiungere le parole: «mi giudizi introdotti»;
   b) al primo periodo del comma 7 dopo la parola: «depositate» sono aggiunte le parole: «nei giudizi introdotti».
0. 9. 74. 6. Centemero.

  Al comma 2 sopprimere le parole da: l'abrogazione a: decreto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori di Stato.

  Sopprimere il comma 6 dell'articolo 9 e, conseguentemente, sostituire il comma sette con il seguente: il presente articolo si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 9. 74. 7. Agostinelli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato.
0. 9. 74. 8. Dorina Bianchi.

Pag. 26

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le parole: se inquadrato con qualifica dirigenziale;
   2) al comma 5 primo periodo dopo le parole: Avvocatura dello Stato sopprimere le parole: e i contratti collettivi e aggiungere le parole: e degli Enti Pubblici. Al secondo periodo dopo le parole: i suddetti regolamenti sopprimere le parole: i contratti collettivi;
   3) al comma 6, ultimo periodo sostituire la parola: cinquanta con la parola: settantacinque;
   4) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: dei regolamenti sopprimere le parole: e dei contratti collettivi. All'ultimo periodo dopo le parole: suddetto adeguamento, a decorrere dal sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le parole: 1o aprile 2015. All'ultimo periodo dopo le parole: personale dell'Avvocatura dello Stato, aggiungere le parole: salvo conguaglio a seguito dell'adozione dei regolamenti.
0. 9. 74. 9. D'Alia.

  Al capoverso articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   
a) al primo periodo del comma 4 sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta;
   b) al secondo periodo del comma 4 sostituire la parola: venticinque con la parola: venti;
   c) al terzo periodo del comma 4 sostituire la parola: venticinque con la parola: venti.
0. 9. 74. 10. Centemero.

  Al comma 4: primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta; l'ultimo periodo, da: Il rimanente venticinque per cento fino alla fine, è sostituito dal seguente: Il rimanente quindici per cento affluisce al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 2009, n. 69.
*0. 9. 74. 11. Di Gioia.

  Al comma 4: primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta; l'ultimo periodo, da: Il rimanente venticinque per cento fino alla fine, è sostituito dal seguente: Il rimanente quindici per cento affluisce al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 2009, n. 69.
*0. 9. 74. 12. Bueno.

  Al capoverso articolo 9, al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
0. 9. 74. 13. Centemero.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali determinati in applicazione del decreto ministeriale Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, in misura piena nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.
0. 9. 74. 14. Plangger.

Pag. 27

  Al comma 6, secondo periodo, dopo e parole: codice di procedura civile, inserire le seguenti:, nonché nei casi in cui vi sia la conciliazione delle liti prima della sentenza di primo grado,.
0. 9. 74. 15. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 9. 74. 16. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Kronbichler.

  Al comma 7 sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: decisioni pronunziate.
*0. 9. 74. 17. Di Gioia.

  Al comma 7 sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: decisioni pronunziate.
*0. 9. 74. 18. Bueno.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: non possono corrispondere fino alla fine del comma con le seguenti: possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato soltanto a titolo di acconto in misura non superiore al 30 per cento delle somme determinate in applicazione del decreto ministeriale Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55.
0. 9. 74. 19. Plangger.

  Sostituirlo con il seguente:

«ART. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un Pag. 28ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
  7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.».
9. 74. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 32.39 del Governo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
    a-bis) al comma 1, sostituire le parole da: «in presenza di fino a attribuibili ad» con le seguenti: «nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati»;
    a-ter) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «coinvolto» con le seguenti: «indagato»;
    a-quater)
al comma 2, sostituire la parola: «coinvolto» con la seguente: «indagato», le parole: «ovvero nei casi più gravi» sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: «di appalto oggetto del procedimento penale»;
    a-quinquies) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione Pag. 29del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misura;
    a-septies) al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione»;
   2) sopprimere la lettera b);
   3) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
    c-bis) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'impresa», inserire le seguenti: «limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale» e al terzo periodo, sostituire la parola: «prescrizioni» con la parola: «indicazioni»;
    c-ter) al comma 10 inserire, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione»;
    c-quater) inserire in fine il seguente comma: «10-bis. I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili davanti al giudice amministrativo».
0. 32. 39. 1. Centemero.

