ALLEGATO
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 2.
Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri.»
2. 97. (nuova formulazione) Squeri.
Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi.
2. 98. (nuova formulazione) Baldelli, Squeri.