CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 luglio 2014
277.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE 3.84, 9.74 E 40.25, DEL GOVERNO 32.39 E 39.43, SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE 41.14, 41.15 E DEL GOVERNO 19.86

ART. 3.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.
  3-ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis, sono disposte con decorrenza 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 84. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:

«ART. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del Pag. 252regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
  7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.».
9. 74. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 19.86 del Relatore.

  Apportare le seguenti modifiche:
  Al capoverso «14-bis» dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti:
   «di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012»;

Pag. 253

  Conseguentemente, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente comma:
   b) Aggiungere i capoversi seguenti:
  «14-ter. Le funzioni dell'ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012, relative al monitoraggio del programma di Governo, nonché nel monitoraggio e nella verifica legislativa e amministrativa dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali, sono altresì da intendersi anche nell'ambito della programmazione e della realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale, ivi comprese quelle oggetto di accordi internazionali.
  14-quater. Per le funzioni di monitoraggio e verifica della programmazione e della realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale, di cui al comma 14-ter, l'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale delle competenze e delle funzioni trasferiti dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'Autorità Nazionale Anticorruzione così come previsto al precedente comma 2».
0. 19. 86. 1. Dadone, Cozzolino Lombardi.

ART. 19.

  All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma:
  14-bis. Le funzioni di supporto dell'Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  L'Ufficio provvede alla funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
19. 86. Il Governo.

ART. 32.

  All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» inserire le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale,»; sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 5» e dopo le parole: «Prefetto competente» aggiungere le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,»;
   b) al comma 1, lettera a) e b), sostituire le parole: «oggetto del procedimento penale» con le seguenti: «o della concessione»;
   c) al comma 7, aggiungere le seguenti: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

  Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole: «, servizi e forniture».
32. 39. Il Governo.

ART. 39.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso».
39. 43. Il Governo.

ART. 40.

  All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:
  «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il Pag. 254principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».
40. 25. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 41.14 del Relatore.

  Sostituire le parole: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate con le seguenti: comunque non superiori alle spese liquidate.
0. 41. 14. 2. Colletti.

  Sostituire le parole: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate con le seguenti: comunque non superiori alla metà delle spese liquidate.
0. 41. 14. 1. Colletti.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: equitativamente determinata, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate.
41. 14. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 41.15 del Relatore.

  Sostituire la parola: palesemente con la parola: manifestamente e sopprimere le parole: in fatto.
0. 41. 15. 1. Balduzzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: in fatto.
0. 41. 15. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Costantino, Quaranta, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quando la decisione è fondata su ragioni manifeste con le seguenti: in presenza di motivi palesemente infondati in fatto.
41. 15. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o categoria inserire le seguenti: di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie.
5. 4. Martelli, Dell'Aringa, Miccoli, Giorgio Piccolo, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma.
5. 25 (Nuova formulazione) Dell'Aringa, Giacobbe, Gnecchi, Albanella, Giorgio Piccolo, Incerti, Miccoli, Gribaudo, Pollastrini, Roberta Agostini, Covello, Gregori, Boccuzzi, Baruffi, Maestri.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 sono aggiunte le seguenti Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.
* 5. 15. (Nuova formulazione) De Girolamo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 sono aggiunte le seguenti Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.
* 5. 14. (Nuova formulazione) Leone.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 sono aggiunte le seguenti Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30.
* 5. 11. (Nuova formulazione) Centemero.

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ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
* 11. 15. Gasparini, Ferrari.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 nonché per gli incarichi ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».
* 11. 29. Borghi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
   6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
11. 45. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Piccione, Centemero

  Al comma 3, dopo le parole: tempo determinato aggiungere: ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura.
11. 7. Fabbri.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole «è fissato nel» con le seguenti: «può raggiungere il livello massimo del»;
   b) dopo le parole «a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «previa selezione pubblica come previsto dal comma 1 lettera A) del presente articolo».
11. 55. Carnevali, Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 Pag. 257dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
* 11. 69. (Nuova formulazione) Guerra, Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
* 11. 73. (Nuova formulazione) Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
* 11. 22. (Nuova formulazione) Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite dei 50 per cento di cui al comma 7, primo periodo, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. 79. Baruffi, Carra, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Giorgio Piccolo, Ghizzoni.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  5. All'articolo 16 del decreto-legge 138/2011, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente 31-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della L. 296/2006 in materia di riduzione delle spese dei personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.»
11. 19. (Nuova formulazione) Pastorino, Guerra, Giuseppe Guerini, Gasparini, Fabbri.

ART. 12.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a reintegrare l'onere Pag. 258contributivo di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 relativo alle associazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, sono inserite le seguenti: e al comma 1-bis.
12. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'eventuale quota parte delle risorse del Fondo, di cui al comma 1 del presente articolo eventualmente non utilizzata per l'anno 2014 resta nelle disponibilità per l'anno 2015. La dotazione del fondo eventualmente non utilizzata al 31 dicembre 2015 per le finalità di cui al comma 1, resta nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
12. 4. Mantero, Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nuti, Nesci, Luigi Gallo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Toninelli.

ART. 16.

  All'articolo 16, primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A far data dall'1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, e salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.».

  All'inizio del secondo comma, aggiungere le parole: «Salvo quanto previsto in materia di limiti ai compensi,».
16. 23. (Nuova formulazione) Giorgis, Sanga.

ART. 22.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente «cinque».
* 22. 38. (Nuova formulazione) Polverini.

Pag. 259

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente «cinque».
* 22. 39. (Nuova formulazione) Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».
* 22. 56. (Nuova formulazione) Centemero.

  Al comma 2 e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».
* 22. 57. (Nuova formulazione) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», primo periodo, le parole: nei quattro anni successivi, sono sostituite dalle seguenti: nei due anni successivi, e al secondo periodo le parole: negli ultimi quattro anni, sono sostituite dalle seguenti: negli ultimi due anni.
22. 41. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, dopo le parole: con i soggetti regolati inserire le seguenti: né con società controllate da questi ultimi.
22. 46. (Nuova formulazione) Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
* 22. 36. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
* 22. 52. (Nuova formulazione) Palese, Laffranco.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
* 22. 50. (Nuova formulazione) Leone.

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
** 22. 60. Palese.

Pag. 260

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
** 22. 59. La Russa.

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
** 22. 3. Peluffo.

  Al comma 3, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al primo periodo, la parola: «quattro», è sostituita dalla parola: «due».
** 22. 55. Brunetta, Centemero, Abrignani.

Subemendamenti all'emendamento 22.112

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
0. 22. 112. 2. (Nuova formulazione) Famiglietti, Manfredi, Sisto, Migliore.

  Al capoverso 9-bis, dopo le parole: uno o più edifici inserire le seguenti: di proprietà pubblica.
0. 22. 112. 6. Spessotto, Lombardi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
   a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento;
   b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
   c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
   d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
   e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
   f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c), entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno degli altri criteri, l'organismo interessato trasferisce al Ministero Pag. 261dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.
22. 112. Il Relatore.

ART. 41.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: equitativamente determinata, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate,.
41. 14. Il Relatore.