  Sopprimere la lettera b).
0. 32. 39. 2. Centemero.

  Sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) al comma 1, sostituire le parole da: «in presenza di» fino a: «attribuibili ad» con le seguenti: «nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati» e alla lettera a), sostituire la parola: «coinvolto» con le seguenti: «indagato»;
   b-bis) al comma 2, sostituire la parola: «coinvolto» con la seguente: «indagato», le parole: «ovvero nei casi più gravi» sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: «di appalto oggetto del procedimento penale».
0. 32. 39. 3. Centemero.

  All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» inserire le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale,»; sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 5» e dopo le parole: «Prefetto competente» aggiungere le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,»;
   b) al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «oggetto del procedimento penale» con le seguenti: «o della concessione»;
   c) al comma 7, aggiungere le seguenti: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

  Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole: «, servizi e forniture».
32. 39. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 39.43 del Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-ter. La rilevazione di prezzi per beni e servizi inferiori a quelli delle gare Consip o dei soggetti aggregatori deve essere comunicata alla stessa Consip e al Tavolo dei soggetti aggregatori affinché procedano alla riduzione dei prezzi per i beni ed i servizi delle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0. 39. 43. 1. Dadone.

Pag. 30

  Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
0. 32. 43. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso».
39. 43. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 40.25 del Relatore.

  Sopprimere gli ultimi due periodi.
0. 40. 25. 1. Lauricella.

  Dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, inserire le parole:, su deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.
0. 40. 25. 2. Balduzzi.

  Dopo le parole: le intestazioni inserire le parole:, le conclusioni.
0. 40. 25. 3. Balduzzi.

  a) aggiungere alla fine del quarto periodo dopo le parole: rientranti nei suddetti limiti le seguenti parole: a pena di nullità della sentenza;
  b) sopprimere il quinto e ultimo periodo.
0. 40. 25. 4. Centemero.

  All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:
  Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.
40. 25. Il Relatore.

Nuovi emendamenti del Governo

ART. 3.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 Pag. 31ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.
  3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-bis, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.
  3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.
3. 85. Il Governo.

ART. 21.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

  1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni; dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 11 termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.
21. 03. Il Governo.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

  1. Nelle more del riordino e della ricostituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
23. 024. Il Governo.

ART. 37.

   Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni relative a Presidenti di Regione con funzioni commissariali).

  1. Nei casi di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un Presidente di Pag. 32regione, il medesimo cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora dalle normative di settore o nello Statuto della Regione interessata non siano previste specifiche modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, è nominato il commissario che subentra nell'esercizio delle predette funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di incarichi commissariali conferiti con specifici provvedimenti legislativi per i quali sia già intervenuta la cessazione dalla carica di Presidente della regione.
37. 020. Il Governo.

Pag. 33

ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.
*4. 18. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.
*4. 31. Martelli, Giacobbe, Gnecchi, Dell'Aringa, Incerti, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Miccoli, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: criteri di scelta, con le seguenti: requisiti e le competenze professionali richiesti.
*4. 92. Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: in attesa dell'introduzione con le seguenti: fino all'introduzione.
4. 41. Centemero.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica l'ultimo periodo di cui all'articolo 2103 del codice civile.
4. 26. (Nuova formulazione) Giacobbe, Gnecchi, Albanella, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi, Maestri.

  Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, previa, sono aggiunte le seguenti parole: consultazione con le confederazioni rappresentative e.
*4. 29. (Nuova formulazione) Martelli, Dell'Aringa, Gnecchi, Giacobbe, Incerti, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Miccoli, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Boccuzzi, Gregori, Baruffi, Maestri.

  Al comma 1, capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, previa, sono aggiunte le seguenti Pag. 34parole: consultazione con le confederazioni rappresentative e.
*4. 16. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede che costituisca medesima unità produttiva.
4. 45. (Nuova formulazione) Tinagli, Mazziotti Di Celso, Balduzzi.

  Al capoverso comma 2.3, quarto periodo, dopo le parole: degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale aggiungere le seguenti: e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle Province di cui alla legge n. 56 del 2014.
4. 58. De Menech.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente: 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. 51. (Nuova formulazione) Ciprini, Nesci, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
*4. 2. (Nuova formulazione) Centemero, La Russa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
*4. 50. (Nuova formulazione) Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione Pag. 35delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  1-ter. Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
*4. 83. (Nuova formulazione) Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per le forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede esclusivamente mediante riduzione nella misura del sessantasei per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e di cui all'articolo 40 ,comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, prevedendo altresì che a ciascuna riunione sindacale su convocazione dell'amministrazione solo un rappresentante per ciascuna organizzazione gravi sui permessi previsti dal citato comma 4 dell'articolo 32 e che eventuali ulteriori permessi siano computati nel monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.
*7. 31. (Nuova formulazione) Rosato, Fabbri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per le forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede esclusivamente mediante riduzione nella misura del sessantasei per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e di cui all'articolo 40 ,comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, prevedendo altresì che a ciascuna riunione sindacale su convocazione dell'amministrazione solo un rappresentante per ciascuna organizzazione gravi sui permessi previsti dal citato comma 4 dell'articolo 32 e che eventuali ulteriori permessi siano computati nel monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.
*7. 52. (Nuova formulazione) Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 2, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rideterminazione.
7. 53. Il Relatore.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale ambito sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
7. 12. Dell'Aringa, Giacobbe, Gnecchi, Albanella, Incerti, Gribaudo, Miccoli, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Roberta Agostini, Bini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

ART. 14.

  Al comma 3, sopprimere le parole è sospesa per l'anno 2014 e sostituire le parole da l'indizione delle procedure sino alla fine del comma con le seguenti: le procedure relative all'anno 2014 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione Pag. 36dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. all'articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “venti”;
  2. all'articolo 16:
   a) nel comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;
   b) nella lettera a) del comma 3 la parola: “analitica” è soppressa, le parole “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “sentiti il CUN e l'ANVUR”;
   c) nella lettera b) la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
   d) nella lettera c) del comma 3 sostituire le parole: “con apposito decreto ministeriale” con le seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;
   e) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate le cui modalità sono individuate nel regolamento di cui al presente comma; il medesimo regolamento disciplina il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e parametri di cui alla lettera a)”;
   f) nella lettera f) del comma 3 sostituire la parola: “quattro” con la seguente: “cinque” e sopprimere le parole da: “e sorteggio di un commissario” sino alla parola: “(OCSE)”; alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo: “nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i), e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;
   g) nella lettera g) del comma 3 le parole da: “la corresponsione” sino alla fine della lettera sono soppresse;
   h) nella lettera i) del comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: “il sorteggio di cui alla lettera h) al fine di garantire una rappresentanza fin dove possibile proporzionale tra i settori scientifico-disciplinari all'interno della Commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”;
   i) nella lettera m) del comma 3 sostituire le parole da: “a partecipare” sino alla fine della lettera con le seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi dal conseguimento della stessa”;
   j) dopo la lettera m) del comma 3 inserire la seguente: “m-bis) alle procedure di abilitazione si applicano, per quanto Pag. 37compatibili, le norme previste dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”;

  3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo marzo 2015. La durata dell'Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
  3-quater. Nell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere.”.
  3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5 commi 1 lettera c) e comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».
14. 12. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
14. 5. Gelmini.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «da emanare entro il 28 febbraio 2015».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis».
15. 4. (Nuova formulazione) Crimì, Lenzi, Coscia, Naccarato, Scuvera, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Malpezzi, Narduolo, Bossa, Ghizzoni, Blazina, Rampi, Malisani, Manzi, Ascani, D'Ottavio, Miotto, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Carnevali, Maestri.

ART. 29.

  Al comma 1, dopo le parole: la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria aggiungere le seguenti: da acquisire indipendentemente dalle soglie di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.
* 29. 4. Dorina Bianchi, Piccone.

Pag. 38

  Al comma 1, dopo le parole: la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria aggiungere le seguenti: da acquisire indipendentemente dalle soglie di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.
* 29. 5. Centemero.

  Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sempre in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.
29. 15. (Nuova formulazione) Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.